Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10146 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0146/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Aalto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.r Magi ra Presidente Dott. Mario - R.G.N. 17816/00 - Скоп. 22492- Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2686 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.12/03/03 - Consigliere Dott. Emilio MALPICA VINCENZO MIŁŁACANG + ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: IC DI MI OR & MI RI SNC, in persona Socio Amm.re MI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARE GIARDINA DI CRIPPA UMBERTO & SORMAN, in persona Soci Amm.ri CRIPPA UMBERTO e ELIO SOMANI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che2003 425 li difende unitamente all'avvocato ERNESTO VILLA, -1- giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 573/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato MOSCARINI Lucio, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.17816/00 Oggetto: Appalto-vizi-giudicato di condanna dell'appaltatore alla eliminazione-effetti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del novembre 1994, la BI RD s.n.c. conveniva davanti al tribunale di Monza la IC s.n.c., esponendo che con precedente sentenza dello stesso tribunale del 25-2/7-8-1993, passata in giudicato, la convenuta, costruttrice di un edificio dell'BI RD, era stata eliminare i vizi accertati condannata ad sull'immobile, adottando una delle due soluzioni indicate dal c.t.u.; ma alternativamente 1' BI, ancor prima della decisione del tribunale, aveva ritenuto di dover provvedere direttamente all'eliminazione dei vizi che si andavano aggravando, sostenendo una documentata spesa di lire 78.000.000, di cui lire 47.000.000 circa, per l'eliminazione delle cause di cedimento strutturale, e lire 32.000.000, per la riparazione dei danni che intanto si erano prodotti. Ciò esposto, 1' BI chiedeva la condanna della IC al pagamento, a titolo risarcitorio, 2 della predetta somma, oltre accessori. Si costituiva la IC, eccependo che la questione del risarcimento era coperta dal precedente giudicato, che aveva accolto la domanda di eliminazione dei vizi, disattendendo con ciò quella risarcitoria;
deduceva, poi, che, eseguendo lavori nel corso della prima causa, e senza motivi di urgenza, 1' BI le aveva impedito di eseguire la sentenza. Contestava, in ogni caso, l'eccedenza dei lavori eseguiti ripetto all'adempimento cui era tenuta. Instauratosi in tal modo il contraddittorio, ed espletata consulenza tecnica, il tribunale, con 菥 sentenza del 7-1-1999, respingeva la domanda e compensava le spese. Impugnata la sentenza con appello principale dalla BI RD e con appello incidentale, limitatamente alla pronuncia sulle spese, dalla IC, la corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 10 marzo 2000, ha accolto il primo e, per l'effetto, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato 1' IC a pagare alla BI la Somma di lire 78.811.963, con interessi di legge dalle singole fatture al saldo, oltre spese processuali dei due gradi del giudizio. 3 Questa che segue, in sintesi, la motivazione della sentenza. Premesso che tra l'udienza di precisazione delle conclusioni (gennaio 1992) e la sentenza emessa nel precedente giudizio instaurato dall'BI nei confronti dell'IC (febbraio-agosto 1993) era sorta la necessità per l'attrice di provvedere con urgenza al consolidamento del terreno sul quale sorge lo stabile, necessità comprovata dalla relazione del consulente tecnico nominato in primo grado, oltre che dall'acceratmento svolto, nel settembre 1990, dal consulente nominato nel precedente giudizio;
e premesso che nell'aprile 1992 il consulente dell'BI aveva segnalato "un ampliamento e aggravamento del quadro fessurativo" dell'edificio, per cui era stata chiesta al tribunale l'anticipazione dell'udienza di discussione, che non era stata concessa, la corte ha ritenuto, tutto ciò premesso, che legittimamente 1' BI, in presenza di una situazione di rischio concreto d'inagibilità anche parziale dell'edificio, emersa dalla relazione del consulente tecnico, ha provveduto direttamente, e senza attendere la sentenza (conclusiva del primo giudizio), ai lavori di consolidamento, secondo una 4 delle modalità di esecuzione già all'epoca indicate alternativamente dal c.t.u. della prima causa. Ne discende che l'azione esercitata dall'attrice nel presente processo, al di là delle qualificazioni giuridiche adoperate, è univocamente rimborso di quantoil volta ad ottenere necessariamente ed utilmente speso per l'eliminazione dei vizi;
