Sentenza 9 novembre 2000
Massime • 1
In caso di lottizzazione abusiva l'ordine di confisca, imposto dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, stante la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità del bene, con la conseguente sua irrevocabilità in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione. (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la confisca disposta in presenza di un piano di recupero previsto dall'art. 29 della legge n. 47 e deliberato dal consiglio comunale, evidenziando come anche la modifica del piano regolatore sia subordinata all'approvazione da parte della Regione e ritenendo sino a tale approvazione non rilevante il deliberato comunale).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2000, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 09/11/2000
1. Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 3754
3. Dott. CARLO GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 4607/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- LA GI, nato a [...] il [...],
- CI AR, nata a [...] il [...],
- LA TT IC, nato a [...] il [...],
- CA RI OM, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2571/99 del 27/9-8/10/99, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. G. Izzo, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Bari, confermava integralmente la sentenza 10/3/98 del Pretore di Foggia, che aveva dichiarato non doversi procedere, nei confronti di sette imputati, in ordine alla contravvenzione di lottizzazione abusiva perché estinta per prescrizione, ma aveva disposto la confisca del terreno lottizzato.
Dei menzionati imputati, i quattro indicati in epigrafe ricorrono per cassazione, con autonomi atti di impugnazione di identico contenuto, deducendo:
1) inosservanza delle norme processuali che regolano l'intervento e la partecipazione al giudizio dell'imputato e, in particolare, inadempimento dell'obbligo di procedere a nuova notificazione del decreto di citazione a giudizio nell'ipotesi di rinvio del dibattimento effettuato senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato;
2) errata applicazione della norma penale nel punto che sussume la fattispecie nell'ipotesi criminosa del concorso nel reato, ed illogica motivazione nel punto che ritiene compatibile la progressiva formazione della fattispecie con la consapevolezza dell'operato altrui, senza specificare gli elementi da cui desumere tale consapevolezza;
in altri termini, avendo ciascun ricorrente acquistato il lotto successivamente al frazionamento dell'unico fondo, per configurare il concorso nel reato di lottizzazione abusiva, occorreva la prova del preventivo accordo tra acquirenti e venditori;
3) erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte disposto la confisca dei terreni lottizzati, pur in presenza di una manifestazione di volontà dell'Amministrazione comunale di voler recuperare la zona a scopi edificatori, ed illogicità della motivazione sul punto che ritiene necessario - perché sia esclusa la confisca - il compimento dell'iter amministrativo di adozione di variante del P.R.G..
All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in premessa.
I ricorsi sono infondati.
Con la prima doglianza - da ritenersi peraltro generica, non precisandosi in quale delle numerose udienze di rinvio dei processi riguardanti gli imputati, alla fine riuniti, si sarebbero verificati i denunciati difetti di notifica - è stata riproposta pedissequamente una censura già sottoposta ai giudici di appello, che trova risposta esauriente, logica e corretta nella sentenza impugnata, per cui il Collegio non ritiene di dover aggiungere altro. Si fa soltanto rilevare che gli imputati, ad eccezione di AN, presente all'udienza conclusiva del processo (10/3/98), sebbene in udienze diverse - a causa delle vicessitudini del processo (separazione, riunione, lunghissima serie di rinvii) - erano stati ritualmente dichiarati contumaci, per cui non era neppure necessaria la loro citazione per le udienze successive alla prima. Infatti, secondo il disposto dell'art. 487, comma 2, c.p.p., l'imputato contumace è rappresentato dal difensore ad ogni effetto consentito dalla legge, per cui, in caso di rinvio del dibattimento ad udienza fissa, non occorre altra citazione dell'imputato contumace, essendo sufficiente l'annuncio della data del differimento in presenza del difensore (tra tante: Cass. Sez. V, 14 ottobre 1999, n. 13349, Ghezzi;
Sez. V, 4 aprile 1995, n. 6065, Andreuzzi ed altri;
Sez. V, 20 maggio 1993, n. 7746, Veneziano). Inoltre, dall'udienza del 13/2/97 in poi, e fino ad allora non era stata effettuata alcuna istruttoria dibattimentale, non è più mutato il giudice (dr. Colantonio), per cui non vi era l'esigenza di ricitare gli imputati (Cass. Sez. I, 8 agosto 1995, n. 953, Capone). La seconda doglianza deve ritenersi inammissibile, in quanto involge valutazioni di fatto, sottratte al vaglio di legittimità, essendo esse oggetto di attenta e corretta motivazione da parte dei giudici di merito. La sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva (consapevolezza da parte degli imputati, acquirenti dei lotti, dell'illegittimità del frazionamento), invero, è stata logicamente desunta - dalla Corte distrettuale - "dalla modestissima entità delle superfici, dalla destinazione agricola del suolo e dall'assenza di qualunque possibilità di ottenere qualsiasi concessione edilizia".
L'ultima censura, infine, è sicuramente infondata per le ragioni già esposte, sebbene concisamente, dalla Corte di Appello. La circostanza che il Consiglio Comunale di Foggia abbia deliberato, il 9/4/97 (delib. n. 325), di procedere - ai sensi dell'art. 2 della legge finanziaria per il '97 (L. n. 662/1996) - alla redazione dei piani di recupero previsti dall'art. 29 L. n. 47/1985, individuando anche la zona in questione (del Salice), "per l'abusivismo presente e diffuso di residenze, non agricole", non costituisce condizione sufficiente per revocare l'ordine di confisca del terreno, imposto dall'art. 19 L. n. 47/1985. Questa, infatti, e' una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, che si applica - come è pacifico - indipendentemente da una sentenza di condanna, per cui, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione, non è soggetta a revoca, neppure ove venissero sanate le relative costruzioni abusive, giacché la concessione edificatoria non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Il cambio di destinazione della zona, da agricola ad espansione residenziale, deve essere dunque definitivo, per determinare la revoca della confisca suddetta, giacché anche la predisposizione di piani di recupero, e quindi la modifica del piano regolatore, è sempre subordinata all'approvazione da parte della Regione (Cass. Sez. III, 25 maggio 1999, n. 1958, Liccardello ed altri).
Nel caso in esame non risulta essere stato adottato alcun provvedimento amministrativo definitivo, autorizzatorio dell'avvenuta lottizzazione nella zona del Salice.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000