Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1108
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Sentenza 26 gennaio 2001

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Le norme di un Piano Urbanistico Regionale (nella specie artt. 35 e 36 adottato con D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia del 15 settembre 1978 n. 826) che prescrivono l'obbligo di osservare la distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, poiché ripetono la formulazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, devono esser interpretate nel senso che l'obbligo di rispettare tale distanza sussiste anche se la finestra si apre su una soltanto delle pareti fronteggiantesi, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1108
    Data del deposito : 26 gennaio 2001

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