Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato, il criterio di automaticità della limitazione del diritto ai colloqui con il proprio difensore da parte del detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, non determina la nullità del provvedimento che abbia posto limiti di durata e di frequenza dei contatti con il difensore, che siano determinati dal soddisfacimento di particolari e concrete esigenze ravvisate dall'autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 73
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 46282/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI OV, nato a [...] il [...];
CI EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/03/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di CI EN limitatamente alla durata dell'associazione ed al conseguente trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto;
rigetto del ricorso di CI OV;
udito, per la parte civile F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, l'Avv. Granata PP, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, da distrarre a favore del difensore;
uditi per l'imputato CI AN l'Avv. Biondo PP e per l'imputato CI EN l'avv. Cardillo Edoardo e Avv. Mauro Valentino, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.6.2012 il Tribunale di Napoli, fra l'altro, dichiarò: CI OV responsabile del reato di associazione di tipo mafioso (capo A) e lo condannò alla pena di anni 12 di reclusione, pene accessorie;
CI EN responsabile dei reati di associazione di tipo mafioso (capo A) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) e di intestazione fittizia di beni (capo O) e - con la recidiva - lo condannò alla pena di anni 30 di reclusione, pene accessorie.
2. Gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4.3.2014 in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenuta cessata la permanenza del reato di cui al capo A in epoca anteriore e prossima al 31.12.2005, ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 20.10.2009 della Corte d'appello di Napoli, determina la pena per CI OV ad anni 8 di reclusione e per CI EN in complessivi anni 30 di reclusione.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati.
3.1. CI OV, tramite i difensori Avv. Biondo PP e Avv. Quaranta Raffaele, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 251 del 2005, e non quella più favorevole prevista dalla previgente normativa;
la rinuncia ai motivi d'appello afferenti la responsabilità non esimeva la Corte territoriale dall'esaminare i residui motivi;
nei motivi di appello era stato segnalato che la condotta antigiuridica contestata si era arrestata prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; il collaboratore di giustizia De AR ha riferito che CI OV era stato estromesso del gruppo fin dal 2002; avrebbe perciò dovuto essere applicata la normativa più favorevole antecedente la L. n. 251 del 2005;
2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la argomentata richiesta svolta nei motivi di appello;
mancata valutazione del ruolo marginale del ricorrente nell'associazione, anche ai fini del trattamento sanzionatorio;
è stata esclusa la qualità di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, posto che l'imputato veniva interpellato solo per furti d'auto, ma della marginalità della condotta e la ridotta durata temporale della partecipazione non si è tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena;
3. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata valutazione del fatto che l'imputato è incensurato ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
3.2.1. CI EN, tramite il difensore Avv. Cardillo Edoardo, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo A, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De AR TO, NZ EN, SS PP, ER ZI, PI OV, CO IO, RR AR e Lo RU RE, sulla scorta di una valutazione di attendibilità genericamente riferita a ciascun collaboratore, a prescindere dalle deduzioni difensive e senza distinguere tra chiamate in reità ed in correità, chiamate dirette e de retato;
De AR TO è soggetto psicotico, con velleità
autolesionistiche, assuntore di quantità spropositate di stupefacenti, è stato escluso dal programma di protezione perché avanzava richieste estorsive nei confronti di altri imputati e segnatamente di CI EN;
è inaffidabile il narrato di SS, NZ e soprattutto Lo RU, quest'ultimo per l'astio verso CI EN;
CO è inattendibile avendo riferito incontri con il ricorrente mentre questi era detenuto;
ES, PI e RR avevano effettuato chiamate mediate e non riscontrate;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo B senza individuazione della certa esistenza di una consorteria criminale operante dal 2006 con condotta perdurante;
il convincimento del Giudice si fonda su dichiarazioni di collaboratori di giustizia i quali riferiscono fatti anteriori al 2006; pur avendo limitato la condotta al dicembre 2005 la Corte territoriale ha argomentato sulla esclusione da parte di CI EN del nipote CI OV nel 2002 - 2003 di compiti relativi agli stupefacenti;
non vi sono elementi per periodi successivi al 2006 e manca correlazione tra i fatti ritenuti e quelli contestati.
