Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 1
L'agente accertatore, il quale procede al ritiro della carta di circolazione, non è tenuto ad indicare sul verbale di contravvenzione il termine entro il quale il contravventore è tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia, giacché l'art. 339 reg. esec., cui fa rinvio l'art. 216 Cod. strad., consentendo la circolazione limitatamente al periodo di tempo a ciò necessario usando la via più breve, impone al contravventore di raggiungere immediatamente il luogo dove custodire il veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/1999, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 24/3/1999
1.Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere N. 996
3. Paolo SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N. 4138/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 30/11/1998 della Corte d'Appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Romis;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. E. Scardaccione il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, assolveva GA EL dalla contravvenzione di cui all'art. 216 del codice stradale - per aver circolato alla guida di un autoveicolo nonostante la relativa carta di circolazione gli fosse stata ritirata sei giorni prima - con la formula "perché il fatto non sussiste"; a sostegno del proprio convincimento, il Pretore osservava che il ritiro del documento di circolazione comporterebbe solo l'obbligo di raggiungere la sede di provenienza per la via più breve, senza alcuna prescrizione di ottemperare a tale obbligo entro un termine determinato. A seguito di gravame proposto dal Procuratore Generale territorialmente competente, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava il GA colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi uno di arresto e lire duecentomila di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il GA, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge;
si sostiene nel ricorso che l'art. 399 del Regolamento di esecuzione del codice stradale richiederebbe la necessità dell'indicazione, sul verbale di contravvenzione, di un termine entro il quale il contravventore dovrebbe poi essere tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia da lui stesso indicato;
con la conseguenza che, in mancanza di una tale indicazione, come avvenuto nella concreta fattispecie, non sarebbe configurabile il reato in oggetto, non potendo assumersi che il contravventore, in tal caso, abbia scientemente violato la disposizione dell'art. 216 del codice stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza della tesi in esso sostenuta.
Ed invero, la lettura e l'analisi degli articoli 216 del codice stradale e 399 del relativo Regolamento di esecuzione, dovendosi necessariamente tener conto anche della "ratio" ispiratrice di dette disposizioni, portano ad escludere che l'agente accertatore, il quale procede al ritiro della carta di circolazione, debba indicare sul verbale di contravvenzione il termine entro il quale il contravventore è tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia. Una siffatta formalità intanto non risulta dalla lettera delle succitate norme, il che dovrebbe già di per sè indurre a ritenerla non richiesta, in virtù del noto principio di carattere generale "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". Ma, come si diceva, a favore di tale assunto milita anche la "ratio" della norma, in forza della quale deve decisamente escludersi che possa esser consentito un comportamento dilatorio da parte del contravventore nell'adempimento dell'obbligo di condurre il veicolo nel luogo di custodia. Infatti, l'art. 399 del Regolamento di esecuzione del codice stradale, cui l'art. 216 del detto codice rinvia per quel che riguarda le modalità da osservare per il viaggio fino al luogo di custodia, stabilisce testualmente che "l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel...luogo di custodia, usando la via più breve....";
orbene le espressioni usate per la formulazione della norma - quali 1imitatamente al periodo di tempo necessario" e "via più breve" - non lasciano spazio a dubbi di sorta circa la chiara volontà del legislatore di non stabilire alcun termine, ma, anzi, di imporre al contravventore di raggiungere immediatamente il luogo dove custodire il veicolo. Nella fattispecie, il GA è stato sorpreso alla guida del veicolo, la cui carta di circolazione era stata ritirata, addirittura ben sei giorni dopo il ritiro di detto documento: per cui, sulla scorta delle considerazioni appena svolte, non sussistono dubbi circa la sussistenza del reato per il quale il GA è stato condannato dalla Corte d'Appello di Palermo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999