Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3140
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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La comunicazione agli uffici competenti ed alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 4 comma nono della legge 23 luglio 1991 n. 223, la cui omissione comporta l'inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, pur non dovendo necessariamente contenere una graduatoria, deve essere in concreto idonea a dare conto delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta del personale da licenziare (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione indicante la applicazione dei criteri di carichi di famiglia ed anzianità in eguale concorso tra loro; la S.C. ha affermato che detta comunicazione era inidonea alla individuazione dei soggetti da licenziare, nel caso in cui i lavoratori si trovassero in posizioni diverse rispetto ai due criteri , e cioè sfavoriti per l'anzianità e favoriti per i carichi di famiglia o viceversa, mancando la esplicitazione di criteri di ponderazione tali da rendere comparabili dati non omogenei).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3140
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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