Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
La nullità assoluta, prevista per il caso di non coincidenza fra i giudici che concorrono alla deliberazione e quelli che hanno assistito al dibattimento, non opera nel caso in cui vi sia esclusivamente una cesura temporale fra chiusura della discussione e deliberazione della sentenza, sempre che in tale intervallo non si siano svolte ulteriori attività processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2011, n. 36752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36752 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
36 7 52 / 1 1 52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Filiberto Pagano - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 27.9.11 Dott. Domenico Gallo - Consigliere R.G. N. 45853/10
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. SENTENZA N. 21₤5/204 Dott. Cosimo D'Arrigo - Consigliere
Dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da OR VI e UM NN AT, avverso la sentenza 15.6.10 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell'OR - Avv. Paolo Macchion -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al proprio ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10.2.09 il Tribunale di Brescia condannava OR VI per concorso (con PE AN, separatamente processato) in usura aggravata e continuata ed estorsione continuata, nonché UM NN AT per
8 concorso (con altri imputati separatamente giudicati) in furto e incendio aggravati.
Con sentenza 15.6.10 la Corte d'Appello di Brescia riduceva la pena nei confronti del solo UM ad anni sei di reclusione e sostituiva ad entrambi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per anni
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cinque, revocando la sanzione accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. Confermava nel resto le statuizioni di prime cure.
Con atti separati a firma dei rispettivi difensori l'OR e il UM ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p.
L'OR deduceva:
a) nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immediatezza della deliberazione di cui all'art. 525 co. 1° c.p.p., poiché la discussione si era chiusa all'udienza del 17.11.07 e, causa impedimento di un componente del Collegio, il processo era stato rinviato molte volte fino a giungere all'udienza del 10.2.09, alla quale era stata poi emessa sentenza senza che fosse rinnovata la discussione;
in subordine, chiedeva sollevarsi questione di illegittimità costituzionale dell'art. 525 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che a pena di nullità la discussione e le repliche fossero effettuate nella stessa giornata d'udienza o in quelle preventivamente calendarizzate;
b) omessa e manifestamente illogica motivazione, nonché inosservanza dell'art. 581 c.p.p. nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto generiche le doglianze formulate in appello dall'OR, che invece avevano puntualmente evidenziato che la condanna era viziata perché emessa solo in base alle dichiarazioni della persona offesa RI
SS, prive di riscontri oggettivi ed accolte senza tenere in debito conto le deposizioni favorevoli al ricorrente;
in particolare, la testimonianza del RI, approssimativa e farraginosa, era costellata di contraddizioni oggetto di contestazioni da parte del PM circa le modalità, i tempi e gli importi dei presunti prestiti e dei relativi tassi di interesse, il che rendeva impossibile distinguere fra sconto di assegni, denaro ricevuto e mere restituzioni di somme non pagate a causa di insoluti e protesti;
la deposizione del RI era altresì inattendibile in ordine alla partecipazione dell'OR alle iniziative usurarie del suocero
PE AN, di cui l'OR sarebbe stato il braccio violento, partecipazione che il teste collocava nel 1999, anche se in realtà i due si conoscevano da prima, essendo in rapporti di affari indipendenti da quelli con lo PE;
proprio in virtù di tali rapporti il RI era debitore h dell'OR, come spiegato dal teste OL;
la persona offesa era del pari inattendibile laddove aveva descritto presunte percosse patite ad opera del ricorrente, percosse di cui non vi erano riscontri di sorta, anzi, talune intercettazioni telefoniche smentivano il racconto del teste, visto il tenore cordiale delle conversazioni da lui avute con lo PE;
c) vizio di motivazione in relazione al diniego delle invocate attenuanti dell'art. 62 bis c.p.
Il UM lamentava che:
d) la condanna si era basata esclusivamente sulla deposizione della persona offesa SA IV, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del
9.11.07, le cui dichiarazioni erano intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili visti i motivi di rancore verso il UM e l'interesse ad accusarlo per ottenere benefici in termini di riduzione di pena - e prive di riscontri individualizzanti, tali non essendo quelli elencati dalla Corte territoriale, vale a dire la precedente coabitazione in casa del UM,
l'episodio della testa di cane mozzata fatta trovare all'interno del cancello dell'abitazione di EL DO, le lesioni provocate a CH DO e la deposizione del teste IS (limitatosi a riferire quanto appreso dallo stesso
SA); d'altronde, proprio il difetto di riscontri individualizzanti esterni alle dichiarazioni accusatorie del SA era stato all'origine dell'ordinanza con cui a suo tempo il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento cautelare emesso a carico del UM;
esisteva, invece, un elemento estrinseco ed oggettivo a favore del ricorrente in relazione all'episodio dell'incendio di un motoscafo al porto di Dusano, riguardo al quale la persona offesa CH SS aveva negato di aver subito minacce prima che gli venisse incendiata l'imbarcazione;
e) nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immediatezza della deliberazione di cui all'art. 525 co. 1° c.p.p., atteso che la sentenza era stata emessa circa 15 mesi dopo la chiusura della
8 discussione.
1- I ricorsi sono infondati. 4
2- I motivi che precedono sub a) e sub e) – da trattarsi congiuntamente perché in sostanza coincidenti vanno disattesi in quanto all'udienza che ha preceduto quella del 10.2.09 ai difensori dell'OR e del UM era stata data la parola affinché, dopo le conclusioni del difensore di altro coimputato, spiegassero eventuali repliche, facoltà di cui non si erano avvalsi. Inoltre, le parti concordemente avevano acconsentito a che il processo fosse differito al giorno seguente (vale a dire al 10.2.09) ai soli fini della decisione.
