Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17237 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
ON NI
OL AS
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CO RI CO NO AN
GENOVESE
TE CO
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17237/2026 Roma, li, 13/06/2026
Sent. n. sez. 301/2026 CC - 29/01/2026
R.G.N. 32891/2025
Sul ricorso proposto da: BA TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di La Spezia udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata nell'interesse di TA BA di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di ventiquattro sentenze di condanna, ritenendo sussistente il il medesimo disegno criminoso solo tra i reati oggetto delle sentenze indicate ai numeri 10, 15, 16, 17, e 19, 20 ed ha, per l'effetto, rideterminato la pena finale nella misura di anni dodici mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 5900,00 di multa, sulla scorta del seguente calcolo: pena base anni sei ed euro 3000,00 di multa di cui alla sentenza n. 20 (secondo quanto indicato nel provvedimento di correzione di errore materiale del 24 settembre 2025), aumentata di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1333,00 di multa per il reato di cui alla sentenza n. 10 (già ridotto ex art. 442 cod. proc. pen.), aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 267,00 di multa per il reato di cui alla sentenza n. 15 (già ridotto ex art. 442 cod. proc. pen.), aumentato di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui alla sentenza n. 16, aumentato di mesi sei giorni
Firmato Da: TE
CO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: ON NI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
venti di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui alla sentenza n. 17 (già ridotto ex art. 442 cod. proc. pen.), aumentato di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui alla sentenza n. 19 (già ridotto ex art. 442 cod. proc. pen.).
2. TA BA, tramite il difensore di fiducia, Avv. Maurizio Raffaelli, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sulla scorta di tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto il giudice ha omesso di valutare l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, operato con ordinanza emessa il 15 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli, tra le sentenze indicate al n. 3, n. 4, n. 6, n. 18, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24, indicate nell'atto di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, ha eccepito vizio di motivazione per non avere il Giudice dell'esecuzione, una volta accertato il medesimo disegno criminoso tra alcuni dei fatti criminosi, argomentato in ordine alla mancata applicazione del criterio di calcolo descritto nella memoria integrativa depositata dalla difesa. Deduce la difesa che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la riduzione per il rito abbreviato solo in un momento successivo all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio di motivazione per avere l'ordinanza ritenuto che la data di costituzione dell'associazione criminosa sia quella dell'anno 2008, senza indicare i motivi a supporto di tale deduzione, atteso che non si tratta di una società legittimamente costituita secondo formalità tali da permettere di individuare il periodo certo di operatività.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Firmato Da: TE CO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: ON NI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che dal provvedimento impugnato risulta, in primo luogo, che il giudice dell'esecuzione - sulla base della consultazione della sentenza emessa il 29 maggio 2014, irrevocabile il 12 maggio 2015 dalla Corte d'appello di Ancona - ha posto l'accento sulla cornice temporale di operatività dell'associazione mafiosa, operante nelle Marche, evidenziando che detta associazione (dedita alla commissione dei reati di usura traffico di stupefacenti) si è costituita sul finire del 2008 protraendosi sino al 17 novembre 2009, e che il condannato ne è stato uno degli esponenti apicali fino al 16 ottobre 2009, data in cui la condotta si è interrotta per essere divenuto collaboratore di giustizia. Invero, ha escluso il beneficio in parola con riguardo a tutti i reati commessi nell'arco temporale antecedente al sopra indicato periodo (oggetto delle sentenze di cui al n. 1, n.2, n.
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8, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del provvedimento impugnato) in quanto risalenti ad un'epoca in cui l'associazione non era ancora operativa né tanto meno esistente. Inoltre, quanto ai reati di cui al n. 1, n. 11 e n. 13, il giudice dell'esecuzione ha escluso, tra questi, l'unicità del medesimo disegno criminoso riscontrando che pur essendo stati commessi tra aprile e settembre 2005, si tratta di reati eterogenei, avuto riguardo al bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive, alla causale e al dato geografico, evidenziando che si tratta rispettivamente di reati di ricettazione e falso commessi in Montesilvano, in materia di armi e tentato omicidio, commessi in Imola, e il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso in Acquaviva Picena. Trattandosi di reati commessi nel 2005, il Giudice dell'esecuzione ha escluso che gli stessi potessero essere considerati in continuazione con quelli di cui alle sentenze indicate al n. 2, n. 8, n. 12 e n. 14 commesse nel 2007; nè ha ritenuto ravvisabile la preordinazione tra tali reati commessi nel 2007, in considerazione delle differenti modalità delle condotte che, vengono puntualmente descritte nelle differenti modalità di commissione consistenti in disomogenee condotte di falso e ingannatorie, oltre che in danno di differenti persone offese Con riferimento, poi, a taluni dei reati commessi nell'arco temporale di operatività del sodalizio criminoso, il provvedimento censurato ha escluso che quelli di tentata estorsione e lesione commessi nel 2008 in San Benedetto del Tronto fossero riconducibili nell'alveo dell'attività dell'associazione, ritenendoli frutto di circostanze contingenti e occasionali. Il giudice dell'esecuzione, con analitica spiegazione, dà conto di tale estemporaneità ponendo in rilievo che dalla sentenza di condanna, indicata al n. 7 emerge come l'attività intimidatrice sia stata posta in essere dal ricorrente, insieme