Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, il quale impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per il carattere di assolutezza ed inderogabilità della norma, in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile l'art.7 del P.R.G. di Viterbo,con formulazione identica all'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, laddove gli edifici per cui è causa si fronteggiavano con una parete finestrata ed uno spigolo di muro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NE NT, TI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato CASANOVA S., difesi dall'avvocato BARBACCI TORQUATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EDILNAVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3059/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 171 del 1995 il Tribunale di Viterbo respingeva la domanda proposta da TO De SI e LI TI nei confronti della s.r.l. Edilnava tendente ad ottenere l'osservanza della distanza di metri 10 prescritto dal piano regolatore tra la parete finestrata del loro edificio sito in Viterbo, via del Buon Pastore 5, e la parete dell'edificio antistante di proprietà della convenuta.
Proposto gravame avverso tale decisione da parte del De SI e della TI, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 22.10.1997 respingeva l'impugnazione.
La Corte territoriale, premesso che l'oggetto del contrasto tra le parti era costituito dalla interpretazione dell'art. 7 comma 5 del P.R.G. del Comune di Viterbo che, recependo l'art. 9, del D.M.
2.4.1968 n. 1404, prescriveva che nell'ambito della zona B doveva essere osservata la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, rilevava l'inapplicabilità di tale disposizione nella fattispecie, laddove la costruzione della società Edilnava non si trovava in posizione antistante all'edificio di proprietà degli appellanti ma ad angolo, e tra le facciate dei due fabbricati non sussisteva un segmento di esse tale che l'avanzamento ideale di una o di entrambe le pareti comportasse il loro incontro, sia pure per quel limitato tratto;
ne' la distanza poteva essere riferita a due punti qualsiasi delle due costruzioni che, nella specie, si fronteggiavano con una parete ed uno spigolo di muro, perché altrimenti si sarebbe alterato il criterio ispiratore della norma regolamentare, tendente a misurare la distanza tra le pareti di edifici, e non tra il taglio dello spigolo di due pareti ad angolo retto di uno di essi e qualsiasi sporgenza di quello contrapposto.
Avverso tale sentenza il De SI e la TI hanno proposto ricorso per cassazione basato su di un unico articolato motivo illustrato da una successiva memoria;
la società Edilnava non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5 del P.R.G. del Comune di Viterbo, nonché incongruità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, assumono che la sentenza impugnata, pur dando atto che le due costruzioni di cui erano rispettivamente proprietarie le parti di causa si fronteggiavano "con una parete finestrata ed uno spigolo di muro", non aveva tratto da tale constatazione le inevitabili conseguenze;
invero esisteva una parete del fabbricato Edilnova che fronteggiava la parete finestrata dell'edificio dei ricorrenti in violazione della distanza di metri 10 prevista dall'art. 7 comma 5 del P.R.G. del Comune di Viterbo.
La censura è fondata.
Deve in effetti rilevarsi che l'indagine compiuta dal giudice di appello in ordine alla osservanza o meno da parte del fabbricato della Edilnava della distanza stabilita dall'art. 7 comma 5 del P.R.G. del Comune di Viterbo (che ha recepito l'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1404) rispetto all'edificio di proprietà degli attuali ricorrenti non appare esaustiva ed appagante.
Invero il convincimento espresso in ordine alla insussistenza di qualsiasi violazione al riguardo è fondato sostanzialmente sulla circostanza che i due edifici si fronteggiano "con una parete finestrata ed uno spigolo di muro", e che la misurazione della distanza deve essere effettuata solo tra pareti di edifici, e non "tra il breve taglio dello spigolo di due pareti ad angolo retto di uno di essi e qualsiasi sporgenza di quello contrapposto". Orbene tale asserzione trascura la circostanza che lo spigolo di un edificio è costituito da un segmento che segna l'intersecazione di due pareti le quali, pur non trovandosi in posizione parallela rispetto alla opposta costruzione, potrebbero comunque fronteggiarla:
infatti ricorre tale evenienza, secondo l'orientamento di questa Corte menzionato anche nella sentenza impugnata, qualora tra le facciate di due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento, con conseguente applicabilità, nell'ipotesi positiva dell'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1404. Nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto di dover fornire una risposta negativa a tale quesito senza peraltro ipotizzare un prolungamento ideale delle pareti dell'edificio di proprietà della società Edilnava che creano uno spigolo in direzione della costruzione di proprietà degli attuali ricorrenti onde accertare la loro eventuale intersecazione con quest'ultimo fabbricato, ovvero al contrario escludere che le rette che si dipartono dallo spigolo delle suddette pareti ad angolo retto secondo le direttrici dei lati di questo attraversino idealmente la struttura dell'edificio antistante: invero soltanto una indagine di tal genere avrebbe consentito di verificare la sussistenza o meno di quella posizione di frontalità tra i fabbricati che costituisce il presupposto per l'operatività dell'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1404 recepito dall'art. 7 comma 5 del P.R.G. del Comune di Viterbo. Al riguardo è opportuno osservare che la normativa ora menzionata, di carattere assoluto ed inderogabile, è volta ad evitare nell'interesse pubblico intercapedini dannose tra edifici (Cass. 12.11.1998 n. 11404; Cass.
9.3.1999 n. 1984), e che essa prescinde dal fatto che le pareti finestrate siano o meno parallele all'edificio antistante (Cass. 12.12.1986 n. 7391), considerato che il suddetto fenomeno può verificarsi anche qualora esse rispetto a quest'ultimo siano in posizione obliqua.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso merita accoglimento;
deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa per nuova esame e anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001