Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza dell'Ago a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge (o, come nella specie, dalla convenzione posta a base del rapporto di finanziamento).
Commentario • 1
- 1. Se il parrucchiere ci taglia i capelli troppo corti possiamo chiedere i danni?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 5 settembre 2017
Sarà capitato a molte donne di essere uscite scontente dal parrucchiere, lamentandosi dell'errato taglio di capelli. Ebbene, se il parrucchiere ci taglia i capelli in misura troppo corta rispetto a quanto concordato, possiamo pretendere il risarcimento del danno? Il Giudice di Pace di Catania, con la sentenza n. 288 del 24 marzo 1999, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto. Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del proprio parrucchiere, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, in quanto le avrebbe eseguito “il taglio dei capelli corto invece di quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
E.S.A.F. - ENTE SARDO ACQUEDOTTTI E FOGNATURE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - C.I.P.E., MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15344/96 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
uditi gli Avvocati Domenico ARLINI, per il ricorrente Giacomo ARENA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7 giugno 1988 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno concluse con l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature due convenzioni aventi come oggetto la disciplina dei finanziamenti per l'elaborazione dei progetti preliminari di studi e indagini per la realizzazione degli invasi a servizio degli schemi idrici Sulcis Sud e Sulcis Nord.
L'Ente successivamente giustificò il ritardo di elaborazione dei progetti contestatogli dall'Agenzia affermando che la legge della Regione Sardegna 7 giugno 1989 n.3, istitutiva dei parchi regionali aveva posto dei vincoli al territorio interessato dalle progettazioni.
Dopo la presentazione da parte dell'Ente di soluzioni alternative richieste dall'Agenzia, questa fu soppressa e il C.I.P.E., con deliberazione del 26 giugno 1996,revocò i finanziamenti in base all'art. 12 delle Convenzioni (dal quale la revoca era prevista nel caso in cui l'Ente fosse incorso in violazioni o negligenze in ordine alle convenzioni stesse) avendo la Cassa Depositi e Prestiti accertato che l'Ente non aveva eseguito le sue prestazioni nei termini fissati nelle convenzioni.
Contro questa deliberazione l'Ente propose ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.
Nel corso del processo, essendo stati prospettati dei dubbi in ordine alla competenza del Giudice amministrativo a decidere la controversia, l'Esap ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione illustrato con una memoria.
Il Cipe, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la Cassa Depositi e Prestiti resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la tesi dell'Esap la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo per la natura pubblicistica dei finanziamenti e la posizione autoritaria dell'Amministrazione pubblica sia nel momento dell'erogazione sia in quello della sua revoca. Per i controricorrenti competente è, invece, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria perché la causa verte in materia di diritti soggettivi derivanti da convenzioni di natura privata.
Per la giurisprudenza delle Sezioni Unite il privato al quale siano stati conferiti dei finanziamenti o delle sovvenzioni, può vantare verso l'Autorità pubblica un interesse legittimo o un diritto soggettivo. La posizione soggettiva è del primo tipo rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti concessori dei benefici per vizi di legittimità da cui siano affetti o di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico, mentre assume i connotati del diritto soggettivo con riguardo all'erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi. Pertanto il beneficiato deve adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria sia per ottenere gli importi riconosciutigli ma in concreto non erogati, sia per contrastare l'Amministrazione nel caso in cui questa, servendosi degli istituti della decadenza, della revoca o della risoluzione abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione avendo ravvisato l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dalla convenzione disciplinante il rapporto concessorio (sent.sez.un.nn. 1611 del 1976, 4480 del 1988, 7449 e 13706 del 1992 e 8585 del
1997). Nella specie il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha revocato, con delibera del 26 giugno 1996, il finanziamento concesso all'Esaf per l'elaborazione del progetto in questione, finanziamento disciplinato dalla convenzione conclusa tra lo stesso Ente e l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ai sensi della legge 7 aprile 1995 n. 104 (legge di conversione del D.L.8 febbraio 1995 n.32). E poiché la revoca è stata disposta "per non avere l'Ente adempiuto nei termini contrattuali ... quanto previsto nella concessione", l'azione dal medesimo promossa per contestare l'esistenza dell'inadempimento è chiaramente diretta alla tutela del diritto soggettivo alla conservazione della disponibilità del finanziamento conseguito e in ordine ad essa, sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa tra,1,e parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999