Ne consegue che la discussione in primo grado si è svolta nell'arco di varie udienze (considerati, altresì, i numerosi capi di imputazione per cui si procedeva)
e che il Tribunale, sebbene ritiratosi in camera di consiglio non immediatamente dopo la chiusura della discussione, ma il giorno seguente (con il consenso delle parti, giova ribadire), non ha interposto alcuna attività processuale tra le due fasi.
Dunque, risulta sostanzialmente rispettata la ratio dell'art. 525 co. 1° c.p.p., che prevede che non vi sia soluzione di continuità fra la chiusura del dibattimento e la deliberazione.
Inoltre, la sanzione della nullità assoluta è prevista dal cpv. dell'art. 525 c.p.p., in caso di non coincidenza fra i giudici che concorrono alla deliberazione e quelli che hanno assistito al dibattimento, ma non anche nell'ipotesi di (mera) cesura temporale fra chiusura della discussione e deliberazione della sentenza (non intervallate da ulteriori attività processuali, come si è detto).
Pertanto, visto il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p., in nessun caso tale interruzione potrebbe determinare nullità della sentenza e, men che meno, nullità assoluta (cfr. Cass. Sez. II n. 3462 del 6.12.05, dep. 27.1.06;
Cass. Sez. V n. 25148 del 31.1.05, dep. 11.7.05).
Né si vede quale sospetto di illegittimità costituzionale possa ravvisarsi in un sistema che non preveda la sanzione della nullità assoluta nel caso in cui la deliberazione non segua immediatamente la chiusura del dibattimento, ma avvenga il giorno seguente e senza che in tale intervallo siano svolte ulteriori attività processuali (come avvenuto nel caso di specie): invero, tale cesura temporale non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa degli imputati e quello ad un giusto processo (visto, per altro, il consenso prestato dai difensori) perché la regola di cui all'art. 525 c.p.p. presiede all'esigenza di evitare attività processuali non seguite dalla discussione delle parti e, in quanto tali, potenzialmente lesive del diritto all'ascolto dei difensori. 5
Ma, come si è detto, non è quel che è accaduto nel caso in esame.
3- Il motivo che precede sub b) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché sostanzialmente sollecita una nuova delibazione in punto di fatto sostitutiva di quella già effettuata dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente e logica hanno dato conto del credito accordato alla deposizione della persona offesa RI SS, cui - per non si applica il criterio valutativo consacrato nei commi 3° e 4° dell'art.altro-
192 c.p.p.
Del pari non è necessario che nella narrazione di rapporti usurari - per loro stessa natura caratterizzati dal continuo sovrapporsi di prestiti, parziali restituzioni, novazioni, differenti applicazioni di tassi di interesse etc. si pervenga ad una precisa ricostruzione di ogni passaggio di denaro o di ogni operazione di sconto ove, comunque, la definizione complessiva della vicenda faccia emergere, nel conto finale del dare/avere tra le parti, una sproporzione usuraria tra il capitale ricevuto in prestito e gli importi complessivamente versati al mutuante.
Ancora riservata al merito - e, in quanto tale, preclusa nella presente sede - è la delibazione del portato della deposizione del teste OL e di ogni ulteriore risultanza istruttoria.
Né l'impugnata sentenza doveva necessariamente aggiungere altro: nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex aliis, Cass. Sez. IV n. 1149 del
24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. IV n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Per il resto, ogni altra considerazione svolta dall'OR resta sul piano del questa S.C. 8 mero diverso apprezzamento in punto di fatto, che non può invocarsi innanzi a 6
4- Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al motivo che precede sub d), dovendosi soltanto aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dal
UM, le dichiarazioni rese dal SA ex art. 210 c.p.p. sono state ritenute, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, provviste dei necessari riscontri intrinseci ed estrinseci, analiticamente esaminati nell'impugnata sentenza per evidenziare i rapporti del dichiarante con il UM, che ben possono valere come riscontri esterni individualizzanti.
In particolare, non merita censura l'aver considerato come riscontri esterni individualizzanti al narrato proveniente dal SA le conferme fattuali della comune storia criminale del dichiarante e del UM, che ne evocano la coabitazione all'epoca dei fatti per cui è processo e i rapporti di sudditanza (del primo al secondo, come riferito dal teste mar.llo Grasso); a ciò si aggiungano la denuncia del UM quale responsabile della minaccia posta in essere nei confronti di EL DO (che aveva ricevuto il macabro recapito, all'interno del cancello della propria abitazione, della testa mozzata d'un cane, episodio che la persona offesa aveva attribuito al UM, che aveva subito denunciato ai CC.) e il al pestaggio patito da CH DO ad opera del SA, del UM e dell'autista di quest'ultimo.
A nulla vale in questa sede invocare il diverso avviso espresso dal Tribunale del riesame, nota essendo l'ininfluenza delle valutazioni eseguite in sede cautelare su quelle emesse in sede di cognizione piena.
5- Da ultimo, manifestamente infondata è anche la censura che precede sub c), perché per costante insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio alla gravità della condotta e al rilevante ruolo ricoperto dall'OR nelle vicende per cui è processo (come braccio violento ed operativo del suocero PE AN, separatamente giudicato) l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98;
Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre) e ha 7
correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli dalla legge in tema di attenuanti generiche.
6- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p.
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 27.9.11.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Doft. Filiberto Pagano Dott. Antonio Manna и дли Arlout Man a
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 OTT 2011
14 CANCELL E Claudia Pianelli