Sentenza 29 settembre 2017
Massime • 1
Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione. (Fattispecie concernente verbale di sopralluogo redatto dal comandante della Polizia municipale contenente circostanze false).
Commentari • 2
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più… - 2. Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2017, n. 50082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50082 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2017 |
Testo completo
5 00 82- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presiaente - Sent. n. sez. 2081/2017 .LAPALORCIA GRAZIA-GORJAN SERGIO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.15536/2016 ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: DA ER nato il [...] a [...] inoltre: D'IC TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona cel Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore L'avv. SCICCHITANO si riporta al ricorso del PG. L'avv. FRATTARELLI espone alia Corte le rag oni a sostegno de'la sua richiesta di dichiarazione di inammissibilità cell'odierno ricorso. ли RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, andando di contrario avviso rispetto al giudice di prima cura, ha assolto PA IO dal reato di cui all'art. 479 cod. pen. per insussistenza del dolo. PA era accusato di avere nella qualità di comandante della Polizia Municipale di Pastena redatto una relazione di servizio, recante la data del 5/5/2006, ritenuta falsa, atteso che nella stessa si parlava di un sopralluogo effettuato il giorno precedente presso il fabbricato di NT Armanda e si dava atto che al sopralluogo erano presenti - contrariamente al vero D'CO - UN e la MO di quest'ultimo (LI Elena), impegnati, quel giorno, in tutt'altro posto. La Corte d'appello, dopo aver dato atto della non conformità al vero della circostanza attestata nel verbale, ha escluso la volontarietà della condotta, imputata ad un errore nella redazione del verbale. Tanto, in considerazione della mancanza di un interesse dell'imputato estraneo alla contesa tra NT e LI - ad attestare il falso.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per vizio di motivazione. Illogicamente - deduce la Corte d'appello ha imputato l'immutatio - veri ad un errore nel "copia ed incolla", in quanto, non avendo lo PA redatto altri atti caratterizzati dalla presenza di D'CO e LI, non avrebbe potuto commettere il fatto per un uso improprio degli strumenti informatici. Sottolinea, poi, che D'CO non era indicato solamente come soggetto presente al sopralluogo, ma anche come il soggetto che aveva collocato il cancello oggetto della controversia tra LI e NT: vale a dire, come il soggetto autore dello spoglio, talché il suo inserimento nel verbale serviva a rafforzare le conclusioni contenute nella relazione, relative al coinvolgimento di D'CO nell'illecito. Con altro motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 479 cod. pen., atteso che la mancata individuazione del movente su cui ha fatto leva la Corte d'appello per escludere il dolo - non consente pervenire alle conclusioni adottate dal giudice di merito, in quanto - per pacifica giurisprudenza - la falsità ideologica in atto pubblico prescinde dalle ragioni che hanno determinato l'agente ad operare la falsa attestazione.
