Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9858
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità delle parti civili AD MET e IA ND

    La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata, considerando le dichiarazioni delle persone offese congruenti e genuine, e spiegando le divergenze con la giovane età e il contesto scolastico. Ha altresì superato le doglianze relative all'archiviazione precedente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità delle parti civili IV AN e AU ID

    La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata, considerando le dichiarazioni delle persone offese congruenti e genuine, e spiegando le divergenze con la giovane età e il contesto scolastico. Ha altresì superato le doglianze relative all'archiviazione precedente.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento oggettivo dell'atto sessuale

    La Corte ha ritenuto che i comportamenti contestati avessero un contenuto sessuale oggettivo, sia per la direzione verso parti del corpo di univoco rilievo sessuale, sia per la complessiva incongruità delle confidenze rispetto all'età adolescenziale delle persone offese e al contesto.

  • Rigettato
    Contestazione dei fatti e travisamento probatorio

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e che il ricorrente non avesse fornito un reale confronto con gli argomenti svolti in motivazione.

  • Rigettato
    Omessa riqualificazione dei fatti in fattispecie tentate

    La Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, sottolineando che la reazione delle persone offese è avvenuta a condotta consumata, e che per la consumazione è sufficiente il raggiungimento delle parti intime o zone erogene, indipendentemente dalla durata o dalla reazione della vittima.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 609-ter n. 5

    La Corte ha ritenuto che le aggravanti fossero contestate in fatto nell'imputazione e che non fosse configurabile la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. poiché le circostanze erano autoevidenti e discendenti dalla oggettiva sussistenza degli elementi descritti in imputazione.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha confermato il costante orientamento per cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione addotta dalla Corte territoriale includeva la circostanza che non emergessero elementi positivi valutabili e la ricorrenza di elementi ostativi, quale la gravità e la stabilità della condotta.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sugli aumenti per la continuazione

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso ogni specifica valutazione della pluralità degli episodi in contestazione, quantomeno con riferimento alle singole persone offese e all'epoca di commissione dei fatti, pur avendo evidenziato che per le condotte del 2018 e 2019 andasse applicata la legge anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9858
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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