Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALPI 30, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SILVI, difeso dall'avvocato BRUNO MAZZARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC. S.P.A., in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Bruno Pierini e Rag. Adrian Bruno Trevisan, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato AN BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SI S.P.A., TI AN, AZ SERVIZI S.R.L., CA IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22820/00 proposto da:
AZ SERVIZI S.R.L in persona del suo legale rappresentante Sig. Egidio Caricati con sede in Roma, nonché CA IO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. DOMENICO 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRAZZINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE IS LB, SI S.P.A., TI AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3608/00 del Tribunale di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 15/02/00 e depositata il 10/03/00 (R.G. 1861/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi ed il rigetto del 3^ motivo del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LB DE IS conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di LI AN TI, la AZ-SERVIZI s.r.l. e le ASS.NI GENERALI s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 1/5/95 quando mentre viaggiava quale trasportato sulla propria auto OR OR tg. NA/V72910, condotta dal TI, tale veicolo veniva tamponato dalla Mercedes tg. RM/4H4148, condotta da IO CA, di proprietà della AZ-SERVIZI s.r.l. ed assicurata per la r.c.a con le GENERALI ASS.NI s.p.a..
Costituitisi in giudizio, l' AZ-SERVIZI ed il CA chiedevano il rigetto della domanda e proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del DE IS e del suo assicuratore SI, che chiamavano in causa, per ottenere il ristoro dei danni subiti. Con la sentenza poi appellata, l'adito giudice di pace rigettava la domanda del DE IS, evidenziando la contraddizione tra la dinamica del sinistro descritta in citazione e quella accertata in corso di causa. In particolare il giudice accertava che non era risultato vero quanto asserito dal DE IS nell'atto introduttivo, secondo cui la Mercedes avrebbe tamponato la sua auto "proiettandola contro il gard-rail per alcuni metri e imprimendola dapprima con la parte anteriore contro di esso per poi fermarsi in senso obliquo alla strada con la parte anteriore verso il gard-rail", mentre la OR attorea "all'ingresso della galleria... a causa del cattivo tempo e fondo stradale viscido rallentava la propria marcia". In realtà, secondo quanto accertato in causa,, il TI aveva perso il controllo dell'auto, era andato in "testa coda", aveva urtato il gard-rail e l'auto si era poi arrestata sul margine sinistro della carreggiata. Solo successivamente era stata tamponata dalla Mercedes condotta dal CA che sopraggiungeva a forte velocità. Per tale ragione, l'adito Giudice accoglieva parzialmente le riconvenzionali proposte dal CA e dall' AZ-SERVIZI s.r.l., affermando il concorso di colpa (ascritto al CA per il 60%) tra i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Di conseguenza, condannava il DE IS ed il suo assicuratore al pagamento del 40% dei danni patiti dagli attori in riconvenzionale liquidati in L. 1.224.000, per il risarcimento del danno biologico subito dal CA, e in L. 3.440.000, per il risarcimento dei danni arrecati al veicolo di proprietà dell' AZ-SERVIZI. Avverso tale decisione, proponeva appello il DE IS lamentandosi della cattiva valutazione delle risultanze probatorie operata dal primo giudice, che avrebbe dovuto attribuire al CA la completa responsabilità dell'evento dannoso. Riconosceva, tuttavia, "che prima di essere investito dall'auto della AZ-SERVIZI, il suo veicolo aveva urtato, con la fiancata sinistra, circa 40 mt. il gard-rail". Ciò premesso chiedeva la condanna: 1) del TI al pagamento di L. 2.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, per il danno arrecato alla fiancata della OR;
2) della AZ-SERVIZI e per essa le ASSICURAZIONI GENERALI a quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo".
Costituitasi in giudizio, la s.p.a. SI si associava ai motivi di appello del DE IS e ne chiedeva l'accoglimento integrale mentre la AZ-SERVIZI, le GENERALI ASS.NI ed il CA, costituitisi a loro volta, resistevano al gravame. Il CA proponeva anche appello incidentale per ottenere una maggiore liquidazione del danno in suo favore che quantificava in L. 355.000, per 5 gg. di invalidità temporanea totale, L. 660.000, per 20 gg. di invalidità temporanea parziale e L. 2.520.000, per i postumi invalidanti del 2% (da corrispondersi in L.
1.406.000 stante il suo concorso di colpa del 60%).