3. Con memoria difensiva depositata in data 3 febbraio 2017 il difensore dell'imputato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, perché proposto a prescrizione già maturata, e perché non si confronta con gli argomenti del giudicante, a cui attribuisce espressioni mai utilizzate;
infine, 2 de perché, per la sussistenza del falso, non è sufficiente - dice - la mera coscienza dell'immutatio veri, "ma è necessario anche il convincimento del reo di agire in contrasto, in opposizione con le sostanziali esigenze dell'ordinamento giuridico". E tali concetti sono stati ribaditi in una successiva memoria, depositata nella cancelleria di questa Corte il 6/9/2017. 4. Altra "memoria difensiva" è stata depositata, il 14 settembre 2017, dalla parte civile D'CO UN. Anche questi contesta il percorso argomentativo della Corte d'appello, la quale ha mancato di rilevare la contraddittorietà della tesi difensiva (se PA affermava di non ricordare quali fossero le persone presenti al sopralluogo, non poteva contestualmente affermare di essere caduto in errore nella redazione del verbale, attestando la presenza, sul posto, di D'CO e della MO) e sminuito la portata del verbale in questione, che non aveva solo lo scopo di attestare l'apposizione del cancello, ma anche di individuare l'autore dell'operazione, tant'è che la relazione dell'imputato era stata posta da NT alla base di una domanda di spoglio proposta in sede civile. Contesta, poi, che l'imputato non avesse interesse alla redazione dell'atto falso, essendo in rapporti confidenziali con la NT, e che possa avere, per errore, inserito nel verbale i nomi di D'CO e LI (quest'ultima, identificata anche con luogo e data di nascita). Tali concetti sono stati poi ribaditi con memoria del 22/9/2017, ove è pure contestata la tesi difensiva circa la dedotta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che il reato non poteva (e non può) dirsi prescritto alla data di proposizione del ricorso da parte del Pubblico Ministero. Infatti, le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. come quelle redatte e sottoscritte dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovverosia che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono da lui rievocate (Cass., n. 38085 del 5/7/2012, rv 253343; sez. 5, n. 8252 del 15/1/2010; n. 3557 del 31/10/2007). Il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani, redatto nella specifica qualità, come la successiva relazione di servizio, sono, pertanto, assistiti da fede privilegiata, in quanto forniti come altri atti redatti di una speciale potestàdalla polizia amministrativa 0 giudiziaria documentatrice, desumibile dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con 3 ми l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. Ne consegue che il reato di falso ideologico, contestato a PA, rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 476 cod. pen., richiamato dall'art. 479, sicché non era ancora prescritto alla data del 7 settembre 2015, né lo è alla data odierna.
2. Sempre in via preliminare, va sottolineato che anche la Corte d'appello - la cui decisione è stata impugnata in questa sede ha ritenuto che la relazione di servizio redatta dal mar. PA rientri nella categoria degli atti pubblici fidefacenti, come si evince chiaramente dal passo riportato a pag. 3 ("atto pubblico fidefacente, tale dovendosi ritenere per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte il verbale di sopralluogo"). Non ha rilievo, quindi, quanto rimarcato dal ricorrente, secondo cui la pena applicata dal primo giudice rivela l'intenzione dello stesso di ritenere integrata la fattispecie di falso "semplice", non potendosi disconoscere al giudice d'appello la facoltà di riqualificare l'illecito in senso conforme alla legge (e alla giurisprudenza consolidata), salvo il divieto - in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero di disporre un trattamento - sanzionatorio peggiorativo (anche se, nella specie, la Corte d'appello non ha, nel dispositivo, operato alcun richiamo al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. per l'ovvia ragione che ha assolto l'imputato). Siffatta riqualificazione è consentita dalla legge (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) e non è in contrasto con la normativa costituzionale 0 sovranazionale, la quale ha bensì sottolineato la necessità di informare l'imputato non solo del motivo dell'accusa, "ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti" (Corte EDU, Pelissier e Sassi c. Francia, n. 25444/94, § 51); tuttavia, la medesima Corte ha chiarito che la Convenzione non impone alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa, solo esigendosi che questi sia messo in condizione di esercitare - nel nuovo scenario creato dalla riqualificazione del fatto - i suoi diritti di difesa in modo concreto ed effettivo (Corte EDU, Drassich c. Italia, n. 25575/2004, § 34). Per il che è sufficiente, chiarisce la medesima sentenza, che la riqualificazione sia "prevedibile", ovvero che l'imputato venga avvertito della possibilità di riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e che sia messo in condizione di difendersi nel contraddittorio (anche, all'occorrenza, richiedendo l'assunzione di nuovi mezzi di prova). Consegue, alla stregua di tanto, che nessuna violazione di legge è stata consumata nella specie dalla Corte d'appello, né una violazione si consuma con la qualificazione del fatto - negli stessi termini del giudice d'appello - da parte di questa Corte, atteso che la contestazione mossa a PA era fin dall'origine - - sufficientemente specifica, perché conteneva tutti gli elementi necessari alla лили 4 comprensione dell'accusa (all'imputato è stato contestato, nel decreto di citazione a giudizio, il reato di cui all'art. 479 cod. pen. per avere, nella qualità di maresciallo della Polizia Municipale, redatto una falsa "relazione di servizio"). Era indicata, quindi, sia la qualità rivestita che l'oggetto della falsificazione, oltre alla norma di legge violata;
da ciò era facilmente arguibile, da parte dell'imputato, che il reato gli era stato contestato nella forma aggravata dalla natura dell'atto e che era prevedibile una condanna per falso in atto pubblico fidefacente. In ogni caso, l'imputato ha avuto ampia facoltà di interloquire intorno alla natura dell'illecito a lui contestato (cosa che ha fatto appunto con appropriata - memoria difensiva presentata a questa Corte) e avrà ancora la possibilità di interloquire nel prosieguo del giudizio.
