Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ravvisato un intento fraudolento nel trasferimento di un lavoratore da un cantiere ancora aperto ad altro prossimo alla chiusura per fine lavori, al fine di far apparire giustificato il successivo licenziamento, e, ritenuto nullo detto trasferimento, aveva dichiarato l'illegittimità dell'impugnato licenziamento; la S.C. ha confermato tale sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11191 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI DONATO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO GIANNONE 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CAIANIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PAOLO GIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVERIO SICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2340/00 del Tribunale di SALERNO depositata il 20/02/01 - R.G.N. 664/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato NAPOLI per delega SICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.11.1997 al RE del lavoro di Cava dei Tirreni, RA TR esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società Di Donato Costruzioni s.r.l. con qualifica di manovale dal 20.2.1995 in un cantiere sito in Salerno;
di essere stato trasferito in data 6.12.1996 presso un cantiere sito in Potenza;
di aver ricevuto in data 11.12.1996 preavviso di licenziamento ed in data 13.12.1996, mentre si trovava in malattia, lettera di licenziamento motivata dalla chiusura del cantiere operante in Potenza;
di aver infine ricevuto in data 7.2.1997, all'esito di un periodo di malattia, nuova lettera di licenziamento;
di aver prontamente impugnato il predetto licenziamento. Ciò premesso il TR chiedeva al RE di dichiarare nullo ed inefficace il licenziamento perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, in quanto il trasferimento al cantiere di Potenza, prossimo alla chiusura, era stato dolosamente disposto al fine di licenziarlo, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni.
La società si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il RE, con sentenza n. 100 del 1999, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto dal Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 20 febbraio 2001 sulla base delle seguenti considerazioni:
il licenziamento impugnato, che era unico, nonostante le tre comunicazioni inviate al dipendente, era privo di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo;
infatti, il trasferimento del lavoratore al cantiere di Potenza ed il successivo licenziamento costituivano negozi unilaterali tra loro collegati e con causa illecita, in quanto il trasferimento del lavoratore in un cantiere che stava per chiudere era stato dolosamente preordinato per giustificarne il licenziamento;
il trasferimento peraltro non era giustificato da particolari esigenze organizzative ed il TR poteva essere ancora utilizzato nel cantiere di Salerno;
in ordine alla domanda di risarcimento del danno, non era motivo di inammissibilità il fatto che il lavoratore non avesse allegato al ricorso precisi conteggi, atteso che la retribuzione globale di fatto poteva desumersi dai documenti prodotti, mentre, da parte sua, il datore di lavoro non aveva provato l'aliunde perceptum;
il datore di lavoro, essendosi costituito tardivamente in primo grado, era decaduto dl diritto di eccepire la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 1343, 1344, 1418, 2727 e 2729 cod. civ., nonché 115 c.p.c., e sostiene che il provvedimento di trasferimento del TR
al cantiere di Potenza ed il successivo provvedimento di licenziamento hanno completa autonomia funzionale e sono privi di collegamento;
rileva che il provvedimento di trasferimento non è stato impugnato dal TR a norma dell'art. 2103 cod.civ. ed è stato spontaneamente eseguito dal lavoratore;
osserva che non può parlarsi di intento fraudolento in relazione ad atti unilaterali, per cui è errato il richiamo alle norme che disciplinano la nullità dei contratti;
sostiene che il giudice dell'appello ha fatto erronea applicazione dei principi che regolano il valore probatorio delle presunzioni, avendo ritenuto provato l'intento fraudolento sulla base di elementi che difettano del carattere della certezza e della concretezza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. e sostiene che il giudice del gravame ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento per ragioni (il preteso intento fraudolento dei provvedimenti collegati) diverse da quelle prospettate dal lavoratore, che aveva chiesto l'annullamento del licenziamento perché intimato durante il periodo di malattia e perché privo di giusta causa e di giustificato motivo. Sostiene, altresì, che il principio di cui all'art. 112 cit. risulta altresì violato nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità del "licenziamento comunicato con successive missive dell'11.12.1996, del 13.12.1996 e del 7.2.1997", laddove la domanda si limitava a chiedere la nullità del solo licenziamento intimato in data 13.12.1996. Rileva, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la nullità del ricorso introduttivo perché privo dei conteggi relativi ai crediti vantati dal lavoratore. Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la società censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale adeguatamente e correttamente motivato in ordine al preteso collegamento fraudolento del trasferimento e del successivo licenziamento del TR, omettendo di considerare che il provvedimento di trasferimento era del tutto lecito e che non era stato contestato dal lavoratore;
lamenta, inoltre, l'omessa considerazione delle prove relative alla ultimazione nel cantiere di Salerno delle lavorazioni cui era addetto il TR ed alla impossibilità di adibire detto lavoratore alle lavorazioni successivamente intraprese;
lamenta, altresì, la mancata ammissione delle prove chieste dalla società al fine di provare l'eccezione della "compensatio lucri cum damno" e la omessa considerazione della eccezione di nullità della impugnazione del licenziamento per mancanza di data e sottoscrizione, sollevata in primo grado nelle note autorizzate e riproposta con l'atto di appello.
Nell'ordine logico delle questioni proposte è opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, per il suo carattere preliminare.