e, lungi dall'essere coperta dal giudicato di cui alla prima condanna, trova, anzi, in essa parte del suo fondamento, essendo ricompresi, nel contenuto motivazionale di quella sentenza, anche "i danni intanto prodottisi". In altri termini, l'BI, quale titolare del diritto di vedere eliminati i vizi а spese dell'IC, ha adito in via ordinaria il giudice competente per essere rimborsata delle spese già sostenute, rimettendo, quindi, a questa sede tutte le questioni sia di sussistenza dell'urgenza sia di esatte modalità di esecuzione e di liquidazione dei costi, che sarebbero state affrontate, in diversa ipotesi, nelle sedi cautelare ed esecutiva;
e, dal canto suo, l'IC è stata posta in condizioni di far valere interamente, come ha fatto, le sue ragioni di merito in ordine а tutte le questioni 5 dedotte dall'attrice. Quanto al merito, la corte ha, poi, dato atto che tecnico ha acccertato la il consulente eseguito corrispondenza dell'intervento dall'BI alle indicazioni alternativamente fornite dal primo c.t.u., la congruità dei prezzi dei materiali usati e la pertinenza delle fatture relative ai lavori, per cui, in definitiva, "deve in tale riconoscimento essere riconosciuto assorbendosi l'esame del subordinato profilo indennitario fatto valere ex art.2041 c. c.) il diritto al rimborso dell'intera somma richiesta". Ricorre per la cassazione della sentenza la I.C.E.T.s.n.c. di UM GI e Oriode, in persona del socio amm.re UM GI, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso la IMMOBILIARE GIARDINA S.n.c. di PP MB e OR EL & C., in persona degli stessi, quali soci amministratori. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per ritenuto la corte di appello che l'attrice avere fosse legittimata ad agire per il recupero del 6 costo dell'eliminazione dei vizi della costruzione, mentre ciò era impedito dalla prima sentenza, passata in giudicato, con la quale il tribunale, proposta in quel pronunciando sulla domanda giudizio dalla BI (ved.atto di citazione 26-9-1989), aveva preso in considerazione la globalità di tutte le spese necessarie per l'eliminazione di tutti i vizi accertati dal c.t.u., precisandone l'importo in lire 16.000.000 in lire 24.000.000, per cui all'attrice era preclusa la proposizione di una nuova domanda con lo stesso petitum. risarcimento dei danni Quanto all'azione di nel presente giudizio, esercitata dall'attrice deve ritenersiessa, secondo la ricorrente, perenta, per essersi formato il giudicato implicito sulla domanda come formulata dalla stessa nel primo giudizio. 2) Violazione degli artt. 612-613 c.p.c. e 2931 c.c. Con tale motivo la ricorrente si duole della statuizione della corte, con la quale è stato riconosciuto all'BI il diritto ad ottenere dalla IC il rimborso del costo sostenuto per la eliminazione dei vizi;
mentre, poiché l'unica domanda proposta dall'attrice nel primo giudizio ed 7 accolta dal tribunale era proprio e soltanto quella di condanna della convenuta all'eliminazione dei vizi della costruzione, non poteva essere accolta, perché non proposta in via alternativa in quel giudizio, l'altra domanda di condanna della convenuta al rimborso all'attrice delle spese per l'eliminazione dei gravi difetti denunciati, in caso di non ottemperanza all'ordine di eliminare gli stessi e di mancata esecuzione forzata della sentenza ex artt. 612 e 613 c.p.c. 3) Insufficiente e contraddittoria motivazione sul carattere d'urgenza dei lavori eseguiti dall'attrice e sulla declaratoria di inagibilità parziale del capannone. Con tale ultima censura la ricorrente si duole, infine, che la corte di appello abbia basato la sua decisione, circa l'urgenza e la necessità dei lavori eseguiti dalla BI, sulla contraddittoria ed inattendibile consulenza tecnica del Geom. Gerosa, che ha riferito l'esito delle sue indagini con relazioni del 21-2-1996 e 19-2-1998, vale a dire a ben sei anni di distanza dagli accertamenti eseguiti dai consulenti all'epoca dell'accadimento dei fatti per cui è causa (ved. relazione del c.t.u. Ing. Rossi del 18-9-1990), e tre anni dopo l'esecuzione dei 8 lavori ad opera dell'attrice; ed abbia ritenuto, inoltre, che tutti i lavori per i quali la BI ha chiesto, instaurando il presente giudizio, il pagamento dei relativi costi, per un importo complessivo di lire 78.811.963, fossero