Sentenza 16 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall'espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l'esposizione dei fatti, "sporgo formale querela" non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del "favor querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 21359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21359 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2015 |
Testo completo
2 1 3 5 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N.3030 Dott. MAURIZIO FUMO - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere -N. 36913/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. EP DE MARZO Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA nei confronti di: TE LD N. IL 21/01/1958 DE EL EP N. IL 03/05/1957 AP EL N. IL 26/06/1985 avverso la sentenza n. 18/2014 GIUDICE DI PACE di RIONERO IN VULTURE, del 07/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.4.2014 il Giudice di Pace di Rionero in Vulture dichiarava non doversi procedere nei confronti di EO AL, De NG PE e AP LE perché l'azione non doveva essere iniziata per difetto di valida querela, in relazione al reato di lesioni giudicate guaribili in cinque giorni in danno di RU LE.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'appello di Potenza, lamentando la violazione del disposto di cui all'art. 336 c.p.p., atteso che il giudice ha affermato l'improcedibilità dell'azione penale, sulla base della considerazione che la persona offesa, nel presentare presso i Carabinieri querela orale contro gli imputati, non ne abbia espressamente richiesto la punizione, riservandosi la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno;
tuttavia, costituisce ius receptum il principio per il quale la richiesta di punizione dell'autore del reato non deve necessariamente essere espressa, ma può essere anche implicita essendo sufficiente che le espressioni usate dimostrino l'inequivocabile volontà di richiedere all'organo pubblico l'esercizio dell'azione penale e tale manifestazione di volontà di punizione del reato è stata ravvisata anche nella riserva di costituzione di parte civile;
nel caso di specie, pertanto, facendo applicazione di siffatti principi, nessuno può dubitare che le espressioni usate dalla persona offesa evidenzino la più chiara intenzione di ottenere la punizione dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Ed invero, come evidenziato dal P.G. ricorrente la persona offesa dopo aver esposto i fatti ha testualmente evidenziato “mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale. Per quanto precede sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti. Mi riservo la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno". Da tali espressioni e dalla qualificazione della dichiarazioni della p.o. come "querela", si ricava senz'altro la volontà e la sussistenza dell'istanza di punizione, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di pace. 与 1 2.E' sufficiente in proposito richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui dalla dichiarazione di sporgere formale querela è univocamente desumibile la manifestazione della volontà di punizione, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (arg. ex Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Rv. 258682). Va, poi, considerato che la querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa che non richiede formule particolari, sicchè può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela. Una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata, pertanto, nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, ed è stato riconosciuto da questa Corte che può esserlo anche in una semplice riserva di costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell'11/01/1984, Accogli, RV. 163559, si veda anche Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; più di recente, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259; (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013).
3.E' pur vero che con un orientamento questa Corte ha rilevato come la riserva di costituzione di parte civile non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez. F, n. 36001 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275), ma come condivisibilmente rilevato recentemente in una pronuncia contraria di questa Corte tale orientamento non è (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013) perché fondato su una lettura restrittiva dell'art. 336 condivisibile c.p.p., che descrive la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente (ma anche implicitamente) la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati.
4.La tradizionale giurisprudenza di questa Corte, in uno con la migliore dottrina, ha elaborato il principio del favor querelae (cfr. tra le ultime, Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439; Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata;
Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante;
costituisce applicazione di questo principio la costante affermazione di questa Corte, che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma 2 espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali. Se dunque il favor querelae rappresenta quanto meno un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che laddove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Melfi per il giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Melfi per il giudizio. Così deciso il 16.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa, Pezzullo Maurizio FumoWhose Persille seg my GNTATA IN CANCELLERIA ada 23 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3