Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 3729
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Sentenza 13 gennaio 2015

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In tema di trattamento penitenziario differenziato, il criterio di automaticità della limitazione del diritto ai colloqui con il proprio difensore da parte del detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, non determina la nullità del provvedimento che abbia posto limiti di durata e di frequenza dei contatti con il difensore, che siano determinati dal soddisfacimento di particolari e concrete esigenze ravvisate dall'autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 3729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3729
    Data del deposito : 13 gennaio 2015

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