Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento: ricorso per Cassazione pene accessorie non concordateDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 giugno 2024
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non sono state oggetto di accordo? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione: ammissibilità del ricorso per Cassazione in riferimento alle pene accessorie non oggetto di patteggiamento Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24874 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie Penale Sent. Sez. 5 Num. 24874 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NO IN ricorre, per violazione di legge e vizio di motivazione, avverso la sentenza di applicazione pena del GUP presso il Tribunale di Ravenna con cui, di fianco alla pena principale concordata dalle parti, è stata inflitta la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, in relazione a plurimi delitti di bancarotta fraudolenta. Le pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., non oggetto del patto, avrebbero dovuto - secondo la difesa del ricorrente - essere adeguatamente motivate, in ossequio al dettato della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che esse debbano rispondere ad un criterio di discrezionalità individualizzante, costruito sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; se ne lamenta, altresì, l'eccessività della durata rispetto al disvalore del fatto. In punto di ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorrente evidenzia che la statuizione relativa alle pene accessorie è esterna al patto, sicchè il potere di impugnazione della parte si estende anche al sindacato sulla motivazione del provvedimento (si richiamano, in tal senso, le sentenze Sez. U, n. del 26/9/2019, dep. 2020, Savin e Sez. 6, n. 16508 del 27/5/2020, tra le altre). 2. Il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Quanto all'ammissibilità, rileva il Collegio che le Sezioni Unite si sono espresse nel senso dell'ammissibilità del ricorso per vizio di motivazione avverso le statuizioni non facenti parte dell'accordo tra le parti contenute nella decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, deo. 2020, Savin, Rv. 279384, che ha stabilito: "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.). La logica alla quale si ispira la pronuncia richiamata, vale a dire la limitazione alle sole statuizioni sanzionatorie ricomprese nel patto della possibilità di ricorrere per i soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve guidare anche la soluzione della 2 eof questione di ammissibilità preliminare all'esame della fattispecie in decisione, in cui vengono in gioco le pene accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., la cui applicazione, in caso di condanna ancorchè patteggiata, è obbligatoria, a meno che non sia stata inflitta, con il patteggiamento, una sanzione inferiore ai due anni di reclusione (cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Pertanto, deve affermarsi che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fa/I., è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., ove la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente è ricorribile per vizio di motivazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 3. Una volta risolta positivamente la questione di ammissibilità del ricorso, può essere esaminato il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, il quale lamenta che non vi sia stata alcuna motivazione giustificativa della misura sanzionatoria prescelta, quanto alle pene accessorie fallimentari, nonostante essa sia stata indicata nel periodo di cinque anni, ben distante dalla dosimetria della pena principale, pari a due anni e otto mesi di reclusione. Ebbene, il ricorso è fondato. Il GUP ha applicato all'imputato, oltre alla pena principale, anche le sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall. (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa), per la durata di cinque anni, senza motivare in alcun modo ordine a tale determinazione temporale. Come noto, invece, le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (con cui la Consulta ha rimodulato il limite edittale fisso di dieci anni, previsto per le pene accessorie cd. fallimentari, e lo ha ricondotto alla formula "fino a dieci anni", mediante una pronuncia "manipolativa" di incostituzionalità), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37cod. pen. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie). 3 og Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Quindi, hanno evidenziato come la piena realizzazione soprattutto, proprio di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità di determinazione della loro misura caso Der caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie in collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e "di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione". Nel caso di specie, come si è detto, a fronte di una durata delle pene accessorie determinata nella media edittale, il giudice non ha fornito alcuna motivazione sui criteri di scelta della dosimetria, sicchè ci si trova dinanzi ad un vizio assoluto di carenza di motivazione, che deve essere emendato mediante l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari e rinvia al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 21 aprile 2023.