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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2023, n. 22742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22742 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 27666-2017 proposto da: D’IA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PIERMARTINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro D’IA OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA, 10, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO Civile Sent. Sez. 2 Num. 22742 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TI NO Data pubblicazione: 27/07/2023 Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -2- MALARA, rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIA DI PUNZIO, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro D’IA ITALIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 5430/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2017; udita la relazione della causa svolta dalla Consigliera Dott. NO TI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. RA D’EL impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza non definitiva n. 609/2008 e la sentenza definitiva n. 990/2011, rese dal Tribunale di Viterbo, con le quali, in relazione alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie di D'EL MO e di GN LE, era stato accertato che la donazione effettuata dalla GN a suo favore non era avvenuta con dispensa da collazione, essendo rimasta tale circostanza indimostrata e il Tribunale aveva di conseguenza provveduto allo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione dei beni in conformità del progetto di divisione. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza non definitiva sul punto del mancato riconoscimento della dispensa dalla collazione della donazione ricevuta e la riforma della sentenza Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -3- non definitiva, là dove la stessa aveva assegnato a OR D’EL il terreno in Gallese, località San Francesco. 2. Si costituivano in giudizio gli appellati D’EL AL e D’EL OR. 3. Con sentenza n. 5430 del 22/8/2017, la Corte di Appello di Roma, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la sua tardività, in parziale accoglimento del gravame dichiarava che la suddetta donazione era stata compiuta con dispensa da collazione, ritenendo fornita la prova dell'esistenza della dispensa pur in assenza della produzione in giudizio dell’atto di donazione. Rideterminava per l'effetto i conguagli dovuti a seguito delle assegnazioni disposte dalla sentenza definitiva in favore dei condividendi. Confermava per il resto le ulteriori statuizioni di tale ultima decisione. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso D'EL RA sulla base di un unico motivo. 5. D’EL OR ha resistito con controricorso. 6. D’EL AL non ha svolto difese in questa sede. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 8. Dopo la memoria depositata dal ricorrente, con ordinanza interlocutoria n. 18464/2019 della Sesta Sezione Civile-2, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione. 9. In prossimità della pubblica udienza, RA D’EL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 10. La causa è stata decisa in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti presentato richiesta per la discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -4- 1.- L’unico motivo di ricorso per cassazione è articolato nei seguenti profili di censura: -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, segnatamente, dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; -violazione e falsa applicazione delle norme in tema di inammissibilità della modifica delle domande rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni, in maniera difforme rispetto alle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed in corso del giudizio e, segnatamente, dell'art. 189 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 23 della L. n. 353/1990 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di non contestazione, di valutazione del contegno processuale delle parti, nonché di accettazione espressa del progetto divisionale e, segnatamente, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 789 c.p.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. Con il motivo il ricorrente si duole che la sentenza di secondo grado non avrebbe: a) rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, non essendosi espressa sulla richiesta di assegnazione al ricorrente stesso del terreno sito in località San Francesco, foglio 8, p.lle 93, 94 e 167; b) rilevato che la modifica al progetto divisionale come proposta da D’EL OR all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 giugno 2011 non era consentita per la formulazione - vigente ratione temporis – dell’art. 189 c.p.c., che non consente di modificare le conclusioni già espresse negli atti introduttivi o rese a norma dell’art. 183 c.p.c.; c) valutato la condotta processuale di OR D’EL, che aveva accettato il progetto di divisione proposto dal Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -5- CTU sul punto dell'assegnazione al fratello RA del terreno posto in località San Francesco, avendo manifestato piena acquiescenza al riguardo. 2.- Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente, fondata sulla cumulabilità in un unico motivo di più doglianze che avrebbero dovuto essere trattate separatamente. La sanzione dell’inammissibilità del ricorso, rifuggendo da approcci eccessivamente puntigliosi e formalistici, scatta solo allorché il deficit di chiarezza determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., n. 37552/2021) e tale non è il caso di specie, in cui è possibile individuare i motivi delle censure ed enucleare le ragioni poste a loro fondamento. 3.- Il ricorso, pur ammissibile, non merita tuttavia accoglimento. 3.1.- Quanto al primo profilo di doglianza non sussiste l’omessa pronunzia della sentenza rispetto alla richiesta del ricorrente di modificare la sentenza nel punto in cui la stessa ha attribuito il terreno al fratello OR D’EL, in quanto la Corte distrettuale ha espressamente confermato le statuizioni della sentenza definitiva, nonché le assegnazioni dei beni effettuate nella stessa e ha calcolato il conguaglio dovuto all'appellante in considerazione del valore di queste assegnazioni. La decisione ha dunque proceduto a rivalutare l’intera situazione (come dimostra chiaramente il calcolo del conguaglio “post-collazione”) e a confermare le assegnazioni della sentenza definitiva di primo grado, facendo per di più leva sull’accordo al riguardo tra i fratelli AL e OR, come si legge in motivazione. Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -6- Deve dunque ravvisarsi una pronuncia implicita di rigetto del motivo di gravame, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, “essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione” (Cass. n, 2151/2021). In altri termini, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello “quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. n. 15255/2019). 3.2.- In ordine al secondo profilo di doglianza, si deve ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. n. 15926/2019), che “il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare”, non soffre alcuna preclusione poiché integra una mera modalità di attuazione della divisione. L'istanza di attribuzione di quota del bene o della quota in denaro del prezzo di vendita, anche quando si contrapponga Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -7- quella di altro condividente e venga formulata per la prima volta in grado di appello, non perde tale sua finalità e pertanto, non introducendo una contropretesa che sconfina nell'ambito del giudizio di divisione delle relative operazioni, non ha processualmente il carattere di “domanda nuova” nel senso inteso dall'art. 345 c.p.c., ma si risolve in una mera specificazione di quella – propria di tutte le parti - volta a porre fine allo stato di comunione. Ricostruttiva di questo indirizzo interpretativo di legittimità è la motivazione di Cass. n. 24174/2021, nella quale si legge: “Il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019, n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013). Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -8- formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno 1999 n. 5392; Cass. 14 maggio 2008 n. 12119)”. Non sussiste dunque la violazione denunciata dal ricorrente. 3.3.- Il terzo profilo di censura, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116, oltre che dell’art. 789 c.p.c., è mal posto e fuori squadra rispetto alla ratio della pronuncia. Come illustrato nel ricorso e anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ravvisa la violazione delle prime due norme nella circostanza che la Corte distrettuale non avrebbe rilevato “il contegno e la condotta processuali di D’EL OR (oltreché della sorella AL), che aveva a più riprese accettato il progetto di divisione proposto dal dott. Puri, sul punto della assegnazione al fratello RA del terreno posto in Gallese, località San Francesco, avendo manifestato la piena aquiescenza sul punto”. Non è dunque questione di elementi di prova disattesi o erroneamente considerati dal giudice o di prove ammesse al di fuori dei limiti legali, ossia di quelle doglianze che legittimano la dedotta violazione nel giudizio di legittimità degli artt. 115 e 116 c.p.c., nè di violazione o falsa applicazione dell’art. 789 c.c., peraltro neppure argomentata nel motivo, dal quale non risulta in quali tempi e luoghi processuali il ricorrente abbia contestato nelle fasi di merito l'esistenza dei presupposti di cui alla norma appena ricordata per dichiarare esecutivo il progetto di divisione. Si tratta all’evidenza di una impropria critica mossa all’assegnazione compiuta dalla sentenza e dunque alla motivazione di questa, nella quale la tesi del ricorrente non regge neppure dinanzi alle difese dallo stesso assunte. Contrariamente a quanto affermato riguardo al passaggio critico in esame, sul progetto divisionale non era affatto intercorso l’accordo, tanto che – come evidenziato anche dal Pubblico Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -9- Ministero – lo stesso ricorrente, a pagina 11 del ricorso, deduce che all'udienza del 12/11/2009 il giudice istruttore aveva rilevato che sul progetto divisionale erano sorte contestazioni, in ordine alle quali è si è reso necessario decidere con sentenza. Il che smentisce anche la dedotta acquiescenza di OR D’EL, che emerge comunque da tutti i passaggi e i documenti di causa il cui elenco occupa quasi quattro pagine del controricorso. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato e, in forza del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo. 5.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -10- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
