Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
In tema di distacco da osservarsi per gli edifici di nuova costruzione, il regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del Comune di Cerda consente ( art. 58, punto 5 ), in considerazione del carattere peculiare dell'abitato da completare, la possibilità di adottare criteri diversi da quelli indicati ( art. 58, punto 3, lett. b ) in applicazione dei principi, inderogabili in relazione alla natura degli interessi perseguiti, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ( emanato in base alla previsione dell'art. 17 legge. n. 765 del 1967 ).
Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che in applicazione dell'art. 41 "quinquies" legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 legge ponte), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9, primo comma, n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907, comma 3, cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 36867 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 26/11/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 26/11/2021), n.36867 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 7270/2016 R.G. proposto da: NUOVA BOVISA s.r.l., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato Marco Morganti, che disgiuntamente e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11013 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GANGI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO PELLEGRINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELL'AERONAUTICA 19, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO LEFEVRE, difeso dall'avvocato FRANCESCO LUPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 418/98 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 22/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Luciano PELLEGRINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso per denuncia di nuova opera IA LV chiedeva la sospensione dei lavori edili intrapresi da GE VI in quanto il manufatto in via di costruzione si presentava realizzato ad una distanza inferiore a 10 metri dall'edificio condominiale nel quale il ricorrente possedeva due appartamenti. Nel merito lo IA chiedeva la demolizione delle opere poste a distanza non legale. L'adito pretore di Termini Imerese sospendeva la prosecuzione dei lavori oggetto di contestazione.
Il GE contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese dello ZZ.
Con sentenza n. 269/1997 il pretore accertava e dichiarava la fondatezza della domanda del ricorrente in ordine alla violazione delle distanze legali e condannava il GE all'arretramento dell'immobile alla distanza prevista dall'articolo 58 lett. a) delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del comune di Cerda.
Avverso la detta pronuncia il GE proponeva appello al quale resisteva lo IA.
Con sentenza 22/7/1998 il tribunale di Termini Imerese rigettava il gravame osservando: che era stata giustamente rilevata dal giudice di primo grado la violazione della norma locale in tema di distanze tra edifici, identificata dall'articolo 58 lett. a) del piano di fabbricazione del comune di Cerda nella misura di metri dieci tra pareti finestrate;
che era sufficiente, ai fini dell'applicazione della norma, la presenza di pareti finestrate in lino solo dei due edifici posti di fronte (nella specie quello condominiale); che non leva richiamare la lett. b) dell'articolo 58 dovendo comunque intercorrere, secondo la corretta interpretazione di detta norma, una distanza minima di cinque metri tra costruzione e confine e non tra costruzioni;
che il richiamo al n. 5 del citato articolo 58 si presentava in primo luogo quale domanda nuova e, in secondo luogo. non rilevante nel merito in quanto la previsione doveva essere riferita, da una parte, al distacco dal confine e non alla distanza tra edifici e, da altra parte, a costruzione da completare e non a costruzione da realizzare ex novo;
che integrava ugualmente domanda nuova il richiamo all'articolo 28 della L.R. 26/5/1973 n. 21, relativamente all'affermata possibilità di derogare le previsioni legali in caso di preesistente allineamento delle abitazioni rispetto alla via pubblica;
che, comunque, nel caso concreto, non ricorrevano i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione della deroga de qua atteso che l'edificio oggetto di contestazione non affacciava sulla pubblica via essendo circondato da strade private. La cassazione della sentenza del tribunale di Termini Imerese è stata chiesta da GE VI con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. IA LV ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso GE VI denuncia omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 879 c.c. sostenendo che nel caso di specie la strada pubblica di riferimento è la via De Gasperi confinante con le costruzioni di proprietà delle parti: pertanto il proprietario del fondo limitrofo non poteva richiedere la riduzione in pristino per violazione delle norme legali.
Il motivo è infondato atteso che i giudici del merito, all'esito di un insindacabile accertamento in fatto, hanno affermato che il costruendo edificio del GE "non affaccia affatto sulla pubblica via, essendo circondato da strade private".
Sotto altro aspetto la censura in esame - concernente essenzialmente errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa - è inammissibile risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Con il secondo motivo di ricorso il GE denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 873 c.c. e 58 punto 3) lett. a) del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del comune di Cerda in materia di distanze e che prevede una distanza "minima tra fabbricati di metri 10 tra pareti finestrate". Ad avviso del ricorrente presupposto di riferimento, in ordine all'applicazione di tale precetto, è la presenza di, due pareti finestrate poste una di fronte all'altra. Nella specie, invece, la parete dell'edificio costruendo non è finestrata per cui - al contrario di quanto affermato dai giudici del merito - è inapplicabile la richiamata norma.
