Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Банцієм Олийі SEZIONE TERZA CIVILE1 0678/03 strative - Sfettour of Composta agli Custode dente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 11067/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.23893 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. 2800 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.03/02/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: dell'omonima TA ET AN, titolare elettivamente domiciliato in corrente in Crotone, ROMA PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, 2003 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
302 -1- - resistente avversO la sentenza n. 125/01 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 26/02/01 (R.G. 2216/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato, il MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto emesso in data 20/3/1998 con cui il Giudice di Pace di Catanzaro gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di ET AN, della somma di L. 4.463.313, a titolo di compenso per l'attività di custodia di autovettura sequestrata. A sostegno della spiegata opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato, la insussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio, la violazione dell'articolo 12 del d.P.R. 571/82. Costituitosi l'attore opposto rilevava: che non si era verificata alcuna prescrizione non essendo stata resa nota la data del provvedimento di sequestro, quale termine iniziale di decorrenza della possibilità legale di esercizio del diritto;
che, in ogni caso, il termine prescrizionale doveva ritenersi interrotto dall'accordo sottoscritto il 30/5/1995 dal MINISTERO DELL'INTERNO. L'adito giudice rigettava con sentenza l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Con atto ritualmente notificato, il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, proponeva appello avverso la predetta sentenza deducendo: 1) l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
2) la mancata pronuncia sul motivo dedotto in ordine alla mancata presentazione delle fatture all'Amministrazione che non aveva per tale ragione provveduto alla liquidazione della parte di credito esigibile;
3) la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 571/82 per avere l'appellato applicato tariffe diverse da quelle concordate nell'accordo del 7/4/1997 e per non avere operato la concordata decurtazione delle tariffe stesse;
4) difetto e contraddittorietà della motivazione avendo il primo giudice ritenuto l'accordo intercorso tra le parti quale riconoscimento di debito dotato di efficacia giuridica nei confronti dell'Amministrazione, mentre ne aveva escluso l'efficacia quanto alla decurtazione che avrebbe dovuto operare il custode. Nella resistenza del ET il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, con sentenza 26 febbraio 2001, revocava il decreto opposto, condannava l'appellante al pagamento dei compensi per la custodia del veicolo relativi al quinquennio precedente alla notificazione del decreto e compensava per metà le spese del doppio grado, affermando: che l'art. 12, 3° co., d.P.R. n. 571/82 non poneva un impedimento legale all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.; che l'accordo del 30/5/95 non costituiva rinuncia dell'Amministrazione ad avvalersi della prescrizione, né riconoscimento dei crediti dei custodi maturati fino al 1982; che conseguentemente andava dichiarata l'estinzione del credito dell'appellato per compensi di custodia del quinquennio precedente la notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
che la mancata presentazione delle fatture da parte del custode non rilevava nel giudizio d'opposizione; che la pretesa dell'Amministrazione circa l'applicazione delle tariffe di cui all'accordo 7/4/97 nonché della decurtazione di cui all'accordo 30/5/95 non era accoglibile, trattandosi di accordi non vincolanti per ragioni di forma e di sostanza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ET sulla base di quattro motivi. L'Amministrazione si è costituita senza controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione del combinato disposto degli artt. 12 d.P.R. n. 371 del 1982 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che il suddetto art. 12 sia stato interpretato nel senso dell'insussistenza di un impedimento legale all'esercizio del diritto, ostativo al decorso della prescrizione, considerato che la P.A. può disporre, a richiesta, acconti sulle somme dovute. Con il secondo mezzo il ET, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., si duole che nella specie sia stata ritenuta applicabile non la prescrizione decennale ma la prescrizione quinquennale. I due motivi, che per la stretta connessione delle rispettive censure possono esaminati congiuntamente, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative), come del resto l'intera materia delle sanzioni amministrative, presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici sono innegabili le somiglianze con il contratto di deposito oneroso. 'Anche nel rapporto di custodia in questione infatti il depositario riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art. 1766 c.c.); ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa. Sulla base di quanto ora esposto, deve attribuirsi il giusto rilievo alla circostanza che in tema di deposito oneroso, secondo la prevalente dottrina, il compenso diventa di regola esigibile nel momento in cui la cosa viene restituita. Tale tesi appare del tutto convincente, specie se si considera che solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti. Alla domanda, poi, se le connotazioni pubblicistiche, anch'esse presenti nel rapporto di custodia in questione possano in qualche modo inficiare l'applicabilità nella specie di detta tesi (sorgere dell'esigibilità solo al termine del rapporto), la risposta deve essere negativa in quanto anche nel caso di custodia amministrativa delle cose sequestrate, il computo del dare e dell'avere diventa in concreto possibile solo al termine della custodia medesima (e più precisamente: “... dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..."). Tale conclusione, alla quale si sarebbe arrivati comunque, sulla base dei principi di diritto ora enunciati, anche a prescindere dal terzo comma dell'art. 12 del d.P.R. 29/7/1982, n. 571, viene ulteriormente e definitivamente suffragata proprio da tale norma (e dalle ulteriori contenute nel d.P.R. cit.). E' infatti palese che detto terzo comma, nel prevedere la liquidazione solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la T confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate…..”, stabilisce nel contempo in capo all' autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge ..." non solo il dovere di provvedere a detta liquidazione "dopo" tale evento, ma anche di non provvedere alla liquidazione stessa prima;
