Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA066 7 0 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22218/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.15048 Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti €155 POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale 9 MAG. 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DE PP, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA che lo rappresenta e difendeROBERTO AFELTRA, all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in2002 unitamente 803 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 4420/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 612/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato l'8 novembre 1996, il sig. PE DE ricorreva al Pretore di Milano, nei confronti dell'Ente Poste italiane, assumendo di essere inquadrato dal 16 gennaio 1989 nella 7a categoria, mentre dal 7 marzo 1989 era stato adibito ininterrottamente a mansioni ti livello 8°, quale direttore di turno presso l'ufficio CMP Roserio, sino a tutto il 20 maggio 1995 e quindi anche dopo la trasformazione dell'Ente, e che, in forza dell'inquadramento formale, era stato collocato nell'area quadri di 2° livello, mentre, in ragione delle effettive mansioni, avrebbe dovuto essergli riconosciuta la qualifica di quadro di 1° livello a far tempio dal 1° aprile 1994, trovando applicazione dal 31 dicembre 1993 l'art.2103 c.civ., o, in subordine a far tempo dal 25 febbraio 1995, giacché tale disposizione trovava sicuramente applicazione dal 26 novembre 1994. Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del livello superiore. Con sentenza in data 9 luglio 1997, il Pretore rigettava la domanda;
questa veniva, invece, accolta, su appello del lavoratore, dal Tribunale della stessa sede che, con sentenza in data 11 febbraio /30 aprile 1999, dichiarava il diritto del lavoratore all'inquadramento in VIII cat. e conseguentemente nell'area quadri di 1° livello dal 25 febbraio 1995. Le spese di entrambi i gradi erano poste a carico dell'Ente. Ha ritenuto il giudice di appello che, con l'entrata in vigore, il 26 novembre 1994, del contratto collettivo menzionato dall'art.6, sesto comma, d.l. n.487/1993, convertito dalla L. n.71/1994, il rapporto era regolato dalla disciplina privatistica, e quindi anche dall'art.2103 c.civ.. Era documentalmente provato lo svolgimento di mansioni superiori, revocate dall'azienda il 20 maggio 1995, quando, però, era ormai decorso dall'entrata in vigore del c.c.n.l. cit. il termine trimestrale previsto dalla norma ult. cit.. L'art.38 del contratto collettivo, nel prevedere un maggior termine semestrale per la promozione Vi 2221899.doc 3 automatica, si riferiva al passaggio da impiegati a quadri e da questi a dirigenti, ma non riguardava il passaggio di livello all'interno della medesima categoria dei quadri. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a., succedute all'Ente Poste Italiane, con due motivi. Resiste il DE con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, denunciando omessa О comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, la società ricorrente Poste sostiene che il giudice di appello aveva, senza alcuna motivazione, ritenuto pacifiche le risultanze di fatto in forza delle quali era stata riformata la sentenza del Pretore, sebbene contestate nei giudizi di merito da essa ricorrente. Erroneamente il giudice di appello aveva preso in esame la sola documentazione del lavoratore e non anche quella prodotta dalla controparte attestante che le mansioni in concreto svolte dal DE rientravano nella qualifica attribuitagli, siccome comprese nei compiti di collaborazione e sostituzione del dipendente di grado più elevato. Il motivo non può essere accolto. Esso presenta, infatti, profili di inammissibilità per non avere riferito la Società ricorrente a fronte della affermazione del Tribunale che dalle stesse dichiarazioni - documentali dell'Amministrazione postale, oltre che dalle schede di presenza e dalla stessa comunicazione di revoca delle funzioni superiori da parte dell'azienda risultava l'ininterrotto espletamento da parte del DE di mansioni di categoria superiore dal 7 marzo 1989 al 19 maggio 1995 - il contenuto delle contestazioni mosse in corso di causa 2221899.doc alle risultanze oggetto dell'accertamento del giudice di merito. Il Tribunale, d'altro lato, ha ritenuto pacifico l'espletamento della mansioni superiori solo nel senso (come risulta dalla motivazione della sentenza: deve ritenersi pacifico in causa, siccome provato documentalmente...) che