Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. è legittimamente eseguita quando non vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento del destinatario dell'atto in altro luogo sconosciuto, ossia dell'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede), mentre resta irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario stesso da detto luogo; ne', in assenza di specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento, l'ufficiale giudiziario è tenuto, in caso di irreperibilità del destinatario, a svolgere ricerche per appurarne l'eventuale trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Gallenca del Foro di Torino, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di Torino, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 12, presso l'avv. Massimo Colarizi, che congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Anna Maria Arnone dell'Avvocatura Civica lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica n. 1691/99 del 16 settembre 1999, depositata il 22 settembre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l'avv. Romano Ricci per delega dell'avv. Mario Contaldi per il ricorrente e l'avv. Massimo Colarizi per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e per il rigetto del primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22, L. n. 689/1981 al Pretore di Torino, depositato il 31 gennaio 1997, il sig. NI GN chiedeva l'annullamento di 77 ordinanze comunali del 24 luglio 1996, notificate il 4 dicembre 1996, aventi tutte ad oggetto l'ordine di pagamento della sanzione amministrativa prevista dagli artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 507/1993, relativamente a più affissioni di manifesti di diverse dimensioni in vari siti di vie pubbliche, effettuate in violazione delle norme disciplinanti la pubblicità e senza che venissero assolti i pagamenti dei diritti per le pubbliche affissioni nel periodo dal 31 ottobre al 22 novembre 1995, accertate con verbali sommari redatti dal funzionario del Servizio Amministrativo per Imposte e Tasse del Comune di Torino. Il ricorrente, lamentato preliminarmente il fatto che non fossero stati portati a sua conoscenza i presupposti (nella specie i verbali sommari di accertamento) delle ordinanze impugnate, contestava nel merito la sussistenza delle violazioni addebitategli in quanto egli asseriva di aver provveduto al pagamento dei diritti di affissione e in via subordinata eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981, assumendo che l'esposizione di più manifesti riguardanti lo stesso evento doveva riguardarsi come azione unica avente per effetto più violazioni della stessa norma. La causa veniva decisa dal Tribunale di Torino in composizione monocratica, che, con la sentenza in epigrafe, rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza il sig. NI GN, con atto notificato il 14 gennaio 2000, propone ricorso per Cassazione con due motivi. Resiste il Comune di Torino con controricorso notificato il 22 febbraio 2000.
Il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 378 c.p.c, depositata il 18 novembre 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 14, L. n.689/1991, 24, 3 e 97 Cost., e 360, n. 3, c.p.c., lamentando che in relazione all'eccezione proposta circa la mancata conoscenza degli atti presupposti delle ordinanze impugnate, la sentenza di merito si sia "limitata a ritenerla infondata sulla base della circostanza che i verbali relativi alle varie ordinanze, prodotti dal Comune di Torino, risulterebbero, notificati - in data 9 gennaio 1996 - mediante affissione, all'indirizzo di Brescia, via Rossetti 15": non si sarebbe così tenuto conto che una siffatta modalità di notifica comportava l'impossibilità per una organizzazione itinerante di avere effettiva conoscenza dei provvedimenti ad essa diretti. Il motivo non è fondato. In verità la sentenza impugnata non si è limitata alle affermazioni che il ricorrente riporta, ma ha altresì rilevato che il Comune di Torino, in relazione alla notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, aveva anche "prodotto avviso di ricevimento attestante il ritiro di tutti i plichi, in data 10 gennaio 1996", che l'indirizzo presso il quale erano stati notificati ex art. 140 c.p.c. i verbali di accertamento era lo stesso presso il quale erano state notificate le ordinanze impugnate ed infine che "il ricorrente, dopo le produzioni documentali del Comune e nonostante la richiesta di termine per la disamina", non aveva opposto alcuna "specifica eccezione delle comprovate notifiche". Peraltro, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è legittimamente eseguita quando non vi siano, come nel caso di specie, elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento in altro luogo sconosciuto, ossia dell'abbandono definitivo del luogo in cui la notifica deve essere eseguita (abitazione o sede) da parte del destinatario, mentre resta irrilevante l'ipotesi di un mero allontanamento, anche se prolungato, del destinatario da detto luogo (Cass. n. 3743/1988):
nè, in assenza di specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento, l'ufficiale giudiziario è tenuto, in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, a svolgere ricerche per appurarne l'eventuale trasferimento (Cass. n. 7104/1998). Inoltre, nel caso di specie è mancata qualsiasi contestazione che nel luogo in cui è stata eseguita la notifica ex art. 140 c.p.c. si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, contestazione che avrebbe potuto abilitare il giudice di merito al relativo accertamento ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (Cass. n. 8011/1997). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 8, comma 1, L. n. 689/1981, 81 c.p., 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e ai principi normativi e giurisprudenziali sull'applicazione dell'istituto della continuazione in tema di sanzioni amministrative: la censura concerne la circostanza che il giudice di merito abbia ritenuto, illogicamente ed erroneamente ad avviso del ricorrente, da un lato, non applicabile nella fattispecie l'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 e, dall'altro, che, in forza di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, sarebbe "estensibile in via analogica la normativa dettata dall'art. 81 c.p.". Il motivo non è fondato. In realtà la sentenza, sul punto rilevato dal ricorrente, è incorsa in un evidente errore materiale, immediatamente rilevabile dal rinvio, operato dal giudice di merito per suffragare la propria affermazione, a precise pronunce della Corte di Cassazione, e cioè le sentenze n. 3343/1999 e 11727/1998. Orbene il principio affermato dalla richiamata sentenza n. 11727/1998 è il seguente: "In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8, L. n. 689/1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8, L. n. 689/1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi". Per quanto qui interessa il principio affermato dalla richiamata sentenza n. 3343/1999 si sostanzia più semplicemente nella indicazione che la disposizione di cui all'8, L. n. 689/1981, "si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno" (identico principio è stato più di recente ribadito da Cass. n. 10244/2000). Sicché il passo della sentenza impugnata censurato dal ricorrente deve essere letto nel seguente senso (con la correzione dell'errore materiale): "quanto, in ultimo, all'applicabilità dell'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981, è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene (non) estensibile in via analogica la normativa dettata dall'art. 81" c.p. Che questo sia il senso dell'orientamento che il giudicante intendeva esprimere lo si comprende senza difficoltà dalla parte immediatamente successiva della motivazione laddove afferma:
"neppure può ritenersi sussistente, nel caso di specie, unicità di azione;
depongono, infatti, per la pluralità di condotte, la diversa tipologia (ovvero dimensione) dei manifesti e la diversità dei luoghi di affissione;
d'altra parte, l'amministrazione convenuta ha già autonomamente provveduto, come si evince dalla lettura dei verbali, a raggruppare in un'unica contestazione i più manifesti delle stesse dimensioni affissi nello stesso luogo". Sicché deve dirsi che la motivazione della sentenza impugnata - tanto più perché sorretta dall'accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, della mancanza di autorizzazione per le affissioni oggetto delle singole contestazioni, dell'affissione fuori degli spazi consentiti dei manifesti de quibus e della pluralità di condotte - sfugge alla censura del ricorrente avendo fatto corretta applicazione della norma che si assume violata (art. 8, comma 1, L. n. 689/1981), in conformità con l'orientamento più
volte, espresso da questa Suprema Corte e confermato anche dalla sentenza n. 6625/1999, che il ricorrente, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c, vorrebbe chiamare a suffragio della propria tesi, peraltro senza far conto della diversità della fattispecie trattata.
Pertanto il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003