Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11191
CASS
Sentenza 29 luglio 2002

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In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ravvisato un intento fraudolento nel trasferimento di un lavoratore da un cantiere ancora aperto ad altro prossimo alla chiusura per fine lavori, al fine di far apparire giustificato il successivo licenziamento, e, ritenuto nullo detto trasferimento, aveva dichiarato l'illegittimità dell'impugnato licenziamento; la S.C. ha confermato tale sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11191
    Data del deposito : 29 luglio 2002

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