Sentenza 6 febbraio 1998
Massime • 1
Poiché la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 599 cod. proc. pen. è solo eventuale, l'imputato, una volta regolarmente avvisato, non ha diritto ad un rinvio giustificando il legittimo impedimento a comparire, a meno che non abbia preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente all'udienza camerale con istanza presentata, a pena di decadenza, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 127 cod. proc. pen., e cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/1998, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 6/2/1998
1. Dott. Pietro Grassano Consigliere SENTENZA
2. " TO Esposito " N. 147
3. " Alessandro Conzatti " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco De CH " N. 18349/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA IE GI e da PR AN avverso la sentenza in data 16 gennaio 1997 che confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 1994 appellate da entrambi gli imputati ricorrenti che condannava al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali del grado. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pietro Grassano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto.
rileva:
con sentenza in data 16 gennaio 1997 la Corte di Appello di Milano - sez. IV^ confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 1994 appellate da entrambi gli imputati TA IE GI e PR TO che condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.
Relativamente alle doglianze espresse dagli imputati, osservava la Corte, quanto all'appello del PR che il Tribunale con la sentenza di primo grado impugnata, non aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p. e che la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 nr. 6 e 62b bis. C.p. comporta - secondo la regola generale dettata dall'art. 157 comma secondo c.p., dettato per la prescrizione ma pacificamente applicabile - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - anche all'amnistia, una riduzione di due giorni della pena massima edittale e ciò rendeva inapplicabile nella fattispecie il provvedimento di clemenza disposto con D.P.R. 12-4-1990 nr. 75. Quanto al TA, la Corte, dopo aver rilevato che il prevenuto non aveva formulato l'eccezione di incompetenza territoriale nel dibattimento di primo grado, si ché il relativo motivo di gravame era inammissibile, osservava altresì che non ricorre nella fattispecie l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p. poiché - a tacer d'altro - il coimputato PR ha provveduto a risarcire il danno alla persona offesa con il versamento della somma di L. 9 milioni e ciò costituisce la migliore smentita della asserita "tenuità del fatto"; in ogni caso il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa non era costituito esclusivamente dal valore cartaceo dei moduli di assegni ricettati ma anche dai costi di stampa e di trasporto, che valutati unitamente alle modalità della condotta delittuosa contestata ai prevenuti, non consentivano di ravvisare la invocata ipotesi attenuata.
Circa il trattamento sanzionatorio, osservava la Corte che il Tribunale ha concesso al TA le attenuanti ritenendole prevalenti per la "leale condotta processuale" ma che correttamente non ha operato la riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 65 c.p. in considerazione della personalità del prevenuto, pluripregiudicato per fatti analoghi.
Contro la sentenza anzidetta hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
IE GI TA investe la sentenza impugnata con tre distinti motivi.
Con il primo morivo, egli denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione ed inosservanza degli artt. 599 comma secondo c.p.p. e 127 comma quarto dello stesso codice, per avere la Corte del merito respinto la richiesta del difensore diretta ad ottenere il rinvio della udienza, richiesta a causa di invalidità conseguente ad intervento chirurgico.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed inosservanza dell'art. 648 c.p. e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
Rileva in proposito il ricorrente che la sentenza impugnata è frutto di un evidente errore nella lettura degli atti processuali allorquando ha affermato che il PR ha risarcito il danno cagionato alla persona offesa col versamento della somma di nove milioni di lire, ciò che costituirebbe - secondo la sentenza - la maggiore smentita dell'asserita "tenuità del fatto". I nove milioni di lire - si afferma sul punto - sono stati versati alla parte offesa BA di LI con riferimento alla contestazione del reato di truffa che - secondo il capo di imputazione - vedeva appunto il BA predetto come persona offesa mentre confermata ricettazione di cui al diverso capo A) non presenta alcun riferimento al BA di LI bensì con la Banca Popolare Commercio & Industria di Milano con riguardo all'acquisto di cinque moduli di assegni circolari emessi dalla Banca predetta.
Nè a lasciar ritenere "non tenue" l'ipotesi contestate può valere - secondo il ricorrente - il richiamo ai "costi di stampa" e al "trasporto" non specificati l'uno e l'altro nel loro ammontare economico, da valutarsi "unitamente alle modalità della condotta delittuosa" con un grottesco miscuglio di dati economici (gli unici che rilevano per distinguere le due ipotesi di ricettazione) ed etici (del tutto inconferenti in questa fattispecie) che non sanano il vizio da cui si presenta afflitta la sentenza.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed inosservanza dell'art. 62 bis. c.p.
