Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 1
A norma dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame. Ne consegue, in virtù del principio di tassatività sul quale è basato il sistema delle impugnazioni, che il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, in via interlocutoria, rigetti l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame - avanzata dal pubblico ministero sul rilievo della sua proposizione prima della notificazione al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare - e richieda, insieme, la trasmissione degli atti occorrenti per la decisione sull'istanza medesima, non è ricorribile per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente di Consiglio in
1.Dott.Gaetano LO COCO Componente data 3.2.1995
2. " AL SI " SENTENZA
3. " GU UA " N. 3
4. " IE LÀ " REGISTRO GENERALE
5. " NN VA " N. 23504/94
6. " BR AT RE "
7. " NN OL "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G.
contro
:
1) LL AR n. l'8.10.1953 a Torre Annunziata;
2) LL AF n. il 21.9.1925 a Torre Annunziata;
3) LO CI n. l'8.5.1953 a Torre del Greco;
4) DI NC EL n. il 13.3.1949 a Torre del Greco;
5) FE LE n. il 3.5.1958 a Anagni;
6) UT AR n. il 4.8.1953 a Napoli;
7) CA ER n. il 24.6.1953 a Villa S. NN;
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Firenze in data 2.6.1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio LATTANZI;
Udite le conclusioni del P.M. dott. S. Suraci con le quali chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
- che dopo l'arresto di AR GA, AF GA, CI LO, EL Di AN, LE TI, AR OL e ER AN i difensori degli arrestati hanno proposto una richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa l'11 aprile 1994 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
- che il pubblico ministero ha chiesto al Tribunale del riesame di Firenze di dichiarare l'inammissibilità della richiesta rilevando che questa era stata proposta dal difensori prima della notificazione dell'avviso del deposito dell'ordinanza di custodia in carcere, che a nonna dell'art. 309 comma 3 c.p.p. la notificazione determina per il difensore la decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame e che alcune decisioni della Corte di cassazione avevano ritenuto che la notificazione fosse necessaria non potendo il termine decorrere per effetto solo della conoscenza dell'emissione dei provvedimento e della imputazione in esso contenuta;
- che il tribunale con ordinanza del 2 giugno 1994 ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità proposta dal pubblico ministero ed ha sollecitato la "trasmissione degli atti per l'esame delle richieste di riesame", osservando che la giurisprudenza richiamata dal pubblico ministero sulla decorrenza del termine per la richiesta di riesame "non comporta l'impossibilità di proporla, nell'interesse dell'indagato e nell'esercizio di una facoltà che spetta congiuntamente sia all'indagato medesimo che al suo difensore, anche prima che la notifica sia stata eseguita nei confronti del difensore";
- che il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la richiesta di riesame presentata dal difensore prima della notificazione dell'avviso di deposito è inammissibile;
- che la seconda sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 c.p.p. e nell'ordinanza di rimessione ha rilevato che "sull'interpretazione dell'art. 309 comma 3 c.p.p. esiste contrasto giurisprudenziale (Sez. I, 16.3.92, rv. 189514;
Sez. I, 8.3.93, rv 193320; contra Sez. VI, 21.3.94, rv 197391) nel senso che si ammette o si esclude al fini dell'esercizio dei diritto del difensore di proporre richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e, quindi, della relativa ammissibilità, l'equipollenza della conoscenza di fatto del provvedimento coercitivo alla conoscenza formale del provvedimento stesso, assicurata mediante la notifica dell'avviso del relativo deposito";
RITENUTO
- che non risulta vi sia un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sull'ammissibilità del ricorso proposto prima della notificazione dell'avviso di deposito;
- che infatti il contrasto, desumibile dalle decisioni citate nell'ordinanza di rimessione come da altre decisioni, concerne esclusivamente la decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame, nel senso che ai fini della decorrenza di questo termine una parte della giurisprudenza ammette dei cosiddetti equipollenti che altra parte della giurisprudenza esclude, giungendo alla conclusione che il termine di dieci giorni stabilito dall'art.309 comma 3 c.p.p. può ritenersi decorso solo facendo riferimento alla notificazione dell'avviso di deposito e non anche facendo riferimento alla conoscenza acquisita altrimenti (e in particolare attraverso l'assistenza all'interrogatorio dell'arrestato) dell'esistenza di un provvedimento cautelare e dell'imputazione;
- che non risultano decisioni di questa Corte che abbiano ritenuto inammissibile una richiesta di riesame solo perché proposta dal difensore prima di aver ricevuto la notificazione dell'avviso del deposito del provvedimento cautelare;
- che a norma dell'art. 311 comma 1 c.p.p. è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame;
- che il sistema delle impugnazioni è basato sul principio di tassatività (art. 568 c.p.p.), il quale comporta che possono formare oggetto di ricorso per cassazione i soli provvedimenti per i quali è previsto questo mezzo di impugnazione, e che di conseguenza i provvedimenti interlocutori emessi nel procedimento di riesame non possono essere impugnati con ricorso per cassazione indipendentemente alla decisione conclusiva e prima della sua emissione;
- che pertanto deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento interlocutorio con il quale il tribunale ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità e richiesto la trasmissione degli atti occorrenti per decidere sulla richiesta di riesame;
P.Q.M.
la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Roma 3 febbraio 1995.