Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex articolo 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 costituisce un provvedimento formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativo, giacché la demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell'autorità giudiziaria penale. Ne consegue che il giudice penale il quale abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata ex articolo 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex articolo 665 cod. proc. pen. anche quando il reato è estinto ai sensi del secondo comma dell'articolo 445 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2000, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 12/1/2000
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SEZIONE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 65
Dott. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 26711/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per TA GI, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza resa il 26.4.1999 dal pretore di Bari, quale giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza del 26.4.1999, il pretore di Bari, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha ordinato l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con sentenza 6.11.1992 dello stesso pretore, divenuta irrevocabile in data 4.12.1992, a carico di IU GI. Nei confronti del IU la sentenza - su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p. aveva applicato la pena di dieci giorni di arresto e lire 7.500.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 e altri reati satelliti, disponendo la consequenziale demolizione del fabbricato abusivo. Il giudice dell'esecuzione, in particolare, ha disposto che la demolizione sia prontamente eseguita a cura del pubblico ministero, per mezzo del Genio Militare, con l'assistenza - ove occorra - della Forza Pubblica, e comunque con l'osservanza delle norme antinfortunistiche e delle buone regole tecniche, al fine di evitare danneggiamenti a immobili posti in adiacenza o a contatto con il fabbricato da demolire. Con anticipazione delle spese da parte dell'Erario, salvo il recupero delle stesse nei confronti del condannato.
2 - E difensore ha proposto ricorso, deducendo tre motivi, poi ribaditi con successiva memoria scritta, che sono appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Col primo motivo il ricorrente deduce esercizio da parte del giudice di una potestà riservata a organi amministrativi. Sostiene che una volta che il reato di abuso edilizio è estinto - così come è avvenuto nel caso di specie ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., giacché sono trascorsi due anni dalla sentenza patteggiata senza che il IU abbia commesso contravvenzioni della stessa indole - il giudice dell'esecuzione viene privato del potere di dare esecuzione alla sentenza penale, e anche all'ordine giudiziale di demolizione, che resta monopolio della pubblica amministrazione. La tesi è priva di fondamento giuridico.
Come ha chiarito la giurisprudenza consolidata di questa corte, l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex art. 7, ultimo comma, della legge 47/1985 costituisce provvedimento formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativo, giacché la demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale (neppure accessoria) ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell'autorità giudiziaria penale.
Da questo inquadramento dommatico discende che il giudice penale, il quale abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all'art. 20 legge 47/1985, conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex art. 665 c.p.p. anche quando il reato è estinto ai sensi del secondo comma dell'art. 445 c.p.p.. In tal caso, infatti, egli, in primo luogo come giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. è competente a decidere in ordine alla stessa estinzione del reato, necessariamente perfezionatasi dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
e in secondo luogo, accertata l'estinzione del reato, resta competente a conoscere degli effetti non travolti dalla estinzione del reato. Fra questi effetti della sentenza, non travolti dalla causa estintiva, rientra indubbiamente anche la sanzione amministrativa della demolizione, posto che secondo il tenore letterale della norma la detta estinzione estingue il reato e ogni effetto penale: non quindi la sanzione amministrativa della demolizione.
4 - Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 22 e 13 legge 47/1985, nonché vizio di motivazione. Sostiene che l'esecuzione della. demolizione doveva essere sospesa, giacché pendeva ricorso al T.A.R. contro il diniego della sanatoria amministrativa per l'immobile abusivo.
Anche questa censura è infondata.
Come ha ricordato al riguardo l'ordinanza impugnata, il testo vigente dell'art. 22 della legge 47/1985 non prevede più la sospensione dell'azione penale durante la pendenza dei ricorsi giurisdizionali avverso il diniego della sanatoria amministrativa. Infatti la novella introdotta in tal senso dal D.L. 27.3.1995 n. 88 e reiterata con i noti decreti successivi, tutti non convertiti, non è stata riprodotta con la disciplina di cui all'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662. Per conseguenza, l'unica sospensione dell'azione penale è quella stabilita per la pendenza del procedimento amministrativo davanti al sindaco, che ai sensi del secondo comma dell'art. 13 legge 47/1985 non può mai superare i sessanta giorni.
A maggior ragione non è prevista una sospensione del procedimento esecutivo, dopo che l'azione penale si è conclusa con sentenza di condanna o di applicazione di pena patteggiata.