esse risultavano da documentazione proveniente dall'amministrazione postale, di talché, solo per una non appropriata espressione adottata dal Tribunale, il fondamento della decisione sembra ricondotto dalla ricorrente a una pretesa concordanza della posizione assunta dalle parti, in sede processuale, circa l'avvenuta adibizione del lavoratore a mansioni superiori. giudice di appello ha, infatti, espressamente indicato i documenti dai quali ha tratto il convincimento di cui si è detto, mentre la ricorrente non ha riportato il contenuto testuale della copiosa documentazione dai lei stessa prodotta in giudizio, dalla quale avrebbe dovuto risultare che le mansioni svolte dal DE rientravano in quelle tipiche, esplicitamente previste nella qualifica di appartenenza, già comprese nei compiti di collaborazione e sostituzione del dipendente di grado più elevato. Con ciò il giudice di appello si è reso inosservante del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che, qualora con il ricorso per cassazione vengano dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o illogica o contraddittoria motivazione per dedotta carenza di adeguata valutazione di determinate risultanze processuali (documentali, testimoniali, dichiarazioni di parti, ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non adeguatamente valutata, che il ricorrente precisi, ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza medesima, dato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il controllo sia consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui 2221899.doc lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, n.1161; 10 novembre 2001, n.13963; 13 luglio 2001, n.9554; 12 giugno 2001, n.7938). Ha, altresì, precisato la costante giurisprudenza di legittimità che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllare l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 16 novembre 2000, n.14858; 24 luglio 2000, n.9716, nonché S.U. n.13045/1995). Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c., art.6 L.190/1985 e 1362 e seguenti del codice civile con riferimento anche agli artt. 37, 38, 44 e 49 c.c.n.l. Poste e si duole che il giudice di appello si sia 2221899.doc attenuto ad una interpretazione letterale del contratto collettivo, con applicazione slegata e illogica delle sue clausole. Rileva la Società che l'art.37 c.c.n.l. cit. dispone che il passaggio da un'area all'altra delle quattro previste debba avvenire decorsi tre mesi dall'esercizio continuativo delle mansioni superiori;
peraltro, l'art.38, comma settimo, c.c.n.l. cit. stabilisce che, in osservanza dell'art.6 della legge n.190/1985, l'applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadro, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi. Secondo la ricorrente, l'art.37 concerne i soli passaggi in ambito impiegatizio e non apicale;
per le posizioni direttive, le parti avevano stabilito un criterio diverso e più restrittivo in armonia con i requisiti molto selettivi per le progressioni in carriera derivanti dagli artt.48 e 49 c.c.n.l.. L'art.38, intitolato Quadri riguarderebbe quell'intera categoria, senza distinzione tra assegnazione in verticale ovvero in orizzontale, posto che in tale area sono previste posizioni professionali differenziate e gerarchiche, il che comporterebbe un aggravamento dei termini per la progressione automatica, non già una abbreviazione. Il motivo è fondato. Preliminarmente, si osserva che la sentenza impugnata ha affrontato il problema dell'interpretazione delle clausole collettive senza occuparsi di quello, logicamente anteriore, se fosse consentito all'autonomia collettiva - sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in livelli diversi, nell'ambito della categoria dei quadri (come dei dirigenti), sulla base di criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale, nonché le responsabilità affidate ai dipendenti: Cass. 4 maggio 1993, n.5136 – stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non 2221899.doc soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di quadro (o dirigenziale) di coloro che non sono inquadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore per i lavoratori già appartenenti alla categoria (di quadro o dirigente). Ne discende che sulla detta questione di diritto (sulla quale, peraltro, le pronunce di legittimità non sono state univoche: Cass. 4516/1999 e 8166/2001; Cass.9165/2001, in senso positivo), deve ritenersi formato (implicitamente) il giudicato, dando risposta affermativa al quesito di cui sopra. Da tale interpretazione