- ricorrente -
contro D’IA OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA, 10, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO Civile Sent. Sez. 2 Num. 22742 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TI NO Data pubblicazione: 27/07/2023 Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -2- MALARA, rappresentato e difeso dall'avvocato ILARIA DI PUNZIO, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonchè contro D’IA ITALIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 5430/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2017; udita la relazione della causa svolta dalla Consigliera Dott. NO TI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. RA D’EL impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma la sentenza non definitiva n. 609/2008 e la sentenza definitiva n. 990/2011, rese dal Tribunale di Viterbo, con le quali, in relazione alla domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie di D'EL MO e di GN LE, era stato accertato che la donazione effettuata dalla GN a suo favore non era avvenuta con dispensa da collazione, essendo rimasta tale circostanza indimostrata e il Tribunale aveva di conseguenza provveduto allo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione dei beni in conformità del progetto di divisione. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza non definitiva sul punto del mancato riconoscimento della dispensa dalla collazione della donazione ricevuta e la riforma della sentenza Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -3- non definitiva, là dove la stessa aveva assegnato a OR D’EL il terreno in Gallese, località San Francesco. 2. Si costituivano in giudizio gli appellati D’EL AL e D’EL OR. 3. Con sentenza n. 5430 del 22/8/2017, la Corte di Appello di Roma, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la sua tardività, in parziale accoglimento del gravame dichiarava che la suddetta donazione era stata compiuta con dispensa da collazione, ritenendo fornita la prova dell'esistenza della dispensa pur in assenza della produzione in giudizio dell’atto di donazione. Rideterminava per l'effetto i conguagli dovuti a seguito delle assegnazioni disposte dalla sentenza definitiva in favore dei condividendi. Confermava per il resto le ulteriori statuizioni di tale ultima decisione. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso D'EL RA sulla base di un unico motivo. 5. D’EL OR ha resistito con controricorso. 6. D’EL AL non ha svolto difese in questa sede. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 8. Dopo la memoria depositata dal ricorrente, con ordinanza interlocutoria n. 18464/2019 della Sesta Sezione Civile-2, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione. 9. In prossimità della pubblica udienza, RA D’EL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 10. La causa è stata decisa in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti presentato richiesta per la discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -4- 1.- L’unico motivo di ricorso per cassazione è articolato nei seguenti profili di censura: -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, segnatamente, dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; -violazione e falsa applicazione delle norme in tema di inammissibilità della modifica delle domande rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni, in maniera difforme rispetto alle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed in corso del giudizio e, segnatamente, dell'art. 189 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 23 della L. n. 353/1990 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; -violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di non contestazione, di valutazione del contegno processuale delle parti, nonché di accettazione espressa del progetto divisionale e, segnatamente, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 789 c.p.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. Con il motivo il ricorrente si duole che la sentenza di secondo grado non avrebbe: a) rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, non essendosi espressa sulla richiesta di assegnazione al ricorrente stesso del terreno sito in località San Francesco, foglio 8, p.lle 93, 94 e 167; b) rilevato che la modifica al progetto divisionale come proposta da D’EL OR all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 giugno 2011 non era consentita per la formulazione - vigente ratione temporis – dell’art. 189 c.p.c., che non consente di modificare le conclusioni già espresse negli atti introduttivi o rese a norma dell’art. 183 c.p.c.; c) valutato la condotta processuale di OR D’EL, che aveva accettato il progetto di divisione proposto dal Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -5- CTU sul punto dell'assegnazione al fratello RA del terreno posto in località San Francesco, avendo manifestato piena acquiescenza al riguardo. 2.- Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente, fondata sulla cumulabilità in un unico motivo di più doglianze che avrebbero dovuto essere trattate separatamente. La sanzione dell’inammissibilità del ricorso, rifuggendo da approcci eccessivamente puntigliosi e formalistici, scatta solo allorché il deficit di chiarezza determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., n. 37552/2021) e tale non è il caso di specie, in cui è possibile individuare i motivi delle censure ed enucleare le ragioni poste a loro fondamento. 