CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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- 1. Sottrazione fraudolenta: il viaggio all’estero con denaro e orologio non integra, di per sè, il reatoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2026, n. 18526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18526 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AN nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 04/09/2025 del tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE OV;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.ti Vitali Roberto e Viganò Anna che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 4 settembre 2025, il tribunale di Como adito nell'interesse di LO AN avverso il decreto con cui il Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili e immobili del LO o comunque nella sua disponibilità, assieme a denaro contante ed a somme di denaro presenti su conti correnti a lui intestati o nella sua disponibilità, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza LO AN a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18526 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, lamentando l'intervenuta, non consentita reiterazione dell'applicazione della misura reale del sequestro nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo fatto. E deduce, altresì, anche la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, in presenza di giudicato cautelare. Sul punto vi sarebbe stata un'errata valutazione degli elementi di novità a supporto della decisione. Ai predetti fini si evidenzia come vi sarebbe stata una ordinanza del riesame di Como di annullamento, con relativo giudicato cautelare, di un precedente sequestro, che avrebbe apprezzato tutto il materiale probatorio, valorizzando le risultanze difensive e privando di ogni sospetto indice di illiceità lo scopo di un viaggio svolto dall'indagato, insieme ad altro soggetto. In particolare, tale viaggio in Germania non avrebbe potuto, secondo il tribunale, come evidenziato nella prima decisione, essere finalizzato ad occultare all'estero quanto trasportato in termini di denaro e di un orologio appartenenti all'indagato. Si rileva, quindi, che non vi sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dal giudice della cautela, quegli elementi nuovi atti a consentire l'adozione del nuovo sequestro, escludendo la sussistenza della preclusione della precedente giudicato cautelare. Tale non sarebbe la ricerca effettuata dalla Guardia di Finanza in ordine ai redditi percepiti negli anni fino al 2023, dalla persona cui si accompagnava il ricorrente al momento in cui veniva fermato;
ricerca finalizzata a ricondurre la somma di € 7120 attribuita dal ricorrente a tale donna, all'indagato medesimo. Si osserva che, trattandosi di persona straniera, ella potrebbe avere redditi percepiti all'estero, mentre la ricerca sarebbe stata limitata al solo territorio italiano. Si sarebbe dovuta aggiungere, inoltre, una ricerca sui redditi del ricorrente, per sostenere l'attribuzione del denaro in questione allo stesso ricorrente, difficilmente dimostrabile. Si fa riferimento, altresì, alla società Epose Srl ed al versamento dell'intero capitale sociale della stessa da parte del ricorrente, quale circostanza valorizzata dalla Guardia di Finanza quale prova per cui tale società sarebbe riferibile al ricorrente stesso. In proposito, si osserva come il versamento non sarebbe stato effettuato personalmente dall'indagato ma da una società del ricorrente stesso. E comunque, non si tratterebbe di un elemento di novità, posto che al momento del fermo il ricorrente avrebbe dichiarato che i beni erano di proprietà della donna cui si accompagnava e non della Epose. Il mero versamento integrale del capitale della società Epose da parte del ricorrente non sarebbe dimostrativo, inoltre, della riferibilità della società al ricorrente stesso, trattandosi piuttosto di Società da lui amministrata, ma detenuta per il 95% dalla donna che lo accompagnava. Si trattava, poi, di un dato già fornito in una visura camerale, che la difesa aveva depositato fin dal primo procedimento cautelare. 3 Non costituiva elemento nuovo neppure la circostanza per cui il ricorrente era anche titolare in minima parte di quote della predetta società. Riguardo inoltre, al tema della titolarità formale dell'orologio, si precisa che al momento del fermo il ricorrente aveva dichiarato che il bene apparteneva alla donna e che lui lo indossava per ragioni di sicurezza. Dichiarazione questa ritenuta credibile dal tribunale del riesame;
in proposito, si osserva come l'indagine della Guardia di Finanza per verificare fatture di acquisto e di vendita dell'orologio nella contabilità della società Epose risulti superflua e comunque non rilevante ai fini del fumus del reato. Non sarebbe poi un elemento nuovo l'approfondimento della Guardia di Finanza riguardante il vano porta ruota dove il bene di lusso sarebbe stato occultato, trattandosi soltanto di una rivalutazione di un fatto già esaminato, inerente la presenza di un vano con funzione di porta ruota da scorta. Si osserva invero, che come già evidenziato dalla difesa nel primo procedimento cautelare, l' orologio era custodito nel vano portabagagli assieme a bagagli dell'indagato e della donna già citata, signora AC. Dato, quest'ultimo, ritenuto credibile dal tribunale anche alla luce di documenti depositati, provenienti dalla BMW Italia, inerenti la specifica vettura esaminata. 4. Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge quanto alla valutazione del fumus del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000. Si ribadisce che come già apprezzato dal tribunale del riesame, sarebbe emerso una legittimo viaggio all'estero del ricorrente e che i beni allora contestati erano da reputarsi della AC. Beni peraltro non nascosti e nella disponibilità del ricorrente solo per motivi di sicurezza. Non vi era finalità di occultamento o alienazione degli stessi. Circostanze e valutazioni non superabili alla luce dei dati sopra citati, come invece ritenuto dal tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi, omogenei siccome relativi alla sussistenza dei presupposti del sequestro, devono esaminarsi congiuntamente. Si premette che ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione 4 esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018 ) Rv. 273493 - 01). Questa corte ha in proposito precisato che hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali. (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, [...], Rv. 285206 - 02). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti;
con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario. (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268798 - 01) Alla luce dei predetti principi non è chiaro in che modo si sia proceduto, come richiesto dal reato espressamente ipotizzato, al compimento di atti dispositivi connotati altresì da elementi di inganno o di artificio, di portata simulatoria ovvero che, al di fuori di tale ipotesi, abbiano determinato il trasferimento effettivo dei beni, a fronte di denaro e dell'orologio conservati sull'uomo, senza che la sua verbale attribuzione dell'orologio alla donna possa ritenersi dar luogo al trasferimento effettivo degli stessi, ed a fronte della esclusione stessa di ogni riconduzione, ancorchè apparente, dell'orologio, a terzi, compresa la società Epose srl. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. 5
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PE OV ON EA
avverso la ordinanza del 04/09/2025 del tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE OV;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.ti Vitali Roberto e Viganò Anna che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 4 settembre 2025, il tribunale di Como adito nell'interesse di LO AN avverso il decreto con cui il Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili e immobili del LO o comunque nella sua disponibilità, assieme a denaro contante ed a somme di denaro presenti su conti correnti a lui intestati o nella sua disponibilità, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza LO AN a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18526 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, lamentando l'intervenuta, non consentita reiterazione dell'applicazione della misura reale del sequestro nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo fatto. E deduce, altresì, anche la violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem, in presenza di giudicato cautelare. Sul punto vi sarebbe stata un'errata valutazione degli elementi di novità a supporto della decisione. Ai predetti fini si evidenzia come vi sarebbe stata una ordinanza del riesame di Como di annullamento, con relativo giudicato cautelare, di un precedente sequestro, che avrebbe apprezzato tutto il materiale probatorio, valorizzando le risultanze difensive e privando di ogni sospetto indice di illiceità lo scopo di un viaggio svolto dall'indagato, insieme ad altro soggetto. In particolare, tale viaggio in Germania non avrebbe potuto, secondo il tribunale, come evidenziato nella prima decisione, essere finalizzato ad occultare all'estero quanto trasportato in termini di denaro e di un orologio appartenenti all'indagato. Si rileva, quindi, che non vi sarebbero, diversamente da quanto ritenuto dal giudice della cautela, quegli elementi nuovi atti a consentire l'adozione del nuovo sequestro, escludendo la sussistenza della preclusione della precedente giudicato cautelare. Tale non sarebbe la ricerca effettuata dalla Guardia di Finanza in ordine ai redditi percepiti negli anni fino al 2023, dalla persona cui si accompagnava il ricorrente al momento in cui veniva fermato;
