Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
09858-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA DI STASI AL GALANTI MA SABINA CALABRETTA FABIO ZUNICA MA ST AM
TERZA SEZIONE PENALE
Presidente-
- Relatore -
ACR
Sent. n. sez. 413/2026 UP - 27/02/2026 R.G.N. 39823/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LO nato a [...] il [...]
inoltre: Parti Civili
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere lo generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio richiesta di parte a legge
avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato ER LO impugna, tramite i propri difensori, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 11 luglio 2025 che, in parziale riforma della sentenza emessa in abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro, lo ha condannato alla pena di giustizia previo riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 609 bis cod. pen. ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 609- ter n.
5- quater cod. pen.
Il ricorso articola sette motivi.
1. Il primo motivo deduce vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di attendibilità delle parti civili AD MET e IA ND, nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle parti civili IV AN E AU ID. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che l'affermazione di penale responsabilità a suo carico sia stata emessa sulla sola scorta delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, senza serio vaglio della relativa attendibilità, evidenziando come entrambi i giudici di merito abbiano omesso di svolgere specifica motivazione in ordine alla credibilità soggettività ed alla attendibilità del narrato in relazione alle singole contestazioni. Quanto alle parti civili AD e IA, evidenzia il ricorrente come, invece, la relativa puntuale valutazione di attendibilità avesse portato il Pubblico ministero ed il GIP, nel primo procedimento aperto al riguardo, a chiedere e disporre l'archiviazione. Segnala il ricorrente che si tratterebbe di due episodi di palpeggiamento, avvenuti a distanza di pochi minuti di fronte all'intera classe, che in sede di incidente probatorio le due parti civili sarebbero incorse in contraddizioni interne ed esterne, in particolare con riferimento: al tempo di commissione dei fatti, alla inverosimiglianza della ricostruzione della relativa dinamica, al fatto che le condotte sarebbero state realizzate davanti all'intera classe e, in particolare, davanti a due studenti che non avevano confermato (circostanza, quest'ultima, rispetto alla quale nulla avrebbe detto la Corte territoriale). Infine, osserva che sul punto non potrebbe essere sufficiente la motivazione addotta nel provvedimento impugnato per la quale le dichiarazioni rese abbiano acquisito maggiore credibilità alla luce delle dichiarazioni rese anni dopo dalle altre parti civili. Quanto alle parti civili IV AN e AU ID si lamenta che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo motivato in ordine al dedotto pregiudizio scaturente dal contesto e dalle suggestioni veicolate in ambiente scolastico, limitandosi la Corte ad escludere intenti calunniatori e malanimo.
2. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 609- bis cod. pen e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta con riferimento alle condotte contestate in danno di IV e AU per insussistenza dell'elemento oggettivo dell'atto sessuale, poiché sul punto le predette parti civili non riferiscono di comportamenti coinvolgenti zone erogene, e che la Corte. territoriale sul punto avrebbe distorto il significato delle dichiarazioni rese dalle persone offese, anche con riferimento a "nomignoli utilizzati dall'imputato", che inoltre non avrebbe spiegato come un abbraccio di pochi secondi accompagnato solo da riferimenti attinenti all'attività scolastica possa ritenersi idoneo ad incidere sulla libertà sessuale della IV. Quanto alla AU, in particolare, quest'ultima avrebbe solo riferito di un toccamento alla schiena, con l'aggiunta che l'imputato le avrebbe fatto domande sull'andamento della scuola, giungendo ad evidenziare come, con riferimento al nomignolo utilizzato, la Corte sia incorsa in un travisamento facendo riferimento al sostantivo "bambolina" per assegnare significato sessuale a condotte poste in essere ai danni di persone offese diverse ed utilizzandolo con riferimento alla AU sebbene pronunciato in contesto estraneo all'episodio del toccamento della schiena.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., negando che l'imputato, come invece affermato nella sentenza impugnata, non abbia contestato i fatti, punto sul quale quindi vi sarebbe stato altresì travisamento delle risultanze probatorie, posto che invece l'imputato avrebbe contestato i fatti come narrati dalle persone offese.
4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa riqualificazione dei fatti alla stregua di fattispecie tentate nei confronti delle parti civili IV e AU atteso che queste ultime avrebbero riferito che abbracci e toccamenti non avrebbero mai raggiunto zone erogene, e che comunque si erano spostate.
