Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
L'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla successiva legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di più di tre armi comuni da sparo, prevista dal comma sesto dell'art, 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110).
In tema di detenzione senza licenza di armi da fuoco in numero superiore a quello consentito (art. 10, comma sesto della legge 18 aprile 1975 n. 110), l'illecito penale coinvolge (e la conseguente confisca colpisce) tutte le armi detenute, senza possibilità di individuare quelle che superano il limite numerico consentito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15575 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 391
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - N. 039492/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) OB CO N. IL 19/11/1933
avverso SENTENZA del 09/06/2000 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mabellini Anna
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1 - Con sentenza 9.6.2000 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 29.3.99 del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato RD NI colpevole del reato previsto dall'art. 10 c. 6 legge n. 110 del 1975, per aver detenuto un'arma comune da sparo in più oltre alle tre consentite senza essere munito della prescritta licenza di collezione. Disattendeva il motivo d'appello relativo all'applicabilità al caso di specie dl criterio dell'ignoranza incolpevole della legge penale, introdotto dalla sentenza costituzionale 364/88, in considerazione dell'obbligo di ordinaria diligenza e di informazione colposamente trasgredito dall'imputato. Negava la speciale attenuante prevista dall'art. 5 legge 895/67, invocata con il secondo motivo d'appello, in quanto inapplicabile ai reati previsti dalla legge n. 110 del 1975. Respingeva anche il terzo motivo d'appello, relativo alla confisca di tutte le armi sequestrate, oggetto dei capi a) e b) d'imputazione dichiarati prescritti in primo grado (rispettivamente, artt. 2 e 7 legge 895/67 derubricati in art. 38 T.U.L.P.S., e 28 cc. 1 e 3 T.U.L.P.S.), rilevando che la confisca è imposta per tutti i reati concernenti le anni dall'art. 6 legge n. 152 del 1975. 2 - Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione:
- sul punto della mancata assoluzione per ignoranza incolpevole della legge penale, esclusa nonostante all'interessato, il quale aveva regolarmente denunciate le armi che risultavano iscritte tutte di seguito in unico registro, non fosse stato in alcun modo segnalata la necessità della licenza di collezionista oltre un certo numero, e nonostante le difficoltà nella interpretazione della legge sulle armi, che risultavano dalla stessa sentenza di primo grado, che aveva ritenuto una ipotesi di reato diversa da quella contestata;
- sulla mancata applicazione della speciale attenuante prevista dall'art. 5 legge anni, nonostante si fosse dato atto che l'imputato era un anziano professionista, iscritto nell'albo dei consulenti giudiziari ed incensurato;
- sulla confisca, che avrebbe dovuto essere disposta solo sulle armi eccedenti rispetto a quelle oltre le quali è necessaria la licenza di collezionista.
3 - Il ricorso è infondato.
Correttamente sono stati esclusi gli estremi necessari per la individuazione dell'ignoranza incolpevole della legge da parte di un professionista, detentore di numerose anni, tenuto per ciò solo ad informarsi della legislazione in materia, ed in grado culturalmente di farlo. L'avvenuta derubricazione di alcuni reati a suo carico è inconferente al tema, che ha per oggetto soltanto la inosservanza da parte dell'imputato del dettato dell'art. 10 legge 18.4.197 5 n. 110, legge fondamentale in materia di armi che è onere per qualsiasi detentore di esse conoscere e rispettare.
Correttamente il giudice di merito ha escluso l'applicabilità al reato accertato dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 2.10.1967 n.895, prevista solo per i reati indicati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge stessa, e inapplicabile a quelli previsti dalla successiva legge n. 110 del 1975 (in senso conforme, Cass. Sez. 1^, 26.1.95, Crucillà, RV. 200111; Sez. 1^, 23.3.95, Casorella, RV. 200685; Sez. 1^, 4.12.95, Fino, RV, 203240; Sez. 1^, 16.3.96, Campana, RV. 204092).
La confisca di ogni arma coinvolta nell'accertamento dei reati previsti dalla materia specifica è espressamente disposta dall'art.6 legge 22.5.1975 n. 152. Nel caso del reato contemplato dall'art. 10 c. 6 legge 110/75 l'illecito penale coinvolge tutte le armi detenute,
senza possibilità di individuazione di quelle che superano il limite numerico consentito, e la confisca incide necessariamente sulla globalità di esse.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001