Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 48489
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

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Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d'azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall'organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d'azzardo.

In tema di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, a seguito della modifica operata con Legge 23 dicembre 2000 n. 388 al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il riferimento al fine di lucro risulta eliminato, essendosi provveduto alla sua tipicizzazione in tre fattispecie alternative costituite dal gioco: a)che abbia insita la scommessa; b) che consenta vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio; c)che consenta vincite relativamente aleatorie di valore superiore a limiti prefissati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 48489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48489
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

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