5. Il quinto motivo deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. in relazione rispettivamente alla erronea applicazione della circostanza di cui all'art. 609-ter n. 5 con riferimento alle parti civili IA e AD e mancanza di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 609 ter n.
5-bis cod. pen.
6.Il sesto motivo deduce vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. Il settimo motivo deduce mancanza della motivazione con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione.
3
La Procura Generale, con nota scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al settimo motivo, relativo alla motivazione degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, inammissibile nel resto. 1.1 1.2. 1.3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono generici, poiché non si confrontano con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in risposta ai corrispondenti motivi di appello. In particolare, la Corte territoriale riporta sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni rese dalla dirigente scolastica di poi le dichiarazioni rese rispettivamente: Da IV AN (nata [...]) relativamente a fatti occorsi nel corso del 2023 ("allunga troppo le mani") e del 2024 (l'imputato il 4 marzo 2024 l'avrebbe abbracciata da dietro improvvisamente, mentre lavorava in serra e parlandole vicino all'orecchio aveva fatto scivolare le mani sui fianchi e sulla coscia fino a quando la ragazza si era spostata) che, ancora, c'erano state altre attenzioni sessuali (accarezzare i capelli e baciare sulla guancia) nei confronti suoi e delle sue compagne;
Da AU ID (nata [...]) relativamente a fatti occorsi sia nel 2024 che nel corso dell'anno precedente (come riportato nella sentenza di primo grado a pagina 5) che riferiva di condotte ritenute moleste in ragione della relativa incongruità e del fatto che fossero relative a parti sensibili (abbracci al collo, strusciamenti sul fianco, mettere un mano sulla spalla della ragazza per poi farla scendere sulla schiena chiamandola al contempo "bambolina"); Da AD MA ET (nata [...]) relativamente a fatti accaduti nel 2018 e nel 2019: che riferiva che nel dicembre 2018 l'imputato le aveva messo una mano sulla spalla per poi scivolare verso il basso toccandole il sedere per qualche secondo, nel maggio 2019 dopo averla spinta le avrebbe toccato il seno e l'avrebbe abbracciata;
Da IA SA (nata [...]) -per mero errore materiale indicata come VERALDI al foglio 3 della sentenza impugnata - che aveva riferito di essere stata a sua volta palpeggiata al seno nel maggio 2019 e che aveva anche confermato le molestie subite da AD. Dopo aver così riepilogato le risultanze in fatto, la Corte valuta la attendibilità di tutte le perone offese (con ciò superando gli addotti argomenti relativi alle dichiarazioni rese da AD e IA per le quali era inizialmente stato adottato diverso esito di archiviazione della relativa indagine), delle quali esclude malanimo
e intenti calunniatori, ritenendo che la loro narrazione fosse congrua e genuina, che le divergenze di percezione e di ricordo rispetto alle date dovessero spiegarsi con la giovane età delle vittime, e fossero giustificabili alla luce della circostanza che i fatti si erano svolti nel contesto della quotidiana dimensione scolastica, che comunque nessuna discrepanza di narrazione emergesse rispetto al nucleo essenziale dei fatti. La Corte territoriale, infine, afferma chiaramente che i comportamenti contestati avessero un contenuto sessuale oggettivo, sia per la direzione verso parti del corpo (seno, sedere) di univoco rilievo sessuale, sia per la complessiva incongruità di ogni confidenza della stregua di quelle oggetto di contestazione (strusciamenti, carezze sui capelli, abbracci da tergo ed altro) rispetto all'età adolescenziale delle persone offese ed al contesto, dovendosi altresì prescindere, dice la Corte, dalla riferita motivazione individuale dell'imputato che asseritamente a tanto si sarebbe determinato per instaurare una rapporto educativo di confidenza, dovendosi quindi valutare come prevalente l'oggettiva dimensione sessuale (e non educativa) degli atti posti in essere dall'imputato. Deve quindi concludersi per l'insussistenza dei lamentati vizio della motivazione, dovendosi ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte, per la quale in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di attendibilità del dichiarato di una minore vittima di violenza sessuale sul rilievo che, pur in presenza di divergenze di dettaglio tra diverse narrazioni, erano state verificate la corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, l'esistenza di indici di effettività esperienziale e l'assenza di fattori distortivi mnestici o emotivi). (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061- 01) A fronte della motivazione svolta dalla Corte territoriale, priva di profili di manifesta irragionevolezza e comunque fondata sulla valutazione individualizzante dei contributi dichiarativi di ciascuna delle parti civili (anche quelli già valutati con precedente provvedimento di archiviazione) il ricorrente reitera le doglianze già formulate con l'atto di appello, senza reale confronto con gli argomenti svolti in motivazione.