ricerca finalizzata a ricondurre la somma di € 7120 attribuita dal ricorrente a tale donna, all'indagato medesimo. Si osserva che, trattandosi di persona straniera, ella potrebbe avere redditi percepiti all'estero, mentre la ricerca sarebbe stata limitata al solo territorio italiano. Si sarebbe dovuta aggiungere, inoltre, una ricerca sui redditi del ricorrente, per sostenere l'attribuzione del denaro in questione allo stesso ricorrente, difficilmente dimostrabile. Si fa riferimento, altresì, alla società Epose Srl ed al versamento dell'intero capitale sociale della stessa da parte del ricorrente, quale circostanza valorizzata dalla Guardia di Finanza quale prova per cui tale società sarebbe riferibile al ricorrente stesso. In proposito, si osserva come il versamento non sarebbe stato effettuato personalmente dall'indagato ma da una società del ricorrente stesso. E comunque, non si tratterebbe di un elemento di novità, posto che al momento del fermo il ricorrente avrebbe dichiarato che i beni erano di proprietà della donna cui si accompagnava e non della Epose. Il mero versamento integrale del capitale della società Epose da parte del ricorrente non sarebbe dimostrativo, inoltre, della riferibilità della società al ricorrente stesso, trattandosi piuttosto di Società da lui amministrata, ma detenuta per il 95% dalla donna che lo accompagnava. Si trattava, poi, di un dato già fornito in una visura camerale, che la difesa aveva depositato fin dal primo procedimento cautelare. 3 Non costituiva elemento nuovo neppure la circostanza per cui il ricorrente era anche titolare in minima parte di quote della predetta società. Riguardo inoltre, al tema della titolarità formale dell'orologio, si precisa che al momento del fermo il ricorrente aveva dichiarato che il bene apparteneva alla donna e che lui lo indossava per ragioni di sicurezza. Dichiarazione questa ritenuta credibile dal tribunale del riesame;
in proposito, si osserva come l'indagine della Guardia di Finanza per verificare fatture di acquisto e di vendita dell'orologio nella contabilità della società Epose risulti superflua e comunque non rilevante ai fini del fumus del reato. Non sarebbe poi un elemento nuovo l'approfondimento della Guardia di Finanza riguardante il vano porta ruota dove il bene di lusso sarebbe stato occultato, trattandosi soltanto di una rivalutazione di un fatto già esaminato, inerente la presenza di un vano con funzione di porta ruota da scorta. Si osserva invero, che come già evidenziato dalla difesa nel primo procedimento cautelare, l' orologio era custodito nel vano portabagagli assieme a bagagli dell'indagato e della donna già citata, signora AC. Dato, quest'ultimo, ritenuto credibile dal tribunale anche alla luce di documenti depositati, provenienti dalla BMW Italia, inerenti la specifica vettura esaminata. 4. Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge quanto alla valutazione del fumus del reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000. Si ribadisce che come già apprezzato dal tribunale del riesame, sarebbe emerso una legittimo viaggio all'estero del ricorrente e che i beni allora contestati erano da reputarsi della AC. Beni peraltro non nascosti e nella disponibilità del ricorrente solo per motivi di sicurezza. Non vi era finalità di occultamento o alienazione degli stessi. Circostanze e valutazioni non superabili alla luce dei dati sopra citati, come invece ritenuto dal tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi, omogenei siccome relativi alla sussistenza dei presupposti del sequestro, devono esaminarsi congiuntamente. Si premette che ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs. 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione 4 esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018 ) Rv. 273493 - 01). Questa corte ha in proposito precisato che hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali. (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, [...], Rv. 285206 - 02). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti;
con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario. (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268798 - 01) Alla luce dei predetti principi non è chiaro in che modo si sia proceduto, come richiesto dal reato espressamente ipotizzato, al compimento di atti dispositivi connotati altresì da elementi di inganno o di artificio, di portata simulatoria ovvero che, al di fuori di tale ipotesi, abbiano determinato il trasferimento effettivo dei beni, a fronte di denaro e dell'orologio conservati sull'uomo, senza che la sua verbale attribuzione dell'orologio alla donna possa ritenersi dar luogo al trasferimento effettivo degli stessi, ed a fronte della esclusione stessa di ogni riconduzione, ancorchè apparente, dell'orologio, a terzi, compresa la società Epose srl. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. 5
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PE OV ON EA