Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché il giudice è comunque tenuto ad esplicitare i criteri seguiti per la valutazione della congruità della pena concordata tra le parti, lo stesso deve motivare, sia pure in maniera sintetica, in ordine alla eventuale concessione di attenuanti ed al conseguente giudizio di prevalenza formulato in ordine alle stesse, giudizio a seguito del quale è stato possibile contenere la sanzione entro il limite concordato tra imputato e PM. (Vedi Corte cost. sentenza 2 luglio 1990 nn. 313).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/1999, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 12/4/1999
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1610
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " NI AP " N. 14430/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica corte d'appello di Trieste
avverso sentenza gip tribunale Trieste del 21.04.1997, nei confronti di: Brienza Tiziano n. 9.8.61, Vandelli Gianfranco n. 3.4.48, Pramozzi Luca n. 1.3.65, Sarto Walter n. 30.8.57, IO LA E. n. 5.7.59, Zoggia Luigino n. 30.4.59, MO RM n. 22.5.43, MO Maurizio n.9.8.54.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'annullamento con rinvio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava agli imputati le seguenti pene: al BRIENZA anni 1 di reclusione (artt.81, 110, 489-479 c.p.; 81, 110 c.p. 282, 292, 295-2 T.U.L.D.;
81, 110 cp, 1 RDL n. 1923/26); al VANDELLI la stessa pena (medesime imputazioni nonché: artt. 81, 110, 490-477-482, 61 n.2 c.p.; 81, 110, 468, 61 n. 2 c.p.); al PRAMOZZI mesi 7 di recl. (stessi reati contestati al Brienza); al SARTO mesi 13 di recl. (stessi reati contestati al Brienza ed ulteriori ipotesi di violazioni doganali ed al RDL 1923/26, di falsità in atti pubblici); alla CH mesi 6 recl. E L. 5 milioni multa (art. 81 - 110 c.p., 4 lett. d, L.516/82); al ZO mesi 8 di recl. (differenti ipotesi di falsità:
artt. 81, 110, 489-479 cp;
48, 81, 110, 479-476 cpv. cp,; 81, 110 cp, 282, 292, 295 cpv. c, T.U.L.D.; 81, 110 cp, 1 RDL 1923/26); a OD ME mesi 14 rec. E L. 600.000 multa (stesse imputazioni contestate al Vandelli); a OD MA mesi 8 di recl. e L. 300.000 di multa (stesse imputazioni del Vandelli).
Per tutti gli imputati, ad eccezione della IO, veniva concordata la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., da itinere prevalenti sulle aggravanti contestate.
Il patteggiamento era subordinato per tutti gli imputati, escluso MO RM, alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
Il ricorrente P.G. allegava i seguenti motivi:
1) Violazione di norme processuali per difformità tra dispositivo letto in udienza e sentenza, quanto a IO ed ai due MO, essendo state omesse nel dispositivo le pene pecuniarie. 2) violazione di norme processuali risultando nel dispositivo - quanto a MO RM - pena diversa da quella concordata. 3) Violazione di legge in relazione alla valutazione, nel calcolo della pena per la continuazione, del reato più grave (ritenuto erroneamente il capo c, proc. 1738/96 - art. 468 c.p. - invece del capo b, proc. 1957/ 93 art. 479 c.p.) quanto ai due MO, con la conseguente aggiunta di pena pecuniaria non prevista. 4) Violazione di legge quanto all'omessa identificazione del reato più grave, ai fini della continuazione, quanto all'imputato Zoggia. 5) Violazione di norme processuali ed omessa - insufficiente motivazione in relazione a congruità della pena, concessione a tutti gli imputati, tranne che alla IO, delle generiche plusvalenti e sospensione condizionale.
Non sarebbe stato considerato, il concorso formale dell'associazione a delinquere in relazione ai fatti contestati.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il P.G. presso questa corte condivide la domanda di annullamento per assoluta carenza di motivazione in ordine alla correttezza di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
L'imputata IO LA IL ha fatto pervenire memoria difensiva ex art. 611 c.p.p., precisando la propria posizione processuale nel rito ex art. 444 c.p.p. Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso per quanto di ragione.
Alcuni degli errori rilevati dal ricorrente nei primi 4 motivi potrebbero essere superati con una rettificazione, tenendo conto di quanto effettivamente concordato tra le parti e facendo comunque salvo il principio della legalità della pena.
Tuttavia nell'ambito dell'ultimo motivo, contenente censure di tipo diverso è possibile enucleare quello - assorbente - sulla carenza assoluta di motivazione sulla congruità della pena, tenuto conto non solo della concessione delle generiche ma anche del più largo giudizio di valenza.
Nel rito alternativo di applicazione della pena su congiunta richiesta delle parti, il giudice è tenuto a dare contezza di una consapevole valutazione dell'accordo in punto di congruità della pena, per giungere alla conclusiva delibazione del patto. Una, sia pure sintetica, motivazione si impone soprattutto qualora - per addivenire alla misura concordata - si renda necessario concedere attenuanti, concordando nel più favorevole giudizio di valenza ex art. 69 c.p. per reati di una certa rilevanza, avuto riguardo non solo ai titoli ma anche alla contestazione di concorso ex art. 110 e di molteplicità di fatti, sia pure unificati dal vincolo della continuazione.
Non ritiene questa Corte di poter accedere alla tesi che il giudice del rito ex art. 444 c.p.p. possa - nel caso di concorso di più persone in una pluralità di fatti-reati unificati tutti dall'identità di disegno criminoso - ritenere contestata in concreto anche l'associazione a delinquere e rigettare, per questo, la richiesta di delibazione del patteggiamento che non ne tenga conto. All'accoglimento di una simile contestazione si opporrebbe la fondamentale ragione della necessità di una formale contestazione in punto di "pactum sceleris" comportante diversità sostanziale rispetto al concorso di persone in una pluralità di azioni delittuose.
Tuttavia, per tornare al vizio di mancanza assoluta di motivazione coinvolgente congruità della pena e concessione di attenuanti prevalenti, poiché l'impugnata sentenza non spende una sola parola sul punto, snaturando in tal modo quella delibazione argomentata costituente funzione essenziale del giudice nel rito alternativo si impone l'annullamento con rinvio nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di IO LA IL.
La posizione di quest'ultima, invero, appare ben distinta nella misura in cui era chiamata a rispondere unicamente di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'accordo non includeva concessione di generiche.
L'errore rilevabile dal testo dell'impugnata sentenza (non riportata nel dispositivo la multa pure concordata, siccome prevista congiuntamente alla reclusione dalla norma incriminatrice) può essere rettificato.
P. T. M.
Rettifica l'impugnata sentenza nei confronti di IO LA IL, quanto all'omissione -nel dispositivo della stessa- della multa di L.
5.000.000 che aggiunge.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di tutti gli altri imputati con rinvio al tribunale di Trieste per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio il 12 aprile 1999 Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999