Il motivo è infondato. Il Tribunale, respingendo i corrispondenti motivi di appello della società, ha rilevato che il RE, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, non è incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nell'atto introduttivo, infatti, il TR aveva chiesto al giudice di primo grado di dichiarare la nullità del licenziamento sia perché comminato durante il periodo di malattia, sia perché privo di giustificato motivo oggettivo. Il RE ha riscontrato nella specie la mancanza di valide ragioni inerenti all'attività produttiva, posto che non può ritenersi assistito da giusta causa o da giustificato motivo oggettivo un licenziamento in cui i relativi presupposti sono stati fraudolentemente predisposti tramite il trasferimento del dipendente da un cantiere ancora aperto, e presso il quale non vi erano ragioni per procedere a recesso, ad un cantiere ormai di imminente chiusura.
Il Tribunale al riguardo ha ritenuto che il RE aveva pronunciato restando nei limiti della domanda e le argomentazioni portate a sostegno di tale convincimento, pienamente condivisibili, resistono a qualsiasi critica della ricorrente.
Del tutto privi di fondamento, inoltre, sono i rilievi con i quali si addebita ai giudici di merito una violazione dell'art. 112 c.p.c. per il fatto che mentre il ricorrente aveva chiesto una pronuncia di nullità del licenziamento intimatogli in data 13.12.1996, il RE ha dichiarato la nullità del licenziamento comunicato con successive missive dell'11.12.1996, del 13.12.1996 e del 7.2.1997. Il Tribunale al riguardo ha correttamente rilevato che il licenziamento impugnato era unico e che le tre comunicazioni riguardavano un unico recesso.
Quanto poi alla asserita omessa pronuncia del RE in ordine alla nullità del ricorso introduttivo per la mancata allegazione dei conteggi, Il Tribunale, da un lato ha osservato che l'eccezione era stata tardivamente proposta in primo grado;
dall'altro, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha dato adeguata risposta al rilievo osservando che l'allegazione di specifici conteggi non è fonte di inammissibilità ove risultino chiari sia il petitum che la causa petendi e le somme pretese dal lavoratore siano agevolmente determinabili in base alla documentazione prodotta. La tardività della proposizione dell'eccezione è stata posta dal Tribunale a giustificazione anche del mancato accoglimento da parte del RE della eccezione di invalidità dell'impugnazione del licenziamento. Infondato è anche il primo motivo di ricorso.
I giudici del merito hanno ritenuto che il licenziamento del TR non fosse giustificato da valide ragioni inerenti all'attività produttiva, e segnatamente dalla chiusura del cantiere di Potenza, perché il trasferimento del lavoratore presso quest'ultimo cantiere, che il datore di lavoro sapeva di dover chiudere da li a pochi giorni, doveva ritenersi dolosamente preordinato al licenziamento. In particolare i predetti giudici hanno ravvisato un collegamento tra il trasferimento ed il licenziamento ed hanno ritenuto che il trasferimento dovesse ritenersi nullo ai sensi degli articoli 1344 e 1324 cod.civ., in quanto diretto ad eludere l'applicazione delle norme imperative sui licenziamenti individuali, mirando a far apparire la sussistenza dei presupposti di giustificazione del recesso, in realtà inesistenti, tanto più che il cantiere di provenienza era ancora lungi dalla chiusura e che non erano emerse ragioni obiettive per privarsi dell'opera del dipendente.
Orbene, le censure che la ricorrente muove a tali argomentazioni del Tribunale sotto il profilo della violazione di legge sono prive di fondamento nella parte in cui escludono che possa ravvisarsi "intento fraudolento" ex art. 1344 negli atti unilaterali, essendo per contro pacifico che la causa illecita ed il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali per il richiamo operato dall'art. 1324 cod.civ. (cfr. per la nullità del licenziamento con motivo illecito Cass. n. 1017 del 1985, Cass. n. 4747 del 1995); sono del tutto generiche laddove lamentano che il collegamento tra il trasferimento ed il licenziamento del lavoratore sia stato affermato dal Tribunale sulla base di indizi equivoci e non concordanti, posto che l'accertamento del collegamento negoziale involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e che le circostanze di fatto valutate dal giudice del gravame, in modo particolare la sequenza temporale degli avvenimenti, si impongono in modo immediato ed evidente come indice di frode.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso. Le censure della ricorrente si risolvono in gran parte nell'addebitare al Tribunale una errata valutazione delle prove raccolte, la cui attenta lettura avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a rilevare l'insussistenza del collegamento tra trasferimento e licenziamento e l'impossibilità di utilizzare ancora il TR nel cantiere di Salerno, nonché nel mancato esercizio di poteri officiosi per accertare l'aliunde perceptum da parte del lavoratore.. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 C.P.C. costituisce un potere discrezionale riservato in via esclusiva al giudice del merito;
allo stesso modo il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, restando escluso che le censure concernenti il difetto motivazionale possano risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, dovendo necessariamente specificare quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Orbene, le valutazioni del Tribunale non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con i dati di fatto presi in esame e consentono di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro le censure mosse dalla ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso sfavorevole alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono in definitiva nella richiesta di riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve esser respinto e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 26,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002