CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER ND, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 19/11/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG Morosini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Lucio Esbardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, ND ER impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 20 settembre 2022, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad una cosca dell'associazione di tipo mafioso, denominata "ndrangheta" Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10081 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 1.1. Quanto al primo aspetto, lamenta l'erronea interpretazione dei dialoghi oggetto d'intercettazione, la genericità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e l'assenza di riscontri alle stesse, sostenendo, per l'effetto, che non siano dimostrate la stabilità del contributo prestato dall'indagato al sodalizio, né la sua consapevolezza e volontà di farne parte. Egli, infatti, svolge attività lavorativa lecita e si sarebbe limitato ad incontrare occasionalmente persone cui era legato da risalente amicizia. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudizio del Tribunale sarebbe il precipitato dell'erronea valutazione in tema di gravità indiziaria. Non vi sarebbe, invece, alcun pericolo attuale e concreto di reiterazione, risalendo al 2017 gli ultimi fatti di reato a lui addebitati;
tanto si evincerebbe anche dall'essere stato ER sottoposto, nell'ànnbito di altro procedimento per fatti analoghi, alla meno severa misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In punto di gravità indiziaria, non soltanto si chiede una rivalutazione del materiale probatorio, di per sé preclusa al giudice di legittimità; ma, per di più, tanto s'invoca con allegazioni del tutto generiche, che si risolvono, cioè, nell'assertiva formulazione di deduzioni (l'assenza di stabilità del contributo e di volontà partecipativa, l'inidoneità dei dialoghi e delle dichiarazioni acquisite), non correlate ad alcun confronto critico con il variegato e imponente materiale probatorio, posto dai giudici del riesame a fondamento del loro giudizio (per il quale è dunque sufficiente rimandare alle pagine da 15 a 30 dell'ordinanza impugnata). 3. Altrettanto deve dirsi per la censura in tema di esigenze cautelari, ove si consideri che sui soli elementi specifici rappresentati con il ricorso — sottoposizione in altro procedimento ad una misura cautelare più blanda e tempo c.d. "silente" tra fatti addebitati e provvedimento cautelare — il Tribunale del riesame si è specificamente soffermato, correttamente evidenziando come la valutazione del dato cronologico -peraltro nel caso in esame non di inequivoca rilevanza- debba essere effettuata con riferimento alle peculiarità del caso concreto e come, nello specifico, tale tempo intermedio sia stato caratterizzato da un periodo di detenzione carceraria e dall'applicazione di altra misura cautelare. Deve peraltro aggiungersi che con riguardo al ricorrente opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per effetto della quale si applica la 2 custodia in carcere in assenza di elementi dai quali possa desumersi l'assenza di esigenze cautelari, elementi in concreto non offerti e di cui comunque il Tribunale ha non illogicamente rilevato l'insussistenza, a fronte della partecipazione ad un'associazione criminale riconducibile alle c.d. mafie storiche, in assenza di evidenze attestanti una rescissione del vincolo, fermo restando che è stato dato conto anche in positivo degli elementi desumibili da profili personologici, che conducono a ravvisare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 14 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RG Morosini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Lucio Esbardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, ND ER impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 20 settembre 2022, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad una cosca dell'associazione di tipo mafioso, denominata "ndrangheta" Il ricorso denuncia vizi di motivazione in punto sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10081 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 1.1. Quanto al primo aspetto, lamenta l'erronea interpretazione dei dialoghi oggetto d'intercettazione, la genericità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e l'assenza di riscontri alle stesse, sostenendo, per l'effetto, che non siano dimostrate la stabilità del contributo prestato dall'indagato al sodalizio, né la sua consapevolezza e volontà di farne parte. Egli, infatti, svolge attività lavorativa lecita e si sarebbe limitato ad incontrare occasionalmente persone cui era legato da risalente amicizia. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudizio del Tribunale sarebbe il precipitato dell'erronea valutazione in tema di gravità indiziaria. Non vi sarebbe, invece, alcun pericolo attuale e concreto di reiterazione, risalendo al 2017 gli ultimi fatti di reato a lui addebitati;
tanto si evincerebbe anche dall'essere stato ER sottoposto, nell'ànnbito di altro procedimento per fatti analoghi, alla meno severa misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In punto di gravità indiziaria, non soltanto si chiede una rivalutazione del materiale probatorio, di per sé preclusa al giudice di legittimità; ma, per di più, tanto s'invoca con allegazioni del tutto generiche, che si risolvono, cioè, nell'assertiva formulazione di deduzioni (l'assenza di stabilità del contributo e di volontà partecipativa, l'inidoneità dei dialoghi e delle dichiarazioni acquisite), non correlate ad alcun confronto critico con il variegato e imponente materiale probatorio, posto dai giudici del riesame a fondamento del loro giudizio (per il quale è dunque sufficiente rimandare alle pagine da 15 a 30 dell'ordinanza impugnata). 3. Altrettanto deve dirsi per la censura in tema di esigenze cautelari, ove si consideri che sui soli elementi specifici rappresentati con il ricorso — sottoposizione in altro procedimento ad una misura cautelare più blanda e tempo c.d. "silente" tra fatti addebitati e provvedimento cautelare — il Tribunale del riesame si è specificamente soffermato, correttamente evidenziando come la valutazione del dato cronologico -peraltro nel caso in esame non di inequivoca rilevanza- debba essere effettuata con riferimento alle peculiarità del caso concreto e come, nello specifico, tale tempo intermedio sia stato caratterizzato da un periodo di detenzione carceraria e dall'applicazione di altra misura cautelare. Deve peraltro aggiungersi che con riguardo al ricorrente opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per effetto della quale si applica la 2 custodia in carcere in assenza di elementi dai quali possa desumersi l'assenza di esigenze cautelari, elementi in concreto non offerti e di cui comunque il Tribunale ha non illogicamente rilevato l'insussistenza, a fronte della partecipazione ad un'associazione criminale riconducibile alle c.d. mafie storiche, in assenza di evidenze attestanti una rescissione del vincolo, fermo restando che è stato dato conto anche in positivo degli elementi desumibili da profili personologici, che conducono a ravvisare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adennpimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 14 febbraio 2023.