Il motivo non è fondato in quanto basato su una non corretta interpretazione della disposizione dettata dal citato articolo 58 lett. a) dello strumento edilizio comunale in questione. Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimà, l'articolo 9 del d.m. 2/4/1968 n. 1444 - che inderogabilmente fissa in metri dieci la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata (tra le tante, sentenze 30/3/2001 n. 4715; 3/8/1999 n. 8383; 18/2/1997 n. 1486). Il detto d.m. - come precisato nell'impugnata sentenza - è "posto a base della disciplina derivante dal piano di fabbricazione in esame". Ciò posto è evidente che la disposizione dettata dall'articolo 58 lett. a) del regolamento edilizio comunale in esame - del seguente tenore: "distanza minima tra i fabbricati m/10 tra pareti finestrate" - debba essere interpretata nel senso riportato nella decisione impugnata, ossia che è sufficiente, per l'applicazione della norma, "che anche uno solo degli edifici sia caratterizzato dalla presenza di pareti finestrate".
In proposito è appena il caso di rilevare che questa Corte, in casi simili a quello in esame, ha affermato che le norme di un piano urbanistico locale che prescrivono l'obbligo di osservare la distanza di metri dieci tra pareti finestrate, poiché ripetono la formulazione dell'articolo 9 del d.m. 2/4/1968, n. 1444, devono essere interpretate nel senso che l'obbligo di rispettare tale distanza sussiste anche se la finestra si apre su una soltanto delle pareti poste di fronte, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (in tal senso, sentenze 26/1/2001 n. 1108; 9/3/1999 n. 1984; 12/11/1998 n. 11404). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 873 c.c. e 58 punto 3) lett. b) e punto 5 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del comune di Cerda in materia di distanze;
erroneità nella motivazione sulla regolarità della concessione edificatoria per travisamento dei fatti sotto il profilo dell'articolo 112 c.p.c. Il GE sostiene che, esclusa l'applicazione dell'articolo 58 punto 3) lett. a), dovrebbe operare il precetto di cui alla lett. b) singolarmente o in combinato disposto con il punto 5 del medesimo articolo. Il primo prevede una distanza tra fabbricati "minima dal confine, ove esista il distacco, non inferiore a mt. 5,00 dalla parete finestrata"; il secondo dispone che "il rapporto col distacco può variare in relazione al carattere dell'abitato da completare": la valutazione discrezionale al riguardo è rimessa all'autorità comunale al momento del rilascio della concessione edificatoria. Ad avviso del ricorrente il richiamo in sede di appello a tale normativa è ammissibile - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale - in quanto relativo ad una disposizione riguardante il petitum, la causa petendi e gli stessi elementi del tema controverso (cioè la distanza tra le costruzioni) e contenuta nel medesimo articolo del regolamento oggetto del giudizio di primo grado. Il giudice di appello ha poi errato nell'interpretare il punto 3 lett. b), del citato articolo 58 facendo riferimento, per il calcolo della distanza, alla costruzione e non alla parete finestrata, secondo la corretta interpretazione della norma fatta propria dal comune nel rilasciare la concessione edilizia. Per la citata disposizione l'edificio costruendo deve rispettare una distanza minima di mt. 5 tra il confine, ove esista distacco dalla costruzione già esistente, e la parete finestrata:
nella specie, non essendo finestrata la costruzione di esso ricorrente, la norma è stata rispettata. In ogni caso la previsione di una distanza minima dal confine di metri 5 è stata legittimamente derogata dalla concessione edilizia alla stregua di quanto disposto dal punto 5 del citato articolo 58 dovendo l'edificio da costruire sorgere nella zona "B" di completamento del piano di fabbricazione, ossia in quella parte di abitato da completare.
Le dette censure vanno disattese.
Per quanto riguarda la parte del motivo di ricorso in esame relativa alla previsione normativa di cui alla lett. b) del citato articolo 58 - che prescrive una distanza "minima dal confine, ove esista distacco, non inferiore a m. 5,00 dalla parete finestrata" - è sufficiente porre in evidenza che, come rilevato dal tribunale, la detta norma non contiene alcuna deroga (quando non è possibile costruire sul confine in aderenza ad altro edificio realizzato dal vicino) all'obbligo del rispetto della distanza minima di dieci metri tra fabbricati fissata dalla precedente lett. a) del medesimo articolo.
La normativa comunale, infatti, non prevede eccezione alcuna alla disciplina posta per il distacco minimo tra fabbricati (che risulta essere di 10 metri) indifferentemente sia che si fronteggino pareti entrambe finestrate, o entrambe cieche, o l'una cieca e l'altra finestrata: è evidente l'intento di evitare la formazione di intercapedini d'ampiezza inferiore ai 10 metri nella previsione che i fabbricati possano essere realizzati sul confine, sempreché con pareti cieche, sì che la costruzione in aderenza eviti la formazione di qualsiasi intercapedine, od altrimenti almeno a metri 10 l'uno dall'altro in modo che l'intercapedine risulti tale da non arrecare pregiudizio. Nell'esaminata normativa, cioè, non è ravvisabile, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la possibilità di edificare a distanza inferiore alla minima assoluta di metri 10 dall'edificio frontistante, sia o meno finestrata la costruenda parete che a quest'ultimo verrebbe a contrapporsi. Il limite previsto dalla lett. b) è ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello - da rispettare comunque - di cui alla precedente lett. a) dello stesso articolo 58 citato.
Pertanto, in definitiva, sulla scorta di quanto previsto nelle lettere a) e b) dell'articolo 58, nel caso in cui a confine tra due fondi il proprietario dell'uno abbia realizzato un fabbricato ed il proprietario dell'altro voglia, a sua volta, realizzarne un altro - salvo che entrambe le pareti frontestanti, quella preesistente e quella realizzanda, siano prive di finestre, nel qual caso è consentito l'esercizio della facoltà di costruire in aderenza - tanto che la parete finestrata sia quella preesistente (ed a fronte di essa debba essere realizzata un a parete finestrata o meno) quanto che la parete preesistente non sia finestrata (ed a fronte di essa debba essere realizzata una parete finestrata), nell'un caso come nell'altro il soggetto che intenda realizzare il nuovo edificio deve mantenere la propria parete alla distanza di almeno dieci metri da quella preesistente.
Con riferimento poi alla tesi del ricorrente basata sulla norma di cui al punto 5 dell'articolo 58 più volte citato - secondo cui "il rapporto col distacco può variare in relazione al carattere dell'abitato da completare" - bisogna segnalare che effettivamente tale tesi difensiva è stata prospettata dal GE in grado di appello nel pieno rispetto dei principi fissati dall'articolo 345 c.p.c. e ciò contrariamente a quanto affermato sul punto dal tribunale nell'impugnata sentenza il cui dispositivo è però conforme a diritto (per aver comunque il giudice di secondo grado esaminato nel merito la detta questione) occorrendo solo correggerne la motivazione in relazione alla ragione giuridica (autonoma ed indipendente dall'altra concernente il merito) circa l'affermata (ed erronea) inammissibilità della questione ex articolo 345 c.p.c. La norma del regolamento edilizio in questione consente al comune la possibilità di adottare, in tema di distacco dal confine e tra edifici, criteri diversi (rispetto a quelli indicati nella parte precedente dello stesso articolo 58) in considerazione del carattere dell'abitato da completare. Tale facoltà però - secondo una logica e coordinata interpretazione dell'intero articolo 58 - può essere esercitata fermo restando il rispetto dei limiti già fissati nel precedente punto 3 contenente, con carattere di assolutezza in applicazione dei principi di cui al d.m. 2/4/1968 n. 1444, prescrizioni tassative ed inderogabili in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti.
Da quanto precede deriva l'inconsistenza della censura sviluppata nella parte finale del motivo in esame relativa all'asserita legittimità della concessione edilizia rilasciata dal comune al GE per la realizzazione dell'edificio in questione. La detta censura si pone in netto ed insanabile contrasto con le norme regolamentari sopra citate che non sono state rispettate dal comune nel rilasciare la concessione edilizia la quale pertanto - secondo il principio pacifico in giurisprudenza - è inidonea ad incidere sul diritto del confinante, ossia del resistente IA, al rispetto delle distanze legali.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 2/4/1968 deducendo che deve escludersi l'applicabilità nella regione siciliana di detto D.M. in quanto la stessa ha potestà esclusiva in materia urbanistica ed edilizia vigendo in materia le leggi regionali e, in mancanza, i regolamenti edilizi locali. Nella specie il comune di Cerda è provvisto del programma di fabbricazione e di un annesso regolamento edilizio. In ogni caso, ove si dovesse ritenere applicabile il citato D.M., dovrebbe operare la deroga allo stesso di cui all'articolo 28 L.R. 21/1973 n. 21 per la ricorrenza di tutti i requisiti derogativi previsti dall'articolo 9 del D.M. dovendo la costruzione di esso ricorrente sorgere su un preesistente allineamento stradale (come risulta dai grafici della c.t.u. a confutazione dell'affermazione del tribunale secondo cui la proprietà di esso GE sarebbe circondata da strade private) e non essendo prevista per l'applicazione della norma regionale la condizione della presenza di un programma di fabbricazione adottato e non ancora approvato per l'edificazione nelle zone territoriali "B".
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento.
In relazione alla questione dell'applicabilità o meno nella regione siciliana del d.m. 2/4/1968 n. 1444 (questione correttamente ed ammissibilmente prospettata dal GE nel giudizio di appello al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata) basta segnalare che nella specie non è stata applicata la normativa di cui al detto d.m., bensì quella dettata dagli strumenti urbanistici comunali e con la quale sono stati estesi al comune di Cerda i principi fissati dal citato decreto ministeriale.
Per quanto riguarda infine la deroga al d.m. 2/4/1968 n. 1444 prevista dall'articolo 28 della L.R. 21/1973 n. 21 deve essere richiamato quanto riportato nell'impugnata sentenza circa l'inapplicabilità nella specie di detta deroga per insussistenza dei necessari presupposti e requisiti non affacciando l'edificio da realizzare sulla pubblica via in quanto circondato da strade private. Si tratta - come sopra rilevato nell'esame del primo motivo di ricorso - di un insindacabile accertamento in fatto in relazione al quale non è ammissibile alcun riesame in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità in considerazione, tra l'altro, della "non chiara formulazione" (come posto in evidenza nella sentenza impugnata) delle sopra esaminate norme dettate dall'articolo 58 del piano di fabbricazione del comune di Cerda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002