Si osserva in proposito che nel precedente grado di merito era stata invocata l'applicazione dell'art. 62 bis. C.p., in misura piena secondo quanto consentito dall'art. 65 nr. 3 c.p.. La sentenza impugnata, nel negare l'applicazione del beneficio nella misura integrale richiesta, ha fatto riferimento alla "personalità del prevenuto, pluripregiudicato per fatti analoghi" senza tener conto, però, della estrema lontananza nel tempo dei precedenti giudiziari richiamati nonché della corretta applicazione del principio costituzionale di scopo rieducativo della pena. PR TO - infine - censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo, con il primo dei quali lamenta la mancata applicazione nella specie dell'amnistia di cui al decreto presidenziale 12-4-1990 nr. 75 nonostante che la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi lieve di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., concorrendo con una delle attenuanti di cui agli artt. 62 nr. 4 e 6 e 98 c.p., rientra nel decreto di clemenza anzidetto mentre con il secondo lamenta che la sentenza impugnata il beneficio anzidetto. Entrambi i ricorsi, che per la loro intima e stretta connessione conviene esaminare congiuntamente, non sono fondati e debbono essere di conseguenza rigettati.
Quanto al primo motivo del ricorso di TA IE GI conviene rilevare che la partecipazione delle parti e dei loro difensori al giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 599 c.p.p., è solo eventuale con la conseguenza che l'imputato, una volta regolarmente avvisato, non ha diritto da un rinvio giustificando il legittimo impedimento a comparire, a meno che non abbia preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente all'udienza camerale (art. 127 comma quarto), con istanza presentata, a pena di decadenza, con l'osservanza del termine di cui all'art. 127 nr. 2 (cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado).
Ora, nella specie, come chiaramente si rileva dal contenuto del motivo di ricorso, non soltanto l'imputato non aveva preventivamente manifestata entro il termine decadenziale di cui all'art. 127 nr. 2 c.p.p., la propria volontà di comparire in giudizio, ma l'istanza dle difensore allegante l'asserito impedimento dell'imputato venne presentata in data 15 gennaio 1997, cioè il giorno prima della data fissata per la udienza camerale onde non sussisteva per il giudice di appello l'obbligo di accertare impedimento e di rinviare all'esito, l'udienza di trattazione del giudizio.
Anche il secondo motivo del ricorso non può essere accolto. A parte, invero, l'errore che affligge la sentenza impugnata, nella parte in cui, per negare l'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., si è richiamato al risarcimento del danno liquidato dall'imputato in nove milioni di lire, risarcimento che attiene al reato di truffa commesso in danno del BA di LI ma non anche al delitto di ricettazione che ha come persona offesa la Banca Popolare Commercio & Industria - Agenzia nr. 2 di Milano con riferimento all'acquisto di cinque moduli di assegni circolari emessi dalla Banca predetta, va rilevato che la denunciata sentenza ha considerato come elementi ostativi al riconoscimento della tesi attenuata del reato di ricettazione, anche le modalità della condotta delittuosa contestata ai prevenuti. Tale giudizio deve ritenersi sufficientemente motivato tenuto conto della varietà delle condotte delittuose ascritte al prevenuto quale dimostrazione di una sua notevole capacità a delinquere che mal si concilia con il giudizio di particolare tenuità da attribuire al fatto.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nell'affermazione del principio secondo cui ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma dell'art. 648 c.p., l'aspetto patrimoniale non è esclusivo, ne' decisivo;
giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata (Cass. 22 maggio 1990, Fundarò). Anche il terzo motivo di gravame non può essere accolto. La Corte del merito - invero - ha motivato la mancata riduzione della pena - a seguito della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti - nella misura massima consentita dall'art. 65 c.p. in considerazione della personalità del prevenuto,
pluripregiudicato per fatti analoghi.
Tale motivazione si rileva congrua ed adeguata ed appare idonea a dar ragione del criterio eminentemente discrezionale, com'è quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione, senza sconfinare in arbitrio. Anche il ricorso di PR AN dev'essere rigettato. Entrambi i motivi proposti dal ricorrente attengono al mancato riconoscimento dell'amnistia di cui al D.P.R. nr. 75/90 in relazione al reato di ricettazione in ordine al quale è stata ritenuta l'ipotesi attenuata ed è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 c.p. Com'è stato infatti, già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 29 maggio 1992, Barozzi), attraverso un criterio che questa Sezione ritiene di condividere, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990 nr.75, si deve aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato. La diminuzione della pena, nei reati contro il patrimonio, per effetto delle attenuanti previste dall'art. 62 nr. 4 e 6 c.p., dev'essere collocata nel minimo, e cioè in un sol giorno di reclusione per ciascuna di tali attenuanti. Consegue da ciò che l'amnistia anzidetta non è applicabile al delitto di ricettazione, neppure quando concorrano le attenuanti previste dagli artt. 648 comma secondo c.p. e 62 nr. 4 o 6 s.c. in quanto in tal caso, la pena edittale, verrebbe ad attestarsi in una misura sicuramente superiore ai quattro anni di pena detentiva che nel decreto presidenziale nr. 75/90, rappresenta il limite massimo di pena che rende operativo il suindicato provvedimento di clemenza. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998