Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
N. IA L E ITA N O BBLICA C.C. 65024 I 6 Z 8 A 00676/04 9 A 1 R / EPU T 4 OGGETTO: S / I R 6 2 G 5 . E .R TASSA . R N .P I CONCESSIONI - A R D B GOVERNATIVE D L A . E L T E L D T A U I N S B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . B E I N E S A A R S E I T T I 1 R A 3 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 T . QUINTA A N M SEZIONE PRIMA CIVILE -TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10609/99 Dott. Ugo Favara Presidente Dott. Michele D'Alonzo Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Cron. 1362 Dott. Stefano Bielli Cons. Rel. Rep. Dott. Maria Rosaria Cultrera Consigliere Ud. 02/04/03 ha pronunciato la seguente: A.CC. SENTENZA 19600 C.APP sul ricorso proposto da: CHAMPO Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMBONE CIVILE
contro
N. 65024 s.r.
1. RESIDENCE PITAGORA;
intimata non costituita avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.299 dec. 13 maggio 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 dal relatore cons. Stefano 967 1 + Bielli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorre per cassazione con unico, complesso, l'Amministrazione delle finanze dello Stato motivo - avverso la sentenza n. 299 del 1998, con cui la Corte in parziale riforma dellad'appello di Catanzaro, sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13 dicembre 1995, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 12 gennaio 1995 in favore della s.r.
1. Residence Pitagora, ed ha condannato il Ministero delle finanze al rimborso alla società delle somme da questa indebitamente corrisposte a titolo di tassa di rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese per l'anno 1992, con interessi legali dal 9 febbraio 1995 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al soddisfo. Il giudice di appello, preso atto che l'appellante Ministero aveva rinunciato ai motivi di impugnazione riguardanti l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado e la legittimità della tassa rispetto alla normativa comunitaria, ha accolto l'eccezione di decadenza triennale (a decorrere dal pagamento) dell'azione di rimborso (sollevata ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d. P. R. n. 641 del 1972), limitando così al solo 1992 le annualità da rimborsare. Quanto alla ulteriore doglianza dell'appellante circa il riconoscimento degli interessi di diritto comune, anziché di quelli di cui all'art. 5 della 1. n. 29 del 1961 (e successive modificazioni), la Corte di merito ne ha rilevato l'inammissibilità ai sensi dell'art. secondo comma, cod. proc. civ.,345, 2 b perché non dedotta nel giudizio di primo grado. costituita nellaL'intimata s.r.l. non si è presente fase di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso è tempestivo, perché notificato il 17 maggio 1999, nel rispetto del termine annuale di cui all'art.327 cod. proc. civ. (la sentenza impugnata appare depositata dal Presidente estensore il 13 maggio 1998 e non risulta notificata). Quanto alla ritualità del medesimo ricorso, 2.- occorre premettere, in punto di diritto, che, ai sensi 330, primo comma, dell'art. cod. proc. civ., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dalla dichiarazione di residenza o dall'elezione di domicilio al momento di tale notificazione, va notificata, indifferentemente, a scelta del notificante, presso il procuratore della parte (costituito nel giudizio a quo), ovvero nella residenza dichiarata ° nel domicilio eletto per quel giudizio. La lettera della disposizione non consente di individuare un ordine preferenziale nella scelta di tali luoghi (come, invece, ad esempio, nell'art. 139 cod.proc.civ., in cui il legislatore ha espressamente previsto un ordo successivus ),né è riscontrabile una univoca ratio che lo imponga. Parimenti, non sussistono plausibili ragioni di sistema limitare per la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio sopra menzionate all'ipotesi di difesa personale della parte. Non v'è, quindi, motivo per discostarsi dalla già esposta interpretazione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte e ribadita anche dalle sezioni unite (Cass., sez.un., 20 dicembre 1993, n. 12593; nello stesso senso: Cass., 17 maggio 2002, V.1 16145; 7 marzo 2001, n.n. 7214; 21 dicembre 2001, n. 3 3273; 20 febbraio 2001, n. 2464; 19 maggio 2000, n. 6517; 