Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 3
CASS
Sentenza 3 febbraio 1995

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Massime1

A norma dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame. Ne consegue, in virtù del principio di tassatività sul quale è basato il sistema delle impugnazioni, che il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, in via interlocutoria, rigetti l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame - avanzata dal pubblico ministero sul rilievo della sua proposizione prima della notificazione al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare - e richieda, insieme, la trasmissione degli atti occorrenti per la decisione sull'istanza medesima, non è ricorribile per cassazione.

Commentari2

  • 1Responsabilità professionale dell’avvocato per ignoranza di istituti elementari del diritto
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    Avvocato – Errori ed omissioni – Mancato accertamento di una eventuale prescrizione – Ignoranza di istituti elementari – Responsabilità anche per semplice negligenza – Sussiste IL CASO Un Comune, sottoponeva una vicenda all'esame di un avvocato richiedendone un parere preventivo sulla possibilità d'intraprendere un eventuale giudizio. Sulla scorta del parere favorevole espresso dal professionista circa la sussistenza dei presupposti legali della domanda, il Comune tramite lo stesso legale, promuoveva il giudizio che, però, aveva esito sfavorevole in quanto l'adito Tribunale, accogliendo l'eccezione di prescrizione dell'azionato diritto sollevata dal convenuto, aveva rigettato la domanda …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Il difensore ha diritto di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. Se si riflette sulla ratio del diritto di difesa, il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioé accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 3
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3
Data del deposito : 3 febbraio 1995

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