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1.4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto della invocata riqualificazione dei fatti commessi in danno di IV AN e AU ID alla stregua di ipotesi tentate. La Corte, sul punto, ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte per il quale in relazione al delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262472-01; Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900 01; Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003-01). In particolare, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del tentativo con riferimento a tutte le parti civili, sottolineando come la reazione delle persone offese (consistita nel pronto spostamento dalla persona dell'imputato) sia sempre avvenuta a condotta consumata, ovvero dopo la molestia e proprio come reazione all'azione dell'imputato.
1.5 Il quinto motivo di ricorso è tardivo. Occorre brevemente premettere che, come riportato nella sentenza impugnata, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto le aggravanti di cui all'art. 609 -ter n. 5 e 5-bis, come del resto risultante dalla lettura dell'imputazione: tuttavia, quanto all'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 609-ter cod. pen. (correlata alla minore età delle persone offese, per mero errore materiale indicata nella motivazione della sentenza impugnata come aggravante di cui al n.
5-bis), si osserva che tutte le parti civili erano minorenni all'epoca di consumazione dei fatti per cui si procede come contestati in danno di ciascuna, e che tale aggravante era chiaramente contestata in fatto atteso l'utilizzo dell'aggettivo minori riferito a tutte la parti civili nel corpo della imputazione. Quanto alla riferibilità dell'aggravante anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2019 (che ha esteso l'aggravante a tutti i fatti commessi in danno di minore anche da soggetti diversi da ascendenti o genitori anche adottivi), ovvero, secondo la prospettazione del ricorrete, quelli commessi ai danni delle parti civili nate del 2003, si osserva che sul punto il motivo non risulta dedotto con atto di appello ed è, sotto tale profilo, non consentito dalla legge in quanto tardivo.
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Quanto all'aggravante di cui al n. 5, anch'essa era contestata in fatto nell'imputazione (e comunque è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado) atteso il riferimento all'affidamento delle ragazze per ragioni di cura e istruzione in quanto insegnante di materie tecniche. Trattandosi, di aggravanti contestate in fatto, non risulta configurabile la dedotta violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. trattandosi di circostanze non caratterizzate da elementi valutativi, piuttosto autoevidenti e discendenti dalla oggettiva sussistenza degli elementi descritti in imputazione (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982 01; Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01).
1.6 Il sesto motivo di ricorso non è consentito dalla legge, risolvendosi in una censura in fatto. Deve in questa sede confermarsi il costante orientamento della Corte per il quale la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Nel caso di specie, la motivazione addotta sul punto dalla Corte, territoriale, include, da un lato, la circostanza che non emergessero positivi elementi al fine valutabili, dall'altro la ricorrenza di elementi invece a tanto ostativi, quale la gravità della condotta, stabile e ripetuta nel tempo.
1.7 Il settimo motivo di ricorso merita accoglimento. Come affermato da questa Corte nella sua massima composizione, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, nella determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, ha omesso ogni specifica valutazione della pluralità degli episodi in contestazione, quantomeno con riferimento alle singole persone offese ed anche avuto riguardo all'epoca di commissione di ciascuno dei fatti, pur avendo espressamene evidenziato che, in punto di pena, alle condotte del 2018 e 2019 andasse applicata la legge anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69. Sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto relativo all'aumento di pena per la continuazione.
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2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è fondato quanto al settimo motivo relativo all'aumento di pena per la continuazione, inammissibile nel resto. Ne consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AD MET, IV AN e AU ID ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
3. Ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. va disposta la comunicazione del dispositivo, con modalità telematiche, all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
4. La possibile ostensione di dati sensibili impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel reato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AD MET, IV AN, AU ID, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così è deciso, 27/02/2026
Il Consigliere estensore MA SABINA CALABRETTA
Il Presidente
LA DI STAST(
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Deposixa in Cancelleria
Oggi.
16 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta Arrabito