3 febbraio 1998, n. 1043; 27 agosto 1997, n. 8071; 3 luglio 1997, n. 5980; 24 settembre 1996, n. 8443; 20 novembre 1995, n. 4721; 28 aprile 1995, n. 4721; 1 dicembre 1994, n. 10285; 18 novembre 1969, n. 3746; 14 luglio 1958, n. 2562; 11 maggio 1954, n. 1471). Il contrario orientamento (Cass., 8 maggio 2000, n. 5777; 25 agosto 1998, n. 8426; 18 ottobre 1994, n. 8468; 6 giugno 1987, n. 4985; 24 novembre 1986, n. 6908) non tiene conto a sufficienza che i luoghi indicati dalla norma in esame riguardano tutti la notificazione alla parte (anche nel caso di notificazione "presso" il procuratore costituito) e della formulazione dellache, dal punto di vista connettivi logici impiegati dal disposizione, i legislatore ("O Q") hanno una mera funzione implicante alcuna gradualità disgiuntiva, non preferenziale, senza che possa postularsi (di fronte, in particolare, ad una precisa volontà della parte in ordine al luogo della notifica di cui è destinataria) un favor del legislatore all'acquisizione della notizia dell'impugnazione per il tramite (tecnico) del rappresentante processuale della parte: il mancato rispetto di tale (inesistente) ordo successivus non comporta, perciò, alcuna nullità della notificazione (ancorché, in tesi, sanabile ex tunc con la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione). Occorre, poi, premettere, sempre in punto di diritto, che l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non contenente neppure implicitamente specifiche limitazioni ed - ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado (v., ex plurimis: Cass., 17 maggio 2002, n. 7214; 1 settembre 1995, n. 9249; 1 dicembre 1994, n. 10285; 29 giugno 1979, n. 3673). Ciò posto, risulta dagli atti che, nella specie, s.r.l., nel giudizio di primo grado, elesse la 4 domicilio in Catanzaro, presso lo studio dell'avvocato Sergio Campise, conferendo, però, mandato alla lite ad altro difensore, e che, nel giudizio di appello, si costitui (con apposito mandato alla lite), quale difensore della stessa società, l'avvocato Francesco Vetere, eleggendo а sua volta domicilio presso l'avvocato Sergio Campise. Alla stregua degli indicati principi di diritto, deve, perciò, ritenersi valida la notificazione del ricorso effettuata "alla Residence Pitagora s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., nel domicilio eletto" suddetto, presso lo studio dell'avvocato Sergio Campise: di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile. ricorrente invoca, ai sensi 3.- Il Ministero 360, n. 3, l'applicazionecod. proc. civ., dell'art. dello ius superveniens di cui all'art. 11 della 1. 23 dicembre 1998, n. 448, chiedendo: a) la compensazione tra quanto dovuto per il rimborso e l'importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo della s.r.l. (£.500.000); b) la compensazione con l'importo della tassa d'iscrizione di altri atti sociali (£.400.000) ; c) l'applicazione, sulla somma da rimborsare, di interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50%, esclusi rivalutazione ed interessi anatocistici. 4.- Il ricorso è inammissibile, sotto un profilo diverso da quello sopra esaminato. Il motivo di ricorso, infatti, ha ad oggetto questioni non trattate nel giudizio di merito о che nelle precedenti fasi hanno avuto una soluzione definitiva, sia per la rinuncia del Ministero ad alcuni motivi di appello (come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata), sia per la novità di altre eccezioni, rilevata dalla Corte territoriale -in particolare, sulla misura degli interessi dovuti-, S sollevate dall'appellante e dichiarate perciò dal giudice di appello inammissibili (con pronuncia non questa fase). Non può, dunque, nel censurata in giudizio di legittimità, tenersi conto di norme alla pubblicazione della sentenzasopravvenute impugnata, in relazione a questioni che non sono suscettibili di ulteriore esame, perché precluse о rimaste estranee al thema decidendum del giudizio di secondo grado (v., per analoghi rilievi, nella stessa materia, Cass., 9 agosto 2000, n. 10483). 5.- In mancanza della costituzione dell'intimata, non va assunta alcuna decisione in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il consigliere estensore. Shahre Bielli, stenson CANCELLERIA Il Presidente. GEN. 2004 1 IN C lavaly DEPOSITATO ELLIERE ue o asan 19 Q NC C Oggi CA uoll IL CANCELLIERE C1 IL Arnaldo Casano hible acous Q 16