Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento, dalla stessa emesso, di confisca di terreni abusivamente lottizzati, motivata dal cambio di destinazione della zona, da agricola a espansione residenziale, allorché tale destinazione non sia definitiva perché la relativa modifica del piano regolatore è in corso di elaborazione e subordinata alla successiva approvazione da parte della regione, mancando per tale ragione una lottizzazione convenzionata quale presupposto per ottenere la concessione in sanatoria.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 25/05/1999
Dr. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere N.1958
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Alfredo TERESI Consigliere N.750/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI AN, TA RO, AG NO, VO LÒ, NO RA, AG GI, SCARDILI VINCENZA, AR GI, DI EF RO, DI EF ALFIO, CAMPIONE ALFIA, US VITO, TORRE RORIA, DISPINZIERI ANTONIO, ELUA CE, US OR, GUBERNALE GIUSEPPINA, PULVIRENTI ALFIO, MO IA, OM CA, AN AN e US ON
avverso l'ordinanza emessa il 17 luglio 1998 dalla Corte d'appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata l'istanza da loro proposta per la revoca della confisca disposta con sentenza della stessa Corte 21 marzo 1994. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. V. MARTUSCIELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Lette le note del difensore, avv. Mario Luciano BRANCATO;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21 marzo 1994 la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Pretore di Mascalucia in data 9 marzo 1993, dichiarava i ricorrenti colpevoli del reato di lottizzazione abusiva e ordinava la confisca dei terreni lottizzati e di quanto sopra di essi edificato. A seguito del ricorso degl'imputati la Corte di Cassazione con sentenza 8 novembre 1995 confermava la decisione impugnata, rendendo definitivo il provvedimento di confisca, per cui la cancelleria provvedeva alla trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari di Catania e alla trasmissione di copia della sentenza al Comune di S. Giovanni la Punta, divenuto per legge proprietario dei terreni confiscati.
Con ricorso depositato il 10 marzo 1998 i ricorrenti promuovevano incidente di esecuzione davanti alla Corte d'appello di Catania chiedendo la revoca del provvedimento di confisca in base ai seguenti presupposti:
1. Il Comune di S. Giovanni la Punta aveva avuto approvato con provvedimento n. 5515/U del 30 aprile 1997 dall'Assessorato regionale al territorio ed ambiente il nuovo piano regolatore, che qualificava la zona oggetto della lottizzazione, qualificata come zona E, destinata ad usi agricoli dal precedente programma di fabbricazione, come zona C2, comprendente aree residenziali di espansione;
2. Era intervenuto il nuovo condono edilizio, approvato con L. 23 dicembre 1994 n. 724, per cui i ricorrenti avevano presentato domanda di concessione in sanatoria, dichiarandosi disponibili a partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione del comprensorio oggetto di lottizzazione convenzionale ex art. 26 c.9 L. Reg. 10 agosto 1985 n. 37 in relazione all'art. 8 L.6 agosto 1967 n. 765. La Corte d'appello ha preso in esame le due questioni essenziali che l'istanza dei ricorrenti aveva posto:
a) se il provvedimento di confisca, divenuto definitivo, sia revocabile da parte del giudice che lo ha emesso;
b) se sono venute meno le condizioni in base alle quali è stata disposta la confisca, in pratica, se sia venuto meno il carattere abusivo della lottizzazione,
e con ordinanza del 17 luglio 1998 si è pronunciata negativamente su entrambe.