3. Nel merito il ricorso è fondato, poiché nessun congruo argomento è stato speso dalla Corte di merito per dimostrare in riforma della sentenza del www Tribunale l'assenza dell'elemento soggettivo nella forma richiesta dalla legge. Pur condividendosi che nessun riferimento è contenuto nella sentenza della Corte d'appello alla tecnica del "copia-incolla", con cui ha esordito il Pubblico Ministero impugnante, si rileva che, comunque, come dedotto da quest'ultimo, non è dato arguire, dal provvedimento impugnato, in cosa sia consistito l'errore e come sia potuto accadere che due persone pacificamente assenti, al momento del - -sopralluogo, nel luogo visitato dal pubblico ufficiale siano finite, con nome e cognome (e, per quanto riguarda LI Elena, anche con data e luogo di nascita), nella relazione di servizio redatta da quest'ultimo. Escluso, infatti, un errore determinato dalla tecnica di redazione del documento (quella del copia- incolla), ritenuto indimostrato dal primo giudice, abbandonato dalla difesa e non ripreso, come argomento a favore, dal giudice d'appello, questi avrebbe dovuto - necessariamente valutando le allegazioni difensive individuare la strada che - aveva condotto l'imputato a dichiarare, senza dolo, che D'CO e LI erano presenti a Pastena il 5/5/2006, al momento dell'accesso da parte sua: presenti sia come persone fisiche, sia come soggetti che, "dalle indagine eseguite sul luogo", avevano eseguito i lavori. Contraddittoria, poi, è l'affermazione che l'attestazione della "presenza o meno di D'CO e di sua MO fosse del tutto irrilevante", posto che in altra parte della sentenza si dà atto che il verbale in questione era stato prodotto da NT nella causa civile da lei instaurata, per dimostrare chi fossero gli autori dello spoglio: evidentemente, la "presenza" dei due sul luogo dello spoglio, al memento dell'accesso del pubblico ufficiale, avvalorava l'ipotesi che fossero proprio D'CO e la MO i responsabili dell'illecito e consentiva al giudice della causa civile di emettere subito i provvedimenti di sua competenza. Quanto, infine, alla deduzione che PA non aveva alcun interesse, nemmeno morale, ad attestare 5 Мири il falso perché non erano emersi collegamenti di lui con le parti della controversia civile, né possibili motivi di astio o di rivalsa nei confronti delle parti civili-, trattasi di deduzione che non si confronta con le allegazioni di queste ultime, laddove era stato rimarcato che PA era in rapporti confidenziali con NT, fino al punto di incontrarsi, a casa di quest'ultima, con i testi del procedimento penale pendente (circostanza di cui vi è eco a pag. 4 della sentenza impugnata). Consegue a tanto che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 29/9/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente а (Antonip Sett (Paolo Bruno) DEPOSIT TA addi 02 NOV 2017 IL FUNZIONACHARIOGJUDIZIARIO lux 6