Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6469 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 6469 /01 IN NOME DEL POPOLO ITAL NO LA CORTE SUPREMADI Oggetto RfelloSEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10029/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere con. 14531 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CronConsigliere 2342 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Ud.20/03/2001 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig.
5.24.one. per diritti L3000 BALESTRIERI CESARE, BALESTRIERI GIUSEPPINA, TO : il 10.05.01 FAUSTO, TO AT, DI NO, DI IL CANCELLIERE GI, RI UN, RI AO, BU DO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE AR LORENZO, AR NI, AM EZIO, Richiesta copia studio ZY AM LO, CA FRANCO, CA dal Sig. GIANNI, CONTI per diritti L. 3000 11 10:05.01 SE, DE POLI NI IA SI, IZ CARNO, IL CANCELLIERE IZ ZZ, LA RM, LL CI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AG UMBERTO, AG SEVERINO, IN Richiesta copia studio NI, IN ES, LE NI, EN dal Sig. tec per diritti L. 3000 il 10:05-0 IC, PREMI M. IS, ED LT, MAESTRONI IL CANCELLIERE TO, AS IO PI SILVIO, MA2001 811 BATTISTA, MA OM, MO PP, PAVESI 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COSTANZO, POLI MA IO, POLI LO SAVIO, POLI Richiesta copia studio BI IC, IO NO, SCARATTI GI, dal Sig. 524.or per diritti L. 3000 ER EL, ER IO, CC OR, 11 10.05.01. IL CANCELLIERE F.LLI ZO, ZO TA, AG NI, AG IE PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OFANTO 18, presso l'avvocato MARCO ATTANASIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato WILMA VISCARDINI DONA', giusta delega in atti;
w ricorrenti
contro
A.I.M.A. AZIENDA PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO;
intimata avverso la sentenza n. 7958/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/03/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso. FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale così ha concluso, ai sensi dell'art. 375 cpc, motivando la richiesta di rigetto del ricorso: ER SA ed altri, tutti già produttori di latte della provincia di Cremona, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, chie- dendo in via principale di vedersi riconoscere il quan- titativo di riferimento (c.d. "quota latte") cui rite- nevano di aver diritto, e cioè un quantitativo pari a quello consegnato alle latterie nel 1983, secondo la normativa comunitaria, nonchè la condanna della stessa AIMA al risarcimento del danno per la mancata produzio- ne relativa alle annate già trascorse. In via subordi- nata gli attori chiedevano la condanna dell'AIMA al ri- sarcimento dei danni derivanti dalla mancata assegna- zione della quota a far data dal 1° aprile 1993 fino alla cessazione del regime delle quote. L'AIMA si costituiva eccependo la carenza di giuri- sdizione del giudice ordinario. Con sentenza depositata il 15 marzo 2000, il Tribu- nale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda relativa all'assegnazione di un quantitativo di quota latte in- dividuale mentre, in relazione alle altre domande, di- chiarava la propria incompetenza per territorio, solle- vando d'ufficio la relativa questione, dovendosi rite- 3 nere la competenza del Tribunale di Brescia. Avverso quest'ultima decisione gli attori hanno proposto dinanzi a questa Corte ricorso per regolamento di competenza. L'AIMA non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso non è fondato a parere del requirente. Precede in linea logica gli altri argomenti quello sviluppato da ultimo nel ricorso, concernente l'applicabilità alla fattispecie litigiosa dell'articolo 25 cod. proc. civ. (foro erariale), posto a base della decisione impugnata. Si sostiene nel ricorso sotto questo profilo che vi sarebbe luogo in questo caso all'applicazione non dell'articolo 25 citato perchè quest'ultima norma ri- guarderebbe esclusivamente le amministrazioni dello Stato, categoria nella quale non potrebbe includersi 1'AIMA, la cui natura, per effetto delle "varie tra- sformazioni" subite negli anni, non sarebbe chiaramente definibile e che comunque presenterebbe la caratteri- stica della soggettività giuridica distinta da quella dello Stato. Sul punto non si può convenire con la parte ricor- rente. Questa Corte ha chiarito che l'AIMA (oggi in liqui- dazione: cfr. D. Lgvo 27 maggio 1999 n. 165), anche se dotata di personalità giuridica, va inclusa tra le am- ministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo, in considerazioni dei suoi compiti coinciden- ti con quelli dello Stato medesimo in materia di adem- pimento degli obblighi comunitari nel mercato agricolo, sicchè, in favore di detta azienda, anche in virtù dell'espressa previsione dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982 n. 610, il patrocinio dell'avvocatura dello Stato è obbligatorio, ai sensi degli art. 1 e 6 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguente appli- cazione dell'art. 25 cod. proc. civ. sul foro erariale (Cass. sez. III, 3 novembre 2000 n. 14375)". Ciò premesso, perdono rilevanza le considerazioni ح ل che si fanno nel ricorso a proposito del criterio della " sede delle persone giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), non applicabile nei confronti delle amministra- zioni statali, per le quali valgono esclusivamente i criteri previsti dall'art. 25 cod. proc. civ.. Non pertinente, poi, è l'osservazione secondo la quale l'AIMA non aveva sollevato l'eccezione di incom- petenza per territorio, trattandosi di questione rile- vabile d'ufficio, vertendosi in tema di competenza in- derogabile. Resta la questione, che viene sollevata nell'ambito 5 dell'art. 25 citato, a proposito dell'essere sorta l'obbligazione litigiosa a Roma, luogo nel quale sareb- be stato perpetrato l'illecito per cui è causa, illeci- to consistito, secondo la tesi degli attori, nella man- cata assegnazione ad essi del quantitativo di riferi- mento che a loro spetterebbe. Sotto questo profilo si deve osservare che l'art. 25 citato contiene due criteri di competenza, tra loro alternativi: quello che fa riferimento al luogo ove l'obbligazione è sorta e quello che invece si riferisce al forum destinatae solutionis, cioè al luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta. Il ricorso, come si accennava, fa leva sul primo dei due criteri, sul quale peraltro la sentenza impu- gnata non si sofferma. Su questo specifico punto si deve osservare che la tesi degli attori non è condivisibile, poichè in tema di responsabilità extracontrattuale il forum commissi delicti deve essere individuato con riguardo al luogo nel quale si è verificato l'evento dannoso, non il com- portamento illecito (Cass. sez. I 5 giugno 1991, n. 6381), e quindi al luogo di residenza degli attori, i quali tutti risiedono in provincia di Cremona, per cui, per effetto dello spostamento previsto dall'art. 25 ci- tato, la competenza appartiene al giudice del capoluogo 6 D del distretto, vale a dire al Tribunale di Brescia, co- me correttamente affermato dalla sentenza impugnata. Quest'ultima si sofferma in particolare sul secondo dei due criteri previsti dall'art. 25 citato, afferman- do che anche questo criterio conduce a Cremona, e quin- di a Brescia, giacché sotto il profilo del forum desti- natae solutionis la competenza territoriale spetta, an- che in tema di responsabilità aquiliana, all'autorità del luogo in cui ha sede il tesoriere del territorio in cui ha sede il creditore, tesoriere che deve procedere al relativo pagamento a seguito di mandato (art. 54 R. D. n. 2440 del 1923). Anche sotto questo aspetto, che non viene specifi- camente criticato nel ricorso, la decisione appare cor- retta (cfr., oltre a Cass., sez. I, 29 maggio 1997, n. 4750, citata dal Tribunale di Roma, Cass., sez. III, 21 luglio 2000, n. 9597, pure resa in tema di responsabi- lità aquiliana). Il Collegio condivide le esposte argomentazioni e ritiene di accogliere la richiesta. Deve pertanto esse- re dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia e deve essere rigettato, conseguentemente, il ricorso. Non deve essere data pronuncia sulle spese, giacchè l'intimato non ha svolto attività in questa sede.
P.Q.M.
T La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Rigetta conseguentemente il ricorso. In Roma il 20 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berrutifor Corrado Carnevale loud lau : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE This alli es Luisa Passinetti Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria мей 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 109T 250.000 EST hooo TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gate 8 FFR 2002 Serie 4. 6588 versate €. 149,77 al n. CENTOQUARANTANOVE/77.) (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DILIPPO) Responsabile Servizio Afiadiziari (Dr. M. RACCICHINI) 0 0 2 8