Con sentenza 10 marzo 2000 il Tribunale di LI, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava l' AZ-SERVIZI e le GENERALI al risarcimento del 60% dei danni subiti dal DE IS, nella misura di L. 11.400.000 ed interessi, rigettava la domanda proposta dal DE IS nei confronti del TI nonché l'appello incidentale del CA, compensando integralmente fra tutte le parti le spese del doppio grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione il DE IS, affidandolo a tre motivi. Hanno resistito le ASS.NI GENERALI nonché l' AZ SERVIZI ed il CA con separati controricorsi, questi ultimi proponendo anche ricorso incidentale sulla base di due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con i primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la stretta relazione delle rispettive censure, il DE IS denuncia la mancata condanna del TI al risarcimento dei danni a suo favore, malgrado fosse stata riconosciuta la sua corresponsabilità nella produzione dell'evento infortunistico nella misura del 40%, senza che di tale omissione venisse data adeguata motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.). I due mezzi sono fondati. Infatti il giudice di appello, confermando quello di primo grado, ha imputato l'incidente al concorso di colpa del TI e del CA ma quando è passato alla liquidazione dei danni conseguenziali, ha affermato che "nulla può essere riconosciuto... in danno del TI per il danno alla fiancata dell'auto che sarebbe stato cagionato dall'urto contro il gard-rail, sia perché appare impossibile quantificare questo danno sconoscendosi le condizioni dell'auto dopo il primo urto, sia perché tale posta di danno costituirebbe una duplicazione rispetto all'integrale risarcimento conseguito in danno del proprietario della Mercedes e del suo assicuratore, che dovranno corrispondere al DE IS l'intero valore del veicolo".
Ora l'esposta motivazione è erronea in quanto, da un lato, non tiene conto che il DE IS ha ottenuto anche il risarcimento per danni personali (L.
1.000.000 per danno biologico) e che, comunque, malgrado la difficoltà di individuare i danni relativi alle due fasi di urto, tuttavia l'accertata corresponsabilità dei due conducenti doveva portare ad una correlata ripartizione dei danni complessivamente prodotti.
I primi due motivi vanno, pertanto, accolti.
Con il terzo mezzo il DE IS, denunciando ulteriori vizi della motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), formula molteplici censure e lamenta:
che il valore iniziale della vettura, rettamente indicato in L. 35.600.000 ma eccessivamente ridotto (dimezzato) al momento del sinistro (L. 18.000.000 nel 1995), non sia stato rivalutato, essendo stato aggiunto il solo danno biologico (L. 1.000.000) e riconosciuto infine il 60% del totale (L. 11.400.000 = 60% di L. 19.000.000);
che non sia stato riconosciuto il danno per lucro cessante, quale mancato reddito per l'inattività professionale durante la malattia;
che non siano state parimenti riconosciute tutte le altre voci di danno (morale ed alla vita di relazione) nonché le spese mediche;
che siano state compensate le spese del doppio grado. Orbene, le censure relative ai vari profili pregiudizievoli si infrangono contro l'accertamento del giudice di appello che nulla ha ritenuto di riconoscere a titolo di lucro cessante per l'invalidità temporanea "in mancanza assoluta di prova" (non avendo il DE IS provato di avere dovuto richiedere per il proprio studio medico la sostituzione a pagamento con altro medico) e per danno morale e danno patrimoniale emergente "in mancanza di relativa domanda".
Fondata è invece la doglianza concernente la mancata rivalutazione della somma liquidata a titolo risarcitorio, che in motivazione si assume - trattandosi di debito di valore - essere stata "rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al saldo", mentre nel dispositivo viene pronunciata la condanna dell' AZ- SERVIZI e delle ASS.NI GENERALI, in solido, al pagamento della "somma complessiva di L. 11.400.000, oltre interessi come in motivazione"; somma corrispondente, appunto, al 60% di L. 19.000.000, non rivalutata.
La censura, infine, relativa alle spese resta ovviamente assorbita. Concludendo, il terzo motivo va accolto per quanto di ragione e, cioè, in relazione all'unico profilo riconosciuto fondato. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la s.r.l. AZ-SERVIZI ed il CA, lamentando la violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., denunciano la nullità della sentenza per non avere pronunciato nel dispositivo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni, stante la declaratoria di corresponsabilità.
La censura non coglie nel segno, essendo evidente che il Tribunale napoletano, laddove ha rigettato l'appello incidentale del CA volto ad ottenere un incremento delle somme già liquidategli in prime cure ritenendole invece "congrue in relazione alla natura ed entità dei postumi", ha implicitamente confermato le statuizioni pronunciate al riguardo dal giudice di pace.
Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Resta assorbito il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese del doppio grado. Concludendo, l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte a qua, che provvederà anche alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale e per quanto di ragione il terzo;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi come sopra accolti e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di LI, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004