Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 21359
CASS
Sentenza 16 ottobre 2015

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Massime1

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall'espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l'esposizione dei fatti, "sporgo formale querela" non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del "favor querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).

Commentario1

  • 1Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 21359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21359
Data del deposito : 16 ottobre 2015

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