3.2.2. CI EN, tramite i difensori Avv. Cardillo Edoardo e Valentino Mauro, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), nonché artt. 24 e 111 Cost., conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. del 17.6.2013 del L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quater, nella parte in cui imponeva limiti al diritto di colloquio con i difensori;
l'eccezione è stata ritenuta tardiva benché la pronunzia della Corte costituzionale fosse successiva alla scadenza dei termini per proporre appello;
si tratta peraltro di nullità rilevabili d'ufficio;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al capo B;
la Corte territoriale, a fronte di una contestazione riferita a condotte dal 2006, ha ridotto al 2005, senza indicare fonti di prova;
CO IO e Lo RU RE sono stati ritenuti non validi per provare la durata dell'associazione oltre il 2005; manca la motivazione sull'esistenza di un'associazione distinta da quella di tipo mafioso e sull'esistenza delle circostanze aggravanti di cui ai punti 1, 2 e 4 del citato D.P.R.; non è appagante la liquidazione delle doglianze difensive, con il mero richiamo alla estromissione da parte di CI EN del nipote CI OV dai compiti inerenti lo spaccio di stupefacenti;
tale motivazione è generica ed illogica dove fonda su fatti antecedenti la persistenza dell'associazione; nelle sentenze agli atti non vi sono elementi relativi al traffico di stupefacenti e le stesse si fondano su dichiarazioni generiche;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo A, anche in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
dalle intercettazioni volte alla cattura di CI EN non era emerso alcun elemento di prova a carico del medesimo, come risulta dalla sentenza di primo grado;
la latitanza non può essere di per sè elemento che prova la permanenza nell'associazione, poiché l'imputato era già latitante al momento dell'avvio dell'indagine, sicché l'indizio varrebbe rispetto ad una contestazione non più attuale;
in ogni caso il tema del favoreggiamento è cosa diversa dal tema dell'associazione; la valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori non è conforme agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, limitandosi al fatto che altri giudici in altri processi hanno ritenuto i dichiaranti attendibili;
è illogica l'affermazione che l'attendibilità non è esclusa dall'astio senza motivare sull'esistenza dell'attendibilità stessa;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 649 c.p.p., per il reato associativo;
intanto non è logico fare generico riferimento ad attività delittuose del clan CI fino al 2004 - 2005 per far ricadere la responsabilità su ogni singolo ricorrente;
inoltre non si distingue tra chiamate in correità ed in reità, dirette o de retato;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova del reato di intestazione fittizia di cui al capo O;
se è vero che la nipote e la cognata del ricorrente non hanno mai svolto attività lavorativa, non si comprende perché i beni debbano essere ricondotti allo zio anziché ad altri parenti più stretti, la maggioranza dei quali ha precedenti penali;
6. prescrizione del reato di cui al capo O, maturata prima della sentenza di secondo grado trattandosi di reato istantaneo posto in essere il 5.3.2007 (p. 216 - 217 sentenza di primo grado). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN, tramite i difensori Avv. Cardillo Edoardo e Valentino Mauro è in parte generico e infondato.
Ha errato la Corte territoriale a non pronunziare sulla eccezione di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), considerandola tardiva (p. 6 sentenza impugnata), dal momento che la nullità era dedotta come assoluta e quindi rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tuttavia tale errore di diritto ben può essere corretto da questa Corte esaminando ora la eccezione formulata.