Avverso la decisione della Corte d'appello propongono ricorso per cassazione gl'imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi erronea interpretazione ed applicazione della L. Reg. Sicilia 10 agosto 1995 n. 37 e dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e perché
carente, illogica e contraddittoria sotto il profilo della motivazione;
la Corte d'appello non aveva correttamente interpretato e applicato l'art. 26 c. 9 L. Reg. Sicilia 1995 n. 37, il quale dispone che per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31 (L. 1985 n. 47) realizzate la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione, di cui all'art. 34, non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione;
detta norma attribuisce ai proprietari delle costruzioni e di altre opere, realizzate in comprensori oggetto di lottizzazione abusiva, un vero e proprio diritto a ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria: tale interpretazione appare conforme alla sentenza della Corte Costituzionale 16 marzo 1989 n. 107, che ha dichiarato legittima la non applicabilità del condono edilizio alle lottizzazioni abusive negoziali che non sono connesse a un insediamento, a differenza di quelle di fatto, come quella in oggetto, nella quale vi sono opere già realizzate per le quali è in corso domanda di sanatoria;
la riqualificazione della zona come residenziale di espansione in base al nuovo strumento urbanistico, anche se questo è in attesa di definitiva approvazione, costituiva in capo agli interessati un vero e proprio diritto a ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e, quindi, la revoca del provvedimento di confisca, o, quanto meno, una sorta di affidamento nei proprietari delle opere insistenti sulle aree abusivamente lottizzate sulla stipulazione della convenzione di lottizzazione in base alle previsioni del nuovo strumento urbanistico. Pertanto il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere atto del contrasto tra gli effetti della confisca e la nuova realtà amministrativa in ordine all'assetto del territorio, prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., Sez. III, 16 novembre 1995, ric. Besana, per cui la confisca dev'essere revocata dallo stesso giudice che l'ha ordinata quando (o nei limiti in cui) risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa;
tale pronuncia conferma come sia competente il giudice dell'esecuzione e non la pubblica amministrazione, dato che la confisca, pur essendo un provvedimento di natura sostanzialmente amministrativo, tuttavia è formalmente giurisdizionale e perciò revocabile in fase di esecuzione da parte dello stesso giudice che lo ha emesso.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte d'appello con la decisione impugnata ha dato una motivazione ineccepibile, rilevando il difetto dell'attualità del provvedimento richiesto in quanto la riqualificazione della zona da agricola a zona di espansione residenziale non è definitiva perché oggetto di rielaborazione ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 1986 n. 71. Ed ha, inoltre, osservato che, ove pure la riqualificazione della zona fosse stata definitiva, sarebbe stata comunque necessaria una lottizzazione convenzionata, con previa assunzione degli impegni e adempimento delle condizioni previste dall'art. 8 L. 1985 n. 47, e solo dopo si sarebbe potuto ottenere il rilascio di concessione in sanatoria.
Con questo il Giudice d'appello ha risposto al quesito essenziale, che è quello riportato dai ricorrenti sub b), esponendo le ragioni di diritto per cui, pur con la modifica della destinazione di zona, non era venuto meno il carattere abusivo della lottizzazione. Le altre considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata, relativamente alla competenza e all'esercizio del potere di revoca della confisca, appaiono ultronee a causa della mancanza di attualità del relativo.
L'art. 568 c. 4 c.p.p. stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Tale interesse, quale condizione di ammissibilità del gravame, dev'essere immediato, diretto e attuale, e quindi sussistere sia nel momento della proposizione dell'impugnazione, sia in quello della decisione, ed anche giuridicamente apprezzabile in quanto rivolto a ottenere l'eliminazione di un provvedimento lesivo di un diritto o di una situazione soggettiva tutelata dalla legge e perciò non può configurarsi come pretesa all'affermazione di un astratto principio di diritto o all'esattezza teorica della decisione (v., per tutte, Cass., Sez. I, 21 gennaio 1998 n. 716, ric. Di Fini;
Sez. II, 10 gennaio 1997 n. 4499, ric. Meli;
Sez. I, 13 maggio 1996 n. 1711, ric. Cascio). Pertanto è inammissibile per difetto di interesse a impugnare il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento, dalla stessa emesso, di confisca di terreni abusivamente lottizzati motivata dal cambio della destinazione di zona, da agricola a espansione residenziale, allorché tale destinazione non sia definitiva perché la relativa modifica del piano regolatore è in corso di elaborazione e subordinata alla successiva approvazione da parte della regione e per questa ragione manchi una lottizzazione convenzionata quale presupposto per ottenere la concessione in sanatoria.
La proposizione del ricorso in difetto di interesse ad impugnare lo rende inidoneo a introdurre il giudizio di cassazione, instaurando la fase procedurale nell'ambito della quale può essere emessa la relativa sentenza, per cui non v'è luogo a una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tale ipotesi l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dall'art. 609 e 129 c.p.p.. La mancanza di interesse per il ricorrente NO AN si aggiunge al difetto di legittimazione ad impugnare che già sussisteva, essendo egli, così come si è definito, un terzo rispetto al provvedimento impugnato, non essendo sufficiente, in assenza di una statuizione del dispositivo della sentenza che lo riguardi, la determinazione della sua posizione di proprietario di terreni sottoposti a confisca eseguita per relationem dagli atti di causa, come sostiene nelle sue note il difensore.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999