Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
Oggetto della confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. nella L. n. 356 del 1992, possono essere, oltre che il denaro e altri beni e utilità, anche i titoli di credito, sia con riferimento alla materiale identità cartolare che ai diritti in essi incorporati o che da essi derivano.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2009, n. 35969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35969 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 880
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 7605/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS SS, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Voena Giovanni del Foro di Torino, quale sostituto processuale dell'avv. Cini Mauro del Foro di Prato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
AB MA è sottoposto a indagini dalla Procura della Repubblica di Prato per l'ipotesi di usura ai danni di più persone. Nell'ambito del procedimento, in data 27 dicembre 2008, il G.I.P. ha adottato decreto di sequestro preventivo, nella prospettiva della futura confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, di beni mobili e immobili a lui formalmente riferibili, nonché di beni a lui riconducibili, benché formalmente intestati a terzi con lui legati da vincoli di parentela e/o di convivenza.
L'indagato ha proposto riesame contro il provvedimento di sequestro, affermando di poter giustificare l'origine del proprio cospicuo patrimonio con la lucrosa attività della sua società Openhouse s.r.l., gestore di una sala da biliardo a Prato;
negli anni '90 questa societa' aveva conseguito ingenti profitti non dichiarati al fisco, come risultava da un verbale di constatazione della Guardia di Finanza portante segnalazione di evasione fiscale per centinaia di milioni di Lire.
Il Tribunale del riesame ha però respinto questo argomento, sottolineando che il processo verbale di constatazione esibito dal AB non era stato seguito da processi o condanne. Ricorre a questa Suprema Corte il difensore del AB con i due motivi appresso sintetizzati.
1. Violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e art. 321 c.p.p. per non aver il Tribunale preso atto che le allegazioni del
AB in ordine ai redditi non dichiarati al fisco dimostravano la congruità del suo patrimonio rispetto ai guadagni da lui realmente realizzati.
2. Violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e art. 321 c.p.p., comma 2, per aver il Tribunale ritenuto assoggettabili a sequestro ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies dei beni come i titoli di credito, che invece potevano essere sequestrati solo nell'ambito e con le procedure propri di altri istituti cautelari. Il ricorso non è fondato.
Relativamente al primo motivo, si osserva che in nessuna parte del provvedimento impugnato il Tribunale afferma, nemmeno per implicito, che la prova di un reddito non dichiarato al fisco sarebbe inidonea a dar conto della lecita provenienza dei beni sottoposti a sequestro. Al contrario, l'ordinanza esprime in modo sintetico, ma inequivocabile, una fondamentale considerazione di fatto sulla cui base ritiene che le allegazioni del AB non siano dimostrative del conseguimento di redditi non dichiarati al fisco. Non risulta infatti, ne' da documenti ne' da mere allegazioni, che dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza siano poi derivati processi o condanne. Si tratta di un'osservazione precisa, il cui profilo fattuale non è contestato dal ricorrente;
essa concreta dunque una specifica motivazione sul negativo apprezzamento della prova offerta dal ricorrente circa la proporzione tra reddito e patrimonio. Tale constatazione vale da un lato a prevenire anche la mera ipotesi di una violazione di legge per mancanza di motivazione e dall'altro a smentire che il Tribunale abbia affermato il criterio verso il quale il ricorrente si duole (irrilevanza dei redditi non dichiarati al fisco per la valutazione di congruenza del patrimonio). Relativamente al secondo motivo, occorre anzitutto premettere che l'amplissima formulazione con la quale il D.L. n. 306 del 1992, art.12 sexies designa le cose soggette a confisca (denaro, beni e altre utilità) impone senza alcun dubbio di ricomprendervi anche i titoli di credito: sia con riferimento alla loro materiale identità cartolare, che li rende idonei alla circolazione alla stregua di un comune bene mobile, sia con riferimento ai diritti che essi incorporano o dai quali derivano. Secondo la prospettazione del ricorrente, il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies sarebbe inapplicabile a questa categoria di beni perché essi recherebbero in sè una giustificazione causale della loro provenienza (pag. 9 del ricorso, in fine). Tale assunto non è esatto, poiché i titoli di cui si discute (assegni e cambiali) recano al massimo la traccia della provenienza da un soggetto, ma non denunciano mai la loro "causa", intesa sia nell'accezione tecnico-giuridica che in quella comune. Al contrario, la funzione dei titoli di credito è proprio quella di astrarre il credito dal rapporto giuridico che lo ha originato, per renderlo idoneo alla circolazione mobiliare, accostandolo il più possibile a un bene autonomo nella struttura e autosufficiente nel regime giuridico. È proprio questa funzione a dimostrare che il titolo di credito non può rivendicare alcuna singolarità capace di esentarlo dal trattamento che il cit. art. 12 sexies riserva ad ogni altra categoria di beni e utilità. Infine, non può avere alcuna rilevanza l'affermazione che il titolo di credito sia in sè lecito perché "letterale ed astratto" (pag. 10 del ricorso): sia perché la letteralità ed astrattezza sono caratteristiche strutturali dell'istituto che non interferiscono affatto con la non meglio precisata nozione di liceità, riferibile solo al rapporto sottostante;
sia perché la "liceità" dei beni colpiti dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non si determina con la considerazione delle loro caratteristiche intrinseche, ma esclusivamente attraverso i due parametri della giustificazione della loro provenienza e della loro proporzionalità al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata.
Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009