Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
La comunicazione agli uffici competenti ed alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 4 comma nono della legge 23 luglio 1991 n. 223, la cui omissione comporta l'inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, pur non dovendo necessariamente contenere una graduatoria, deve essere in concreto idonea a dare conto delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta del personale da licenziare (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione indicante la applicazione dei criteri di carichi di famiglia ed anzianità in eguale concorso tra loro; la S.C. ha affermato che detta comunicazione era inidonea alla individuazione dei soggetti da licenziare, nel caso in cui i lavoratori si trovassero in posizioni diverse rispetto ai due criteri , e cioè sfavoriti per l'anzianità e favoriti per i carichi di famiglia o viceversa, mancando la esplicitazione di criteri di ponderazione tali da rendere comparabili dati non omogenei).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, N. 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRANDI MOLINI ITALIANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, N. 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO BARTOLI, FRANCESCO CACCAVELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/96 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 10/10/96, R.G.N. 39/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato Giulio PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per, in primis, trasmissione del ricorso al Primo Presidente per eventuale trasmissione alle Sezioni Unite;
in subordine, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.10.1996 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello di AT LO nei confronti della Grandi Molini Italiani s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della impugnativa del licenziamento collettivo, comunicato al lavoratore il 29.6.1993. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che la doglianza relativa all'inosservanza dell'art.4, nono comma, della legge n.223 del 1991 era infondata. La comunicazione agli enti e sindacati in data 30.6.1962 conteneva la precisazione che per la compilazione delle liste di mobilità erano stati adottati esclusivamente i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.5 della legge n.223/1991, ovvero carichi di famiglia ed anzianità uguale in concorso fra loro. Era allegata alla lettera comunicazione contenenti i dati dei lavoratori interessati. Trattandosi di scelte basate su dati oggettivi facilmente riscontrabili e in eguale concorso fra loro, aggiungeva il Tribunale, era stata fornita una puntuale indicazione della modalità di applicazione dei criteri. comunicazione esaustiva in quanto solo in caso di attribuzione di pesi diversi sarebbero state necessarie ulteriori specificazioni. Quanto all'ambito della scelta, avendo la ristrutturazione aziendale interessato soltanto il reparto magazzino e quello degli ausiliari, era inutile il raffronto con altre posizioni di lavoro, attesa la non intercambiabilità delle posizioni. In ordine alla mancata indicazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro, osservava che non vi era nessuno di questi lavoratori tra gli ausiliari, reparto cui apparteneva lo AT.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo lo AT;
resiste con controricorso La Grandi Molini Italiani s.p.a. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
A sensi dell'art.372 c.p.c.. si deve preliminarmente dichiarare la inammissibiltà della esibizione dei documenti allegati alla memoria di replica al controricorso in quanto non concerne la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.4, nono comma, della legge n.223 del 1991 ed il vizio logico della motivazione, lo AT contesta che per si possa prescindere, come ritenuto dal Tribunale, dall'allegazione di una graduatoria con i punteggi attribuiti ai singoli lavoratori e che la comunicazione data era inidonea allo scopo perché non consentiva allo AT di contestare in fatto la puntuale applicazione dei criteri di scelta e cioè di rilevare se la scelta doveva ricadere su di lui o su altro lavoratore.
La censura è fondata. Si deve premettere l'esame dell'assunto della difesa della controricorrente secondo il quale dalle posizioni delle parti e dai documenti esibiti sarebbe pacifico che l'elenco di tutti i lavoratori dei reparti con l'indicazione dei carichi di famiglia e della anzianità sarebbe stato allegato alla comunicazione di cui all'art.4, 9^ comma, e che pertanto dovrebbe correggersi la motivazione della sentenza impugnata ex art.384 secondo comma c.p.c. e rigettarsi il motivo. La pretesa della controricorrente è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto prescindere dall'accertamento della allegazione o meno del tabulato denominato "Graduatoria dipendenti assunti" essendo a suo avviso sufficiente la lettera del 30 6 1992 per indicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri. Consegue che avendo il giudice di merito omesso tale accertamento non può sostituirsi ad esso il giudice di legittimità. Ne può invocarsi l'applicazione del secondo comma dell'art.384 c.p.c. che riguarda soltanto le sentenze erroneamente motivate in diritto mentre nella specie trattasi evidentemente di questione di fatto. In ordine quindi al secondo preliminare rilievo di irrilevanza della censura in quanto l'omessa osservanza del nono comma dell'art.4 della legge n.223 del 23.7.1991 non comporterebbe l'inefficacia del licenziamento, affermato da due sentenze di questa Corte (n.10187 del 1996 e 3610 dell'8 aprile 1998), si rileva che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è per la tesi opposta: Cfr Cass.n. 6759 del 26 luglio 1996, n. 4685 del 27 maggi 1997 n.419 del 17 gennaio 98 e n.4121 del 22 aprile 1998. Ritiene il Collegio per le insuperabili ragioni di interpretazione letterale, sistematica e funzionale (v. in particolare la sentenza n. 4121 del 1998) che sostengono detta prevalente giurisprudenza di conformarsi ad essa e di ritenere pertanto la decisività del punto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la motivazione del Tribunale, ove ha ritenuto che il riferimento alla applicazione dei criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità applicati in concorso fra loro, contenuto nella lettera 30-6-1992, sia sufficiente a dar conto della puntuale applicazione dei criteri di scelta, sia illogica. Infatti in mancanza della esplicitazione di un criterio oggettivo di ponderazione di due criteri eterogenei, l'applicazione congiunta di essi consente la scelta solo nelle ipotesi che i soggetti da comparare siano in identica posizione rispetto ad uno dei due criteri, nel qual caso la scelta cadrà su quello sfavorito dall'altro criterio, ovvero ancora, nell'ipotesi che un soggetto sia sfavorito rispetto ad entrambi i criteri, nei confronti di tutti i soggetti tra i quali deve operarsi la scelta. Nell'ipotesi invece che i soggetti da comparare siano in posizioni diverse rispetto ai due criteri, cioè favoriti per l'anzianità e sfavoriti per i carichi di famiglia, o viceversa, senza l'esplicitazione di criteri di ponderazione che rendano comparabili dati non omogenei, il riferimento all'applicazione congiunta dei due criteri non è sufficiente a dar conto della applicazione di essi.
La motivazione della sentenza impugnata appare pertanto illogica ove, non avendo accertato in fatto che nell'ambito degli ausiliari, reparto nell'ambito del quale è stata operata la scelta, ricorresse una delle prime due ipotesi, nel qual caso la comunicazione in questione doveva ritenersi idonea a dare conto della scelta, ha ritenuto che la comunicazione fosse in ogni caso idonea, mentre non lo era se ricorreva la terza ipotesi sopra prospettata. Le prime due ipotesi indicate dimostrano che la compilazione di una graduatoria, se nella maggior parte dei casi è il solo mezzo idoneo a dar conto della puntuale applicazione dei criteri di scelta, non sempre è necessaria sicché non può affermarsi, come chiesto dal ricorrente, il principio generale della sua necessità. Vertendo il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia , la sentenza va cassata a sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. e la causa va rinviata ad altro giudice per l'accertamento in concreto della idoneità della comunicazione in data 30.6. 1992, e degli atti che accerterà eventualmente ad essa allegati, a dare conto della puntuale applicazione dei criteri di scelta adottati. Allo stesso giudice si demanda anche , ex art.385 terzo comma c.p.c., di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P T M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999