Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 46859
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Sentenza 10 ottobre 2007

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In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha sostituito l'abrogato art. 1 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è stata introdotta una ulteriore specificazione in materia di limitazione del diritto di brevetto, in quanto la possibilità per i farmacisti di una preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica e ai medicinali così preparati (cosiddetta eccezione galenica) è consentita dalla nuova disposizione purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (Fattispecie relativa alla produzione e fornitura ad alcune farmacie del "sildenafil citrato", principio attivo coperto da brevetto ed utilizzato per la preparazione del farmaco afrodisiaco "Viagra").

In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, deve escludersi che vi sia stata depenalizzazione del reato previsto dall'art. 88 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 ad opera dell'art. 20 della Legge 21 febbraio 1989, n. 70. Ne consegue che sussiste continuità normativa tra la fattispecie penale prima prevista dall'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e la nuova fattispecie penale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto entrambe descrivono la condotta penalmente punibile in termini sostanzialmente identici, avendo di mira la produzione ed il commercio "in frode" o "in violazione" del titolo di proprietà industriale. (Fattispecie relativa alla produzione e vendita abusiva del "sildenafil citrato", principio attivo del farmaco afrodisiaco brevettato, denominato "Viagra").

In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, la depenalizzazione delle violazioni in materia di brevetti, operata dall'art. 20 L. 21 febbraio 1989, n. 70, non ha carattere generale ma è limitata ai soli fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti a semiconduttori. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il richiamo operato dal predetto art. 20 agli artt. da 74 ad 89 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, non ne ha comportato l'abrogazione, ma è servito solo a stabilirne l'applicabilità in quanto compatibili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 46859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46859
    Data del deposito : 10 ottobre 2007

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