5 - Col terzo motivo, infine, si lamenta difetto di motivazione in ordine alle singole prospettazioni e argomentazioni formulate dal IU nel corso dell'incidente di esecuzione: ed esattamente a) acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio del Comune;
b) comproprietà sull'immobile della moglie LU RI;
c) impossibilità di demolire il piano interrato, senza pregiudicare il primo piano, che era stato sanato e quindi era estraneo all'obbligo demolitorio;
d) questione di costituzionalità della normativa applicabile, laddove non prevede la sospensione dell'ordine di demolizione di fabbricati abusivi quando la demolizioni contrasti col diritto di abitazione del proprietario.
Va osservato al riguardo che nel presente incidente di esecuzione, attivato dal pubblico ministero, non risultano prospettate le circostanze di fatto e le argomentazioni oggi dedotte dal ricorrente (nè con memorie scritte ne' con dichiarazioni a verbale rilasciate nell'interesse del IU). Dalla documentazione allegata al ricorso si evince solo che alcune di dette circostanze o argomentazioni - ma non tutte - risultano oggetto di altri incidenti di esecuzione attivati nell'interesse del IU e già decisi.
Per conseguenza, la censura di omessa motivazione su detti punti non può essere accolta.
Peraltro (come risulta dalla stessa documentazione del ricorrente), va chiarito che la stessa sentenza di cui si discute l'esecuzione disponeva la demolizione delle opere abusive in conglomerato cementizio armato di cui al capo di imputazione, limitatamente a quelle eseguite al piano seminterrato (escluse quindi quelle del piano rialzato).
Tanto premesso, sembra inverosimile che - come sostiene ancora il ricorrente - l'autorità competente da una parte abbia provveduto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del seminterrato, e dall'altra abbia concesso la sanatoria per il piano rialzato. È inoltre irrilevante l'asserita comproprietà del bene in capo alla moglie del IU, considerato il carattere reale e non personale della sanzione amministrativa disposta.
Appare infine concretamente irrilevante la questione di costituzionalità dedotta, posto che l'impossibilità di occupare il seminterrato da parte della famiglia del IU non può pregiudicare in fatto il suo diritto all'abitazione, considerato che la famiglia occupa per fini abitativi anche il piano rialzato. Comunque, la questione è anche manifestamente infondata, giacché il diritto all'abitazione (che autorevole dottrina include fra i diritti personali costituzionalmente tutelati) va indubbiamente bilanciato con altri beni costituzionali, come quello della integrità ambientale e della tutela del territorio, sicché rientra nel potere discrezionale del legislatore ordinario la scelta di tutelare il territorio anche a costo di pregiudicare il diritto all'abitazione perseguito attraverso abusi edilizi.
Resta da ultimo l'argomentazione sub c), secondo cui è illegittima la demolizione del piano seminterrato nella misura in cui pregiudica la staticità del piano rialzato, che è stato sanato e quindi resta estraneo all'obbligo demolitorio. In linea di fatto, la connessione strutturale tra opere abusive del seminterrato (che soltanto sono colpite dall'ordine demolitorio) e piano rialzato è una circostanza che sfugge alla cognizione di questa corte. In linea di diritto, questo collegio condivide la sentenza di questa sezione secondo cui è illegittima la demolizione di un piano terra non regolarizzato quando è materialmente impossibile eseguirla senza demolire contemporaneamente anche i piani superiori, che invece sono giuridicamente sottratti alla demolizione in virtù della sanatoria amministrativa (Cass. Sez. III, 10025 del 10.11.1997, ud. 26.9.1997, Cipolletta, rv. 209429). Per conseguenza, se nella fattispecie concreta le opere abusive costruite al piano seminterrato (che non coincidono necessariamente con tutto il piano seminterrato) sono effettivamente tali da non potere essere demolite senza demolire anche il piano rialzato, l'interessato potrà proporre al riguardo altro incidente d'esecuzione; e il giudice potrà esaminare specificamente la questione, sempre che - si intende - essa non sia stata già affrontata e risolta, e quindi definitivamente giudicata, laddove l'ordinanza impugnata ha prescritto l'osservanza delle buone regole tecniche, al fine di evitare danneggiamenti a immobili posti in adiacenza o a contatto con il fabbricato da demolire. In questa sede però, come già detto, anche quest'ultima censura non può che essere disattesa.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000