Tale eccezione è stata formulata in modo generico ed in conseguenza del modo in cui è stata formulata è manifestamente infondata. È vero che la Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2013, n. 143, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b ), ultimo periodo, come modificato della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. f ), n. 2), nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41- bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, "fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari" (pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora). Nella pronunzia la Corte costituzionale ha affermato che la norma censurata, introducendo limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - limiti che operano a prescindere non solo dalla natura e dalla complessità dei procedimenti giudiziari nei quali il detenuto è coinvolto e dal grado di urgenza degli interventi difensivi richiesti, ma anche dal loro numero e, quindi, dal numero dei legali patrocinanti con i quali il detenuto si debba consultare - determina una compressione del diritto ai colloqui in modo automatico e indefettibile all'applicazione del regime detentivo speciale.
Nè le limitazioni in esame possono trovare giustificazione nel bilanciamento tra il diritto di difesa e interessi di pari rilevanza costituzionale quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Infatti - anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale la limitazione dei contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato può avvenire solo se assolutamente necessario - nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango, cosa che prima facie non è ravvisabile nel caso di specie.
La pronunzia in questione ha ritenuto illegittimo il criterio di automaticità della limitazione dei colloqui, ma non la limitazione degli stessi in ragione di particolari esigenze, che ben possono essere concretamente assunte dalle autorità.
La mera vigenza della norma, poi dichiarata incostituzionale non è perciò da sola idonea a determinare la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) in assenza di una irragionevolezza in concreto della limitazione dei colloqui rispetto ad altre esigenze, delle quali nel ricorso non si fa alcun cenno.
Peraltro non è neppure precisato, nel motivo di ricorso, se sia stato dedotto al giudice di appello (e neppure è dedotto in questa sede) se e per quali periodi tale limitazione abbia operato, quali esigenze difensive siano state concretamente lese in relazione al procedimento in questione e neppure, se a fronte della limitazione dei colloqui siano state o meno formulate al giudice procedente istanze di autorizzazione a maggiori colloqui, sollevando questione di legittimità costituzionale in caso di diniego, o richieste di termini a difesa in dipendenza della mancata tempestiva effettuazione di colloqui.
In tali termini non è possibile perciò apprezzare l'eventuale lesione in concreto del diritto di difesa.
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN, dal difensore Avv. Cardillo Edoardo, il terzo motivo ed il quarto motivo proposti nell'interesse di CI EN dai difensori Avv. Cardillo Edordo e Valentino Mauro sono manifestamente infondati, generici e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato sulla attendibilità intrinseca sia richiamando la sentenza di primo grado (e le pronunzie di primo e secondo grado, se conformi si integrano vicendevolmente), sia per relationem alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 21.10.2009, confermata dalla Corte d'appello con pronuncia del 15.7.2011, rilevando che la narrazione dei collaboratori di giustizia era "non limitata alla presente vicenda processuale, ma ampia, senza contraddizioni e corrispondente alle analoghe narrazioni di altri collaboratori di giustizia, oltre alla espressa confessione di reati per i quali non erano stati indagati" (p. 7 sentenza impugnata). Nei motivi di ricorso si lamenta che tale valutazione sia globale e non distinguere tra chiamate in reità ed in correità, chiamate dirette e de relato, trascurando però di riferirsi anche alla motivazione della sentenza di primo grado ed a quella richiamata per relationem.
Quanto alle censure secondo le quali De AR TO è soggetto psicotico, con velleità autolesionistiche, assuntore di quantità spropositate di stupefacenti, che è stato escluso dal programma di protezione perché avanzava richieste estorsive nei confronti di altri imputati e segnatamente di CI EN;
che è inaffidabile il narrato di SS, NZ e soprattutto Lo RU, quest'ultimo per l'astio verso CI EN;
che CO è inattendibile avendo riferito incontri con il ricorrente mentre questi era detenuto;
che ES, PI e RR avevano effettuato chiamate mediate e non riscontrate, poiché siffatte affermazioni non risultano dal testo del provvedimento impugnato, manca l'indicazione degli atti dai quali le stesse sono desumibili.
L'attendibilità intrinseca è stata ritenuta supportata dai riscontri determinati dalla convergenza delle dichiarazioni e dalle indagini (p. 8 sentenza impugnata).
Le intercettazioni relative alla ricerca del ricorrente latitante, secondo quanto la Corte territoriale afferma aver riferito il teste Ispettore Liguori, hanno evidenziato la attività illecita del clan (p. 7 sentenza impugnata) e tale affermazione non è confutata con il dedotto travisamento di atti specificamente indicati. Peraltro la responsabilità di CI EN non è fatta discendere solo da tale risultanza, ma dalle dichiarazioni dei collaboratori. In tale modo le doglianze si risolvono in mera prospettazione di tesi alternative e quindi in censure di merito non consentite in questa sede.
Generico è anche il riferimento alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., posto che non è neppure indicata la pronunzia rispetto alla quale il divieto di bis in idem dovrebbe operare.
3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN dal difensore Avv. Cardillo Edoardo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN dai difensori Avv. Cardillo Edoardo e Valentino Mauro sono infondati e svolgono in parte censure di merito.
In ordine alla durata temporale dell'associazione la stessa è stato ridotta su richiesta della difesa e basandosi anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa il perdurare dell'attività del clan (p. 8 sentenza impugnata).
Infatti va ricordato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013 dep. 20/11/2013 Rv. 258163).
La identità delle due associazioni e la loro ritenuta operatività fino al 2005 non è esclusa dal rilievo che da un certo momento in poi CI OV fu estromesso dai traffici di stupefacenti. Non vi è perciò alcuna immutazione del fatto ne' alcuna violazione di legge o manifesta illogicità di motivazione.
La identità delle due associazioni in concorso formale assorbe le doglianze circa la mancata motivazione in ordine ai punti 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 4. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN dai difensori Avv. Cardillo Edoardo e Valentino Mauro è manifestamente infondato e generico.
La Corte territoriale ha motivato la sussistenza del reato di intestazione fittizia di cui al capo O non solo in ragione dei rapporti di parentela, ma anche delle indagini patrimoniali compendiate nelle informative del 3.4.2008, 26.4.2009 e 26.6.2008 poste a base del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 17.7.2008 (p. 8 e 9 sentenza impugnata).
Nel motivo di ricorso non si fa alcun riferimento a tali informative ed al provvedimento di sequestro ne' tali atti vengono allegati per significarne la irrilevanza.
5. Il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI EN, dai difensori Avv. Cardillo Edoardo e Valentino Mauro è manifestamente infondato.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 23197 del 20/04/2012 dep. 13/06/2012 Rv. 252835. La S.C. ha peraltro precisato che deve escludersi la configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo).
Tale reato è aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, sicché la pena massima è di anni 9 di reclusione, ne consegue che con la proroga derivante da atti interruttivi la prescrizione è di anni 11 mesi 4, sicché anche a far decorrere il termine dal 5.3.2007, il termine di prescrizione non è maturato.
6. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CI OV dai difensori Avv. Biondi PP e Avv. Quaranta Raffaele è manifestamente infondato.
La partecipazione di CI OV all'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta fino a data anteriore e prossima al 31.12.2005, quindi fino a dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. La rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità si estende anche al periodo di partecipazione.
7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di CI OV dai difensori Avv. Biondi PP e Avv. Quaranta Raffaele sono manifestamente infondati.
Le attenuanti generiche sono state escluse per le modalità della condotta particolarmente allarmanti.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p., ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242).
8. Il ricorso di CI OV deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Il ricorso di CI EN deve essere rigettato ed a ciò consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati in solido alla rifusione a favore della parte civile F.A.I. Federazione Antiracket Italiana delle spese di giudizio che si liquidano come da nota spese ritenuta congrua, ma esclusa la fase introduttiva non svolta, in Euro 5.500,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di CI OV che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di CI EN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute per questo parte civile F.A.I. in grado di giudizio liquidate in Euro 5.500,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015