a complici non facenti parte dell'associazione mafiosa, al fine "di dare una lezione" alla persona offesa con cui aveva pattuito un accordo illecito al quale si era sottratto. Ha parimenti escluso, rispetto alla condanna per il reato associativo, la configurabilità di una unitaria e originaria programmazione tra i reati di cui al n. 3, n. 4, n. 6, n. 22, n. 23, e n. 24 concernenti i reati di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, commessi in diversi luoghi tra il 2008 e il 2009, evidenziando ai fini del diniego come la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza rappresentino il frutto di una solitaria determinazione del ricorrente, senza essere risultati funzionali alla commissione dei reati fine dell'associazione nel quale operava. Per le medesime ragioni, nel provvedimento censurato si è esclusa la continuazione con il reato di cui alla sentenza indicata al n. 18, anche essa relativa alla condanna per la violazione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, simulazione di reato Il Giudice dell'esecuzione, nel prosieguo della puntuale disamina delle sentenze di condanna, ha, altresì, evidenziato, con motivazione esaustiva, l'insussistenza di qualsiasi riconducibilità al programma delinquenziale del sodalizio dei reati di cui alle sentenze n. 5 e n. 9, trattandosi, rispettivamente del reato di lesioni colpose e di guida senza patente e ancora di quello di cui all'art. 633 cod. pen., riscontrandone l'assoluta eterogeneità, divenendo irrilevante il dato temporale della commissione nell'anno 2009.
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Firmato Da: TE CO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: ON NI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
Anche i reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 56, 629 e 424 cod. pen., sono stati ritenuti del tutto scollegati da una deliberazione in seno al sodalizio criminoso, pur se commessi nel 2008, evidenziandosi nel provvedimento impugnato come dalla sentenza risulti che il ricorrente nell'occasione aveva agito come mero esecutore delle direttive impartite da altri al fine di indurre la persona offesa, mediante condotte intimidatorie, a non testimoniare in giudizio nei confronti di un imputato del reato di violenza sessuale, venendo pertanto in rilievo la specificità del reato in questione. Il provvedimento impugnato ha invece affermato la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate al n. 10, n. 15, n. 16, n. 17, n. 19 e
20.
2. Ciò precisato, deve rilevarsi, quanto al primo motivo, come lo stesso si presenti generico e inconferente in quanto l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate al n. 3, n. 4, n. 6 e n. 18 da parte dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 21 dicembre 2023 (corrispondenti alle sentenze indicate al n. 11, n. 13, n. 14 e n. 5) non si riflette sulle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, la quale ha esaminato i singoli reati al fine di evidenziare, per ciascuno di loro, l'assenza di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso rispetto alla sentenza di condanna per associazione mafiosa di cui alla sentenza n. 10. Considerazioni analoghe vanno riferite alla già ritenuta continuazione tra le fattispecie oggetto delle sentenze indicate ai nn. 22, 23 e 24, già riunite in continuazione dalla predetta ordinanza (corrispondenti alle sentenze indicate al n. 2, n. 3 e n. 4). Deve, invece, evidenziarsi che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i reati oggetto delle sentenze n. 20, n. 19 e n. 10 - per i quali il provvedimento impugnato ha riconosciuto il vincolo della continuazione risultano essere stati oggetto di applicazione della disciplina della continuazione da parte dal Tribunale di Ascoli Piceno (individuate in tale ultimo provvedimento ai n. 8, n. 15 e n. 16) con le sentenze n. 21 e n. 7 che corrispondono, rispettivamente, alla sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 28 settembre 2016 e alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 19 febbraio 2012 (già indicate al n. 20 e n. 17 nel citato provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno). Ciò nondimeno, nel provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di escludere dal vincolo della continuazione i fatti di cui alle sentenze n. 7 e n. 21. Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice ha correttamente proceduto dapprima alla riduzione prevista per il rito abbreviato applicando, poi, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui in sede di esecuzione, ai fini della
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Firmato Da: TE CO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: ON NI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima e non dopo, come in sede di cognizione dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato). (Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289166-01; Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278494-01).
4. Infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale di censura la logicità della motivazione in punto di esclusione della continuazione con riferimento ai reati commessi antecedentemente al reato associativo, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la spiegazione resa per ciascun reato coevo o antecedente al reato associativo alla pagina 6 e 7 dell'ordinanza, limitandosi a confutare genericamente la ritenuta insussistenza della disciplina della continuazione, senza addurre specifiche argomentazioni, desumibili dagli atti processuali, sulla base delle quali ritenere che alla data dei reati commessi tra il 2005 e il 2008, fosse già stata preordinata l'associazione mafiosa, di cui alla sentenza indicata al n. 11.
5. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze della Corte di appello di Ancona del 19 febbraio 2012 e del Tribunale di Ascoli Piceno del 28 settembre 2016 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di La Spezia. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze della Corte di appello di Ancona del 19 febbraio 2012 e del Tribunale di Ascoli Piceno del 28 settembre 2016 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di la Spezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore TE CO
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Il Presidente
ON NI
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