Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11013
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Sentenza 26 luglio 2002

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In tema di distacco da osservarsi per gli edifici di nuova costruzione, il regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del Comune di Cerda consente ( art. 58, punto 5 ), in considerazione del carattere peculiare dell'abitato da completare, la possibilità di adottare criteri diversi da quelli indicati ( art. 58, punto 3, lett. b ) in applicazione dei principi, inderogabili in relazione alla natura degli interessi perseguiti, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ( emanato in base alla previsione dell'art. 17 legge. n. 765 del 1967 ).

Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che in applicazione dell'art. 41 "quinquies" legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 legge ponte), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9, primo comma, n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907, comma 3, cod. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11013
Data del deposito : 26 luglio 2002

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