e, dato che il legislatore, nel parlare di liquidazione, ha evidentemente inteso riferirsi anche al pagamento di quanto liquidato (e ciò emerge, oltre che dalla logica, anche dal chiaro contenuto delle ulteriori norme contenute nel d.P.R. sul punto), si deve concludere che prima dell'evento predetto l'autorità in questione non deve pagare le spettanze del custode (salva la facoltà di concedere solo meri acconti a richiesta). E' altresì incontestabile che il legislatore non può aver previsto che il diritto del custode al pagamento delle sue spettanze sorga in epoca anteriore al sorgere del correlativo potere-dovere di pagamento in capo all'autorità amministrativa;
ne consegue che nel campo delle sanzioni amministrative (non solo l'esigibilità, ma addirittura) il diritto predetto del custode sorge solo". dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...". Quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere da tale momento. Quanto sinora esposto è determinante anche per risolvere la questione dell'applicabilità o meno della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. Infatti la norma in questione recita: "Si prescrivono in cinque anni 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; e dunque detta prescrizione breve si applica a tutti i diritti di credito che sorgono, ovvero diventano esigibili, periodicamente ad anno od in termini più brevi. Nel caso in questione il diritto del custode (come già esposto) sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..."; quindi nasce solo una volta e dopo detto evento;
ed è quindi evidente che non può parlarsi di un diritto di credito che nasce periodicamente. Tali conclusioni non muterebbero neanche nell'ipotesi che si affermasse il sorgere del diritto di credito del custode in epoca precedente e l'inizio dell'esigibilità del credito medesimo solo nel momento ora indicato. Infatti deve considerarsi indubbio (e del resto sostanzialmente pacifico in dottrina e giurisprudenza) che la prescrizione inizia a decorrere solo allorché inizia a sussistere l'esigibilità. Resta quindi priva di pregio la tesi di chi afferma, basandosi sull'assunto che il diritto del custode matura giorno per giorno, la decorrenza da ogni singolo giorno del termine di prescrizione. Infatti, se con il termine "matura" si intende affermare il sorgere del diritto di credito (ogni giorno per le spettanze di quel giorno), occorre rilevare che una cosa è l'individuazione dei criteri di computo ed una cosa ben diversa è il sorgere del diritto di credito (ovvero il sorgere dell'esigibilità del medesimo); con la conseguenza che un custode può aver "maturato" (teoricamente e salvo il computo definitivo in cui dovranno certamente essere valutate anche eventuali voci a debito ad es. per danni alla cosa sequestrata) dal punto di vista meramente contabile un certo importo "a credito", senza per questo aver conseguito il relativo diritto di credito (ovvero il sorgere dell'esigibilità del medesimo). E' appena il caso di aggiungere che la previsione di possibili acconti (ex art. 12 co. 3 cit.), lungi dal giustificare tesi contrarie, suffraga ulteriormente e definitivamente la tesi sostenuta da questa Corte, per le seguenti ragioni: A) in quanto, secondo il chiaro dettato legislativo, prima "... che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..." non sussiste alcun diritto del custode, neppure in ordine agli acconti (il che rende a maggior ragione impossibile ipotizzare che possa esistere in ordine alla definitiva e totale liquidazione); il legislatore infatti parla con termine univoco di una mera possibilità (“… può ………”), e quindi di una mera facoltà dell'autorità competente di disporre acconti;
B) in quanto nella specie i diritti di cui parla la dottrina e la giurisprudenza sono due (diritto all'acconto; e diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento); ma essi sono nettamente diversi e distinti;
e, come questa Corte ha più volte osservato, in tema di prescrizione, il diritto a cui si deve far riferimento, sia ai fini della decorrenza che della sospensione ed interruzione, è esattamente quello (e solo quello) della cui prescrizione si discute;
mentre sono irrilevanti i diritti ad esso collegati o connessi ma distinti (cfr., tra le altre, Cass. n. 589 del 19/1/2002 e n. 4031 del 14/6/1988). Ciò comporta che qualsivoglia evento (sussistenza o meno del diritto, decorrenza, sospensione od interruzione della prescrizione;
ecc.) concernente l'ipotetico diritto all'acconto non può avere alcuna influenza sulla eventuale prescrizione del diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento. Con riferimento alla durata del termine di prescrizione sembra utile ricordare infine che in tema di custodia di cose sequestrate nel campo penale (contenente una disciplina non uguale rispetto a quella della custodia nel campo delle sanzioni amministrative;
ma tuttavia non priva di interesse ai fini della presente decisione, data la sussistenza anche di elementi di somiglianza;
ed a tal proposito va rilevato che la sentenza n. 230/1989 della Corte costituzionale, attenendo solo al criterio di computo delle spettanze in questione, non ha inciso concretamente sulle problematiche in questione) anche la Corte di Cassazione Penale a S.U., in contrasto con una precedente giurisprudenza di legittimità di segno contrario, e sia pur attraverso un iter argomentativo diverso da quello esposto nella presente sentenza, ha finito con l'affermare l'applicabilità della prescrizione decennale (v. Cass. sez. un. n. 25161 del 2/7/2002: "Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"). Sulla base di quanto sopra esposto va affermato il seguente principio di diritto: “in tema di custodia in materia di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate;
di conseguenza solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione;
e detto termine è quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.".- L'impugnata decisione deve dunque ritenersi viziata non avendo applicato tale principio di diritto. I primi due motivi vanno, pertanto, accolti, restando assorbiti il terzo ed il quarto motivo - anch'essi strettamente connessi con i quali si denunciano la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'interpretazione della portata della scrittura privata 30/5/1995. Segue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa ad altra Sezione del Tribunale di Catanzaro, che provvederà anche alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra Sezione del Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Suchetton DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battists