Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) cod. pen., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria, (nel caso di specie si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186 commi 2 e 6 cod. strad.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2002, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
Dott. DE BIASE ARCANGELO "
Dott. GALBIATI RUGGERO "
Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I) UZ IL UA LU, N. IL 11/09/1948;
avverso la SENTENZA del 01/03/2002 della CORTE d'APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. cons. Dr. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 1/19 marzo 2002 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ai sensi della nuova legge istitutiva del giudice di pace, determinava in 1100 euro di ammenda la pena inflitta a UZ IL UA LU per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico.
Ricorre per Cassazione avverso tale sentenza l'imputato deducendo la violazione di legge in quanto, in base al D. L.vo 274/2000, i reati di cui all'art. 186, co. 1 e 2, e co. 6 c.d.s. sarebbero diventati contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e si dovrebbe pertanto applicare la prescrizione di due anni di cui all'art. 157, co. 1, n. 6 cp;
il fatto contestato, risalente al 11.6.98, si sarebbe dunque prescritto, per effetto del termine massimo, alla data del 11.6.2001 e dunque già prima della sentenza di appello che avrebbe dovuto darne atto. Con un secondo motivo deduce il difetto di motivazione della stessa sentenza per non aver indicato le ragioni per le quali non aveva ritenuto necessario procedere alla rinnovazione del dibattimento.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Occorre al riguardo tenere presente che accanto all'art. 52 del D. L.vo 274/2000, che ha effettivamente modificato le pene dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che quando il reato è punito con la pena dell'arresto congiunta con quella dell'ammenda si applica la pena pecuniaria da uno e mezzo a cinque milioni o la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6 mesi), la nuova legge contiene anche la disposizione di cui all'art. 58, secondo la quale per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
Per effetto di tale disposizione, per determinare il regime, a vario titolo applicabile, occorre dunque avere riguardo a quanto stabilito per le pene originariamente previste, senza tenere conto di quelle di nuova introduzione che, sotto tale profilo, non comportano modifica alcuna. Ne deriva, con riferimento alla prescrizione, che continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 157 cp, ed in particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, quella del n. 5 che prevede la prescrizione di tre anni (e quella massima di quattro anni e mezzo) se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto.
Quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, è sufficiente ricordare che trattasi di ipotesi eccezionale rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nel caso di ritenuta insufficienza del materiale probatorio già acquisito e che nella specie la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni della ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine ai comportamenti contestatigli, richiamando le precise testimonianze rese dai testi assunti (agenti intervenuti e perito medico legale) con ciò esprimendo all'evidenza una valutazione di superfluità della rinnovazione stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003.