Sentenza 10 gennaio 2003
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- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 58912 I V N IS REPUBBLICA ITALIANA E IN LN TI A G N A I V IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N V IR LA CORTE SUPREMA DI CASSA V O N SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.744/98 Dott. Alfio Finocchiaro 0 0 2 1 8 / 0 3 Dott. Stefano Mona 334 Cron Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Consigliere Dott. Antonio Merone Ruggiero Cons. Rel. Ud. 22-5-02 Dott. SC ha pronunciato la seguente: 823 SEN TENZA sul ricorso proposto da: ET CL, residente in [...], via Rosmini n. 89, SS SC, residente in [...]. Villazzano, via Roberti n. 71, DE EL NI, residente in [...], via Cesarini n.13, rappresentati difesi dall'Avv. Marina Prati, giusta mandato speciale a margine;
SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE contro 56912 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- controricorrente -
2276 avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento n. 23/96 dep. 28-10-96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Relatore Cons. Dott. SC Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Gli agenti di commercio RI SC ' ET CL e De BE NI, con distinte istanze, del 20-5 e 12-4-91, chiedevano all'Intendenza di Finanze di Trento il rimborso delle somme versate in sede di autoliquidazione ILOR per l'anno 1989, assumendo che l'imposta non era dovuta, trattandosi di reddito di lavoro autonomo e non di reddito di impresa. I contribuenti impugnavano il silenzio-rifiuto con separati ricorsi. La Commissione Tributaria di primo grado di Trento con sentenza del 7-10-93/28-6-94, previa riunione, accoglieva i ricorsi, in gran parte, dichiarava i ricorsi inammissibili per intempestività per la parte relativa ai versamenti effettuati prima di 18 mesi dalla data della domanda di rimborso;
per il De BE respingeva il ricorso, non ritenendo fornita la prova del lavoro 2 autonomo senza impiego di capitale. Avverso tale sentenza proponevano appello il De BE, che allegava copia del quadro G della dichiarazione dei redditi da cui si evinceva l'assenza di impiego di capitale e di lavoro dipendente, e l'Ufficio impositore, che sosteneva che l'ILOR era dovuta indipendemente dal requisito della capitalizzazione dell'attività e dall'esistenza dell'organizzazione dell'impresa, che per il passato era inapplicabile la L.18-12-90 e che, in presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale l'attività di agente di commercio ricadeva nella previsione dell'art.51 D.P.R. n.597/73 ed era assoggettabile all'ILOR per effetto dell'art. 115 D. P. R. n. 917/86. La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n.83/96 del 28-10-96, accolglieva l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello dei contribuenti, rilevando che non era stata dimostrata l'inesistenza di un'organizzazione aziendale di tipo capitalistico, né si era potuto accertare che trattavasi di attività esercitata prevalentemente con il lavoro personale. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 6-12-97. I ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la violazione del principio "tantum devolutum quantum 3 appellatum", il vizio di ultrapetizione e l'eccezione di giudicato. Perciò, chiedevano cassarsi la sentenza impugnata, con conferma della decisione di primo grado per l'RI ed il ET , e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c. o rimettendo ad altro giudice di secondo grado per De BE, con vittoria di spese. Il Ministero delle Finanze proponeva controricorso, notificato il 15-1-98. Evidenziava l'Amministrazione Finanziaria che incombeva sui ricorrenti l'onere della prova circa la natura del reddito oggetto di tassazione che avrebbe comportato l'esclusione dell'ILOR ai sensi dei D.P.R. n.598 e 599/73. Con ulteriore memoria ex art.378 c.p.c. i ricorrenti insistevano nella richiesta di decisione nel merito, stanti le risultanze dei quadri G in atti, e nella richiesta di condanna dell'Amministrazione Finanziaria alle spese. Motivi della decisione Nei due motivi di ricorso per cassazione è posta particolare attenzione al profilo probatorio : nel primo motivo, si formula la doglianza sulle contrapposte posizioni processuali della "mancanza" e della "irrilevanza" della prova;
nel secondo motivo, si lamenta, più direttamente, che la motivazione è "assolutamente carente e superficiale". 4 www In effetti, non risulta soddisfare l'ineludibile requisito motivazionale, posto a fondamento dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la mera affermazione che "le ragioni addotte dall'appellante sembrano fondate". Il tutto nel contesto di una decisione del giudice tributario di secondo grado che esaurisce in pochissimi righi "oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della sentenza". Specie se la motivazione consiste, oltre che nella introduttiva fase stereotipata innanzi riportata, nella annotazione centrale secondo cui "Le affermazioni dei contribuenti circa l'inesistenza di una organizzazione aziendale di tipo capitalistico non è stata in alcun modo dimostrata". Questa tesi non è corretta sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, ma soprattutto non soddisfa l'imprescindibile obbligo di motivazione in ordine al punto focale della controversia : i presupposti soggettivi ed oggettivi del reddito di impresa. Dunque, può farsi applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa ovvero la mancanza o estrema concisione della 5 motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Sez. Trib., 12-2-2001, n.1944). In definitiva, l'esaminato ricorso va accolto, rilevandosi nella decisione della Commissione Tributaria di secondo grado un evidente vizio di motivazione. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione dill gu Tributaria Regionale di Trento. I R A T J Il giudice tributario del rinvio provvederà anche in Z C I R A N 5 1 - . 5 / 4 0 / 1 9 ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la senteza impugnata;
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria h'я длабо Regionale di Trento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 22-5-2002. St Crepidan Il Relatore residente m Dott. SC Ruggiero Alfio Finocchiaro Dott parn o DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 DO AM a s 10 GE 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi DO AN Queno