Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2000, n. 65
CASS
Sentenza 12 gennaio 2000

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L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex articolo 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 costituisce un provvedimento formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativo, giacché la demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell'autorità giudiziaria penale. Ne consegue che il giudice penale il quale abbia disposto la demolizione delle opere abusive con sentenza applicativa di pena patteggiata ex articolo 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, conserva la competenza a conoscere dell'esecuzione del suo provvedimento ex articolo 665 cod. proc. pen. anche quando il reato è estinto ai sensi del secondo comma dell'articolo 445 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2000, n. 65
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 65
    Data del deposito : 12 gennaio 2000

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