Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Poiché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prende in considerazione il solo aspetto oggettivo del danno o del lucro, essa può configurarsi anche quando persona offesa dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico, sicché il giudice non deve limitarsi a prendere in considerazione l'aspetto soggettivo della vittima ma deve estendere la propria valutazione all'entità del danno con riferimento al valore della cosa.
Commentario • 1
- 1. atto penale d'appelloAccesso limitatoIlaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/1998, n. 7104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7104 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 22/05/98
1. Dott. IO ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Walter CELENTANO Consigliere N. 569
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. Relatore N. 2770/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
CE PE AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13.11.1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal Pretore della stessa città nei confronti di SO EP IO per il delitto di tentata truffa aggravata in danno dello Stato;
gli ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante, rideterminando la pena;
ha negato l'ulteriore attenuante prevista dall'art. 62, n.4.
Il SO ricorre per cassazione con due motivi : 1) errata valutazione della prova;
2) errata applicazione della legge penale (art. 62, n.4).
Il primo motivo è infondato, poiché i giudici di merito hanno dato logica e corretta motivazione degli elementi probatori e di tutte le risultanze processuali, dalle quali emergeva chiaramente il comportamento fraudolento dell'imputato; non è compito della Corte di legittimità operare una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione di merito, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle emergenze di causa.
Il secondo motivo, invece, merita considerazione.
La Corte territoriale, invero, ha negato l'attenuante, di cui all'art. 62 n.4 c.p. con la seguente motivazione : "Il danno astrattamente ipotizzabile per l'evento non può essere qualificato di speciale tenuità avuto riguardo ai fini di pubblico interesse che il patrimonio statale garantisce".
Così posta la questione, sembrerebbe che l'attenuante in parola non potrebbe essere comunque concessa in tema di delitti commessi a danno dello Stato.
In realtà la norma (art. 62 n.4 c.p.) collega l'attenuante al fatto di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, "nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", non delineando una specifica configurazione della persona lesa dal reato.
Deve pertanto affermarsi il seguente principio l'attenuante prevista dall'art. 62, n.4 c.p. - che prende in considerazione il solo aspetto del danno o del lucro (di speciale tenuità) - può essere concessa anche quando soggetto offeso dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico, poiché essa non è messa in rapporto soltanto con i tradizionali reati contro il patrimonio, bensì con tutti i reati che comunque offendono il patrimonio.
Il giudice, nel concedere o negare detta attenuante, non può limitarsi all'aspetto soggettivo della vittima, ma deve prendere in esame innanzi tutto il criterio obbiettivo del danno in sè. Nei reati in pregiudizio dello Stato, o di altro ente pubblico, poi, la valutazione dell'entità del danno non può che essere condotta con riferimento al valore della cosa, essendo il patrimonio offeso, connotato da finalità di pubblico interesse.
Nel caso di reato tentato il giudice deve avere riguardo alle concrete modalità dell'azione rimasta incompiuta ed a tutti gli elementi utili, al fine di accertare se il reato, ove consumato, avrebbe cagionato un d'anno, avente i requisiti della speciale tenuità.
La sentenza della Corte territoriale deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata concessione della chiesta attenuante e deve essere rinviata, per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, che si atterrà all'enunciato principio ed effettuerà le valutazioni di merito, al fine di accertare se il danno, che l'imputato avrebbe provocato in caso di consumazione del reato, sarebbe stato di speciale tenuità.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'attenuante, di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1998