3.- Il ricorso, pur ammissibile, non merita tuttavia accoglimento. 3.1.- Quanto al primo profilo di doglianza non sussiste l’omessa pronunzia della sentenza rispetto alla richiesta del ricorrente di modificare la sentenza nel punto in cui la stessa ha attribuito il terreno al fratello OR D’EL, in quanto la Corte distrettuale ha espressamente confermato le statuizioni della sentenza definitiva, nonché le assegnazioni dei beni effettuate nella stessa e ha calcolato il conguaglio dovuto all'appellante in considerazione del valore di queste assegnazioni. La decisione ha dunque proceduto a rivalutare l’intera situazione (come dimostra chiaramente il calcolo del conguaglio “post-collazione”) e a confermare le assegnazioni della sentenza definitiva di primo grado, facendo per di più leva sull’accordo al riguardo tra i fratelli AL e OR, come si legge in motivazione. Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -6- Deve dunque ravvisarsi una pronuncia implicita di rigetto del motivo di gravame, posto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, “essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione” (Cass. n, 2151/2021). In altri termini, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello “quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. n. 15255/2019). 3.2.- In ordine al secondo profilo di doglianza, si deve ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. n. 15926/2019), che “il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare”, non soffre alcuna preclusione poiché integra una mera modalità di attuazione della divisione. L'istanza di attribuzione di quota del bene o della quota in denaro del prezzo di vendita, anche quando si contrapponga Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -7- quella di altro condividente e venga formulata per la prima volta in grado di appello, non perde tale sua finalità e pertanto, non introducendo una contropretesa che sconfina nell'ambito del giudizio di divisione delle relative operazioni, non ha processualmente il carattere di “domanda nuova” nel senso inteso dall'art. 345 c.p.c., ma si risolve in una mera specificazione di quella – propria di tutte le parti - volta a porre fine allo stato di comunione. Ricostruttiva di questo indirizzo interpretativo di legittimità è la motivazione di Cass. n. 24174/2021, nella quale si legge: “Il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019, n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013). Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -8- formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno 1999 n. 5392; Cass. 14 maggio 2008 n. 12119)”. Non sussiste dunque la violazione denunciata dal ricorrente. 3.3.- Il terzo profilo di censura, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116, oltre che dell’art. 789 c.p.c., è mal posto e fuori squadra rispetto alla ratio della pronuncia. Come illustrato nel ricorso e anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ravvisa la violazione delle prime due norme nella circostanza che la Corte distrettuale non avrebbe rilevato “il contegno e la condotta processuali di D’EL OR (oltreché della sorella AL), che aveva a più riprese accettato il progetto di divisione proposto dal dott. Puri, sul punto della assegnazione al fratello RA del terreno posto in Gallese, località San Francesco, avendo manifestato la piena aquiescenza sul punto”. Non è dunque questione di elementi di prova disattesi o erroneamente considerati dal giudice o di prove ammesse al di fuori dei limiti legali, ossia di quelle doglianze che legittimano la dedotta violazione nel giudizio di legittimità degli artt. 115 e 116 c.p.c., nè di violazione o falsa applicazione dell’art. 789 c.c., peraltro neppure argomentata nel motivo, dal quale non risulta in quali tempi e luoghi processuali il ricorrente abbia contestato nelle fasi di merito l'esistenza dei presupposti di cui alla norma appena ricordata per dichiarare esecutivo il progetto di divisione. Si tratta all’evidenza di una impropria critica mossa all’assegnazione compiuta dalla sentenza e dunque alla motivazione di questa, nella quale la tesi del ricorrente non regge neppure dinanzi alle difese dallo stesso assunte. Contrariamente a quanto affermato riguardo al passaggio critico in esame, sul progetto divisionale non era affatto intercorso l’accordo, tanto che – come evidenziato anche dal Pubblico Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -9- Ministero – lo stesso ricorrente, a pagina 11 del ricorso, deduce che all'udienza del 12/11/2009 il giudice istruttore aveva rilevato che sul progetto divisionale erano sorte contestazioni, in ordine alle quali è si è reso necessario decidere con sentenza. Il che smentisce anche la dedotta acquiescenza di OR D’EL, che emerge comunque da tutti i passaggi e i documenti di causa il cui elenco occupa quasi quattro pagine del controricorso. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato e, in forza del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo. 5.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2017 n. 27666 sez. S2 - ud. 14-12-2022 -10- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione