Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
Le norme di un Piano Urbanistico Regionale (nella specie artt. 35 e 36 adottato con D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia del 15 settembre 1978 n. 826) che prescrivono l'obbligo di osservare la distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, poiché ripetono la formulazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, devono esser interpretate nel senso che l'obbligo di rispettare tale distanza sussiste anche se la finestra si apre su una soltanto delle pareti fronteggiantesi, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET CH, ET JA, CO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li difende unitamente agli avvocati CASTIGLIONE FRANCO, BENVENUTI FELICIANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AB SI, LI GI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n.^ 15716/98 proposto da:
AB SI, LI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che li difende unitamente all'avvocato OBIZZI FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ET CH, ET JA, CO AN, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li difende unitamente agli avvocati FELICIANO BENVENUTI, CASTIGLIONE FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 282/97 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 13/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
uditi gli Avvocati Franco CASTILLIONE e PAVANINI, sprovvisto di delega, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Franco OBIZZI, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.2.1989 VI RI e NN NI chiedevano al Pretore di IZ la riduzione in pristino e/o la demolizione di opere di ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato sito in IZ, via Montecucco, di proprietà di LA ZE, IJ IC e IV CO, confinante con la proprietà dei ricorrenti.
In particolare questi ultimi, premesso che i lavori erano consistiti nella demolizione di un edificio e nella ricostruzione di un nuovo stabile, in violazione delle norme sulle distanze legali, assumevano che l'altezza della costruzione non era inferiore a m. 8, mentre il P.R.G. di IZ prevedeva il limite massimo di m. 7,50;
che il corpo centrale del fabbricato presentava una nuova parete a soli m. 2,85 dal confine, che era stata effettuata la sopraelevazione di un muro situato a distanza di m. 1,35 dal confine, e che era stata pure costruita una terrazza che giungeva fino al muro del confine, mentre il P.R.G. prescriveva una distanza minima dal confine medesimo pari alla metà dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a m. 3; che le facciate dei rispettivi edifici erano antistanti e si trovavano ad una distanza di m. 6,50 l'una dall'altra in violazione dell'art. 17 della L. 765/1967, che stabilisce in m. 10 la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
che infine la costruzione della terrazza comportava pure violazione dell'art. 905 c.c.. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che la altezza del fabbricato era di m. 5,75, dovendosi fare riferimento alla quota dell'esistente via pubblica;
che nessuna immutazione era intervenuta, per quanto concerneva la parte ristrutturata, in relazione alla preesistenza di un fabbricato posto a m. 1,35 dal confine;
che risultava inapplicabile nella fattispecie la norma che imponeva la distanza minima di m. 10 tra pareti di edifici antistanti, risultando i fabbricati in oggetto posti ad angolo e non avendo quindi pareti contrapposte;
che la costruzione interrata non poteva essere considerata opera autonoma realizzata a confine, trovandosi sotto il piano di campagna e non formando pertanto alcuna intercapedine.
Il Pretore adito con sentenza del20.11.1990 rigettava tutte le domande formulate dai ricorrenti.
A seguito di gravame avverso tale pronuncia da parte del RI e della NI il Tribunale di Goriza con sentenza del 13.10.1997, in parziale accoglimento dell'appello, ordinava alla ZE, alla IC ed al CO di arretrare la parete non finestrata dell'edificio di loro proprietà antistante l'edificio di proprietà degli appellanti e fronteggiante quest'ultimo per un tratto di interferenza di m. 1,55 sino al raggiungimento della distanza di m. 10 rispetto al fabbricato di proprietà del RI e della NI;
ordinava inoltre agli appellati di arretrare la parte sopraelevata dell'edificio di loro proprietà nel punto più vicino al confine sino al raggiungimento della distanza da quest'ultimo di m. 3, calcolata dalla linea che passa attraverso i due muri di rispettiva proprietà delle parti.
Il Tribunale, premesso che i lavori eseguiti dagli appellati configuravano un intervento edilizio riconducibile nell'ambito di una ristrutturazione con ampliamento, riteneva che la nuova facciata del fabbricato di proprietà della ZE, della IC e del CO non era stata realizzata in violazione delle norme del P.R.G. di IZ in tema di rispetto delle distanze minime dal confine (pari alla metà dell'altezza e comunque non inferiori a m. 3). Il giudice di appello, pur dando atto delle due possibili diverse interpretazioni dell'art. 12 delle norme di attuazione del P.R.G. di IZ in relazione al criterio di misurazione dell'altezza del fabbricato (laddove è previsto che, qualora il terreno o la strada sulla quale insistono i fabbricati non siano orizzontali, come appunto nella fattispecie, l'altezza debba essere riferita alla quota media "del terreno della strada"), riteneva assorbente la considerazione che tale calcolo doveva essere riferito al piano di calpestio dell'ingresso, dovendosi disattendere la diversa opzione avente riguardo al piano di calpestio del cunicolo d'aerazione, il quale non integrava una costruzione e soprattutto era posto totalmente al di sotto del piano di campagna dal quale doveva essere misurata l'altezza.
Il Tribunale poi rilevava che la nuova facciata del fabbricato degli appellati era stata eretta a m. 6,93 dall'immobile di proprietà delle controparti in violazione dell'art.
7.8 delle norme di attuazione del P.R.G. di IZ (applicabile ai fabbricati ricadenti, come quelli per cui è causa, nella zona omogenea B4), che prescriveva la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
ne' rilevava in senso contrario la circostanza che la parete finestrata non risultasse antistante rispetto al fabbricato degli appellati: infatti secondo l'orientamento costante della giurisprudenza l'art. 9 del D.M. 2.4.1968 (la cui formulazione era stata pedissequamente ripresa dal
P.R.G. di IZ), essendo finalizzato a tutelare l'igiene e la sicurezza, deve essere interpretato nel senso che la distanza di m. 10 ivi prevista debba essere osservata pure nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata;
d'altra parte tali limiti in tema di distanze erano stati recepiti dagli articoli 35 e 36 del D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia del 15.9.1978 con il quale era stato adottato il Piano Urbanistico Regionale.
Infine il giudice di appello rilevava che la sopraelevazione dell'edificio realizzata dagli appellati, pari a m. 0,98, costituente ampliamento se non anche autonoma costruzione, era soggetta alle norme in tema di distanze dal confine, nella specie non rispettate, considerato che si trovava a m. 1,59 dal confine stesso. Avverso tale sentenza la ZE, la IC ed il CO hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da una successiva memoria;
resistono con controricorso il RI e la NI che hanno altresì proposto ricorso incidentale al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione e falsa applicazione dello art. 31 L.
5.8.1978 n. 457, nonché contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., assumono che il giudice di appello, pur configurando correttamente le opere da essi effettuate nel loro fabbricato come ristrutturazione con ampliamento, ha poi erroneamente ritenuto di dover assoggettare l'intervento edilizio realizzato alla normativa destinata a disciplinare i nuovi edifici. La censura è infondata.
Invero la problematica inerente alla natura ed alla entità delle opere eseguite dagli attuali ricorrenti sotto il profilo pubblicistico, e dunque la qualificazione di esse effettuata dal giudice di appello anche alla luce della legislazione in materia della Regione Friuli Venezia Giulia come ristrutturazione con ampliamento invece che quale realizzazione di un nuovo edificio non incidono sulla loro legittimità o meno sul versante privatistico, laddove è tutelato il diritto di proprietà del vicino con l'osservanza delle norme sulle distanze previste dal codice civile e dai regolamenti locali;
al riguardo rileva qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e/o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare.
In definitiva, quindi, gli interventi ampliativi realizzati dagli attuali ricorrenti principali non possono essere sottratti ad una verifica nei termini ora evidenziati, indipendentemente dal loro inquadramento alla luce di altre norme di edilizia diverse da quelle che prescrivono distanze tra le costruzioni o dal confine. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 31 lettera d) L.
5.8.1978 n. 457, violazione degli articoli 62 e 63 L.R.F.V.G. n. 52 del 19.11.1991, violazione dell'art. 35 D.P.G.R.F.V.G. 15.9.1978 n. 826 e falsa applicazione dell'art.
7.8 comma VII P.R.G. di IZ in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Al riguardo si osserva che l'art.
7.8 delle norme di attuazione del P.R.G. di IZ, che prescrive "la distanza minima assoluta di metri 10 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti", si applica soltanto alla realizzazione di nuovi edifici, e non riguarda invece i fabbricati preesistenti ancorché oggetto di ristrutturazioni;
tale assunto viene sostenuto sia sulla base di una interpretazione delle norme della L.R. n. 52 del 1991 secondo cui il termine "costruzione" verrebbe utilizzato solo per definire fabbricati o volumi già esistenti, e non invece per riferirsi ad un edificio nuovo, sia con riferimento alla "ratio" ispiratrice della norma che prescrive la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate, riguardante le aree libere ove inserire nuovi fabbricati, e non la diversa ipotesi di ampliamenti di precedenti costruzioni. La censura è infondata.
Anzitutto deve osservarsi che il termine "edificio" viene utilizzato nella menzionata legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia riguardo ad interventi di manutenzione edilizia, di restauro, di conservazione tipologica e di risanamento conservativo (vedi L.R. n. 52/1991 articoli 68 - 69 - 70 e 71), cosicché esso si riferisce, da un punto di vista letterale, anche a fabbricati già esistenti;
d'altra parte deve aggiungersi che la espressione "nuovi edifici" che si legge nell'art.
7.8 comma settimo del P.R.G. di IZ riproduce la stessa locuzione utilizzata dall'art. 9 numero 2) del D.M.
2.4.1968 n. 1444 emanato in applicazione dell'art. 41 "quinquies"
della legge urbanistica.
Appare inoltre opportuno rilevare che il giudice di appello ha ricompreso i fabbricati di proprietà delle parti in causa nella zona omogenea B4 del citato P.R.G. costituita, secondo quanto si legge all'art.
7.8 comma primo, "da costruzioni isolate o a schiera con almeno tre edifici": orbene è evidente che la prescrizione di cui al comma settimo di tale articolo, lungi da riferirsi, come sostenuto dai ricorrenti, esclusivamente ad aree completamente libere, si propone di stabilire una distanza minima assoluta delle pareti finestrate dei nuovi edifici o degli ampliamenti dei fabbricati esistenti rispetto a quelli antistanti.
Neppure giova alla tesi sostenuta dai ricorrenti principali la prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art.
7.8 del P.R.G. citato secondo cui "Gli interventi di restauro e ristrutturazione sono consentiti su edifici esistenti, anche se difformi dalle norme sopra indicate": invero tale disposizione non può essere interpretata nel senso che gli interventi ivi previsti sarebbero svincolati dalla osservanza delle norme contenute nello stesso art. 7.8, in quanto un simile convincimento condurrebbe a legittimare qualsiasi ampliamento o modifica strutturale pur in contrasto con il medesimo Piano Regolatore Generale;
invece la prescrizione in esame si limita a consentire gli interventi di restauro e ristrutturazione relativamente ad edifici già esistenti antecedentemente all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, realizzati in difformità delle successive disposizioni previste nel nuovo strumento urbanistico.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444, nonché degli articoli 35 e 36 D.P.G.R.F.V.G. del 15.9.1978 n. 826 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., assumono che una corretta interpretazione del citato D.M.
2.4.1968 e del Piano Urbanistico della regione Friuli Venezia comporta l'inapplicabilità della norma che prescrive la distanza minima di metri 10 tra pareti contrapposte di cui una sola finestrata.
La censura è infondata.
Come evidenziato nella sentenza impugnata l'art. 35 del D.P.G.R.F.V.G. (con il quale è stato adottato il Piano Urbanistico Regionale) prescrive per la zona omogenea B la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ricalcando la medesima formulazione contenuta nell'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1444: sussistono quindi validi motivi per rilevare che una medesima "ratio" sorregga le due disposizioni in esame.
Da tale considerazione consegue che appare risolutivo anche nella fattispecie l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'art. 9 del D.M. più volte citato, che prescrive una distanza di metri 10 tra pareti finestrate, deve essere osservato anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata, posto che detta norma è finalizzata a stabilire nello interesse pubblico una idonea intercapedine tra edifici, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (vedi tra le più recenti pronunce Cass. S.U. 18.2.1997 n. 1486; Cass.
9.3.1999 n. 1984). Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.
7.8. del P.R.G. di IZ e dell'art. 31 della L.
5.8.1978 n. 457 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.,
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stato disposto l'arretramento della parete soprelevata dell'edificio di loro proprietà fino alla distanza di metri 3 dal confine;
essi evidenziano al riguardo contraddittorietà nell'"iter" argomentativo del giudice di appello che, pur avendo connotato l'intervento edilizio realizzato dagli esponenti come una ristrutturazione, ha peraltro assoggettato anche la loggia ricavata al primo piano dell'edificio alle disposizioni applicabili alle autonome costruzioni in sopraelevazione.
Anche tale censura è infondata.
Premesso che il giudice di appello ha evidenziato con accertamento di fatto non censurabile in questa sede se non per profili attinenti all'"iter" argomentativo seguito, nella specie non specificamente prospettati, che gli attuali ricorrenti hanno realizzato al primo piano del loro edificio una sopraelevazione pari a metri 0,98, deve essere richiamato l'orientamento costante di questa Corte per il quale la sopraelevazione, anche se di dimensioni ridotte, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, e deve pertanto essere considerata a tutti gli effetti, e quindi anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione (Cass. 11.6.1997 n. 5246; Cass. 22.2.1999 n. 1474). Procedendo a tal punto all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo articolato il RI e la NI, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.
7.8. del P.R.G. del Comune di IZ in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deducono che erroneamente il Tribunale di IZ ha ritenuto la regolarità della nuova costruzione realizzata dalle controparti in ordine alla distanza dal confine avendo verificato il rispetto delle prescrizioni sia per il tratto finestrato della nuova parete che per quello non finestrato;
invero il giudice di appello sarebbe incorso in una svista nel considerare piano di campagna, ai fini della misurazione dell'altezza, il livello del terreno naturale del fondo di proprietà degli esponenti e non quello, sottostante, del fondo appartenente alle controparti, atteso che il cunicolo d'aerazione era stato realizzato sopra il piano di campagna del terreno di questi ultimi, e risultava interrato soltanto rispetto al fondo RI e NI.
La censura è infondata.
Al riguardo è invero agevole osservare che la prospettazione sollevata dai ricorrenti incidentali contrasta radicalmente con l'indagine in proposito svolta dal giudice di appello, che per misurare l'altezza del fabbricato della ZE, della IC e del CO non ha fatto riferimento al piano di calpestio del cunicolo d'aerazione avendo rilevato che quest'ultimo era situato totalmente al di sotto del piano di campagna.
Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto di competenza del giudice del merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione, nella fattispecie non specificatamente dedotti.
Entrambi i ricorsi devono quindi essere rigettati.
Avuto riguardo alla maggior incidenza nello ambito della economia del giudizio delle questioni sollevate con il ricorso principale, e considerati pertanto soccombenti la ZE, la IC ed il CO, questi ultimi devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese di giudizio di cui lire 211.000, per spese e lire 5.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001