Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4715
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Sentenza 30 marzo 2001

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L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, il quale impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per il carattere di assolutezza ed inderogabilità della norma, in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile l'art.7 del P.R.G. di Viterbo,con formulazione identica all'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, laddove gli edifici per cui è causa si fronteggiavano con una parete finestrata ed uno spigolo di muro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4715
    Data del deposito : 30 marzo 2001

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