riferibili ai difetti di costruzione imputabili all'IC, mentre i lavori, all'esecuzione dei quali quest'ultima era stata condannata con la sentenza n.1206/93, erano soltanto quelli accertati nel primo giudizio, con l'indicazione di una spesa, da parte del c.t.u., di lire 16.000. ○ di lire 24.000.000. Il ricorso è infondato. Non sussiste la violazione di legge denunciata con il primo motivo, in quanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, non era preclusa alla BI RD dopo avere chiesto ed ottenuto, promuovendo il primo giudizio conclusosi con la sentenza n.1206/93, la condanna della stessa alla eliminazione dei difetti della costruzione ai sensi dell'art.1668 C.C. l'azione risarcitoria, al fine di ottenere il rimborso delle spese dei lavori da essa stessa eseguiti, per evitare e prevenire ulteriori e più gravi danni dipendenti 9 sempre dai difetti della costruzione e verificatisi nelle more del primo giudizio (ved.pp.5 e 6 sent. impugnata). L'azione esercitata in questo giudizio dalla BI RD nei confronti della I.C.E.T. si inquadra, invero, sempre nello schema delineato nella citata norma, che prevede la possibilità per il committente di agire contro l'appaltatore vuoi l'eliminazione, а spese di questo, delleper difformità e dei vizi dell'oper a, ovvero per la riduzione del prezzo, vuoi per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e dai vizi stessi (sent.n.1334/96). Cosicchè, una volta chiesta dell'inadempimentol'affermazione giudiziale dell'appaltatore, con la relativa condanna all'esecuzione specifica mediante l'eliminazione delle difformità о dei vizi, non è preclusa al committente di chiedere il risarcimento dei danni, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione di difformità o vizi, ove questi si manifestino ○ si aggravino in epoca successiva all'instaurazione del primo giudizio, modificando così l'originaria situazione (sent.n.169/96). Si tratta, in altri termini, di due azioni esperibili dal committente, previste dall'art.1668 10 c.c., che, senza identificarsi l'una nell'altra, e senza essere reciprocamente surrogabili, possono essere esercitate cumulativamente alternativamente (sent. 9001/92, n.2346/95). Non è censurabile, pertanto, la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.C., dedotto con il primo motivo. Appare, di conseguenza, priva di pregio anche la censura di violazione di legge (artt.612-613 c.p.c. e 2931 c.c.) contenuta nel secondo motivo, dal momento che, essendo stata proposta dalla del presente committente, con l'instaurazione giudizio, altra e diversa domanda, come accertato dalla corte di appello e come ricordato più sopra, originaria, e non essendosi rispetto а quella formato ancora, al momento di inizio dei lavori da parte della committente stessa, il giudicato - ma perdurando, relativo al primo giudizio comunque, il "rifiuto della costruttrice ad "1eliminare i vizi (ved.p.5 e 7 sent.impugnata) non era possibile fare ricorso al procedimento di cui alle menzionate norme, per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza conclusiva del predetto giudizio, intervenuta, comunque, a lavori già eseguiti. 11 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, vizi di motivazione, criticando le valutazioni della corte di appello con riguardo sia alla pretesa urgenza ed indifferibilità dei lavori eseguiti dalla committente, sia alla ritenuta riferibilità degli stessi ai difetti dell'opera realizzata dall'appaltatrice, sia, da ultimo, alla congruità dei costi esposti. Ma con tali censure la ricorrente, a ben vedere, pone in discussione accertamenti in fatto e valutazioni di merito compiuti dalla corte territoriale, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti (fatture) e delle relazioni del consulente tecnico, raffrontate con quelle del consulente nominato nel primo giudizio, che - a prescindere dal rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che sulle ragioni di merito l'appellata non è più tornata nel grado del giudizio - non possono essere evidentemente ripetuti e rinnovati tra l'altro, la in questa sede, essendo, questioni oggetto statuizione intervenuta sulle della censura di cui al motivo in esame sorretta da motivazione logica e aderente alle risultanze processuali. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 12 Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) Hans Plettter Spalone IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GHU, 2003GTU. IL CANCELLIERE 01 13