estensiva dell'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190 (nel testo sostituito dall'art.1 della legge 2 aprile 1986, n.106), discende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il conseguimento di tutte le qualifiche comprese nella categoria dei quadri, oppure di differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti alla categoria operaia o impiegatizia ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori, già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti), Tanto premesso, si rileva come la ricorrente a ragione lamenti la mancata osservanza da parte del Tribunale dei canoni di ermeneutica contrattuale, anzitutto dello stesso criterio letterale, non volto, nella concreta applicazione, alla esatta identificazione della volontà delle parti, e del criterio di interpretazione sistematica delle clausole del contratto collettivo (art.1363 c.civ.). Il giudice di appello, con affermazione apodittica, ha affermato che il termine semestrale previsto dall'art.38 del c.c.n.l. non può valere nella specie, mostrando, nel suo tenore letterale, di avere riguardo al passaggio tra categorie 2221899.doc 8 diverse, qual è quello da impiegati a quadri e da questi ultimi ai dirigenti, caratterizzate da una professionalità diversa. Resta dunque escluso il passaggio di “livello” nell'ambito della categoria quadri. Vero è che l'interpretazione dei contratti collettivi è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.civ., ma proprio tale violazione è ravvisabile nel caso di specie. Il Tribunale si è richiamato al tenore letterale dell'art.38 del c.c.n.l. (L'art.38, comma settimo, del contratto, quale risulta dalla trascrizione contenuta nel ricorso, prevede che l'applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi), senza dar conto, tuttavia, di come la lettera della norma fosse tale da escludere qualsiasi altra interpretazione;
tanto più siffatta indagine avrebbe dovuto essere approfondita in quanto lo stesso Tribunale aveva fatto riferimento anche al termine trimestrale richiesto dall'art.37 dello stesso contratto (che, conformemente all'art. 2103 c.civ., stabilisce che, in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento, il lavoratore, sempre che non abbia sostituito lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e all'assegnazione definitiva della stessa, ove l'esercizio continuativo delle mansioni superiori sia procrastinato per oltre tre mesi), così soltanto implicitamente richiamato (nel prosieguo del discorso parla infatti del successivo art.38), ma proprio l'esistenza delle due diverse disposizioni di legge, entrambe ingeb concernente il termine minimo per la promozione automatica, rendeva indispensabile una V 2221899.doc approfondita disamina del contenuto delle due norme e dei reciproci rapporti nel disciplinare l'istituto dei passaggi per promozione automatica tra diverse categorie. 3 Contrariamente all'assunto del Tribunale, non è logicamente giustificata la lettura restrittiva della locuzione mansioni della categoria, contenuta nell'art.38, comma settimo, risultando questa astrattamente compatibile sia con l'intenzione dei contraenti di fissare il termine di sei mesi soltanto per il conseguimento del diritto all'inquadramento (nell'area dei quadri di secondo livello o di primo livello) da parte di estraneo alla categoria, sia con l'intento di fissarlo in via generale per tutte le mansioni inerenti alla categoria stessa, secondo una disciplina dettata in via generale e complessiva per i quadri e i dirigenti. D L E 8 ° · A I G 3 N G 7 . . L I 3 Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongo I D O R I I O D I T I E T R S L A N E S R L A ' . 1 0 T I G A G I , E T A A S T A Z S I R S P Í S O N R O E D dunque, di accogliere il secondo motivo del ricorso e di rigettare il primo;
la ser E E T A D S E S I N O M B O T P D L A I , L O deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rig altro giudice equiordinato perché proceda ad una nuova indagine circa espressa dalle parti collettive con la previsione di cui all'art.38, comma se c.c.n.l.: se cioè, il periodo di mesi sei, utile ai fini del diritto alla qualfica, si riferisco autte, indistintamente, le mansioni comprese nella categoria dei quadri, oppure soltanto a quelle svolte dai dipendenti che non siano già inquadrati nella categoria stessa. Al giudice di rinvio è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 2002. IL PRESIDENTE Grime IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ga-9 MAG, 2002 2221899.doc 10 oggi, IL CANCELLCANCELLIERE c