Sentenza 18 novembre 2020
Massime • 1
Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.
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- 1. La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente…Andrea Venegoni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali? di Andrea Venegoni Sommario: 1. Introduzione – 2. La questione – 3. Tre considerazioni – 4. Un'ulteriore riflessione – 5. Sviluppi futuri. 1. Introduzione Se si volesse dare una sorta di marchio distintivo alla sentenza n. 68 del 2021 della Corte Costituzionale, per identificarla immediatamente, forse questo dovrebbe risiedere nel concetto, tra i tanti che la decisione affronta, per cui con essa la Corte sembra espandere in maniera più incisiva che in passato le garanzie proprie delle sanzioni formalmente penali alla …
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La Corte Costituzionale ritorna sul tema della “materia penale”: verso uno statuto della disciplina delle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali? di Andrea Venegoni Sommario: 1. Introduzione – 2. La questione – 3. Tre considerazioni – 4. Un'ulteriore riflessione – 5. Sviluppi futuri. 1. Introduzione Se si volesse dare una sorta di marchio distintivo alla sentenza n. 68 del 2021 della Corte Costituzionale, per identificarla immediatamente, forse questo dovrebbe risiedere nel concetto, tra i tanti che la decisione affronta, per cui con essa la Corte sembra espandere in maniera più incisiva che in passato le garanzie proprie delle sanzioni formalmente penali alla …
Leggi di più… - 3. Durata della sospensione della patente per omicidio stradale (Cass. 33545/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 1° luglio 2022 (dep. 12 settembre 2022), n. 33545 Presidente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2020, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2020 |
Testo completo
04740-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - PATRIZIA PICCIALLI Sent. n. sez. 926/2020 UP 18/11/2020- FRANCESCO MARIA CIAMPI R.G.N. 5920/2020 DONATELLA FERRANTI DANIELE CENCI -Relatore GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RC MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni rassegnata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso р ے ک RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di L'Aquila il 7 ottobre 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Pescara il 15 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto RM Di AR responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcoolica (capo B: art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso l'11 febbraio 2017, in esso assorbita la contestazione di guida in stato di ebbrezza (capo A: art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis, d. lgs. n. 285 del 1992), in conseguenza, per quanto qui rileva, condannandolo, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, alla pena stimata di giustizia, con sospensione della patente di guida per un anno, ha, invece, assolto l'imputato dalla contestazione di cui al capo A), per insussistenza del fatto, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della causazione di incidente e ha rideterminato, riducendola, la pena;
con conferma quanto al resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 186, comma 7, del codice della strada e 133 cod. pen) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria. Riassunta la vicenda processuale e sottolineata l'intervenuta assoluzione dal fatto storico originariamente rubricato sub lett. A) e la riduzione della sanzione, lamenta RM Di AR la illegittimità della conferma della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di un anno. Ad avviso del ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto espressamente di dover applicare la sanzione penale nella misura del minimo (p. 4), in conseguenza avrebbe dovuto applicare nel minimo anche la durata della sospensione della patente per il reato sub lett. B), cioè per sei mesi (forbice edittale da sei mesi a due anni), mentre ha confermato nella misura di un anno, -si sottolinea è pari alla durata minima della sanzione amministrativa per che il reato di cui al capo A) (forbice da uno a due anni), dal quale l'imputato è stato assolto.
3.II P.G. il 3 novembre 2020 ha concluso per iscritto (art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. ک ے Vero è che la sanzione penale applicata è particolarmente "mite" (avendo i giudici dichiarato espressamente di applicare il minimo edittale, p. 4 della sentenza impugnata) e la sanzione amministrativa accessoria attestata su un valore non pari al minimo, ma comunque inferiore al valore medio (infatti valore medio un anno e tre mesi;
minimo un anno, massimo due anni ex art. 186, comma 7, del d. lgs. n. 285 del 1992). Non esiste, però, alcuna correlazione indefettibile di proporzionalità tra le due statuizioni (quella penale in senso stretto e quella amministrativa), che sono protese a diverse finalità. Infatti, come già opportunamente puntualizzato da Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, con affermazione cui senz'altro deve darsi continuità, «Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento». In ogni caso, risulta tranciante il rilievo che il ricorso è tutto impostato su una mera ipotesi del ricorrente, che cioè i giudici di merito abbiano inteso fare riferimento alla sanzione accessoria prevista per il capo A), mentre di ciò non vi è traccia né nella sentenza impugnata, che ne ha escluso la sussistenza, né in quella di primo grado, che aveva ritenuto propriamente o impropriamente ma con pronunzia non contestata il fatto storico sub A) assorbito nel capo B). - 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente P Cenci Patrizia Picciali - DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, - 8 FEB. 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo