CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Massime • 1
In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 33139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33139 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
33139-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.866 TE IO - Presidente - ON Di SI UP - 08/05/2024 R.G.N. 41874/2023 FA RB - Relatore - UB AC AB CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IO AC MO, nato a [...] il [...] LL AR, nato a [...] il [...] IV IO, nato a [...] il [...] CO NT, nato a [...] il [...] AR ZA, nata a [...] il [...] LL NC, nato a [...] il [...] RO SA, nato a [...] il [...] AR OR, nato a [...] il [...] ST NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di appello di AP visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere FA RB;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costanti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di MO IO AC, NT CO, VI AR, SA 1 h RO, OR AR, il rigetto dei ricorsi AR LL, IO IV, NC LL NC e NT ST;
uditi i difensori. Avv. Sergio Lino Morra del foro di AP per NT CO, EN CA del foro di AP e avv. Arturo Cola del foro di Nola per NT ST, avv. OR D'NT del foro di Nola per ZA AR, avv. SE LA IC del foro di Salerno per AR LL, avv. Antonietta Madore del foro di AP per NT ST, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di AP all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, ai fini che qui rilevano, la Corte di appello di AP ha rideterminato la pena nei confronti di: MO IO AC, su concorde richiesta delle parti, in tre anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- IO IV in otto anni di reclusione e 60.000 euro di multa;
NT CO in dieci anni e due mesi di reclusione e 66.000 euro di multa;
NC LL, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle - contestate aggravanti, in dieci anni di reclusione e 50.000 euro di multa;
- SA RO in cinque anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- OR AR in otto anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- NT ST, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in tre anni di reclusione e 26.000 euro di multa;
Nel resto, ha confermato la sentenza impugnata con riferimento a AR LL e VI AR.
2. Avverso l'indicata sentenza, MO IO AC, AR LL, IO IV, NT CO, VI AR, NC LL, SA RO, OR AR e NT ST per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di MO IO AC deduce a violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'erronea qualificazione del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LL si articola in otto motivi.
4.1. Con un primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il difensore che i caratteri che contraddistinguono il delitto associativo ossia la permanenza del vincolo associativo e la sussistenza di un'organizzazione stabile difetterebbero nel caso di specie, in quanto le condotte contestate ai capi B), E) ed F) non sarebbero riconducibili a un preesistente programma criminoso, rappresentando, invece, espressione di un medesimo disegno criminoso, come testimoniato dal fatto che, di volta in volta, venivano individuati gli acquirenti 3 h disposti a finanziare la singola operazione di acquisto dello stupefacente, e considerando che il UT, figura attorno al quale ruoterebbe l'associazione, non è stato mai neppure indagato nel presente procedimento, né sussiste alcun riscontro in ordine al separato procedimento in cui il UT sarebbe imputato;
ad avviso del difensore, tale scelta investigativa minerebbe la completezza dell'accertamento. Sarebbe inoltre collidente con la logica ipotizzare un'associazione in cui gli ingenti quantitativi di droga, importata dall'Olanda, erano affidati a corrieri ritenuti estranei all'associazione. Aggiunge il difensore che sarebbe parimenti distonico rispetto al sodalizio contenuto della telefonata n. 233 in cui il LL chiede di essere messo in contatto con il LL, richiesta a cui l'interlocutore risponde affermativamente, "ma prima devo domandare".
4.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualifica di capo-promotore. Espone il difensore che sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato al LL in seno al sodalizio la circostanza che all'imputato non sia stata contestatia rilevantissima ☑C. operazione di cui al capo C), così come il contenuto della telefonata, dinanzi indicata, in cui chiede ad un soggetto estraneo all'associazione di essere messo in contatto con un altro sodale, nonché il fatto che, dopo il sequestro della sostanza di cui al capo B), il LL non ritiene opportuno informare il LL, il quale compulsa ripetutamente l'OT per avere notizie del trasporto.
4.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo B). Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, esclude l'incompatibilità tra la partecipazione di CI e OT al sodalizio in considerazione del "rimborso" richiesto a questi ultimi per la perdita del carico, per poi affermare che i due non hanno mai preso parte al sodalizio stesso. Aggiunge il ricorrente che il riconoscimento vocale effettuato dalla p.g. in relazione a una conversazione durata pochi secondi assume una efficacia probatoria quantomeno limitata, e che la circostanza che il LL e il LL non avessero i rispettivi recapiti telefonici contrasta non solo con la sussistenza dell'ipotizzata associazione, ma anche con il coinvolgimento del LL nel capo in esame.
4.4. Con un quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo E). Espone il difensore che la motivazione sarebbe illogica laddove ha desunto la partecipazione del LL al sodalizio criminoso e al coinvolgimento nel reato di cui al capo E) dall'ipotizzata, contemporanea, presenza in piazza Nazionale di Car- dillo, di CO e di AR, nonostante l'assenza di contatti telefonici tra co- 4 storo. Ancora, non si comprendere come mai il RO, soggetto estraneo al so- dalizio a cui era stato affidato il solo trasporto del carico, avrebbe dovuto rimbor- sare l'ingentissimo controvalore della sostanza stupefacente sequestrata.
4.5. Con un quinto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo F). Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe illogica laddove, nel tentativo di superare l'oggettiva assenza di contratti tra uno dei presunti sodali e il LL, si afferma, in maniera apodittica, che quest'ultimo disponesse di un'utenza telefonica sfuggita al controllo, anche considerando che le utenze degli altri sodali erano oggetto di intercettazione.
4.6. Con un sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, relativa all'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di altro procedimento nei confronti di OR AR per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., travisando i rilievi posti a fondamento dell'istanza. Argomenta il difensore che appare difficilmente sostenibile la tesi che l'ordinanza cautelare relativa alla partecipazione del AR anche a un'altra associazione, operante nel settore degli stupefacenti e nel medesimo contesto spazio-temporale, possa essere considerata irrilevante.
4.7. Con un settimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che, essendo stata sequestrata la sostanza stupefacente, poteva e doveva essere esperita la perizia al fine accertare la sussistenza dell'aggravante in esame.
4.8. Con un ottavo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. Espone il difensore che la Corte di merito non solo ha illogicamente individuato, come reato satellite, la fattispecie associativa, ma gli aumenti di pena per la continuazione risultano privi di adeguata motivazione. Allo stesso modo, l'onere motivazione è eluso anche in relazione alle attenuanti generiche, escluse solo per la gravità delle fattispecie ascritte all'imputato.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di IO IV è affidato quattro motivi.
5.1. Con il primo, composito, motivo eccepisce, in relazione al capo B), in primo luogo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di penale responsabilità. Rappresenta il /и 5 difensore che la motivazione è errata laddove qualifica il IV ora come dipendente, ora come datore di lavoro dell'OT; in ogni caso, posto che il IV non è mai stato alle dipendenze dell'OT, né ha mai lavorato per la AX, le attività di IV e AX non hanno mai avuto nulla in comune, tanto meno i veicoli di questa sono stati nella disponibilità del IV;
oltre a ciò, il difensore evidenzia l'assenza di contatti e di commenti da parte dei sodali prima e dopo l'episodio del gennaio 2017. Ancora, la motivazione sarebbe apodittica laddove inferisce che il IV abbia addirittura tenuto per sé una parte dello stupefacente non rinvenuto durante la perquisizione del camion. La motivazione, inoltre, né tiene conto del congegno per bloccare il cronotachigrafo di cui si parla nella conversazioni del LL, né si confronta con la spiegazione alternativa della vendita dal camion, né chiarisce perché, una volta entrato nella disponibilità del camion, il LL non verifichi il doppiofondo ma decida solamente di riverniciarlo e di cambiare la tappezzeria, e nemmeno tiene conto del fatto che il LL chiede al UT il numero di Enzo, da identificarsi in NC LL, a cui poi si rivolte per fare pressioni sul IV. Si lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione agli artt. 630 e 669 cod. proc. pen. Espone il difensore che la sentenza impugnata non solo ha fatto malgoverno dei principi affermati dalla sentenza IO, in forza dei quali la sussistenza dell'ingente quantità è un dato oggettivo, che perciò esula della soggettività dell'imputato, ma non ha tenuto conto della sentenza a carico dell'OT, la quale, per lo stesso fatto, ha escluso la sussistenza dell'aggravante; diversamente, si avrebbe la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen.
5.2. Il secondo, complesso, motivo deduce, con riguardo al capo F), la viola- zione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione circa l'apporto causale fornito dall'imputato nella realizzazione del reato. Ad avviso del difensore, la Corte di merito non avrebbe dato risposta al motivo di appello circa la configurabilità della mera consegna del proprio cellulare quale contributo cau- sale nella realizzazione del reato;
la motivazione, inoltre, farebbe indebite commi- stioni tra episodi differenti e del tutto autonomi l'uno dall'altro. Ancora, evidenzia il difensore che nella motivazione non vi è traccia dell'elemento soggettivo, ascri- vibile al IV, relativamente al dolo di concorso, tanto più che viene attribuito al ricorrente un comportamento tipico dell'associato, quando al IV non è conte- stata l'adesione al sodalizio. Infine, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art 80 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, nonostante il sequestro И 6 dello stupefacente, non è stata effettuata alcuna perizia per accertare il principio attivo. Sotto altro profilo, si evidenzia che l'avere ceduto il proprio cellulare è indice di mancanza di interesse rispetto al carico, perché, diversamente, l'imputato avrebbe si sarebbe procurato un cellulare e una scheda a lui non riferibili.
5.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Sostiene il difensore che, in relazione al trattamento punitivo, la motivazione sarebbe apparentemente mo- tivata, e non considera che il IV non è un partecipe ma, al più, correo in due soli trasporti, così come non è stato valutato lo stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
5.4. Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. Argomenta il difensore che la motivazione sarebbe mancante in relazione alla confisca del camion DA, non es- sendo stato accertato un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CO è affidato a sei motivi 6.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo C). Rappresenta il difensore che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato l'assenza di contatti diretti tra CO e gli altri soggetti coinvolti nel traffico illecito in esame, nonché le dichiarazioni di MI ER, conducente del veicolo a bordo del quale era occultato lo stupefacente, il quale non ha fatto alcun riferimento al ricorrente in relazione alla vicenda in questione. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica, laddove, per un verso, riconduce le conversazioni con lo "zio", soggetto non identificato, al trasporto di stupefacenti di cui al capo C); per altro verso, valorizzando le captazioni successive al sequestro del carico, afferma che la pretesa di restituzione del denaro avesse, come unica giustificazione plausibile, quella del recupero del mancato guadagno, essendo un'affermazione priva di riscontro, e considerando che l'asserita cointeressenza del LL agli affari illeciti del CO è smentita dal fatto che il LL non è imputato del reato di cui al capo C).
6.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo F). Espone il difensore che il mero richiamo al linguaggio criptico delle conversazioni e dei messaggi, tale per cui si ritiene che i conversanti non potessero riferirsi a una lecita attività commerciale, rende l'iter logico giuridico seguito dai giudici di appello non verificabile, in assenza di argomentazioni fondate su specifici elementi di fatto. Aggiunge il difensore che la Corte di appello ha proceduto a una mera elencazione delle conversazioni ritenute più significative, fornendone una propria personale 7 h interpretazione, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione, tra cui l'inconciliabilità della necessità di soldi da parte del CO manifestata in conversazioni con AR e con AR, e la raccolta dell'ingente somma di denaro per l'acquisto della droga, nonché la mancanza di contatti tra CO e LL.
6.3. Con un terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo A). Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha omesso di indicare elementi attestanti la sussistenza di una struttura organizzativa stabile a organizzata, considerando che i reati scopi sono avvenuti nel giro di pochi mesi e hanno visto il coinvolgimento di soggetti di volta in volta diversi, senza che sia emerso un collegamento tra di essi. Quanto poi al ZU, argomenta il difensore che il vincolo associativo è stato desunto dai medesimi elementi utilizzati per fondare la responsabilità in relazione ai tre episodi di importazione dello stupefacente. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica, nella parte in cui richiama il contenuto di conversazioni telefoniche, che farebbero riferimento a ulteriori operazioni nemmeno oggetto di contestazione. Ad avviso del difensore, l'ipotesi accusatoria si basa su mere intuizioni non confermate da circostanze concrete, anche considerando che il CO non aveva una conoscenza diretta con LL e che il presunto incontro dell'aprile 2017 è stato smentito dai diretti interessati, ossia AR e LL, sia da una consulenza fonica. Ancora, la motivazione sarebbe illogica laddove la Corte di merito ha applicato al LL le circostanze attenuanti generiche stante la piena confessione degli addebiti, ma poi lo ha ritenuto non attendibile, quando ha affermato di non avere mai incontrato la AR. Ancora, la Corte di merito non avrebbe considerato che AR, tra marzo e maggio 2017, aveva collaborato con ZU nella gestione di un'attività floreale, il che spiega gli interessi commerciali con l'Olanda, tanto più che non vi sono intercettazioni tra CO e gli altri asseriti sodali.
6.4. Con un quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha rigettato il motivo avente ad oggetto l'esclusione dell'aggravante, posto che la sostanza non è stata sequestrata di talché non è stato possibile accertare il relativo principio attivo, in violazione dei principi affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza IO.
6.5. Con un quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito valutato l'ammissione degli addebiti in relazione al reato di cui al capo E), il che smentisce la motivazione, laddove evidenzia l'assenza di manifestazione di resipiscenza. и 8 6.6. Con un sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla commisurazione della pena base, inflitta in misura superiore al minimo edittale con l'utilizzo di mere clausole di stile e senza tener conto delle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'imputato.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di VI AR deduce quattro motivi. Va evidenziato che, con nota inviata in data odierna, il difensore ha segnalato un errore materiale nella indicazione dei titoli dei motivi del ricorso per cassazione, sicché si procede all'illustrazione dei motivi medesimi tenendo conto di tale correzione.
7.1. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore lamenta, con riferimento ai capi E) ed F), il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che non è stata effettuata alcuna perizia per stabilire il principio attivo dello stupefacente sequestrato. La motivazione sarebbe perciò illogica, laddove ha ritenuto sussistente l'ingente quantità solo sulla base del mero quantitativo di droga. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe mancante in relazione alla consapevolezza, in capo alla AR, del quantitativo di droga trasportato.
7.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo E). Evidenzia il difensore che non sono stati effettuati accertamenti in ordine all'asserito incontro tra la AR e il LL in piazza Dante a AP, sia perché non è certo che la NA intercettata sia da identificarsi nella ricorrente, essendo invece probabile che la donna sia individuabile in ZA RU, con la quale il LL intratteneva una dichiarazione sentimentale;
sia perché il LL ha smentito tale incontro, circostanza corroborata dalla consulenza fonica, i cui esiti sono stati ritenuti inattendibili con una motivazione apodittica e contraddittoria. Inoltre, non è affatto dimostrato un rapporto di conoscenza tra la AR e AR CC, ossia il soggetto a cui era intestata la scheda telefonica. La Corte di merito, ad avviso del difensore, non si sarebbe misurata con le argomentazioni difensive, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Aggiunge, infine, il difensore che la Corte di merito nemmeno avrebbe indicato quale sia stato il contributo causale della AR nella realizzazione del reato.
7.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo F). Espone il difensore che la Corte di merito non avrebbe considerato, da un lato, l'esistenza di un rapporto sentimentale tra la AR e il и 9 ZU, dall'altro l'inadeguatezza del materiale captativo dimostrativo di un contributo causale dalle ricorrente;
al proposito, la conclusione cui giunge la Corte di merito, ossia che la donna avesse raccolto le c.d. puntate, non trova alcun riscontro nei colloqui intercettati, il cui contenuto è criptico e nebuloso, e quindi inidoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità.
7.4. Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito non avrebbe motivato in ordine al motivo con il quale si chiedeva un più mite trattamento punitivo, in ragione dell'incensuratezza e dell'assenza di autonomia della donna, che era sentimentalmente legata al CO;
anche sotto questo profilo, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute in regime di prevalenza.
8. NC LL ha presentato due ricorsi.
8.1. Il ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono è affidato due motivi.
8.1.1. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata ai capi B), E) ed F). Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe illogica considerando che il quantitativo di droga di cui al capo C) era addirittura superiore rispetto a quello del capo B), rispetto al quale, però, il g.i.p. escludeva l'aggravante stante l'assenza di perizia e in assenza di ulteriori dati certi ricavabili dal processo a carico di OT. Oltre a ciò, evidenzia il difensore che in nessun episodio in cui è stata riconosciuta l'aggravante in parola è stata effettuata perizia relativa al numero di dosi ricavabili e alla percentuale media di principio attivo;
la motivazione sarebbe perciò mancante, posto che, in assenza del dato relativo al principio attivo, stante il dato quantitativo pari a kg. 2,6, e considerando la possibilità di tagliare lo stupefacente, non può dirsi accertato il superamento della soglia di 1,5 kg., integrante l'aggravante in esame. Sotto altro profilo, non vi prova che il LL conoscesse il quantitativo della droga di cui capi E) ed F), anche sulla scorta del principio in dubio pro reo.
8.1.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. in ordina al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2021. Espone il difensore che i fatti contestati nel presente processo e quelli per i quali l'imputato è già stato definitivamente condannato afferiscono a violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, in cui vi è sostanziale identicità del ruolo ricoperto da LL in seno ai contesti associativi di riferimento, avendo egli svolto il compito di gestire i trasporti della droga importata dall'estero 10 e di provvedere al pagamento del corrispettivo, come emerge dalla motivazione delle sentenze in esame.
8.2. Il ricorso sottoscritto dall'avv. Graziano Sabato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha ravvisato l'aggravante dell'ingente quantità con motivazione apparente, stante l'assenza di perizia che avrebbe potuto stabilire con certezza la percentuale di principio attivo. In ogni caso, con riguardo ai capi B) ed E), il LL non era a conoscenza del quantitativo di stupefacente trasportato. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento della disciplina della continuazione esterna con motivazione illogica, non considerando che l'identità del ruolo svolto dall'imputato nell'ambito dei due sodalizi, ossia quello di trasportatore. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il difensore censura la motivazione, laddove ha svalutato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, che ha consentito l'individuazione di altri due correi.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di SA RO si compone di due motivi.
9.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore censura la motivazione, nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, senza disporre perizia, di talché non stato accertato il principio attivo.
9.2. Con secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che il RO non era a conoscenza della tipologia dello stupefacente trasportato, tanto che venne a sapere del carico di cocaina solo dopo l'arresto del corriere;
il fatto, pertanto, avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di OR AR è strutturato in tre motivi. 10.1. Il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore contesta la ritenuta sussistenza del delitto associativo, posto che i rapporti illeciti si ricollegano al finanziamento e trasporto di ogni singolo affare, e considerando il periodo temporale ristretto in cui sono stati monitorati gli asseriti associati nonché le difficoltà logistiche emerse dalla indagini, relazione aglispecie in h 11 autotrasportatori: elementi ritenuti indicativi, per un verso, dell'assenza di una struttura logistica stabilmente organizzata e dell'affectio societatis e, per altro verso, della sussistenza di un concorso continuato nelle singole importazioni di sostanza stupefacente. Quanto, poi, alla partecipazione del AR, il difensore evidenzia come al medesimo sia addebitato un singolo reato fine, per di più un lasso di tempo limitato a soli dodici giorni, e, comunque, non emergendo alcun elemento tale da consideralo intraneo alla asserita associazione. 10.2. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 114 cod. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di appello ha ravvisato l'aggravante dell'ingente quantità con una motivazione illogica, valorizzando il mero dato ponderale assoluto, senza però alcun accertamento relativo alla concentrazione di principio attivo;
in ogni caso, non è emerso alcun dato probatorio tale da dimostrare che il AR fosse a conoscenza dell'esatto quantitativo di droga. Sotto altro profilo, la Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. con motivazione apodittica, senza considerare che, in ogni caso, la condotta del AR ha inciso in maniera del tutto marginale sul risultato dell'operazione. 10.3. Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 62-bis e 81 cod. pen. Espone il difensore che il contegno assunto dal ricorrente giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e un ampio ridimensionamento dell'aumento di pena per la continuazione. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di NT ST si articola in due motivi. 11.1. Con un primo motivo denuncia dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 121 cod. proc. pen. Argomentano i difensori che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione illogica e carente la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il delitto di cui al capo F) e quello ex art. 416-bis cod. pen. giudicato con sentenza irrevocabile emessa dal G.u.p. del Tribunale di AP il 26 aprile 2019, in quanto: l'assunto secondo cui il ST ha aderito all'omonimo clan nel 1990 è stato travisato, posto che il ricorrente è nato nel 1991; l'argomentazione secondo cui l'approvvigionamento delle piazze di spaccio non sempre sarebbe avvenuto ad opera del ST è del tutto apodittica, non avendo la Corte di merito indicato, al proposito, alcun dato probatorio;
la circostanza che l'importazione era avvenuta con il sistema delle "puntate" è indicativa del fatto che il ST avesse agito per rifornire le piazze di spaccio gestite dal clan di appartenenza;
l'affermazione 12 h secondo cui dalla sentenza irrevocabile non emergerebbe uno specifico riferimento all'attività del clan nel settore del traffico di stupefacenti è smentita da quanto riportato a p. 389, da cui emerge che il clan, a partire del 2013, includeva, come prima attività delinquenziale, il traffico di droga. La Corte di merito, inoltre, non ha tenuto conto della memoria depositata, nella parte in cui si evidenzia che la sentenza emessa il 15 giugno 2020 dal g.u.p. del Tribunale di AP ha riconosciuto la continuazione tra il delitto ex art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 11.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso dei difensori, la motivazione sarebbe carente, in quanto non argomenta in ordine al potenziale livello di compromissione della salute e dell'ordine pubblico, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni Unite Polito, anche considerando che il sistema delle "puntate" è altamente sintomatico di una diluzione del pericolo per i beni tutelati. Aggiungono i difensori che la motivazione è, comunque, apodittica in relazione al superamento del valore soglia, in quanto gli elementi a tale scopo valorizzati sono privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, anche considerando che, per lo stesso fatto, a carico del corriere, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante. 12. Nel termine di legge, i difensori di IO IV ha depositato "motivi aggiunti". 12.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo B). Nel riprendere e specificare le argomentazioni dei primi due motivi di ricorso, il difensore trascrive parte del testo del verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla G.d.F. il 14 gennaio 2017, in cui si dà atto che lo stupefacente è stato ritrovato nel rimorchio del DAF tg FC031YK e nulla si annota circa la presenza di doppifondi in cabina o nel cassone, ovvero di odori particolari che avrebbero potuto aiutare ad individuare lo stupefacente trasportato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non risulta affatto che vi fosse altra cocaina verosimilmente allocata all'interno della carrozzeria dell'autocarro, come del resto emerge dalle conversazioni n. 265/17 delle ore 13.00 del 27 gennaio 2017 tra LL e IV e n. 844/17 delle ore 10.00 del 4 marzo 2017 tra PE AR e IE ER, riportate per stralcio nel motivo. 12.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione agli artt. 630 e 669 cod. proc. pen. Nel solco tracciato dal primo motivo, il difensore evidenzia che l'aggravante in esame è stata escluso, con sentenza И 13 passata in giudica, emessa nei confronti dell'OT, sicché, ove la sussistenza dell'aggravante fosse confermata nel presente processo, vi sarebbe una oggettiva inconciliabilità tra giudicati. 12.3. Con un terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo a capo F). Nel riprendere argomentazioni già dedotte con il secondo motivo, il difensore contesta la capacità causale e volitiva dell'azione posta in essere dal ricorrente rispetto all'organizzazione ed effettuazione del trasporto del 28 maggio 2017, ribadendo che la consegna di un telefono cellulare ad un altro autotrasportatore, che poi si renderà responsabile di un trasporto illecito, non integra gli estremi del concorso punibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MO IO AC è inammissibile. Premesso che il ricorrente ha definito la propria vicenda processuale rinun- ciando a tutti i motivi di ricorso, tra cui quello avente ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, (cfr. p. 145- 147 della sentenza impugnata), concordando una più favorevole determinazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rammenta che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rileva- bile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della vo- lontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico mini- stero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), nonché allorquando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anterior- mente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame. Di qui, dunque, l'inammissibilità del ricorso.
2. I restanti ricorsi sono, nel complesso, infondati.
3. Preliminarmente, appare utile premettere alcune considerazioni generali aventi ad oggetto i limiti del sindacato di legittimità, a fronte di motivi che, per larga parte, censurano la motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio. 14 3.1. Va ricordato che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto- sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché, in tale ultimo caso, verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza, nel caso di contraddittorietà della motivazione, i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato, il che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, tale per cui l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione;
sono perciò inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione attiene perciò esclusivamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, Rv. 243247) Sono perciò inammissibili, perché fuoriescono dal sindacato che, ex art. 606 cod. proc. pen., compete a questa Corte, i motivi che, pur formalmente deducendo h 15 la violazione di legge e il vizio di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non ha il compito di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente quella di riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o il livello della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
3.2. Va evidenziato, infine, che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, avendo, peraltro, la sentenza di primo grado analiti- camente ricostruito tutti gli episodi di importazione di stupefacente nonché la sus- sistenza del delitto associativo;
il che circoscrive maggiormente i poteri di rinno- vata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, oltre ai limiti dinanzi indicati, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verifi- care se detti elementi sussistano.
3.3. Va ribadito, infine, che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata, ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicarne un altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Deve ricordarsi, inoltre, che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per 16 attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LL è infondato.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. In via preliminare, con considerazioni valevoli anche per gli altri ricor- rente che hanno contestato il delitto associativo di cui al capo A), va ricapitolato l'approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione alla fatti- specie ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al nar- cotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di atti- vità personali e di beni economici per perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprez- zabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabi- lità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). Va, peraltro, chiarito che l'esistenza di una pur minimale struttura organizza- tiva, sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamente richiesta alla luce dell'interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata come reato a dolo specifico, come reso evidente dalla locu- zione "allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73" che compare nel testo della fattispecie incriminatrice in esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di più delitti in materia di stupe- facenti non è punibile (semmai integrando l'ipotesi di cui all'art. 115 cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorse idonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 17 h Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commer- cio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone,dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e conti- nuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da seque- stri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre con- dotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e ri- sultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). Di conseguenza, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può es- sere ricavata anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ra- gionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di cre- scita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'au- tore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). Peraltro, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraf- fico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo suffi- ciente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strut- turata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, BO e altri, Rv. 252232).
5.2. Va, inoltre, evidenziato che l'elemento distintivo del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel 18 -comereato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non pretende il ricorrente nella presenza o meno di una struttura organizzata, che - ben può essere presente anche in relazione alla realizzazione di un numero circoscritto e determinato di violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (si pensi, ad esempio, all'importazione dall'estero e al successivo smercio di un ingente quantitativo di droga, che evidentemente implica una certa predisposizione di uomini, mezzi e di risorse finanziarie), bensì nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità tendenzialmente indeterminata di reati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e altri, Rv. 270564). Il discrimen tra reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risiede perciò non tanto nel profilo organizzativo, che può sussistere in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all'ipotesi di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., l'accordo criminoso è occasionale e limitato, essendo diretto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti sin dalla realizzazione della prima violazione. Nel delitto associativo, invece, per un verso, la sussistenza del reato prescinde dall'effettiva commissione di reati fine (sempre che, come detto, l'accordo tra gli associati si sia tradotto nella predisposizione di mezzi idonei al conseguimento dello scopo del sodalizio, ossia la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); per altro verso, il programma criminoso è tendenzialmente indeterminato nei suoi contenuti, sicché il vincolo tra gli associati trascende la realizzazione dei singoli reati scopo ed è destinato a permanere nel tempo (cfr. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724).
5.3. Nel caso di specie, all'esito di una compiuta ricostruzione della vicenda fattuale alla luce delle emergenze processuali - tratte dalla prova captativa, dai sequestri dei carichi di stupefacente e dall'arresto degli autotrasportatori - la Corte di merito ha esaurientemente e logicamente ritenuto gli estremi del delitto associativo (cfr. p. 15-24 della sentenza impugnata) - e non il mero concorso di persone nel reato continuato-, ravvisando la stabilità dell'accordo criminoso sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati e, peraltro, nemmeno oggetto di specifica contestazione -, quali: i contatti continui tra gli associati, quali risultano delle innumerevoli conversazioni intercettate;
i frequenti viaggi per le importazioni droga in quantitativi ingenti, oggetto di specifica contestazione in - particolare: 2,260 kg. di cocaina e 49,470 kg. di marijuana sequestrati il 14 gennaio 2017 (capo B), 3,720 kg. di cocaina e 19,390 kg. di marijuana sequestrati il 4 febbraio 2017 (capo C), 842,5 kg. di marijuana sequestrati il 13 marzo 2017 (capo D), 69,978 kg. di cocaina e 4,544 kg. di marijuana sequestrati il 6 maggio 19 h 2017 (capo E), 51,260 kg. di marijuana sequestrati il 28 maggio 2017 (capo F); le trattative sempre condotte dal broker UT di stanza in Olanda per il rifornimento della droga;
i sistemi operativi collaudati funzionali all'importazione, vale a dire il reperimento del denaro occorrente per l'acquisto della partita di droga e di un autoarticolato da utilizzare per il trasporto dello stupefacente destinato al mercato partenopeo;
l'utilizzo di schermature costituite da attività commerciali svolte a livello internazionale nel settore della floricultura e di sistemi di comunicazione attraverso apparecchi cellulari "dedicati", ritenuti sicuri, per mantenere i contatti durante le delicati fasi dell'importazione della droga;
la capacità del gruppo di riorganizzarsi dopo il sequestro del carico e l'arresto del corriere. Tale ultima circostanza, in particolare, appare chiaramente indicativa dell'affectio societatis, posto che i numerosi sequestri dello stupefacente, con relativo arresto dell'autotrasportatore di volta in volta assoldato per tale compito, non hanno costituito un freno ad ulteriori e in precedenza non preventivate importazioni della droga dall'Olanda, le quali sono proseguite con cadenza regolare, a dimostrazione che il legame tra gli associati non era confinato a una o più importazioni già individuate e definite sin dal compimento della prima, ma era diretto alla commissione di una pluralità indeterminata di operazioni di importazioni, ciò che è chiaramente indicativo del carattere stabile - e certamente dell'accordo criminoso.non occasionale - 5.4. Sotto altro profilo, si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente e da altri imputati che hanno dedotto analoghe doglianze - non ostano alla configurabilità del delitto associativo sia il sistema delle "puntate", sia il fatto che, di volta in volta, venissero individuati corrieri sempre diversi. In primo luogo, la circostanza che il finanziamento fosse aperto a soggetti esterni, interessati al singolo affare, evidentemente non riveste alcuna rilevanza circa la sussistenza dell'affectio societatis tra i sodali, essendo, quello delle "puntate", semplicemente un espediente per incrementare il capitale investito e, quindi, per ottenere un maggiore carico di droga, e dovendosi ribadire che l'assenza di una c.d. "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, AP, Rv. 282677). In secondo luogo, la fungibilità degli autisti, anche in tal caso, non influisce sulla stabilità dell'accordo tra gli associati, i quali, appunto, di volta in volta 20 4 anche in considerazione degli arresti dei diversi autotrasportatori - si premuravano di reperirne di nuovi, allo scopo di proseguire, senza soluzione di continuità, le importazioni di stupefacente dall'Olanda.
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1. Rammentato che, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, Sentenza n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524), la Corte di merito, con argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (analiticamente esposte dalle p. 115-119), ha correttamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza, avendo appurato che il LL: si occupava delle operazioni preliminari all'acquisto della droga, gestendo in prima persona i contatti con i fornitori esteri e portando avanti le trattative;
era il principale finanziatore e collettore delle puntate degli investitori, tanto da essere chiamato dai sodali "quello dei documenti" locuzione che pacificamente stava ad indicare il denaro necessario per l'acquisto della droga -, demandando al LL e al CO il compito di reperire i camion e gli autisti per il trasporto del denaro, che evitava di portare con sé nelle sue trasferte olandesi;
controllava personalmente le delicate operazioni di carico della merce alle quali presiedeva. Come evidenziato dalla Corte di merito, la caratura del personaggio emerge, inoltre, nelle fasi "patologiche" del sodalizio, ossia quando gli autisti venivano arrestati con relativo sequestro del carico di droga, come testimoniato dal succedersi incessante degli sms e degli incontri con il "capo" da parte degli altri sodali per fornirgli spiegazioni, e dall'atteggiamento pressante tenuto dal LL verso i trasportatori che, evidentemente, si erano assunti la responsabilità del carico e su cui gravava l'onere di monetizzare la perdita subita. Si tratta di condotte che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, evidenziano non solo l'adesione di LL al sodalizio, ma la sua posizione apicale all'interno del gruppo medesimo.
6.2. Una conclusione del genere non è scalfita dai rilievi difensivi, in quanto, per un verso, la circostanza che all'imputato non sia stata contesta la rilevantissima operazione di cui al capo C) non incide sulla condotta di partecipazione, anche a livello apicale, data l'autonomia tra la commissione dei reati-fine e il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), sicché l'associato, anche se promotore, in forza del principio di personalità della responsabilità penale, non può 21 h essere chiamato a rispondere automaticamente e indistintamente di tutti i reati scopo realizzati nell'ambito del sodalizio criminoso, ma evidentemente solo di quelli per i quali sussistono le prove del suo coinvolgimento oltre ogni ragionevole dubbio;
per altro verso, il fatto di rivolgersi ad un soggetto estraneo all'associazione di essere messo in contatto con un altro sodale ben si spiega con la circostanza che gli associati erano soliti cambiare frequentemente l'utenza telefonica proprio per evitare o, quantomeno, per minimizzare il rischio - di essere intercettati.
7. Il terzo motivo è inammissibile perché generico è fattuale.
7.1. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente non si confronta criticamente con l'articolato apparato argomentativo (p. 106-110), laddove, nell'analizzare il compendio probatorio (in particolare, le conversazioni intercettate), ha ribadito la penale responsabilità dell'imputato per l'importazione di cui al capo B), essendo stato appurata la consegna, da parte LL, del denaro necessario per l'importazione all'OT e al IV, preceduta dal contatto del LL stesso con il fornitore, a cui era seguito l'immediato viaggio in Olanda dei trasportatori, culminato nel carico della merce supervisionato dallo stesso LL, il quale, raggiunto autonomamente il territorio olandese, aveva contattato l'OT utilizzando l'utenza telefonica olandese del UT, fissando un appuntamento presso una pompa di benzina ubicata nell'ultima parte del tratto autostradale dove i corrieri dovevano necessariamente passare e che era il punto più vicino al luogo in cui egli si trovava. E ciò sulla base delle intercettazioni telefoniche puntualmente indicate (p. 107 e 108), da cui emerge uno schema ben collaudato, che si ripeteva in occasione delle varie spedizioni, consistente nel prendere accordi con il fornitore straniero per l'acquisto di ingenti partite di droga, nel reperire la somma di denaro da investire, nel consegnare al corriere di turno i soldi da trasportare in territorio olandese ove il camion sarebbe stato caricato e condotto nel territorio partenopeo. A conferma ulteriore del coinvolgimento del ricorrente, la Corte di merito ha poi valorizzato il contegno assunto dopo il sequestro della droga, in quanto LL, il 25 gennaio 2017, incontrava a AP, in piazza Garibaldi, UT, informandolo dell'avvenuta perdita del carico.
7.2. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, non vi è alcuna illogicità della motivazione laddove ha ribadito l'estraneità al contesto associativo di CI e di OT, laddove, poi, a costoro (in particolare, a IV), era stata formulata la richiesta di restituzione dell'equivalente in denaro del carico andato perduto, trattandosi di un modus operandi tipico del sodalizio;
del resto, nel caso di specie, LL a torto o a ragione non importa - riteneva che IV avesse - 22 fatto da "informatore" della p.g., ottenendo in cambio della "soffiata" di non essere arrestato e di ricevere in restituzione l'autoarticolato di cui era intestatario, come era effettivamente avvenuto. Come rilevato dalla Corte d'appello, non è nemmeno ravvisabile alcuna incongruenza nella posizione di LL quale leader del sodalizio, peraltro a questi riconosciuta dallo stesso IV, il quale era talmente intimidito dalla reazione dell'imputato da richiedere l'ausilio di personaggi di spessore, come ST, ottenendo poi da quest'ultimo l'invocata protezione.
8. Il quarto motivo è inammissibile. Anche in tal caso, manca, da parte del ricorrente, un confronto critico con la motivazione, laddove, in maniera argomentata e coerente con i dati probatori, ha ribadito il pieno coinvolgimento del LL nell'importazione contestata al capo E), ciò desumendosi dai messaggi (analiticamente riporti alle p. 111-112) tra CO, che si trovava in Olanda e aveva la disponibilità di stupefacente di ottima qualità, e il LL stesso, che aderiva all'offerta, avendo trovato sia il denaro necessario e sia l'autotrasportatore per effettuare l'importazione. A ciò si aggiunge la circostanza che, dopo il sequestro della droga, CO e LL concordavano un incontro chiarificatore (cfr. telefonata n. 998 del 6.5.2017 ore 14.15), incontro che la difesa contesta ma che la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ritenuto essersi verificato sulla base dell'assenza di contrordini e della circostanza che il AR, alle ore 16:53, comunicava al RO di aver parlato con la "sua famiglia" (cfr. sms n. 766), da ciò desumendo, con ragionevole certezza, che il LL fosse un membro della "famiglia" con cui il AR si era appena consultato e che, appunto, lo pressava per ottenere informazioni e spiegazioni sull'intervenuto sequestro. Su queste basi, la Corte di merito ha perciò ribadito che il LL aveva com- missionato e finanziato quel carico, circostanza ulteriormente corroborata dal fatto che, nella mattinata del 14 maggio, si CO recò presso l'abitazione del LL per avere con questi un ulteriore confronto. In senso contrario nemmeno rileva il fatto che il RO, ossia il trasportatore del carico, avrebbe dovuto rimborsare il controvalore della sostanza stupefacente sequestrata, circostanza che, per un verso, è del tutto estranea al coinvolgimento dell'imputato nell'importazione in esame, per altro verso era una prassi collaudata del sodalizio.
9. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte di merito, con logica ed esaustiva motivazione, ha ribadito la penale responsabilità del LL nell'importazione di cui al capo F) sulla base del 23 materiale probatorio acquisito (dettagliatamente ricostruito alle p. 113-115), da cui emerge il ruolo svolto dal ricorrente sia nella fase preliminare, come acclarato dei contatti con il UT, a cui LL manifesta la sua disponibilità a ritirare tutto il carico (cfr. tel. 1767 della 3 maggio 2017), sia in quella successiva al sequestro, avendo il LL organizzato un incontro, per il tramite della AR, per avvisarlo dell'avvenuto sequestro (cfr. intercettazioni progr. 231, 232, 248, 257, 262, 263, 283, 288, 289 e 289). E' ben vero che, come ritenuto la Corte di merito, il LL non viene intercettato nella fase del trasporto della droga - e ciò in quanto i telefoni cellulari, come pacificamente acclarato nel corso delle indagini, venivano sostituiti con grande frequenza -, ma ciò non toglie la forza logica e persuasiva degli elementi dinanzi indicati, sulla scorta dei quali la Corte di merito ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità, vale a dire l'accertato intervento del ricorrente nella fase preparatoria, nei termini sopra indicati, e il suo interessamento dopo il sequestro del carico. 10. Il sesto motivo inammissibile. 10.1. Si rammenta che, per granitica giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427) si è costantemente affermato che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (da ultimo, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, dep. 23/12/2019, P.G. in c. Graziano, Rv. 278061). D'altro canto, ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). 10.2. Ciò posto, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione 24 и dell'istruttoria dibattimentale non solo logicamente motivando, in maniera minuziosa, la non pertinenza e l'irrilevanza della richiesta stessa (cfr. p. 120-124), ma anche facendo leva su elemento che, di per sé, riveste carattere dirimente, ossia la limitatissima vocazione probatoria dell'ordinanza di custodia cautelare. Si ricorda, infatti, che l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento ancora non passata in giudicato, pur potendo essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Kalloni, Rv. 276342; Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Palermita, Rv. 263121; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, dep. 2001, Reina, Rv. 218315). 10.3. Orbene, in applicazione dei principi indicati, è del tutto evidente che l'eventuale acquisizione dell'ordinanza in esame avrebbe documentato non, come pretende il ricorrente, la partecipazione di OR AR anche a un'associazione di stampo mafioso, operante nel settore degli stupefacenti nel medesimo contesto spazio-temporale del sodalizio di cui al capo A), ma, unicamente, e in maniera molto più limitata, che nei confronti del AR era stata applicata una misura cautelare personale in relazione a certo titolo di reato, elemento che certamente non avrebbe alcun modo inciso e, comunque, il - ricorrente non l'ha spiegato - sulla tenuta logica della sentenza impugnata. 11. Il settimo motivo è infondato. 11.1. Con argomentazioni valevole per analoghi motivi dedotti da altri ricorrenti, si osserva che, in un sistema processuale incentrato non sulle prove legali ma sul principio del libero convincimento del giudice, vale a dire sul convincimento maturato all'esito della corretta valutazione delle prove legittimamente acquisite nel processo, si è costantemente predicato che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza, non è necessario ricorrere a perizia tossicologica, ben potendo utilizzarsi anche altre fonti di prova acquisite agli atti (Sez. 3, n. 28556 del 21/06/2012, Cianicoli, Rv. 253149), quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704), fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968-02). 25 میرا 11.2. In maniera del tutto coerente, tale principio è stato esteso all'accertamento dell'aggravante della ingente quantità, la quale, come affermato a più riprese dalla Sezioni Unite, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, IO, Rv. 253150-01); principio ribadito dalla sentenza Polito, la quale ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, IO (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01), sicché la soglia minima per ritenere integrata detta aggravante è 2 kg. di principio attivo quanto alle droghe leggere (4.000 volte il valore - soglia di 500 mg.), e 1,5 kg. di principio attivo quanto alla cocaina (2.000 volte il valore - soglia di 750 mg.). La questione della sussistenza di tale aggravante indipendentemente da una perizia si è posta, in prevalenza, in relazione alla c.d. droga parlata, ossia quando il traffico di sostanze stupefacenti viene accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali;
in un caso del genere, si è affermato che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512). 11.3. Orbene, ad avviso del Collegio, non vi sono ragioni per non estendere un principio del genere anche nell'ipotesi in cui la droga (non sia "parlata" ma) sia stata oggetto di sequestro e, quindi di pesatura;
anche in tal caso, quindi, pur in assenza di perizia, il giudice può ritenere sussistente l'aggravante dell'ingente quantità sulla base dei dati accertati e delle prove acquisite, e tale accertamento, costituendo una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, non è sindacabile nel giudizio di cassazione, ove sorretto da logica motivazione. 11.4. Nel caso in esame, attenendosi al principio appena indicato, la Corte di merito (p. 24 ss. della sentenza impugnata) ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante in esame con una valutazione di fatto che non può dirsi 2 26 6 manifestamente illogica, avendo dato rilievo sia agli elevatissimi quantitativi, in termini assoluti, di sostanza stupefacente sequestrata pari a 49,470 kg. di - marijuana (capo B), a 842,5 kg. di marijuana (capo D), a 69,978 Kg. di cocaina ed a 4,544 kg. di marijuana (capo E), a 51,260 kg. di marijuana (capo F) - sia, soprattutto, agli esiti della consulenza - acquisita agli atti effettuata nel diverso - procedimento a carico di LE OT, l'autotrasportatore arrestato in flagranza di reato in relazione all'importazione di droga oggetto di contestazione al capo B), che ha accertato 1.997,467 gr. netti di cocaina, avente una percentuale di purezza, nei tre reperti campionati, rispettivamente del 95,3%, del 95,4% e del 95,7%, per un totale di cocaina pura pari a 1.907,04 gr., idonei al confezionamento di 12.713,6 d.m.s., e 43.537,5 gr. netti di sostanza vegetale costituita da preparazione stupefacente a base di cannabis indica, con una percentuale di purezza oscillante tra il 16,1% ed il 16,7%, corrispondente a 7.140,15 gr. di principio attivo (THC), da cui sono ricavabili 28.5606 d.m.s. Orbene, come ritenuto dalla Corte di merito, gli esiti di tale consulenza, con riferimento, in particolare, alla percentuale di principio attivo accertata nella cocaina e nella marijuana, possono essere logicamente estesi alla sostanza stupefacente oggetto delle successive importazioni, stante l'assoluta omogeneità del modus operandi, dei soggetti coinvolti, della provenienza dell'Olanda della droga, del breve tempo trascorso tra i vari episodi di importazione. Di conseguenza, tenendo conto del peso complessivo dello stupefacente e applicando le percentuali, con riferimento al principio attivo, accertate dalla consulenza disposta nel procedimento a carico dell'OT, i valori soglia dinanzi indicati, con riferimento anche alle importazioni di cui ai capi D), E) ed F), risultano grandemente superati e certamente integrano la nozione della "ingente quantità". Una conclusione del genere, come evidenziato dalla Corte di merito, è corroborata da ulteriori elementi di conferma, quali: il trasporto su gomma del denaro contante (i cd. "documenti") occorrente per l'acquisto dello stupefacente, ciò che denota l'ingente quantità del denaro stesso, a cui evidentemente corrisponde un elevatissimo quantitativo di droga;
la destinazione dello stupefacente allo smercio all'ingrosso; l'utilizzo di autoarticolati per il trasporto della droga. Si tratta, come anticipato, di una valutazione di fatto saldamente ancorata alle risultanze processuali e scevra da profili di illogicità manifesta, che, quindi, supera il vaglio di legittimità. 12. L'ottavo motivo è inammissibile. ۱۳ 27 Si rileva che, con una valutazione di fatto immune da vizi logici, la Corte di merito ha confermato la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio, ri- levando che la pena base per il delitto associativo è stata individuata nel minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione rispecchiano, oltre la gravità del fatto desunta dal quantitativo di droga oggetto di importazione, il ruolo di vertice svolto dal ricorrente. Quanto poi al diniego delle circostanze attenuante generiche, la Corte d'ap- pello, per un verso, non ha ravvisato alcun elemento tale da giustificare una miti- gazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da con- fermare, secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); per altro verso, ha individuato, come elemento ostativo, l'elevato spessore criminale del ricorrente, come si desume dalla capacità di ga- rantire un continuo flusso di importazioni di droga dall'Olanda, di assicurarsi con- sistenti somme di denaro da investire nell'acquisto delle ingenti partite di droga, dalla capacità di riorganizzarsi e reiterare le importazioni in tempi brevi subito dopo i sequestri del carico e gli arresti degli autotrasportatori, con ciò mostrando di avere considerato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A fronte di tale apparato motivazionale, immune da aporie logiche e con- gruente ai dati processuali, il motivo si rivela, oltretutto, generico, non indicando elementi non valutati dai giudici di merito che avrebbero giustificato l'inflizione di una pena più mite o applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. 13. Il ricorso proposto nell'interesse di IO IV è infondato. 14. Il primo motivo, al limite dell'inammissibilità, è infondato. -14.1. Inammissibili, perché di contenuto valutativo, sono le censure riprese con il primo motivo aggiunto con cui si contesta l'affermazione della - responsabilità penale in relazione all'importazione di droga di cui al capo B). Con ampia, esaustiva e logica motivazione, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di cui al capo B), essendo stato accertato il diretto coinvolgimento dell'imputato nelle fasi della consegna e del trasporto della partita di stupefacente dall'Olanda in Italia, coinvolgimento fondato su un'ampia e articolata disamina delle emergenze probatorie (analiticamente 28 и esposte alle p. 36-43 della sentenza impugnata), quali le intercettazioni telefoniche, i servizi di pedinamento della p.g., il sequestro dell'autoarticolato DA - la cui motrice era intestata a IO IV contenente la droga, che era occultata tra i colli di biscotti, l'arresto dell'OT - mentre il IV, che era pure a bordo del mezzo, non venne arrestato, in quanto il correo si dichiarò esclusivo responsabile dell'importazione della droga -, i numerosi contatti, successivi al sequestro, con il LL, che reclamava la restituzione del denaro anticipato per l'acquisto della droga. Al cospetto di un siffatto apparato motivazionale analitico, saldamente ancorato ai dati probatori, la difesa si diffonde in contestazioni che attaccano la ricostruzione fattuale della vicenda, senza tuttavia individuare profili di manifesta illogicità della motivazione o gravi carenze argomentative su questioni davvero decisive, tali non apparendo l'asserita erroneità della definizione del IV quale dipendente dell'OT piuttosto che quale datore di lavoro, elemento del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione della vicenda, e considerando che le circostanze cui fa riferimento la difesa sono introdotte attraverso un mero richiamo alle trascrizioni delle captazioni senza nemmeno riportarle, ciò che non consente di apprezzare la significatività dei rilievi formulati, né di dimostrare travisamenti della prova, peraltro neppure specificamente dedotti. 14.2. Le censure con cui si contesta la sussistenza l'aggravante della ingente quantità, sviluppate anche con il secondo motivo aggiunto, sono infondate. 14.2.1. Nel rinviare alle argomentazioni dinanzi espresse al par. 11 quanto ai presupposti per l'applicazione dell'aggravante, va qui aggiunto, in replica al motivo, che è ininfluente il fatto che nel diverso procedimento a carico dell'OT, definitivamente condannato per l'importazione contestata al capo B), sia stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in esame. Invero, non appare prospettabile alcun potenziale contrasto di giudicati, che si realizza, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., solo allorquando "i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra senza penale irrevocabili", dove per "fatti" si intendono i fatti storici, come definiti nella loro dimensione storico-naturalistica, che comprende la condotta e, ove presente, l'evento e il nesso causale con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, con esclusione, quindi, degli elementi circostanziali, specie nel caso in cui il relativo accertamento è rimesso alla discrezionalità giudiziale, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, da cui risulta che, nel procedimento a carico dell'OT, il giudice, pur ravvisando il superamento del valore soglia per entrambe le sostanze, ha comunque ritenuto non opportuno operate un aumento di pena per detta aggravante, stante l'elevata sanzione da 29 h irrogare per la violazione più grave concernente la cocaina (cfr. p. 51 della sentenza impugnata). Del tutto coerentemente, si è ritenuta inammissibile la richiesta di revisione avente ad oggetto la sussistenza di una circostanza aggravante perché non concernente il contrasto oggettivo tra i fatti accertati in diverse sentenze irrevocabili, ma la diversa valutazione del medesimo episodio di vita da parte di distinte autorità giudiziarie (Sez. 3, 18016 del 08/01/2019, DU OR Rodriguez, Rv. 276080-02). In tal decisione, si è inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il favor innocentiae e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. Nel caso di specie, posto che nei confronti del coimputato OT è stata emessa condanna per lo stesso fatto, legittimamente valutato tuttavia in termini meno gravi per effetto del mancato riconoscimento dell'aggravante in esame, non sussiste, perciò, alcun potenziale contrasto di giudicati potenzialmente rilevante ex art. 630 cod. proc. pen. 14.2.2. Del tutto fuori fuoco, infine, è il richiamo all'art. 669 cod. proc. pen., che disciplina l'ipotesi, del tutto differente da quella qui al vaglio, di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. 15. Il secondo motivo, pure al limite dell'inammissibilità, è infondato. 15.1. Anche in tal caso, si rivelano inammissibili tutte le censure dirette a contestare l'affermazione della penale responsabilità per l'importazione di cui al capo F) censure riprese dal terzo motivo aggiunto- in quanto, lungi dal prefigu- rare vizi motivazionali, si limitano a contestare profili ricostruttivi del fatto, e, quindi, si risolvono in una richiesta, non consentita, di rivalutazione, peraltro del tutto parziale, del materiale probatorio. Invero, come risulta dall'attenta ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di merito (cfr. p. 43-48 della sentenza impugnata), l'affermazione della re- sponsabilità poggia, in primo luogo, sulla consegna, da parte del IV, al Gim- melli, in accordo con il ST, di un'utenza telefonica, munita di scheda, rite- nuta non soggetta ad intercettazione, per mantenere i contatti tra quest'ultimo ed il LL, in partenza per l'Olanda per effettuare il trasporto della droga: con- 30 ん dotta che certamente rileva ex art. 110 cod. pen., avendo il IV consapevol- mente fornito un contributo apprezzabile nell'economia della complessa ed artico- lata importazione di stupefacente. Al proposito, va richiamato il costante indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, me- diante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facili- tarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454), situazione certamente ravvisabile nel caso in esame, stante la necessità di mantenere "in sicurezza" i contatti telefonici con il trasportatore da parte degli altri sodali che avrebbero poi dovuto ricevere la sostanza stupefacente. Oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato altri due elementi a conferma del consapevole coinvolgimento del IV nell'importazione qui in esame. In primo luogo, la Corte di appello ha messo in luce come il IV fosse pie- namente coinvolto nell'affare sin dall'inizio, in quanto, a far tempo da 17 maggio 2017, aveva nella sua disponibilità il denaro da trasportare in Olanda per l'acquisto di una partita di stupefacente, inizialmente non andata a buon fine, posto che le trattative condotte da ZU in Olanda non si erano perfezionate, sicché il Gim- melli era rientrato a AP (cfr. p. 44 della sentenza impugnata), per poi ritornare nei Paesi Bassi, di lì a pochi giorni, ossia il 24 maggio, per concludere l'importa- zione in esame, conclusasi con il sequestro del carico in data 28 maggio 2017 e l'arresto in flagranza dell'autotrasportatore. In secondo luogo, la Corte di merito ha dato rilevanza al fatto che IV si precipitò ad incontrare il LL subito dopo il rientro di costui in Italia dall'Olanda, mentre l'autotrasportatore era ancora in viaggio, prima di essere ar- restato, e ciò all'evidente fine di acquisire informazioni sulla buona riuscita dell'im- portazione. Anche in tal caso, le censure difensive sono dirette a contestare la ricostru- zione giudiziale dei fatti senza tuttavia indicare la manifesta illogicità del percorso argomentativo, che, invece, risulta ampio, adeguato e coerente con le plurime emergenze probatorie correttamente valutate. 15.2. Infondati sono i rilievi diretti a contestare la sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rinviando, sul punto, alle conside- razioni dinanzi espresse al par. 11. 31 16. Il terzo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione è adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito escluso la sussi- stenza di circostanze valutabili ex art. 62-bis cod. pen. tale non essendo, per dettato normativo, lo stato di incensuratezza, e nemmeno lo svolgimento di una lecita attività lavorativa, dal momento che, come ritenuto dalla Corte d'appello, proprio l'attività di autotrasportatore ha consentito all'imputato di coprire i traffici di stupefacente a cui egli ha preso parte -, individuando, inoltre, quale elementi ostativi non oggetto di specifica censura -, la concreta gravità dei fatti, la per- sonalità dell'imputato e il suo comportamento processuale. 17. Il quarto motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen., è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, ostandovi lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CO è infondato. 19. Il primo motivo è inammissibile perché proposto per casi non consentiti, essendo diretto, nella sostanza, a criticare la valutazione delle prove concordemente operata dai giudici di merito. Ribadito, come dinanzi indicato al par. 3.3, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), la Corte di merito, dopo aver illustrato i collegamenti dell'imputato con LL, capo del sodalizio, e le reazioni dell'imputato alla notizia del sequestro del carico di droga di cui capo B), evidentemente dimostrative della pregressa collaborazione con OT e LL per le trasferte aventi ad oggetto importazioni di stupefacente, all'esito di una puntuale rassegna del materiale captativo (analiticamente illustrato alle p. 62-67 della sentenza impugnata), ha argomentatamente inquadrato nel medesimo contesto le successive conversazioni criptiche con "o zio", soggetto rimasto non identificato, NA (la coimputata AR, sua compagna), e "MI", identificato nell'autista MI ER. 32 n Dal contenuto e dalla sequenza delle conversazioni, unitamente al monitoraggio degli spostamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda, la Corte di merito, con una valutazione di merito che certamente non può dirsi manifestamente illogica, ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nell'importazione in esame sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati, ossia: la coincidenza temporale e spaziale delle operazioni di carico svolte dal CO (che il 22 gennaio aveva preso un volo per l'Olanda, utilizzando un biglietto pagatogli da un ignoto interlocutore e facendo ricorso ad una nuova scheda telefonica) con quelle effettuate sul camion che l'ER, la mattina successiva, avrebbe effettuato;
il rientro in Italia del ricorrente quasi contemporaneo a quello dell'ER (essendo dovuto lo sfalsamento di un giorno alla impossibilità di trovare un biglietto ferroviario per il giorno 4 febbraio 2017); le espressioni utilizzate nei contatti telefonici con lo "zio" con riferimento alle "belle cose" che stava facendo con altri committenti;
le captazioni successive al sequestro, da cui risulta che il CO cercava di contattare LL al fine di procedere al recupero di un credito di 1.450 euro da lui vantato in modo da compensare il mancato guadagno causato dalla perdita subita. Infine, come logicamente ritenuto dalla Corte di merito, non assume rilevanza, in relazione alla posizione del ZU, la mancata contestazione del reato di cui al capo C) al LL, capo del sodalizio ma non coinvolto personalmente in tutti i reati-fine, in quanto l'insufficienza degli elementi di reità in relazione a taluno dei compartecipi ad un reato fine non può evidentemente riverberarsi sul giudizio di colpevolezza relativo ai concorrenti. 20. Il secondo motivo è inammissibile perché, anche in tal caso, le argomentazioni difensive hanno un contenuto eminentemente fattuale, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Si osserva che, sulla base della sequenza e del contenuto del materiale captativo e della messaggistica tra UT, LL, ZU, AR, AR, LL (analizzato nel dettaglio alle p. 70-77 della sentenza impugnata), calato nel contesto di rapporti illeciti già accertati in relazione alle importazioni di cui ai capi B) ed E) (con riguardo a tale ultimo capo, la sentenza è già definitiva, avendo il ricorrente rinunciato al motivo di appello;
cfr. p. 69 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha desunto il fattivo coinvolgimento del ricorrente anche nell'importazione di cui al capo F), posto che CO, a breve distanza temporale dal sequestro ai danni dell'autista Retica, di cui al capo E), era nuovamente ripartito per l'Olanda dotandosi di varie utenze cellulari "dedicate", anche olandesi, con le quali contattava i correi in particolare, la compagna e AR utenze 1 che dismetteva continuamente al fine di eludere il monitoraggio del traffico 33 ん telefonico, e che faceva recapitare, con il fattivo contributo della AR, anche ad esponenti del sodalizio, tra cui il LL, che incontrava di persona;
egli, inoltre, era rimasto in Olanda in attesa dell'arrivo dei "documenti", che gli erano necessari per l'acquisto della ingente partita di marijuana, per poi sovraintendere, come di solito, alle operazioni del carico del narcotico a bordo di un autoarticolato acquistato dal LL. ZU, inoltre, aveva incaricato la compagna di comperare un biglietto aereo per tale "PP" affinché questi lo raggiungesse in Olanda "per portare la macchina", cosa che la donna fece, e fu immediatamente informato dal LL del sequestro dell'autocarro e dell'arresto del corriere la stessa mattinata del 28 maggio 2017, e, dopo tale incontro, CO intimava alla compagna di "buttare il telefono". A fronte di questo solido quadro probatorio, la difesa sollecita una rilettura del materiale captativo, senza tuttavia dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, che, viceversa, si fonda su argomentazioni ampie, analitiche e coerenti con i contenuti dei dialoghi intercettati, rispondendo alle critiche difensive con argomenti dotati di elevata plausibilità, non smentiti da decisive prove contrarie. Invero, la Corte di merito ha evidenziato, in maniera non manifestamente illogica, che l'assenza di contatti tra il CO ed il LL non è circostanza dirimente, atteso che i sodali, come accaduto in altri episodi di importazione, si dividevano i compiti, e, nel caso specifico, il LL era preposto al reperimento del mezzo di trasporto e dell'autista ON, con il quale si era recato in Olanda ed interloquiva continuamente, seguendone in maniera meticolosa gli spostamenti durante il viaggio di ritorno, il che spiega perché non risultano evidenze intercettive riferite alla posizione del CO nella fase in cui si concretizzava l'importazione con il seguente trasporto su gomma dello stupefacente. 21. Il terzo motivo è infondato. Rinviando alle considerazioni sopra svolte al par. 5 quanto alla sussistenza del delitto associativo, riguardo alla partecipazione del CO al sodalizio criminoso la Corte di merito l'ha riaffermata con una motivazione adeguata e conforme al diritto e ai canoni della logica, evidenziando che: all'imputato sono ascritti quasi tutti i reati-fine, alcuni dei quali sfuggiti ai controlli come da lui stesso riferito - all'interlocutore nella conversazione n. 42 del 27 aprile 2017 -, con il ruolo di gestire e coordinare le singole operazioni di importazione;
egli si relazionava direttamente con il capo promotore LL, con cui aveva rapporti così consolidati, da fornirgli utenze dedicate, comunicando con lui per il tramite della sua compagna, ZA AR, al fine di eludere i controlli delle forze dell'ordine; 34 п utilizzava sistematicamente un frasario criptico e si avvaleva della collaborazione del coimputato AR per portare a termine i propositi delittuosi attraverso i trasporti di stupefacente;
in alcuni colloqui con quest'ultimo lascia trasparire chiaramente la propria appartenenza associativa, come quando definisce il coimputato LL (Mellone) "il compagno nostro" (conv. n. 42), oppure quando, nel prendere atto che AR aveva portato a termine un trasporto di stupefacente da Roma a AP, il AR stesso sottolinea che avevano risparmiato il pagamento di un autista compiacente (conv. n. 89), ovvero quando egli fa riferimento all'esigenza di dare spiegazioni al gruppo circa l'esito fallimentare di una operazione di importazione di droga, o, ancora, si ripromette di mandare i telefoni a tutti i partecipi (conv. n. 42). Si tratta di elementi più che persuasivi, chiaramente dimostrativi della stabile e non occasionale appartenenza del CO al gruppo organizzato dedito al narcotraffico dall'Olanda, facente capo al LL, 22. Il quarto motivo è infondato. Al proposito, si fa rinvio alle argomentazioni espresse al par. 11. 23. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente essendo entrambi relativi al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. Si osserva che la Corte merito ha sensibilmente ridotto la pena inflitta per i reati satellite, ribadendo, in maniera plausibile sul piano logico, la congruità della pena base e l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei criteri ex art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti, quali la pluralità e gravità dei fatti attribuiti al CO, il ruolo primario assunto nelle operazioni d'importazione della droga, i contatti privilegiati con il capo- promotore, l'assenza di manifestazioni di resipiscenza. 24. Il ricorso proposto nell'interesse di VI AR è infondato. 25. Il primo motivo è infondato. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità contestata ai capi E) ed F), si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. Si evidenzia, inoltre, che con l'appello non era stata posta alcuna specifica questione in ordine all'ascrivibilità soggettiva dell'aggravante, sicché essa non può essere posta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. 26. Il secondo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale, senza individuare profili di illogicità manifesta della motivazione. 35 Invero, la Corte di merito ha ribadito il pieno coinvolgimento della ricorrente sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate (puntualmente esposte alle p. 83-90 della sentenza impugnata), da cui emerge che il CO, trovandosi in Olanda, si avvaleva della fattiva collaborazione, oltre che di tale "OR", anche di NA sia per la raccolta delle cd. "puntate" da recapitare poi nei Paesi Bassi al CO stesso, sia per la ricerca di un vettore compiacente per il trasporto della droga. Nel misurarsi criticamente con le argomentazioni difensive, qui nuovamente riproposte - ossia che LL, pur ammettendo aver fatto solo da tramite tra gli autisti e i reali destinatari della sostanza stupefacente, ha sempre negato di conoscere la AR e di averla mai incontrata, e che l'interlocutrice delle conversazioni captate era tale ZA RU, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale, e che la consulenza tecnica della difesa ha concluso nel senso della incompatibilità, nella percentuale dell'83%, della voce della AR raccolta nel saggio fonico con quella delle conversazioni in esame, sebbene somiglianti all'ascolto superficiale - la Corte di merito, condividendo integralmente le argomentazioni del primo giudice, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito che fu proprio la ricorrente a incontrare il LL il 28 aprile 2017, a AP in piazza Dante, al fine di ricevere una somma di denaro da far recapitare al CO in Olanda, sulla base di una serie di elementi puntualmente elencati, quali: 1) la circostanza che, nell'interrogatorio di garanzia, in relazione a un aspetto decisivo per la propria posizione processuale, il LL non abbia da subito chiarito che la NA non era la correa AR, ma la sua amante, di cui peraltro, nemmeno egli ha mai indicato la data di nascita e il luogo di residenza;
2) la circostanza che, sebbene LL sia stato a lungo sottoposto a intercettazione, in nessun'altra occasione sono mai stati registrati contatti con una possibile amante di nome NZ, il cui nominativo non emerge in nessuna telefonata, al di fuori di quelle delle 4 del 27 aprile qui in esame;
3) nemmeno dopo le telefonate in esame, LL ha più avuto alcun contatto con l'asserita amante, e, in generale, la relazione extraconiugale non è mai emersa durante tutto il periodo in cui l'imputato è stato intercettato e monitorato nei suoi spostamenti, così come non sono risultati al sistema d'indagine interforze controlli sui territorio attestanti la presenza del LL con la RU;
4) il tenore letterale delle conversazioni (analizzato nel dettaglio a p. 87 della sentenza impugnata) non è affatto congruente con l'asserito rapporto sentimentale dei due interlocutori, né appare plausibile che i due non sapessero nulla l'uno dell'altro e non conoscessero i reciproci spostamenti, mentre, per contro, l'imminente viaggio della donna "verso nord" si coniuga perfettamente con la consegna del denaro che doveva essere recapitata a CO per l'acquisto della droga. 36 Si tratta di una motivazione che certamente non può dirsi manifestamente illogica e, dunque, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 27. Il terzo motivo è inammissibile perché le censure si pongono unicamente sul piano, fattuale, della valutazione delle prove. La Corte di merito ha ribadito l'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputata in relazione al capo F) con un percorso argomentativo scevro da vizi logici, avendo accertato, sulla base del conversazioni telefoniche il cui tenore non è certamente solo quello di un semplice dialogo tra due fidanzati, né la AR si limita a recepire passivamente le richieste del compagno -, il ruolo di intermediaria rivestito dalla donna, la quale ha fornito al compagno un fattivo contributo nell'operazione di importazione della droga, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., in quanto: 1) fece recapitare al compagno il denaro occorrente per l'acquisto della sostanza stupefacente e per affrontare le spese di una lunga permanenza in territorio olandese;
2) fece da intermediaria tra il compagno e gli altri sodali, tra cui LL, con il quale mantenne rapporti privilegiati nel mandare ambasciate;
3) procurò nuove utenze telefoniche "dedicate", che consegnò ai correi dopo aver fatto la ricarica;
4) acquistò il biglietto aereo per l'Olanda, come effettivamente accertato, per tale PP, ossia l'autista designato per trasportare in Italia lo stupefacente acquistato, al quale la AR cedette temporaneamente il cellulare. Anche in tal caso, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta presenti nel percorso argomentativo posto alla base del giudizio di responsabilità, la ricorrente deduce, genericamente, l'inadeguatezza del materiale captativo dimostrativo di un contributo causale, ciò che non supera il vaglio di ammissibilità. 28. Il quarto motivo è inammissibile. Ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), nel caso di specie la motivazione non risulta affatto illogica, avendo ribadito la congruità del bilanciamento in relazione al ruolo certamente non secondario svolto dalla ricorrente che faceva da collegamento tra il compagno e gli altri sodali, si - occupava di ricevere le "puntate" e di reperire utenze "dedicate", che poi provvedeva ad attivare e consegnare ai membri del sodalizio -, e considerata, 37 infine, l'assenza di resipiscenza, con ciò dimostrando la Corte di merito di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). 29. I ricorsi presentanti nell'interesse di NC LL sono infondati. 30. Le censure con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata ai capi B), E) ed F) (primo motivo del ricorso dell'avv. Dello Iacono, ripreso nel ricorso dell'avv. Sabato) sono infondate;
anche in tal caso, si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. Quanto, poi, all'ascrivibilità soggettiva dell'aggravante, contestata dal difensore sul presupposto che il LL non conoscesse il quantitativo della droga trasportata, come emerge dalla ricapitolazione dei motivi, non censurati dal difensore, non risulta che la questione sia stata devoluta con l'appello, sicché non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione. 31. Le censure dirette a contestare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2021 (secondo motivo del ricorso dell'avv. Dello Iacono, ripreso nel ricorso dell'avv. Sabato) sono inammissibili. 31.1. Si rammenta, in primo luogo, che il riconoscimento della continuazione necessita - tanto in sede di esecuzione, quanto nel processo di cognizione -, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (per tutti, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In particolare, la verifica circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931). In altri termini, il disegno criminoso rappresenta un programma che deve 38 h formarsi nella mente dell'agente non oltre l'inizio dell'esecuzione del primo dei reati previamente ideati, i quali devono essere già tutti individuati almeno nelle loro linee essenziali, e a tale ideazione deve poi accompagnarsi la deliberazione di realizzali. Si è poi ulteriormente chiarito (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896) che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto della continuazione, il quale postula (Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615), che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali. Va ribadito, infine, per un verso, che è onere dell'imputato allegare specifici elementi da cui è desumibile l'unicità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962; Sez. 5, n. 18586 del 4/3/2004, D'Aria, Rv. 229826; Sez. 2, n. 40342 del 13/5/2003, Settimo, Rv. 227172; Sez. 1, n. 5518 del 18/11/1994, dep. 1995, Montagna, Rv. 200212 ed altre prec. conf.); per altro verso, che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Fiordalisi, Rv. 275222). 31.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha rigettato la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti oggetto del presente procedimento con quelli definitivamente giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021 la quale ha affermato la penale - responsabilità del LL per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettivamente contestati ai capi A) e C) con analitica e puntuale motivazione (cfr. p. 130-136 della sentenza impugnata), esente da errori di diritto e da vizi logici. Invero, la Corte di merito ha ritenuto che l'appartenenza dell'imputato a due gruppi criminali, dediti al traffico di sostanze stupefacenti, fosse il frutto non di 39 h edun'unica, originaria, deliberazione, quanto, piuttosto, di autonome estemporanee determinazioni, e ciò sulla base della radicale differenza tra i due sodalizi, in relazione alla composizione soggettiva - salvo, ovviamente, che per il LL al contesto spaziale e alla natura delle associazioni, essendo di stampo mafioso solo quella oggetto della sentenza definitiva, alla tipologia di sostanze stupefacenti importate in Italia, ai fornitori, alle attività strumentali connesse alle operazioni illecite, né risultando una qualche forma di collaborazione tra i due gruppi criminali. Su queste basi, la Corte di merito ha perciò correttamente e plausibilmente ritenuto che l'adesione dell'imputato a due differenti associazioni delinquenziali fosse il risultato di una scelta di vita, ispirata alla sistematica perpetrazione di illeciti, e non l'attuazione di un progetto criminoso unitario, dovendosi ribadire che l'identità del disegno criminoso, postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, quantomeno a grandi linee, fin dalla commissione del primo reato, non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (da ultimo, Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420). 32. Il motivo, dedotto nell'ultima parte del ricorso dell'avv. Sabato, concernente il trattamento sanzionatorio è inammissibile. La Corte di merito, infatti, proprio in considerazione del complessivo comportamento processuale dell'imputato, che ha reso confessione, sebbene del tutto parziale, e ha rinunciato ai motivi assolutori nel merito, ha riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche pur con giudizio di equivalenza, tenuto conto dei precedenti penali di cui risulta gravato l'imputato, dell'entità dei traffici in cui è stato coinvolto e del suo consistente apporto nella riuscita delle importazioni di droga e nel conseguimento degli scopi associativi. Si tratta di una valutazione di fatto che non deborda nell'arbitrio o nella manifesta illogicità e che, quindi, non è sindacabile in questa sede. 33. Il ricorso proposto nell'interesse di SA RO è infondato. 34. Il primo motivo è infondato;
si rinvia alle considerazioni di carattere generale già esposte al par. 11. 35. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di merito, con logica e adeguata motivazione, ha ribadito la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della differente tipologia di stupefacente trasportato facendo leva dal chiaro contenuto dei plurimi colloqui telefonici, 40 h oggetto di captazione, con l'autista RT Retica, volti ad indirizzare quest'ultimo nelle operazioni di carico ed a ricevere informazioni sull'andamento delle operazioni;
in particolare, la Corte d'appello ha dato rilevanza a una conversazione (la n. 1063) nel corso della quale l'autista ha utilizzato un termine inequivoco, ossia "panetti", affermando che quelli caricati erano sessanta, mentre era rimasto fuori un "bancale", ossia il plico di marijuana effettivamente trovato nel vano portaoggetti della cabina, in tal modo consentendo agli inquirenti di comprendere con chiarezza il contenuto del colloquio e successivamente di riscontrare, in occasione dell'arresto dell'autista, l'effettiva corrispondenza fra quanto affermato e quanto sequestrato all'esito della perquisizione dell'autoarticolato, dove furono rinvenuti, appunto, sessanta panetti di cocaina, per un peso complessivo di Kg. 69,978, occultati in un doppiofondo ricavato nella motrice sotto la brandina dell'autista, e cinque buste contenenti complessivamente Kg. 4,544 di stupefacente del tipo marijuana sistemate nel semirimorchio insieme al carico commerciale e, in parte, in due vani portaoggetti collocati nella cabina della motrice al di sopra del parabrezza. 36. Il ricorso proposto nell'interesse di OR AR è infondato. 37. Il primo motivo è infondato. 37.1. Quanto alla sussistenza del delitto associativo, si rinvia alle argomentazioni di cui al par. 5. 37.2. In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, nel misurarsi con le argomentazioni difensive, di nuovo riproposte in queste sede senza alcun confronto critico con la motivazione, la Corte di merito (cfr. p. 98-101 della sentenza impugnata) ha ritenuto non rilevante la circostanza che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato fine anche se, come ritenuto dalla corte d'appello, dalle conversazioni captate emerge il coinvolgimento del AR sia nell'episodio di cui al capo F), pur non oggetto di contestazione, sia nella preparazione di altre spedizioni non accertate ma andate a buon fine - posto che, come detto, nemmeno la commissione di singoli "reati-fine" è necessaria ai fini della configurabilità dell'associazione. Sulla base del dato captativo, la Corte d'appello ha ritenuto provata la natura non occasionale e contingente dell'apporto del ricorrente, il quale: 1) pur relazionandosi prevalentemente con CO, mostrava di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche associative (cfr. conversazione n. 16) e di comunicare attraverso un collaudato linguaggio convenzionale, utilizzando, in perfetta sintonia con il suo interlocutore, termini quali "pallet", "rose", "piante", "carrelli", "bancali" per coprire il riferimento alla droga, e l'espressione "documenti" con riguardo alle 41 somme di denaro da trasportare in Olanda per l'acquisto dello stupefacente;
2) svolgeva compiti diversi, che non si esaurivano nella raccolta del denaro necessario per pagare le forniture di stupefacente, ma comprendevano anche lo svolgimento delle attività di esattore, come, ad esempio, nei confronti del RO per ottenere il risarcimento nell'interesse del sodalizio;
3) in più occasioni ha espressamente manifestato, come risulta dalle intercettazioni, il proprio senso di appartenenza al sodalizio, come quando si compiace del risparmio delle spese del gruppo per avere egli stesso guidato un camion che trasportava droga in tal modo evitando di pagare un autista esterno -, gruppo che egli indica come la sua "famiglia". Le censure difensive reiterano quelle formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e, comunque, introducono considerazioni generiche, non agganciate alle concrete emergenze probatorie, che non superano il vaglio di ammissibilità. 38. Il secondo motivo è infondato. 38.1. In ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 si rinvia al par. 11. 38.2. Manifestamente infondate, invece, sono le cesure dirette a contestare la mancata applicazione, dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. Pur prescindendo dal fatto che le censure si limitano la criticare la valutazione della Corte d'appello, la quale, con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico, ha escluso che l'imputato abbia rivestito un ruolo marginale nella compagine criminosa, avendo descritto la molteplicità dei compiti rivestiti, importanti per le attività del sodalizio, va ribadito che la circostanza in esame, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, non è compatibile con i reati associativi. L'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., infatti, è stata introdotta per correggere il principio generale della unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatorio dell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo al giudice, nei casi limite e marginali, di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare, conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112 cod. pen., tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Il riferimento testuale ai "casi indicati nell'art. 112" anziché alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 112 cod. pen., costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa al numero di cinque o più 42 concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano in concreto assumere come specifiche circostanze aggravanti. Per i reati associativi, in cui la penale rilevanza della condotta partecipativa del singolo discende dalla sua adesione allo stesso patto sociale degli altri associati, in caso di contributi in concreto rivelatisi di minore offensività la graduazione della pena potrà avvenire comunque con l'impiego di altri istituti, come, ad esempio, le circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804; Sez. 2, n. 17879 dei 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez. 2, n. 36538 del 21/09/2011, Zappalà, Rv. 251146; Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, LA Ventura, Rv. 249911; Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001, P.G. in proc. Bonaffini, Rv. 221210). 39. Il terzo motivo è inammissibile. Pur avendo parzialmente ridotto la pena con riferimento alla pena base e all'aumento per la continuazione - e ciò in relazione non al minimo contributo al delitto associativo ma al contegno processuale, manifestatosi nella parziale rinuncia ai motivi di gravame la Corte di merito ha ragionevolmente spiegato la - scelta di non bilanciare, in termini di prevalenza, le attenuanti generiche in ragione della biografia criminale dell'imputato condannato nel 2016 per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2014 e, in primo grado, per la partecipazione ad un'altra associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed a una tentata estorsione, entrambi i reati aggravati ex art. 416 bis-1 cod. pen. -, biografia ritenuta indicativa, in maniera non implausibile sul piano logico, dell'inserimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata. Al cospetto di tale valutazione, che certamente non può dirsi manifestamente illogica, il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità. 40. Il ricorso proposto nell'interesse di NT ST è infondato. 41. Il primo motivo è infondato. Invero, richiamati i principi dinanzi evocati al par. 31.1 a proposito del motivo, avente contenuto analogo, dedotto da NC LL, si osserva che la Corte d'appello ha escluso l'unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile emessa il 26 aprile dal G.u.p. del Tribunale di AP - la quale ha condannato ST alla pena di dieci anni di reclusione per la partecipazione all'associazione di stampo camorristico denominata clan ST, operativa nello storico Rione Sanità di AP sin dalla fine degli anni '90, avente tra i suoi scopi quelli connessi alla gestione delle piazze di spaccio, "con condotte accertate nel tempo e perduranti" (capo A), nonché per 43 ん i delitti di cui ai capi E (detenzione e porto di una pistola Beretta di provenienza illecita), F (ricettazione dell'arma di cui al capo E) entrambi accettati il 4 settembre 2014 e G (tentativo di estorsione ai danni del titolare dell'autorimessa "Garage - San NC", commesso dal 29 aprile 2017 all'8 maggio 2017 - con argomenti giuridicamente corretti e logicamente persuasivi. Invero, al di là del riferimento, fuorviante, al momento in cui l'associazione mafiosa ha esteso la propria attività anche al settore del narcotraffico, l'elemento decisivo per escludere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è stato comunque correttamente colto della Corte di merito, laddove ha evidenziato che, al momento in cui aderì al consorzio criminale ex art. 416-bis cod. pen., non risulta che il ricorrente avesse anche pianificato, pur a grandi linee, il delitto contestato nel presente processo al capo F); e ciò in quanto: 1) il contributo di ST, nell'ambito dell'associazione mafiosa, era circoscritto al controllo e gestione delle piazze di spaccio dei Rione Sanità, a ridosso delle Fontanelle, che erano tenute a versare una quota fissa al clan a titolo di "tangente"; 2) nessuno dei soggetti concorrenti nel reato di cui al capo F) risulta affiliato al sodalizio di stampo camorristico denominato clan ST;
3) l'importazione in esame non risulta finalizzata all'agevolazione del clan (come dimostra la mancata contestazione dell'aggravante speciale), né dal compendio probatorio emerge un quale elemento per solo ad ipotizzare tale collegamento. La Corte di merito, inoltre, ha rilevato che l'imputato non ha assolto l'onere di allegare specifici elementi da cui desumere l'esistenza d un unico disegno criminoso alla data di adesione al sodalizio, tale da abbracciare anche l'importazione di cui al capo F), essendosi limitato ad evidenziare che egli come affermato da alcuni collaboratori di giustizia e come emerge da alcune captazioni ambientali, peraltro riguardanti un diverso procedimento definito con sentenza non passata in giudicato gestiva anche gli introiti della droga, elemento - correttamente ritenuto insufficiente per dimostrare l'esistenza di una progettazione originaria, idonea a cementate le singole violazioni. 42. Il secondo motivo è infondato;
si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. 43. Essendo il ricorso il ricorso di MO IO AC inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella deter- minazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, rite- nuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. 44 h Al rigetto dei restanti ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IO AC MO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LL AR, IV IO, CO NT, AR ZA, LL NC, RO SA, AR OR e ST NT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente FA RB TE IO Man شوا Depositata in Cancelleria Oggi, 27 AGO. 2024 IL FUNZIONARIO TARIO Lucha M 45
udita la relazione svolta dal consigliere FA RB;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costanti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di MO IO AC, NT CO, VI AR, SA 1 h RO, OR AR, il rigetto dei ricorsi AR LL, IO IV, NC LL NC e NT ST;
uditi i difensori. Avv. Sergio Lino Morra del foro di AP per NT CO, EN CA del foro di AP e avv. Arturo Cola del foro di Nola per NT ST, avv. OR D'NT del foro di Nola per ZA AR, avv. SE LA IC del foro di Salerno per AR LL, avv. Antonietta Madore del foro di AP per NT ST, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di AP all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, ai fini che qui rilevano, la Corte di appello di AP ha rideterminato la pena nei confronti di: MO IO AC, su concorde richiesta delle parti, in tre anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- IO IV in otto anni di reclusione e 60.000 euro di multa;
NT CO in dieci anni e due mesi di reclusione e 66.000 euro di multa;
NC LL, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle - contestate aggravanti, in dieci anni di reclusione e 50.000 euro di multa;
- SA RO in cinque anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- OR AR in otto anni di reclusione e 36.000 euro di multa;
- NT ST, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in tre anni di reclusione e 26.000 euro di multa;
Nel resto, ha confermato la sentenza impugnata con riferimento a AR LL e VI AR.
2. Avverso l'indicata sentenza, MO IO AC, AR LL, IO IV, NT CO, VI AR, NC LL, SA RO, OR AR e NT ST per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di MO IO AC deduce a violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'erronea qualificazione del fatto in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LL si articola in otto motivi.
4.1. Con un primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il difensore che i caratteri che contraddistinguono il delitto associativo ossia la permanenza del vincolo associativo e la sussistenza di un'organizzazione stabile difetterebbero nel caso di specie, in quanto le condotte contestate ai capi B), E) ed F) non sarebbero riconducibili a un preesistente programma criminoso, rappresentando, invece, espressione di un medesimo disegno criminoso, come testimoniato dal fatto che, di volta in volta, venivano individuati gli acquirenti 3 h disposti a finanziare la singola operazione di acquisto dello stupefacente, e considerando che il UT, figura attorno al quale ruoterebbe l'associazione, non è stato mai neppure indagato nel presente procedimento, né sussiste alcun riscontro in ordine al separato procedimento in cui il UT sarebbe imputato;
ad avviso del difensore, tale scelta investigativa minerebbe la completezza dell'accertamento. Sarebbe inoltre collidente con la logica ipotizzare un'associazione in cui gli ingenti quantitativi di droga, importata dall'Olanda, erano affidati a corrieri ritenuti estranei all'associazione. Aggiunge il difensore che sarebbe parimenti distonico rispetto al sodalizio contenuto della telefonata n. 233 in cui il LL chiede di essere messo in contatto con il LL, richiesta a cui l'interlocutore risponde affermativamente, "ma prima devo domandare".
4.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualifica di capo-promotore. Espone il difensore che sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato al LL in seno al sodalizio la circostanza che all'imputato non sia stata contestatia rilevantissima ☑C. operazione di cui al capo C), così come il contenuto della telefonata, dinanzi indicata, in cui chiede ad un soggetto estraneo all'associazione di essere messo in contatto con un altro sodale, nonché il fatto che, dopo il sequestro della sostanza di cui al capo B), il LL non ritiene opportuno informare il LL, il quale compulsa ripetutamente l'OT per avere notizie del trasporto.
4.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo B). Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, esclude l'incompatibilità tra la partecipazione di CI e OT al sodalizio in considerazione del "rimborso" richiesto a questi ultimi per la perdita del carico, per poi affermare che i due non hanno mai preso parte al sodalizio stesso. Aggiunge il ricorrente che il riconoscimento vocale effettuato dalla p.g. in relazione a una conversazione durata pochi secondi assume una efficacia probatoria quantomeno limitata, e che la circostanza che il LL e il LL non avessero i rispettivi recapiti telefonici contrasta non solo con la sussistenza dell'ipotizzata associazione, ma anche con il coinvolgimento del LL nel capo in esame.
4.4. Con un quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo E). Espone il difensore che la motivazione sarebbe illogica laddove ha desunto la partecipazione del LL al sodalizio criminoso e al coinvolgimento nel reato di cui al capo E) dall'ipotizzata, contemporanea, presenza in piazza Nazionale di Car- dillo, di CO e di AR, nonostante l'assenza di contatti telefonici tra co- 4 storo. Ancora, non si comprendere come mai il RO, soggetto estraneo al so- dalizio a cui era stato affidato il solo trasporto del carico, avrebbe dovuto rimbor- sare l'ingentissimo controvalore della sostanza stupefacente sequestrata.
4.5. Con un quinto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione dell'imputato al reato di cui al capo F). Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe illogica laddove, nel tentativo di superare l'oggettiva assenza di contratti tra uno dei presunti sodali e il LL, si afferma, in maniera apodittica, che quest'ultimo disponesse di un'utenza telefonica sfuggita al controllo, anche considerando che le utenze degli altri sodali erano oggetto di intercettazione.
4.6. Con un sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, relativa all'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di altro procedimento nei confronti di OR AR per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., travisando i rilievi posti a fondamento dell'istanza. Argomenta il difensore che appare difficilmente sostenibile la tesi che l'ordinanza cautelare relativa alla partecipazione del AR anche a un'altra associazione, operante nel settore degli stupefacenti e nel medesimo contesto spazio-temporale, possa essere considerata irrilevante.
4.7. Con un settimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che, essendo stata sequestrata la sostanza stupefacente, poteva e doveva essere esperita la perizia al fine accertare la sussistenza dell'aggravante in esame.
4.8. Con un ottavo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. Espone il difensore che la Corte di merito non solo ha illogicamente individuato, come reato satellite, la fattispecie associativa, ma gli aumenti di pena per la continuazione risultano privi di adeguata motivazione. Allo stesso modo, l'onere motivazione è eluso anche in relazione alle attenuanti generiche, escluse solo per la gravità delle fattispecie ascritte all'imputato.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di IO IV è affidato quattro motivi.
5.1. Con il primo, composito, motivo eccepisce, in relazione al capo B), in primo luogo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di penale responsabilità. Rappresenta il /и 5 difensore che la motivazione è errata laddove qualifica il IV ora come dipendente, ora come datore di lavoro dell'OT; in ogni caso, posto che il IV non è mai stato alle dipendenze dell'OT, né ha mai lavorato per la AX, le attività di IV e AX non hanno mai avuto nulla in comune, tanto meno i veicoli di questa sono stati nella disponibilità del IV;
oltre a ciò, il difensore evidenzia l'assenza di contatti e di commenti da parte dei sodali prima e dopo l'episodio del gennaio 2017. Ancora, la motivazione sarebbe apodittica laddove inferisce che il IV abbia addirittura tenuto per sé una parte dello stupefacente non rinvenuto durante la perquisizione del camion. La motivazione, inoltre, né tiene conto del congegno per bloccare il cronotachigrafo di cui si parla nella conversazioni del LL, né si confronta con la spiegazione alternativa della vendita dal camion, né chiarisce perché, una volta entrato nella disponibilità del camion, il LL non verifichi il doppiofondo ma decida solamente di riverniciarlo e di cambiare la tappezzeria, e nemmeno tiene conto del fatto che il LL chiede al UT il numero di Enzo, da identificarsi in NC LL, a cui poi si rivolte per fare pressioni sul IV. Si lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione agli artt. 630 e 669 cod. proc. pen. Espone il difensore che la sentenza impugnata non solo ha fatto malgoverno dei principi affermati dalla sentenza IO, in forza dei quali la sussistenza dell'ingente quantità è un dato oggettivo, che perciò esula della soggettività dell'imputato, ma non ha tenuto conto della sentenza a carico dell'OT, la quale, per lo stesso fatto, ha escluso la sussistenza dell'aggravante; diversamente, si avrebbe la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen.
5.2. Il secondo, complesso, motivo deduce, con riguardo al capo F), la viola- zione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione circa l'apporto causale fornito dall'imputato nella realizzazione del reato. Ad avviso del difensore, la Corte di merito non avrebbe dato risposta al motivo di appello circa la configurabilità della mera consegna del proprio cellulare quale contributo cau- sale nella realizzazione del reato;
la motivazione, inoltre, farebbe indebite commi- stioni tra episodi differenti e del tutto autonomi l'uno dall'altro. Ancora, evidenzia il difensore che nella motivazione non vi è traccia dell'elemento soggettivo, ascri- vibile al IV, relativamente al dolo di concorso, tanto più che viene attribuito al ricorrente un comportamento tipico dell'associato, quando al IV non è conte- stata l'adesione al sodalizio. Infine, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art 80 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, nonostante il sequestro И 6 dello stupefacente, non è stata effettuata alcuna perizia per accertare il principio attivo. Sotto altro profilo, si evidenzia che l'avere ceduto il proprio cellulare è indice di mancanza di interesse rispetto al carico, perché, diversamente, l'imputato avrebbe si sarebbe procurato un cellulare e una scheda a lui non riferibili.
5.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Sostiene il difensore che, in relazione al trattamento punitivo, la motivazione sarebbe apparentemente mo- tivata, e non considera che il IV non è un partecipe ma, al più, correo in due soli trasporti, così come non è stato valutato lo stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
5.4. Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. Argomenta il difensore che la motivazione sarebbe mancante in relazione alla confisca del camion DA, non es- sendo stato accertato un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CO è affidato a sei motivi 6.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo C). Rappresenta il difensore che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato l'assenza di contatti diretti tra CO e gli altri soggetti coinvolti nel traffico illecito in esame, nonché le dichiarazioni di MI ER, conducente del veicolo a bordo del quale era occultato lo stupefacente, il quale non ha fatto alcun riferimento al ricorrente in relazione alla vicenda in questione. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica, laddove, per un verso, riconduce le conversazioni con lo "zio", soggetto non identificato, al trasporto di stupefacenti di cui al capo C); per altro verso, valorizzando le captazioni successive al sequestro del carico, afferma che la pretesa di restituzione del denaro avesse, come unica giustificazione plausibile, quella del recupero del mancato guadagno, essendo un'affermazione priva di riscontro, e considerando che l'asserita cointeressenza del LL agli affari illeciti del CO è smentita dal fatto che il LL non è imputato del reato di cui al capo C).
6.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo F). Espone il difensore che il mero richiamo al linguaggio criptico delle conversazioni e dei messaggi, tale per cui si ritiene che i conversanti non potessero riferirsi a una lecita attività commerciale, rende l'iter logico giuridico seguito dai giudici di appello non verificabile, in assenza di argomentazioni fondate su specifici elementi di fatto. Aggiunge il difensore che la Corte di appello ha proceduto a una mera elencazione delle conversazioni ritenute più significative, fornendone una propria personale 7 h interpretazione, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione, tra cui l'inconciliabilità della necessità di soldi da parte del CO manifestata in conversazioni con AR e con AR, e la raccolta dell'ingente somma di denaro per l'acquisto della droga, nonché la mancanza di contatti tra CO e LL.
6.3. Con un terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione dal capo A). Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha omesso di indicare elementi attestanti la sussistenza di una struttura organizzativa stabile a organizzata, considerando che i reati scopi sono avvenuti nel giro di pochi mesi e hanno visto il coinvolgimento di soggetti di volta in volta diversi, senza che sia emerso un collegamento tra di essi. Quanto poi al ZU, argomenta il difensore che il vincolo associativo è stato desunto dai medesimi elementi utilizzati per fondare la responsabilità in relazione ai tre episodi di importazione dello stupefacente. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica, nella parte in cui richiama il contenuto di conversazioni telefoniche, che farebbero riferimento a ulteriori operazioni nemmeno oggetto di contestazione. Ad avviso del difensore, l'ipotesi accusatoria si basa su mere intuizioni non confermate da circostanze concrete, anche considerando che il CO non aveva una conoscenza diretta con LL e che il presunto incontro dell'aprile 2017 è stato smentito dai diretti interessati, ossia AR e LL, sia da una consulenza fonica. Ancora, la motivazione sarebbe illogica laddove la Corte di merito ha applicato al LL le circostanze attenuanti generiche stante la piena confessione degli addebiti, ma poi lo ha ritenuto non attendibile, quando ha affermato di non avere mai incontrato la AR. Ancora, la Corte di merito non avrebbe considerato che AR, tra marzo e maggio 2017, aveva collaborato con ZU nella gestione di un'attività floreale, il che spiega gli interessi commerciali con l'Olanda, tanto più che non vi sono intercettazioni tra CO e gli altri asseriti sodali.
6.4. Con un quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha rigettato il motivo avente ad oggetto l'esclusione dell'aggravante, posto che la sostanza non è stata sequestrata di talché non è stato possibile accertare il relativo principio attivo, in violazione dei principi affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza IO.
6.5. Con un quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito valutato l'ammissione degli addebiti in relazione al reato di cui al capo E), il che smentisce la motivazione, laddove evidenzia l'assenza di manifestazione di resipiscenza. и 8 6.6. Con un sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla commisurazione della pena base, inflitta in misura superiore al minimo edittale con l'utilizzo di mere clausole di stile e senza tener conto delle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'imputato.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di VI AR deduce quattro motivi. Va evidenziato che, con nota inviata in data odierna, il difensore ha segnalato un errore materiale nella indicazione dei titoli dei motivi del ricorso per cassazione, sicché si procede all'illustrazione dei motivi medesimi tenendo conto di tale correzione.
7.1. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore lamenta, con riferimento ai capi E) ed F), il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che non è stata effettuata alcuna perizia per stabilire il principio attivo dello stupefacente sequestrato. La motivazione sarebbe perciò illogica, laddove ha ritenuto sussistente l'ingente quantità solo sulla base del mero quantitativo di droga. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe mancante in relazione alla consapevolezza, in capo alla AR, del quantitativo di droga trasportato.
7.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo E). Evidenzia il difensore che non sono stati effettuati accertamenti in ordine all'asserito incontro tra la AR e il LL in piazza Dante a AP, sia perché non è certo che la NA intercettata sia da identificarsi nella ricorrente, essendo invece probabile che la donna sia individuabile in ZA RU, con la quale il LL intratteneva una dichiarazione sentimentale;
sia perché il LL ha smentito tale incontro, circostanza corroborata dalla consulenza fonica, i cui esiti sono stati ritenuti inattendibili con una motivazione apodittica e contraddittoria. Inoltre, non è affatto dimostrato un rapporto di conoscenza tra la AR e AR CC, ossia il soggetto a cui era intestata la scheda telefonica. La Corte di merito, ad avviso del difensore, non si sarebbe misurata con le argomentazioni difensive, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Aggiunge, infine, il difensore che la Corte di merito nemmeno avrebbe indicato quale sia stato il contributo causale della AR nella realizzazione del reato.
7.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo F). Espone il difensore che la Corte di merito non avrebbe considerato, da un lato, l'esistenza di un rapporto sentimentale tra la AR e il и 9 ZU, dall'altro l'inadeguatezza del materiale captativo dimostrativo di un contributo causale dalle ricorrente;
al proposito, la conclusione cui giunge la Corte di merito, ossia che la donna avesse raccolto le c.d. puntate, non trova alcun riscontro nei colloqui intercettati, il cui contenuto è criptico e nebuloso, e quindi inidoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità.
7.4. Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di merito non avrebbe motivato in ordine al motivo con il quale si chiedeva un più mite trattamento punitivo, in ragione dell'incensuratezza e dell'assenza di autonomia della donna, che era sentimentalmente legata al CO;
anche sotto questo profilo, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute in regime di prevalenza.
8. NC LL ha presentato due ricorsi.
8.1. Il ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono è affidato due motivi.
8.1.1. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata ai capi B), E) ed F). Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe illogica considerando che il quantitativo di droga di cui al capo C) era addirittura superiore rispetto a quello del capo B), rispetto al quale, però, il g.i.p. escludeva l'aggravante stante l'assenza di perizia e in assenza di ulteriori dati certi ricavabili dal processo a carico di OT. Oltre a ciò, evidenzia il difensore che in nessun episodio in cui è stata riconosciuta l'aggravante in parola è stata effettuata perizia relativa al numero di dosi ricavabili e alla percentuale media di principio attivo;
la motivazione sarebbe perciò mancante, posto che, in assenza del dato relativo al principio attivo, stante il dato quantitativo pari a kg. 2,6, e considerando la possibilità di tagliare lo stupefacente, non può dirsi accertato il superamento della soglia di 1,5 kg., integrante l'aggravante in esame. Sotto altro profilo, non vi prova che il LL conoscesse il quantitativo della droga di cui capi E) ed F), anche sulla scorta del principio in dubio pro reo.
8.1.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. in ordina al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2021. Espone il difensore che i fatti contestati nel presente processo e quelli per i quali l'imputato è già stato definitivamente condannato afferiscono a violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, in cui vi è sostanziale identicità del ruolo ricoperto da LL in seno ai contesti associativi di riferimento, avendo egli svolto il compito di gestire i trasporti della droga importata dall'estero 10 e di provvedere al pagamento del corrispettivo, come emerge dalla motivazione delle sentenze in esame.
8.2. Il ricorso sottoscritto dall'avv. Graziano Sabato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia il difensore che la Corte di merito ha ravvisato l'aggravante dell'ingente quantità con motivazione apparente, stante l'assenza di perizia che avrebbe potuto stabilire con certezza la percentuale di principio attivo. In ogni caso, con riguardo ai capi B) ed E), il LL non era a conoscenza del quantitativo di stupefacente trasportato. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento della disciplina della continuazione esterna con motivazione illogica, non considerando che l'identità del ruolo svolto dall'imputato nell'ambito dei due sodalizi, ossia quello di trasportatore. Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il difensore censura la motivazione, laddove ha svalutato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, che ha consentito l'individuazione di altri due correi.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di SA RO si compone di due motivi.
9.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore censura la motivazione, nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, senza disporre perizia, di talché non stato accertato il principio attivo.
9.2. Con secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che il RO non era a conoscenza della tipologia dello stupefacente trasportato, tanto che venne a sapere del carico di cocaina solo dopo l'arresto del corriere;
il fatto, pertanto, avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di OR AR è strutturato in tre motivi. 10.1. Il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore contesta la ritenuta sussistenza del delitto associativo, posto che i rapporti illeciti si ricollegano al finanziamento e trasporto di ogni singolo affare, e considerando il periodo temporale ristretto in cui sono stati monitorati gli asseriti associati nonché le difficoltà logistiche emerse dalla indagini, relazione aglispecie in h 11 autotrasportatori: elementi ritenuti indicativi, per un verso, dell'assenza di una struttura logistica stabilmente organizzata e dell'affectio societatis e, per altro verso, della sussistenza di un concorso continuato nelle singole importazioni di sostanza stupefacente. Quanto, poi, alla partecipazione del AR, il difensore evidenzia come al medesimo sia addebitato un singolo reato fine, per di più un lasso di tempo limitato a soli dodici giorni, e, comunque, non emergendo alcun elemento tale da consideralo intraneo alla asserita associazione. 10.2. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 114 cod. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di appello ha ravvisato l'aggravante dell'ingente quantità con una motivazione illogica, valorizzando il mero dato ponderale assoluto, senza però alcun accertamento relativo alla concentrazione di principio attivo;
in ogni caso, non è emerso alcun dato probatorio tale da dimostrare che il AR fosse a conoscenza dell'esatto quantitativo di droga. Sotto altro profilo, la Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. con motivazione apodittica, senza considerare che, in ogni caso, la condotta del AR ha inciso in maniera del tutto marginale sul risultato dell'operazione. 10.3. Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 62-bis e 81 cod. pen. Espone il difensore che il contegno assunto dal ricorrente giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e un ampio ridimensionamento dell'aumento di pena per la continuazione. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di NT ST si articola in due motivi. 11.1. Con un primo motivo denuncia dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. e all'art. 121 cod. proc. pen. Argomentano i difensori che la Corte di appello ha rigettato con una motivazione illogica e carente la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il delitto di cui al capo F) e quello ex art. 416-bis cod. pen. giudicato con sentenza irrevocabile emessa dal G.u.p. del Tribunale di AP il 26 aprile 2019, in quanto: l'assunto secondo cui il ST ha aderito all'omonimo clan nel 1990 è stato travisato, posto che il ricorrente è nato nel 1991; l'argomentazione secondo cui l'approvvigionamento delle piazze di spaccio non sempre sarebbe avvenuto ad opera del ST è del tutto apodittica, non avendo la Corte di merito indicato, al proposito, alcun dato probatorio;
la circostanza che l'importazione era avvenuta con il sistema delle "puntate" è indicativa del fatto che il ST avesse agito per rifornire le piazze di spaccio gestite dal clan di appartenenza;
l'affermazione 12 h secondo cui dalla sentenza irrevocabile non emergerebbe uno specifico riferimento all'attività del clan nel settore del traffico di stupefacenti è smentita da quanto riportato a p. 389, da cui emerge che il clan, a partire del 2013, includeva, come prima attività delinquenziale, il traffico di droga. La Corte di merito, inoltre, non ha tenuto conto della memoria depositata, nella parte in cui si evidenzia che la sentenza emessa il 15 giugno 2020 dal g.u.p. del Tribunale di AP ha riconosciuto la continuazione tra il delitto ex art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 11.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso dei difensori, la motivazione sarebbe carente, in quanto non argomenta in ordine al potenziale livello di compromissione della salute e dell'ordine pubblico, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni Unite Polito, anche considerando che il sistema delle "puntate" è altamente sintomatico di una diluzione del pericolo per i beni tutelati. Aggiungono i difensori che la motivazione è, comunque, apodittica in relazione al superamento del valore soglia, in quanto gli elementi a tale scopo valorizzati sono privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, anche considerando che, per lo stesso fatto, a carico del corriere, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante. 12. Nel termine di legge, i difensori di IO IV ha depositato "motivi aggiunti". 12.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al capo B). Nel riprendere e specificare le argomentazioni dei primi due motivi di ricorso, il difensore trascrive parte del testo del verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla G.d.F. il 14 gennaio 2017, in cui si dà atto che lo stupefacente è stato ritrovato nel rimorchio del DAF tg FC031YK e nulla si annota circa la presenza di doppifondi in cabina o nel cassone, ovvero di odori particolari che avrebbero potuto aiutare ad individuare lo stupefacente trasportato. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non risulta affatto che vi fosse altra cocaina verosimilmente allocata all'interno della carrozzeria dell'autocarro, come del resto emerge dalle conversazioni n. 265/17 delle ore 13.00 del 27 gennaio 2017 tra LL e IV e n. 844/17 delle ore 10.00 del 4 marzo 2017 tra PE AR e IE ER, riportate per stralcio nel motivo. 12.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione agli artt. 630 e 669 cod. proc. pen. Nel solco tracciato dal primo motivo, il difensore evidenzia che l'aggravante in esame è stata escluso, con sentenza И 13 passata in giudica, emessa nei confronti dell'OT, sicché, ove la sussistenza dell'aggravante fosse confermata nel presente processo, vi sarebbe una oggettiva inconciliabilità tra giudicati. 12.3. Con un terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo a capo F). Nel riprendere argomentazioni già dedotte con il secondo motivo, il difensore contesta la capacità causale e volitiva dell'azione posta in essere dal ricorrente rispetto all'organizzazione ed effettuazione del trasporto del 28 maggio 2017, ribadendo che la consegna di un telefono cellulare ad un altro autotrasportatore, che poi si renderà responsabile di un trasporto illecito, non integra gli estremi del concorso punibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MO IO AC è inammissibile. Premesso che il ricorrente ha definito la propria vicenda processuale rinun- ciando a tutti i motivi di ricorso, tra cui quello avente ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, (cfr. p. 145- 147 della sentenza impugnata), concordando una più favorevole determinazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si rammenta che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rileva- bile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della vo- lontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico mini- stero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), nonché allorquando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anterior- mente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame. Di qui, dunque, l'inammissibilità del ricorso.
2. I restanti ricorsi sono, nel complesso, infondati.
3. Preliminarmente, appare utile premettere alcune considerazioni generali aventi ad oggetto i limiti del sindacato di legittimità, a fronte di motivi che, per larga parte, censurano la motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio. 14 3.1. Va ricordato che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto- sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché, in tale ultimo caso, verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza, nel caso di contraddittorietà della motivazione, i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato, il che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, tale per cui l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione;
sono perciò inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione attiene perciò esclusivamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, Rv. 243247) Sono perciò inammissibili, perché fuoriescono dal sindacato che, ex art. 606 cod. proc. pen., compete a questa Corte, i motivi che, pur formalmente deducendo h 15 la violazione di legge e il vizio di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non ha il compito di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente quella di riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o il livello della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
3.2. Va evidenziato, infine, che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, avendo, peraltro, la sentenza di primo grado analiti- camente ricostruito tutti gli episodi di importazione di stupefacente nonché la sus- sistenza del delitto associativo;
il che circoscrive maggiormente i poteri di rinno- vata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, oltre ai limiti dinanzi indicati, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verifi- care se detti elementi sussistano.
3.3. Va ribadito, infine, che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata, ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicarne un altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Deve ricordarsi, inoltre, che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per 16 attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LL è infondato.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. In via preliminare, con considerazioni valevoli anche per gli altri ricor- rente che hanno contestato il delitto associativo di cui al capo A), va ricapitolato l'approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione alla fatti- specie ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al nar- cotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di atti- vità personali e di beni economici per perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprez- zabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabi- lità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). Va, peraltro, chiarito che l'esistenza di una pur minimale struttura organizza- tiva, sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamente richiesta alla luce dell'interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata come reato a dolo specifico, come reso evidente dalla locu- zione "allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73" che compare nel testo della fattispecie incriminatrice in esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di più delitti in materia di stupe- facenti non è punibile (semmai integrando l'ipotesi di cui all'art. 115 cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorse idonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 17 h Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commer- cio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone,dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e conti- nuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da seque- stri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre con- dotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e ri- sultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). Di conseguenza, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può es- sere ricavata anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ra- gionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di cre- scita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'au- tore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). Peraltro, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraf- fico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo suffi- ciente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strut- turata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, BO e altri, Rv. 252232).
5.2. Va, inoltre, evidenziato che l'elemento distintivo del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel 18 -comereato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non pretende il ricorrente nella presenza o meno di una struttura organizzata, che - ben può essere presente anche in relazione alla realizzazione di un numero circoscritto e determinato di violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (si pensi, ad esempio, all'importazione dall'estero e al successivo smercio di un ingente quantitativo di droga, che evidentemente implica una certa predisposizione di uomini, mezzi e di risorse finanziarie), bensì nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità tendenzialmente indeterminata di reati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e altri, Rv. 270564). Il discrimen tra reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risiede perciò non tanto nel profilo organizzativo, che può sussistere in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all'ipotesi di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., l'accordo criminoso è occasionale e limitato, essendo diretto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti sin dalla realizzazione della prima violazione. Nel delitto associativo, invece, per un verso, la sussistenza del reato prescinde dall'effettiva commissione di reati fine (sempre che, come detto, l'accordo tra gli associati si sia tradotto nella predisposizione di mezzi idonei al conseguimento dello scopo del sodalizio, ossia la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); per altro verso, il programma criminoso è tendenzialmente indeterminato nei suoi contenuti, sicché il vincolo tra gli associati trascende la realizzazione dei singoli reati scopo ed è destinato a permanere nel tempo (cfr. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724).
5.3. Nel caso di specie, all'esito di una compiuta ricostruzione della vicenda fattuale alla luce delle emergenze processuali - tratte dalla prova captativa, dai sequestri dei carichi di stupefacente e dall'arresto degli autotrasportatori - la Corte di merito ha esaurientemente e logicamente ritenuto gli estremi del delitto associativo (cfr. p. 15-24 della sentenza impugnata) - e non il mero concorso di persone nel reato continuato-, ravvisando la stabilità dell'accordo criminoso sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati e, peraltro, nemmeno oggetto di specifica contestazione -, quali: i contatti continui tra gli associati, quali risultano delle innumerevoli conversazioni intercettate;
i frequenti viaggi per le importazioni droga in quantitativi ingenti, oggetto di specifica contestazione in - particolare: 2,260 kg. di cocaina e 49,470 kg. di marijuana sequestrati il 14 gennaio 2017 (capo B), 3,720 kg. di cocaina e 19,390 kg. di marijuana sequestrati il 4 febbraio 2017 (capo C), 842,5 kg. di marijuana sequestrati il 13 marzo 2017 (capo D), 69,978 kg. di cocaina e 4,544 kg. di marijuana sequestrati il 6 maggio 19 h 2017 (capo E), 51,260 kg. di marijuana sequestrati il 28 maggio 2017 (capo F); le trattative sempre condotte dal broker UT di stanza in Olanda per il rifornimento della droga;
i sistemi operativi collaudati funzionali all'importazione, vale a dire il reperimento del denaro occorrente per l'acquisto della partita di droga e di un autoarticolato da utilizzare per il trasporto dello stupefacente destinato al mercato partenopeo;
l'utilizzo di schermature costituite da attività commerciali svolte a livello internazionale nel settore della floricultura e di sistemi di comunicazione attraverso apparecchi cellulari "dedicati", ritenuti sicuri, per mantenere i contatti durante le delicati fasi dell'importazione della droga;
la capacità del gruppo di riorganizzarsi dopo il sequestro del carico e l'arresto del corriere. Tale ultima circostanza, in particolare, appare chiaramente indicativa dell'affectio societatis, posto che i numerosi sequestri dello stupefacente, con relativo arresto dell'autotrasportatore di volta in volta assoldato per tale compito, non hanno costituito un freno ad ulteriori e in precedenza non preventivate importazioni della droga dall'Olanda, le quali sono proseguite con cadenza regolare, a dimostrazione che il legame tra gli associati non era confinato a una o più importazioni già individuate e definite sin dal compimento della prima, ma era diretto alla commissione di una pluralità indeterminata di operazioni di importazioni, ciò che è chiaramente indicativo del carattere stabile - e certamente dell'accordo criminoso.non occasionale - 5.4. Sotto altro profilo, si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente e da altri imputati che hanno dedotto analoghe doglianze - non ostano alla configurabilità del delitto associativo sia il sistema delle "puntate", sia il fatto che, di volta in volta, venissero individuati corrieri sempre diversi. In primo luogo, la circostanza che il finanziamento fosse aperto a soggetti esterni, interessati al singolo affare, evidentemente non riveste alcuna rilevanza circa la sussistenza dell'affectio societatis tra i sodali, essendo, quello delle "puntate", semplicemente un espediente per incrementare il capitale investito e, quindi, per ottenere un maggiore carico di droga, e dovendosi ribadire che l'assenza di una c.d. "cassa comune" non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, AP, Rv. 282677). In secondo luogo, la fungibilità degli autisti, anche in tal caso, non influisce sulla stabilità dell'accordo tra gli associati, i quali, appunto, di volta in volta 20 4 anche in considerazione degli arresti dei diversi autotrasportatori - si premuravano di reperirne di nuovi, allo scopo di proseguire, senza soluzione di continuità, le importazioni di stupefacente dall'Olanda.
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1. Rammentato che, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, Sentenza n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524), la Corte di merito, con argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie (analiticamente esposte dalle p. 115-119), ha correttamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza, avendo appurato che il LL: si occupava delle operazioni preliminari all'acquisto della droga, gestendo in prima persona i contatti con i fornitori esteri e portando avanti le trattative;
era il principale finanziatore e collettore delle puntate degli investitori, tanto da essere chiamato dai sodali "quello dei documenti" locuzione che pacificamente stava ad indicare il denaro necessario per l'acquisto della droga -, demandando al LL e al CO il compito di reperire i camion e gli autisti per il trasporto del denaro, che evitava di portare con sé nelle sue trasferte olandesi;
controllava personalmente le delicate operazioni di carico della merce alle quali presiedeva. Come evidenziato dalla Corte di merito, la caratura del personaggio emerge, inoltre, nelle fasi "patologiche" del sodalizio, ossia quando gli autisti venivano arrestati con relativo sequestro del carico di droga, come testimoniato dal succedersi incessante degli sms e degli incontri con il "capo" da parte degli altri sodali per fornirgli spiegazioni, e dall'atteggiamento pressante tenuto dal LL verso i trasportatori che, evidentemente, si erano assunti la responsabilità del carico e su cui gravava l'onere di monetizzare la perdita subita. Si tratta di condotte che, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, evidenziano non solo l'adesione di LL al sodalizio, ma la sua posizione apicale all'interno del gruppo medesimo.
6.2. Una conclusione del genere non è scalfita dai rilievi difensivi, in quanto, per un verso, la circostanza che all'imputato non sia stata contesta la rilevantissima operazione di cui al capo C) non incide sulla condotta di partecipazione, anche a livello apicale, data l'autonomia tra la commissione dei reati-fine e il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), sicché l'associato, anche se promotore, in forza del principio di personalità della responsabilità penale, non può 21 h essere chiamato a rispondere automaticamente e indistintamente di tutti i reati scopo realizzati nell'ambito del sodalizio criminoso, ma evidentemente solo di quelli per i quali sussistono le prove del suo coinvolgimento oltre ogni ragionevole dubbio;
per altro verso, il fatto di rivolgersi ad un soggetto estraneo all'associazione di essere messo in contatto con un altro sodale ben si spiega con la circostanza che gli associati erano soliti cambiare frequentemente l'utenza telefonica proprio per evitare o, quantomeno, per minimizzare il rischio - di essere intercettati.
7. Il terzo motivo è inammissibile perché generico è fattuale.
7.1. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente non si confronta criticamente con l'articolato apparato argomentativo (p. 106-110), laddove, nell'analizzare il compendio probatorio (in particolare, le conversazioni intercettate), ha ribadito la penale responsabilità dell'imputato per l'importazione di cui al capo B), essendo stato appurata la consegna, da parte LL, del denaro necessario per l'importazione all'OT e al IV, preceduta dal contatto del LL stesso con il fornitore, a cui era seguito l'immediato viaggio in Olanda dei trasportatori, culminato nel carico della merce supervisionato dallo stesso LL, il quale, raggiunto autonomamente il territorio olandese, aveva contattato l'OT utilizzando l'utenza telefonica olandese del UT, fissando un appuntamento presso una pompa di benzina ubicata nell'ultima parte del tratto autostradale dove i corrieri dovevano necessariamente passare e che era il punto più vicino al luogo in cui egli si trovava. E ciò sulla base delle intercettazioni telefoniche puntualmente indicate (p. 107 e 108), da cui emerge uno schema ben collaudato, che si ripeteva in occasione delle varie spedizioni, consistente nel prendere accordi con il fornitore straniero per l'acquisto di ingenti partite di droga, nel reperire la somma di denaro da investire, nel consegnare al corriere di turno i soldi da trasportare in territorio olandese ove il camion sarebbe stato caricato e condotto nel territorio partenopeo. A conferma ulteriore del coinvolgimento del ricorrente, la Corte di merito ha poi valorizzato il contegno assunto dopo il sequestro della droga, in quanto LL, il 25 gennaio 2017, incontrava a AP, in piazza Garibaldi, UT, informandolo dell'avvenuta perdita del carico.
7.2. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, non vi è alcuna illogicità della motivazione laddove ha ribadito l'estraneità al contesto associativo di CI e di OT, laddove, poi, a costoro (in particolare, a IV), era stata formulata la richiesta di restituzione dell'equivalente in denaro del carico andato perduto, trattandosi di un modus operandi tipico del sodalizio;
del resto, nel caso di specie, LL a torto o a ragione non importa - riteneva che IV avesse - 22 fatto da "informatore" della p.g., ottenendo in cambio della "soffiata" di non essere arrestato e di ricevere in restituzione l'autoarticolato di cui era intestatario, come era effettivamente avvenuto. Come rilevato dalla Corte d'appello, non è nemmeno ravvisabile alcuna incongruenza nella posizione di LL quale leader del sodalizio, peraltro a questi riconosciuta dallo stesso IV, il quale era talmente intimidito dalla reazione dell'imputato da richiedere l'ausilio di personaggi di spessore, come ST, ottenendo poi da quest'ultimo l'invocata protezione.
8. Il quarto motivo è inammissibile. Anche in tal caso, manca, da parte del ricorrente, un confronto critico con la motivazione, laddove, in maniera argomentata e coerente con i dati probatori, ha ribadito il pieno coinvolgimento del LL nell'importazione contestata al capo E), ciò desumendosi dai messaggi (analiticamente riporti alle p. 111-112) tra CO, che si trovava in Olanda e aveva la disponibilità di stupefacente di ottima qualità, e il LL stesso, che aderiva all'offerta, avendo trovato sia il denaro necessario e sia l'autotrasportatore per effettuare l'importazione. A ciò si aggiunge la circostanza che, dopo il sequestro della droga, CO e LL concordavano un incontro chiarificatore (cfr. telefonata n. 998 del 6.5.2017 ore 14.15), incontro che la difesa contesta ma che la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha ritenuto essersi verificato sulla base dell'assenza di contrordini e della circostanza che il AR, alle ore 16:53, comunicava al RO di aver parlato con la "sua famiglia" (cfr. sms n. 766), da ciò desumendo, con ragionevole certezza, che il LL fosse un membro della "famiglia" con cui il AR si era appena consultato e che, appunto, lo pressava per ottenere informazioni e spiegazioni sull'intervenuto sequestro. Su queste basi, la Corte di merito ha perciò ribadito che il LL aveva com- missionato e finanziato quel carico, circostanza ulteriormente corroborata dal fatto che, nella mattinata del 14 maggio, si CO recò presso l'abitazione del LL per avere con questi un ulteriore confronto. In senso contrario nemmeno rileva il fatto che il RO, ossia il trasportatore del carico, avrebbe dovuto rimborsare il controvalore della sostanza stupefacente sequestrata, circostanza che, per un verso, è del tutto estranea al coinvolgimento dell'imputato nell'importazione in esame, per altro verso era una prassi collaudata del sodalizio.
9. Il quinto motivo è inammissibile. La Corte di merito, con logica ed esaustiva motivazione, ha ribadito la penale responsabilità del LL nell'importazione di cui al capo F) sulla base del 23 materiale probatorio acquisito (dettagliatamente ricostruito alle p. 113-115), da cui emerge il ruolo svolto dal ricorrente sia nella fase preliminare, come acclarato dei contatti con il UT, a cui LL manifesta la sua disponibilità a ritirare tutto il carico (cfr. tel. 1767 della 3 maggio 2017), sia in quella successiva al sequestro, avendo il LL organizzato un incontro, per il tramite della AR, per avvisarlo dell'avvenuto sequestro (cfr. intercettazioni progr. 231, 232, 248, 257, 262, 263, 283, 288, 289 e 289). E' ben vero che, come ritenuto la Corte di merito, il LL non viene intercettato nella fase del trasporto della droga - e ciò in quanto i telefoni cellulari, come pacificamente acclarato nel corso delle indagini, venivano sostituiti con grande frequenza -, ma ciò non toglie la forza logica e persuasiva degli elementi dinanzi indicati, sulla scorta dei quali la Corte di merito ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità, vale a dire l'accertato intervento del ricorrente nella fase preparatoria, nei termini sopra indicati, e il suo interessamento dopo il sequestro del carico. 10. Il sesto motivo inammissibile. 10.1. Si rammenta che, per granitica giurisprudenza di questa Corte, a partire da Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427) si è costantemente affermato che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (da ultimo, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, dep. 23/12/2019, P.G. in c. Graziano, Rv. 278061). D'altro canto, ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, Rv. 271163; cfr. anche Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, Rv. 266623, e Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, Rv. 265323). 10.2. Ciò posto, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione 24 и dell'istruttoria dibattimentale non solo logicamente motivando, in maniera minuziosa, la non pertinenza e l'irrilevanza della richiesta stessa (cfr. p. 120-124), ma anche facendo leva su elemento che, di per sé, riveste carattere dirimente, ossia la limitatissima vocazione probatoria dell'ordinanza di custodia cautelare. Si ricorda, infatti, che l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento ancora non passata in giudicato, pur potendo essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Kalloni, Rv. 276342; Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Palermita, Rv. 263121; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, dep. 2001, Reina, Rv. 218315). 10.3. Orbene, in applicazione dei principi indicati, è del tutto evidente che l'eventuale acquisizione dell'ordinanza in esame avrebbe documentato non, come pretende il ricorrente, la partecipazione di OR AR anche a un'associazione di stampo mafioso, operante nel settore degli stupefacenti nel medesimo contesto spazio-temporale del sodalizio di cui al capo A), ma, unicamente, e in maniera molto più limitata, che nei confronti del AR era stata applicata una misura cautelare personale in relazione a certo titolo di reato, elemento che certamente non avrebbe alcun modo inciso e, comunque, il - ricorrente non l'ha spiegato - sulla tenuta logica della sentenza impugnata. 11. Il settimo motivo è infondato. 11.1. Con argomentazioni valevole per analoghi motivi dedotti da altri ricorrenti, si osserva che, in un sistema processuale incentrato non sulle prove legali ma sul principio del libero convincimento del giudice, vale a dire sul convincimento maturato all'esito della corretta valutazione delle prove legittimamente acquisite nel processo, si è costantemente predicato che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza, non è necessario ricorrere a perizia tossicologica, ben potendo utilizzarsi anche altre fonti di prova acquisite agli atti (Sez. 3, n. 28556 del 21/06/2012, Cianicoli, Rv. 253149), quali le dichiarazioni testimoniali o confessorie e le risultanze degli accertamenti di polizia o altri indizi gravi, specifici e concordanti (Sez. 3, n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704), fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968-02). 25 میرا 11.2. In maniera del tutto coerente, tale principio è stato esteso all'accertamento dell'aggravante della ingente quantità, la quale, come affermato a più riprese dalla Sezioni Unite, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, IO, Rv. 253150-01); principio ribadito dalla sentenza Polito, la quale ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, IO (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01), sicché la soglia minima per ritenere integrata detta aggravante è 2 kg. di principio attivo quanto alle droghe leggere (4.000 volte il valore - soglia di 500 mg.), e 1,5 kg. di principio attivo quanto alla cocaina (2.000 volte il valore - soglia di 750 mg.). La questione della sussistenza di tale aggravante indipendentemente da una perizia si è posta, in prevalenza, in relazione alla c.d. droga parlata, ossia quando il traffico di sostanze stupefacenti viene accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali;
in un caso del genere, si è affermato che il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, Sentenza n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512). 11.3. Orbene, ad avviso del Collegio, non vi sono ragioni per non estendere un principio del genere anche nell'ipotesi in cui la droga (non sia "parlata" ma) sia stata oggetto di sequestro e, quindi di pesatura;
anche in tal caso, quindi, pur in assenza di perizia, il giudice può ritenere sussistente l'aggravante dell'ingente quantità sulla base dei dati accertati e delle prove acquisite, e tale accertamento, costituendo una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, non è sindacabile nel giudizio di cassazione, ove sorretto da logica motivazione. 11.4. Nel caso in esame, attenendosi al principio appena indicato, la Corte di merito (p. 24 ss. della sentenza impugnata) ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante in esame con una valutazione di fatto che non può dirsi 2 26 6 manifestamente illogica, avendo dato rilievo sia agli elevatissimi quantitativi, in termini assoluti, di sostanza stupefacente sequestrata pari a 49,470 kg. di - marijuana (capo B), a 842,5 kg. di marijuana (capo D), a 69,978 Kg. di cocaina ed a 4,544 kg. di marijuana (capo E), a 51,260 kg. di marijuana (capo F) - sia, soprattutto, agli esiti della consulenza - acquisita agli atti effettuata nel diverso - procedimento a carico di LE OT, l'autotrasportatore arrestato in flagranza di reato in relazione all'importazione di droga oggetto di contestazione al capo B), che ha accertato 1.997,467 gr. netti di cocaina, avente una percentuale di purezza, nei tre reperti campionati, rispettivamente del 95,3%, del 95,4% e del 95,7%, per un totale di cocaina pura pari a 1.907,04 gr., idonei al confezionamento di 12.713,6 d.m.s., e 43.537,5 gr. netti di sostanza vegetale costituita da preparazione stupefacente a base di cannabis indica, con una percentuale di purezza oscillante tra il 16,1% ed il 16,7%, corrispondente a 7.140,15 gr. di principio attivo (THC), da cui sono ricavabili 28.5606 d.m.s. Orbene, come ritenuto dalla Corte di merito, gli esiti di tale consulenza, con riferimento, in particolare, alla percentuale di principio attivo accertata nella cocaina e nella marijuana, possono essere logicamente estesi alla sostanza stupefacente oggetto delle successive importazioni, stante l'assoluta omogeneità del modus operandi, dei soggetti coinvolti, della provenienza dell'Olanda della droga, del breve tempo trascorso tra i vari episodi di importazione. Di conseguenza, tenendo conto del peso complessivo dello stupefacente e applicando le percentuali, con riferimento al principio attivo, accertate dalla consulenza disposta nel procedimento a carico dell'OT, i valori soglia dinanzi indicati, con riferimento anche alle importazioni di cui ai capi D), E) ed F), risultano grandemente superati e certamente integrano la nozione della "ingente quantità". Una conclusione del genere, come evidenziato dalla Corte di merito, è corroborata da ulteriori elementi di conferma, quali: il trasporto su gomma del denaro contante (i cd. "documenti") occorrente per l'acquisto dello stupefacente, ciò che denota l'ingente quantità del denaro stesso, a cui evidentemente corrisponde un elevatissimo quantitativo di droga;
la destinazione dello stupefacente allo smercio all'ingrosso; l'utilizzo di autoarticolati per il trasporto della droga. Si tratta, come anticipato, di una valutazione di fatto saldamente ancorata alle risultanze processuali e scevra da profili di illogicità manifesta, che, quindi, supera il vaglio di legittimità. 12. L'ottavo motivo è inammissibile. ۱۳ 27 Si rileva che, con una valutazione di fatto immune da vizi logici, la Corte di merito ha confermato la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio, ri- levando che la pena base per il delitto associativo è stata individuata nel minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione rispecchiano, oltre la gravità del fatto desunta dal quantitativo di droga oggetto di importazione, il ruolo di vertice svolto dal ricorrente. Quanto poi al diniego delle circostanze attenuante generiche, la Corte d'ap- pello, per un verso, non ha ravvisato alcun elemento tale da giustificare una miti- gazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da con- fermare, secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); per altro verso, ha individuato, come elemento ostativo, l'elevato spessore criminale del ricorrente, come si desume dalla capacità di ga- rantire un continuo flusso di importazioni di droga dall'Olanda, di assicurarsi con- sistenti somme di denaro da investire nell'acquisto delle ingenti partite di droga, dalla capacità di riorganizzarsi e reiterare le importazioni in tempi brevi subito dopo i sequestri del carico e gli arresti degli autotrasportatori, con ciò mostrando di avere considerato gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). A fronte di tale apparato motivazionale, immune da aporie logiche e con- gruente ai dati processuali, il motivo si rivela, oltretutto, generico, non indicando elementi non valutati dai giudici di merito che avrebbero giustificato l'inflizione di una pena più mite o applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. 13. Il ricorso proposto nell'interesse di IO IV è infondato. 14. Il primo motivo, al limite dell'inammissibilità, è infondato. -14.1. Inammissibili, perché di contenuto valutativo, sono le censure riprese con il primo motivo aggiunto con cui si contesta l'affermazione della - responsabilità penale in relazione all'importazione di droga di cui al capo B). Con ampia, esaustiva e logica motivazione, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di cui al capo B), essendo stato accertato il diretto coinvolgimento dell'imputato nelle fasi della consegna e del trasporto della partita di stupefacente dall'Olanda in Italia, coinvolgimento fondato su un'ampia e articolata disamina delle emergenze probatorie (analiticamente 28 и esposte alle p. 36-43 della sentenza impugnata), quali le intercettazioni telefoniche, i servizi di pedinamento della p.g., il sequestro dell'autoarticolato DA - la cui motrice era intestata a IO IV contenente la droga, che era occultata tra i colli di biscotti, l'arresto dell'OT - mentre il IV, che era pure a bordo del mezzo, non venne arrestato, in quanto il correo si dichiarò esclusivo responsabile dell'importazione della droga -, i numerosi contatti, successivi al sequestro, con il LL, che reclamava la restituzione del denaro anticipato per l'acquisto della droga. Al cospetto di un siffatto apparato motivazionale analitico, saldamente ancorato ai dati probatori, la difesa si diffonde in contestazioni che attaccano la ricostruzione fattuale della vicenda, senza tuttavia individuare profili di manifesta illogicità della motivazione o gravi carenze argomentative su questioni davvero decisive, tali non apparendo l'asserita erroneità della definizione del IV quale dipendente dell'OT piuttosto che quale datore di lavoro, elemento del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione della vicenda, e considerando che le circostanze cui fa riferimento la difesa sono introdotte attraverso un mero richiamo alle trascrizioni delle captazioni senza nemmeno riportarle, ciò che non consente di apprezzare la significatività dei rilievi formulati, né di dimostrare travisamenti della prova, peraltro neppure specificamente dedotti. 14.2. Le censure con cui si contesta la sussistenza l'aggravante della ingente quantità, sviluppate anche con il secondo motivo aggiunto, sono infondate. 14.2.1. Nel rinviare alle argomentazioni dinanzi espresse al par. 11 quanto ai presupposti per l'applicazione dell'aggravante, va qui aggiunto, in replica al motivo, che è ininfluente il fatto che nel diverso procedimento a carico dell'OT, definitivamente condannato per l'importazione contestata al capo B), sia stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in esame. Invero, non appare prospettabile alcun potenziale contrasto di giudicati, che si realizza, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., solo allorquando "i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra senza penale irrevocabili", dove per "fatti" si intendono i fatti storici, come definiti nella loro dimensione storico-naturalistica, che comprende la condotta e, ove presente, l'evento e il nesso causale con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, con esclusione, quindi, degli elementi circostanziali, specie nel caso in cui il relativo accertamento è rimesso alla discrezionalità giudiziale, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, da cui risulta che, nel procedimento a carico dell'OT, il giudice, pur ravvisando il superamento del valore soglia per entrambe le sostanze, ha comunque ritenuto non opportuno operate un aumento di pena per detta aggravante, stante l'elevata sanzione da 29 h irrogare per la violazione più grave concernente la cocaina (cfr. p. 51 della sentenza impugnata). Del tutto coerentemente, si è ritenuta inammissibile la richiesta di revisione avente ad oggetto la sussistenza di una circostanza aggravante perché non concernente il contrasto oggettivo tra i fatti accertati in diverse sentenze irrevocabili, ma la diversa valutazione del medesimo episodio di vita da parte di distinte autorità giudiziarie (Sez. 3, 18016 del 08/01/2019, DU OR Rodriguez, Rv. 276080-02). In tal decisione, si è inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il favor innocentiae e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. Nel caso di specie, posto che nei confronti del coimputato OT è stata emessa condanna per lo stesso fatto, legittimamente valutato tuttavia in termini meno gravi per effetto del mancato riconoscimento dell'aggravante in esame, non sussiste, perciò, alcun potenziale contrasto di giudicati potenzialmente rilevante ex art. 630 cod. proc. pen. 14.2.2. Del tutto fuori fuoco, infine, è il richiamo all'art. 669 cod. proc. pen., che disciplina l'ipotesi, del tutto differente da quella qui al vaglio, di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. 15. Il secondo motivo, pure al limite dell'inammissibilità, è infondato. 15.1. Anche in tal caso, si rivelano inammissibili tutte le censure dirette a contestare l'affermazione della penale responsabilità per l'importazione di cui al capo F) censure riprese dal terzo motivo aggiunto- in quanto, lungi dal prefigu- rare vizi motivazionali, si limitano a contestare profili ricostruttivi del fatto, e, quindi, si risolvono in una richiesta, non consentita, di rivalutazione, peraltro del tutto parziale, del materiale probatorio. Invero, come risulta dall'attenta ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di merito (cfr. p. 43-48 della sentenza impugnata), l'affermazione della re- sponsabilità poggia, in primo luogo, sulla consegna, da parte del IV, al Gim- melli, in accordo con il ST, di un'utenza telefonica, munita di scheda, rite- nuta non soggetta ad intercettazione, per mantenere i contatti tra quest'ultimo ed il LL, in partenza per l'Olanda per effettuare il trasporto della droga: con- 30 ん dotta che certamente rileva ex art. 110 cod. pen., avendo il IV consapevol- mente fornito un contributo apprezzabile nell'economia della complessa ed artico- lata importazione di stupefacente. Al proposito, va richiamato il costante indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, me- diante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facili- tarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454), situazione certamente ravvisabile nel caso in esame, stante la necessità di mantenere "in sicurezza" i contatti telefonici con il trasportatore da parte degli altri sodali che avrebbero poi dovuto ricevere la sostanza stupefacente. Oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato altri due elementi a conferma del consapevole coinvolgimento del IV nell'importazione qui in esame. In primo luogo, la Corte di appello ha messo in luce come il IV fosse pie- namente coinvolto nell'affare sin dall'inizio, in quanto, a far tempo da 17 maggio 2017, aveva nella sua disponibilità il denaro da trasportare in Olanda per l'acquisto di una partita di stupefacente, inizialmente non andata a buon fine, posto che le trattative condotte da ZU in Olanda non si erano perfezionate, sicché il Gim- melli era rientrato a AP (cfr. p. 44 della sentenza impugnata), per poi ritornare nei Paesi Bassi, di lì a pochi giorni, ossia il 24 maggio, per concludere l'importa- zione in esame, conclusasi con il sequestro del carico in data 28 maggio 2017 e l'arresto in flagranza dell'autotrasportatore. In secondo luogo, la Corte di merito ha dato rilevanza al fatto che IV si precipitò ad incontrare il LL subito dopo il rientro di costui in Italia dall'Olanda, mentre l'autotrasportatore era ancora in viaggio, prima di essere ar- restato, e ciò all'evidente fine di acquisire informazioni sulla buona riuscita dell'im- portazione. Anche in tal caso, le censure difensive sono dirette a contestare la ricostru- zione giudiziale dei fatti senza tuttavia indicare la manifesta illogicità del percorso argomentativo, che, invece, risulta ampio, adeguato e coerente con le plurime emergenze probatorie correttamente valutate. 15.2. Infondati sono i rilievi diretti a contestare la sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rinviando, sul punto, alle conside- razioni dinanzi espresse al par. 11. 31 16. Il terzo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione è adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito escluso la sussi- stenza di circostanze valutabili ex art. 62-bis cod. pen. tale non essendo, per dettato normativo, lo stato di incensuratezza, e nemmeno lo svolgimento di una lecita attività lavorativa, dal momento che, come ritenuto dalla Corte d'appello, proprio l'attività di autotrasportatore ha consentito all'imputato di coprire i traffici di stupefacente a cui egli ha preso parte -, individuando, inoltre, quale elementi ostativi non oggetto di specifica censura -, la concreta gravità dei fatti, la per- sonalità dell'imputato e il suo comportamento processuale. 17. Il quarto motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen., è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, ostandovi lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 18. Il ricorso proposto nell'interesse di NT CO è infondato. 19. Il primo motivo è inammissibile perché proposto per casi non consentiti, essendo diretto, nella sostanza, a criticare la valutazione delle prove concordemente operata dai giudici di merito. Ribadito, come dinanzi indicato al par. 3.3, che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), la Corte di merito, dopo aver illustrato i collegamenti dell'imputato con LL, capo del sodalizio, e le reazioni dell'imputato alla notizia del sequestro del carico di droga di cui capo B), evidentemente dimostrative della pregressa collaborazione con OT e LL per le trasferte aventi ad oggetto importazioni di stupefacente, all'esito di una puntuale rassegna del materiale captativo (analiticamente illustrato alle p. 62-67 della sentenza impugnata), ha argomentatamente inquadrato nel medesimo contesto le successive conversazioni criptiche con "o zio", soggetto rimasto non identificato, NA (la coimputata AR, sua compagna), e "MI", identificato nell'autista MI ER. 32 n Dal contenuto e dalla sequenza delle conversazioni, unitamente al monitoraggio degli spostamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda, la Corte di merito, con una valutazione di merito che certamente non può dirsi manifestamente illogica, ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nell'importazione in esame sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati, ossia: la coincidenza temporale e spaziale delle operazioni di carico svolte dal CO (che il 22 gennaio aveva preso un volo per l'Olanda, utilizzando un biglietto pagatogli da un ignoto interlocutore e facendo ricorso ad una nuova scheda telefonica) con quelle effettuate sul camion che l'ER, la mattina successiva, avrebbe effettuato;
il rientro in Italia del ricorrente quasi contemporaneo a quello dell'ER (essendo dovuto lo sfalsamento di un giorno alla impossibilità di trovare un biglietto ferroviario per il giorno 4 febbraio 2017); le espressioni utilizzate nei contatti telefonici con lo "zio" con riferimento alle "belle cose" che stava facendo con altri committenti;
le captazioni successive al sequestro, da cui risulta che il CO cercava di contattare LL al fine di procedere al recupero di un credito di 1.450 euro da lui vantato in modo da compensare il mancato guadagno causato dalla perdita subita. Infine, come logicamente ritenuto dalla Corte di merito, non assume rilevanza, in relazione alla posizione del ZU, la mancata contestazione del reato di cui al capo C) al LL, capo del sodalizio ma non coinvolto personalmente in tutti i reati-fine, in quanto l'insufficienza degli elementi di reità in relazione a taluno dei compartecipi ad un reato fine non può evidentemente riverberarsi sul giudizio di colpevolezza relativo ai concorrenti. 20. Il secondo motivo è inammissibile perché, anche in tal caso, le argomentazioni difensive hanno un contenuto eminentemente fattuale, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Si osserva che, sulla base della sequenza e del contenuto del materiale captativo e della messaggistica tra UT, LL, ZU, AR, AR, LL (analizzato nel dettaglio alle p. 70-77 della sentenza impugnata), calato nel contesto di rapporti illeciti già accertati in relazione alle importazioni di cui ai capi B) ed E) (con riguardo a tale ultimo capo, la sentenza è già definitiva, avendo il ricorrente rinunciato al motivo di appello;
cfr. p. 69 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha desunto il fattivo coinvolgimento del ricorrente anche nell'importazione di cui al capo F), posto che CO, a breve distanza temporale dal sequestro ai danni dell'autista Retica, di cui al capo E), era nuovamente ripartito per l'Olanda dotandosi di varie utenze cellulari "dedicate", anche olandesi, con le quali contattava i correi in particolare, la compagna e AR utenze 1 che dismetteva continuamente al fine di eludere il monitoraggio del traffico 33 ん telefonico, e che faceva recapitare, con il fattivo contributo della AR, anche ad esponenti del sodalizio, tra cui il LL, che incontrava di persona;
egli, inoltre, era rimasto in Olanda in attesa dell'arrivo dei "documenti", che gli erano necessari per l'acquisto della ingente partita di marijuana, per poi sovraintendere, come di solito, alle operazioni del carico del narcotico a bordo di un autoarticolato acquistato dal LL. ZU, inoltre, aveva incaricato la compagna di comperare un biglietto aereo per tale "PP" affinché questi lo raggiungesse in Olanda "per portare la macchina", cosa che la donna fece, e fu immediatamente informato dal LL del sequestro dell'autocarro e dell'arresto del corriere la stessa mattinata del 28 maggio 2017, e, dopo tale incontro, CO intimava alla compagna di "buttare il telefono". A fronte di questo solido quadro probatorio, la difesa sollecita una rilettura del materiale captativo, senza tuttavia dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, che, viceversa, si fonda su argomentazioni ampie, analitiche e coerenti con i contenuti dei dialoghi intercettati, rispondendo alle critiche difensive con argomenti dotati di elevata plausibilità, non smentiti da decisive prove contrarie. Invero, la Corte di merito ha evidenziato, in maniera non manifestamente illogica, che l'assenza di contatti tra il CO ed il LL non è circostanza dirimente, atteso che i sodali, come accaduto in altri episodi di importazione, si dividevano i compiti, e, nel caso specifico, il LL era preposto al reperimento del mezzo di trasporto e dell'autista ON, con il quale si era recato in Olanda ed interloquiva continuamente, seguendone in maniera meticolosa gli spostamenti durante il viaggio di ritorno, il che spiega perché non risultano evidenze intercettive riferite alla posizione del CO nella fase in cui si concretizzava l'importazione con il seguente trasporto su gomma dello stupefacente. 21. Il terzo motivo è infondato. Rinviando alle considerazioni sopra svolte al par. 5 quanto alla sussistenza del delitto associativo, riguardo alla partecipazione del CO al sodalizio criminoso la Corte di merito l'ha riaffermata con una motivazione adeguata e conforme al diritto e ai canoni della logica, evidenziando che: all'imputato sono ascritti quasi tutti i reati-fine, alcuni dei quali sfuggiti ai controlli come da lui stesso riferito - all'interlocutore nella conversazione n. 42 del 27 aprile 2017 -, con il ruolo di gestire e coordinare le singole operazioni di importazione;
egli si relazionava direttamente con il capo promotore LL, con cui aveva rapporti così consolidati, da fornirgli utenze dedicate, comunicando con lui per il tramite della sua compagna, ZA AR, al fine di eludere i controlli delle forze dell'ordine; 34 п utilizzava sistematicamente un frasario criptico e si avvaleva della collaborazione del coimputato AR per portare a termine i propositi delittuosi attraverso i trasporti di stupefacente;
in alcuni colloqui con quest'ultimo lascia trasparire chiaramente la propria appartenenza associativa, come quando definisce il coimputato LL (Mellone) "il compagno nostro" (conv. n. 42), oppure quando, nel prendere atto che AR aveva portato a termine un trasporto di stupefacente da Roma a AP, il AR stesso sottolinea che avevano risparmiato il pagamento di un autista compiacente (conv. n. 89), ovvero quando egli fa riferimento all'esigenza di dare spiegazioni al gruppo circa l'esito fallimentare di una operazione di importazione di droga, o, ancora, si ripromette di mandare i telefoni a tutti i partecipi (conv. n. 42). Si tratta di elementi più che persuasivi, chiaramente dimostrativi della stabile e non occasionale appartenenza del CO al gruppo organizzato dedito al narcotraffico dall'Olanda, facente capo al LL, 22. Il quarto motivo è infondato. Al proposito, si fa rinvio alle argomentazioni espresse al par. 11. 23. Il quinto e il sesto motivo, esaminabili congiuntamente essendo entrambi relativi al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. Si osserva che la Corte merito ha sensibilmente ridotto la pena inflitta per i reati satellite, ribadendo, in maniera plausibile sul piano logico, la congruità della pena base e l'assenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei criteri ex art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti, quali la pluralità e gravità dei fatti attribuiti al CO, il ruolo primario assunto nelle operazioni d'importazione della droga, i contatti privilegiati con il capo- promotore, l'assenza di manifestazioni di resipiscenza. 24. Il ricorso proposto nell'interesse di VI AR è infondato. 25. Il primo motivo è infondato. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità contestata ai capi E) ed F), si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. Si evidenzia, inoltre, che con l'appello non era stata posta alcuna specifica questione in ordine all'ascrivibilità soggettiva dell'aggravante, sicché essa non può essere posta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. 26. Il secondo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale, senza individuare profili di illogicità manifesta della motivazione. 35 Invero, la Corte di merito ha ribadito il pieno coinvolgimento della ricorrente sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate (puntualmente esposte alle p. 83-90 della sentenza impugnata), da cui emerge che il CO, trovandosi in Olanda, si avvaleva della fattiva collaborazione, oltre che di tale "OR", anche di NA sia per la raccolta delle cd. "puntate" da recapitare poi nei Paesi Bassi al CO stesso, sia per la ricerca di un vettore compiacente per il trasporto della droga. Nel misurarsi criticamente con le argomentazioni difensive, qui nuovamente riproposte - ossia che LL, pur ammettendo aver fatto solo da tramite tra gli autisti e i reali destinatari della sostanza stupefacente, ha sempre negato di conoscere la AR e di averla mai incontrata, e che l'interlocutrice delle conversazioni captate era tale ZA RU, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale, e che la consulenza tecnica della difesa ha concluso nel senso della incompatibilità, nella percentuale dell'83%, della voce della AR raccolta nel saggio fonico con quella delle conversazioni in esame, sebbene somiglianti all'ascolto superficiale - la Corte di merito, condividendo integralmente le argomentazioni del primo giudice, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito che fu proprio la ricorrente a incontrare il LL il 28 aprile 2017, a AP in piazza Dante, al fine di ricevere una somma di denaro da far recapitare al CO in Olanda, sulla base di una serie di elementi puntualmente elencati, quali: 1) la circostanza che, nell'interrogatorio di garanzia, in relazione a un aspetto decisivo per la propria posizione processuale, il LL non abbia da subito chiarito che la NA non era la correa AR, ma la sua amante, di cui peraltro, nemmeno egli ha mai indicato la data di nascita e il luogo di residenza;
2) la circostanza che, sebbene LL sia stato a lungo sottoposto a intercettazione, in nessun'altra occasione sono mai stati registrati contatti con una possibile amante di nome NZ, il cui nominativo non emerge in nessuna telefonata, al di fuori di quelle delle 4 del 27 aprile qui in esame;
3) nemmeno dopo le telefonate in esame, LL ha più avuto alcun contatto con l'asserita amante, e, in generale, la relazione extraconiugale non è mai emersa durante tutto il periodo in cui l'imputato è stato intercettato e monitorato nei suoi spostamenti, così come non sono risultati al sistema d'indagine interforze controlli sui territorio attestanti la presenza del LL con la RU;
4) il tenore letterale delle conversazioni (analizzato nel dettaglio a p. 87 della sentenza impugnata) non è affatto congruente con l'asserito rapporto sentimentale dei due interlocutori, né appare plausibile che i due non sapessero nulla l'uno dell'altro e non conoscessero i reciproci spostamenti, mentre, per contro, l'imminente viaggio della donna "verso nord" si coniuga perfettamente con la consegna del denaro che doveva essere recapitata a CO per l'acquisto della droga. 36 Si tratta di una motivazione che certamente non può dirsi manifestamente illogica e, dunque, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 27. Il terzo motivo è inammissibile perché le censure si pongono unicamente sul piano, fattuale, della valutazione delle prove. La Corte di merito ha ribadito l'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputata in relazione al capo F) con un percorso argomentativo scevro da vizi logici, avendo accertato, sulla base del conversazioni telefoniche il cui tenore non è certamente solo quello di un semplice dialogo tra due fidanzati, né la AR si limita a recepire passivamente le richieste del compagno -, il ruolo di intermediaria rivestito dalla donna, la quale ha fornito al compagno un fattivo contributo nell'operazione di importazione della droga, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., in quanto: 1) fece recapitare al compagno il denaro occorrente per l'acquisto della sostanza stupefacente e per affrontare le spese di una lunga permanenza in territorio olandese;
2) fece da intermediaria tra il compagno e gli altri sodali, tra cui LL, con il quale mantenne rapporti privilegiati nel mandare ambasciate;
3) procurò nuove utenze telefoniche "dedicate", che consegnò ai correi dopo aver fatto la ricarica;
4) acquistò il biglietto aereo per l'Olanda, come effettivamente accertato, per tale PP, ossia l'autista designato per trasportare in Italia lo stupefacente acquistato, al quale la AR cedette temporaneamente il cellulare. Anche in tal caso, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta presenti nel percorso argomentativo posto alla base del giudizio di responsabilità, la ricorrente deduce, genericamente, l'inadeguatezza del materiale captativo dimostrativo di un contributo causale, ciò che non supera il vaglio di ammissibilità. 28. Il quarto motivo è inammissibile. Ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), nel caso di specie la motivazione non risulta affatto illogica, avendo ribadito la congruità del bilanciamento in relazione al ruolo certamente non secondario svolto dalla ricorrente che faceva da collegamento tra il compagno e gli altri sodali, si - occupava di ricevere le "puntate" e di reperire utenze "dedicate", che poi provvedeva ad attivare e consegnare ai membri del sodalizio -, e considerata, 37 infine, l'assenza di resipiscenza, con ciò dimostrando la Corte di merito di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). 29. I ricorsi presentanti nell'interesse di NC LL sono infondati. 30. Le censure con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata ai capi B), E) ed F) (primo motivo del ricorso dell'avv. Dello Iacono, ripreso nel ricorso dell'avv. Sabato) sono infondate;
anche in tal caso, si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. Quanto, poi, all'ascrivibilità soggettiva dell'aggravante, contestata dal difensore sul presupposto che il LL non conoscesse il quantitativo della droga trasportata, come emerge dalla ricapitolazione dei motivi, non censurati dal difensore, non risulta che la questione sia stata devoluta con l'appello, sicché non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione. 31. Le censure dirette a contestare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021, irrevocabile il 15 giugno 2021 (secondo motivo del ricorso dell'avv. Dello Iacono, ripreso nel ricorso dell'avv. Sabato) sono inammissibili. 31.1. Si rammenta, in primo luogo, che il riconoscimento della continuazione necessita - tanto in sede di esecuzione, quanto nel processo di cognizione -, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (per tutti, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In particolare, la verifica circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931). In altri termini, il disegno criminoso rappresenta un programma che deve 38 h formarsi nella mente dell'agente non oltre l'inizio dell'esecuzione del primo dei reati previamente ideati, i quali devono essere già tutti individuati almeno nelle loro linee essenziali, e a tale ideazione deve poi accompagnarsi la deliberazione di realizzali. Si è poi ulteriormente chiarito (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896) che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto della continuazione, il quale postula (Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615), che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali. Va ribadito, infine, per un verso, che è onere dell'imputato allegare specifici elementi da cui è desumibile l'unicità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962; Sez. 5, n. 18586 del 4/3/2004, D'Aria, Rv. 229826; Sez. 2, n. 40342 del 13/5/2003, Settimo, Rv. 227172; Sez. 1, n. 5518 del 18/11/1994, dep. 1995, Montagna, Rv. 200212 ed altre prec. conf.); per altro verso, che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Fiordalisi, Rv. 275222). 31.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha rigettato la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti oggetto del presente procedimento con quelli definitivamente giudicati con sentenza della Corte di appello di AP del 29 gennaio 2021 la quale ha affermato la penale - responsabilità del LL per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettivamente contestati ai capi A) e C) con analitica e puntuale motivazione (cfr. p. 130-136 della sentenza impugnata), esente da errori di diritto e da vizi logici. Invero, la Corte di merito ha ritenuto che l'appartenenza dell'imputato a due gruppi criminali, dediti al traffico di sostanze stupefacenti, fosse il frutto non di 39 h edun'unica, originaria, deliberazione, quanto, piuttosto, di autonome estemporanee determinazioni, e ciò sulla base della radicale differenza tra i due sodalizi, in relazione alla composizione soggettiva - salvo, ovviamente, che per il LL al contesto spaziale e alla natura delle associazioni, essendo di stampo mafioso solo quella oggetto della sentenza definitiva, alla tipologia di sostanze stupefacenti importate in Italia, ai fornitori, alle attività strumentali connesse alle operazioni illecite, né risultando una qualche forma di collaborazione tra i due gruppi criminali. Su queste basi, la Corte di merito ha perciò correttamente e plausibilmente ritenuto che l'adesione dell'imputato a due differenti associazioni delinquenziali fosse il risultato di una scelta di vita, ispirata alla sistematica perpetrazione di illeciti, e non l'attuazione di un progetto criminoso unitario, dovendosi ribadire che l'identità del disegno criminoso, postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, quantomeno a grandi linee, fin dalla commissione del primo reato, non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (da ultimo, Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420). 32. Il motivo, dedotto nell'ultima parte del ricorso dell'avv. Sabato, concernente il trattamento sanzionatorio è inammissibile. La Corte di merito, infatti, proprio in considerazione del complessivo comportamento processuale dell'imputato, che ha reso confessione, sebbene del tutto parziale, e ha rinunciato ai motivi assolutori nel merito, ha riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche pur con giudizio di equivalenza, tenuto conto dei precedenti penali di cui risulta gravato l'imputato, dell'entità dei traffici in cui è stato coinvolto e del suo consistente apporto nella riuscita delle importazioni di droga e nel conseguimento degli scopi associativi. Si tratta di una valutazione di fatto che non deborda nell'arbitrio o nella manifesta illogicità e che, quindi, non è sindacabile in questa sede. 33. Il ricorso proposto nell'interesse di SA RO è infondato. 34. Il primo motivo è infondato;
si rinvia alle considerazioni di carattere generale già esposte al par. 11. 35. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di merito, con logica e adeguata motivazione, ha ribadito la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della differente tipologia di stupefacente trasportato facendo leva dal chiaro contenuto dei plurimi colloqui telefonici, 40 h oggetto di captazione, con l'autista RT Retica, volti ad indirizzare quest'ultimo nelle operazioni di carico ed a ricevere informazioni sull'andamento delle operazioni;
in particolare, la Corte d'appello ha dato rilevanza a una conversazione (la n. 1063) nel corso della quale l'autista ha utilizzato un termine inequivoco, ossia "panetti", affermando che quelli caricati erano sessanta, mentre era rimasto fuori un "bancale", ossia il plico di marijuana effettivamente trovato nel vano portaoggetti della cabina, in tal modo consentendo agli inquirenti di comprendere con chiarezza il contenuto del colloquio e successivamente di riscontrare, in occasione dell'arresto dell'autista, l'effettiva corrispondenza fra quanto affermato e quanto sequestrato all'esito della perquisizione dell'autoarticolato, dove furono rinvenuti, appunto, sessanta panetti di cocaina, per un peso complessivo di Kg. 69,978, occultati in un doppiofondo ricavato nella motrice sotto la brandina dell'autista, e cinque buste contenenti complessivamente Kg. 4,544 di stupefacente del tipo marijuana sistemate nel semirimorchio insieme al carico commerciale e, in parte, in due vani portaoggetti collocati nella cabina della motrice al di sopra del parabrezza. 36. Il ricorso proposto nell'interesse di OR AR è infondato. 37. Il primo motivo è infondato. 37.1. Quanto alla sussistenza del delitto associativo, si rinvia alle argomentazioni di cui al par. 5. 37.2. In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, nel misurarsi con le argomentazioni difensive, di nuovo riproposte in queste sede senza alcun confronto critico con la motivazione, la Corte di merito (cfr. p. 98-101 della sentenza impugnata) ha ritenuto non rilevante la circostanza che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato fine anche se, come ritenuto dalla corte d'appello, dalle conversazioni captate emerge il coinvolgimento del AR sia nell'episodio di cui al capo F), pur non oggetto di contestazione, sia nella preparazione di altre spedizioni non accertate ma andate a buon fine - posto che, come detto, nemmeno la commissione di singoli "reati-fine" è necessaria ai fini della configurabilità dell'associazione. Sulla base del dato captativo, la Corte d'appello ha ritenuto provata la natura non occasionale e contingente dell'apporto del ricorrente, il quale: 1) pur relazionandosi prevalentemente con CO, mostrava di essere pienamente a conoscenza delle dinamiche associative (cfr. conversazione n. 16) e di comunicare attraverso un collaudato linguaggio convenzionale, utilizzando, in perfetta sintonia con il suo interlocutore, termini quali "pallet", "rose", "piante", "carrelli", "bancali" per coprire il riferimento alla droga, e l'espressione "documenti" con riguardo alle 41 somme di denaro da trasportare in Olanda per l'acquisto dello stupefacente;
2) svolgeva compiti diversi, che non si esaurivano nella raccolta del denaro necessario per pagare le forniture di stupefacente, ma comprendevano anche lo svolgimento delle attività di esattore, come, ad esempio, nei confronti del RO per ottenere il risarcimento nell'interesse del sodalizio;
3) in più occasioni ha espressamente manifestato, come risulta dalle intercettazioni, il proprio senso di appartenenza al sodalizio, come quando si compiace del risparmio delle spese del gruppo per avere egli stesso guidato un camion che trasportava droga in tal modo evitando di pagare un autista esterno -, gruppo che egli indica come la sua "famiglia". Le censure difensive reiterano quelle formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e, comunque, introducono considerazioni generiche, non agganciate alle concrete emergenze probatorie, che non superano il vaglio di ammissibilità. 38. Il secondo motivo è infondato. 38.1. In ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 si rinvia al par. 11. 38.2. Manifestamente infondate, invece, sono le cesure dirette a contestare la mancata applicazione, dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. Pur prescindendo dal fatto che le censure si limitano la criticare la valutazione della Corte d'appello, la quale, con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico, ha escluso che l'imputato abbia rivestito un ruolo marginale nella compagine criminosa, avendo descritto la molteplicità dei compiti rivestiti, importanti per le attività del sodalizio, va ribadito che la circostanza in esame, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, non è compatibile con i reati associativi. L'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., infatti, è stata introdotta per correggere il principio generale della unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatorio dell'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito, consentendo al giudice, nei casi limite e marginali, di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare, conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei "casi" indicati nell'art. 112 cod. pen., tra i quali vi è, appunto, il "caso" in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Il riferimento testuale ai "casi indicati nell'art. 112" anziché alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 112 cod. pen., costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore abbia inteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa al numero di cinque o più 42 concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano in concreto assumere come specifiche circostanze aggravanti. Per i reati associativi, in cui la penale rilevanza della condotta partecipativa del singolo discende dalla sua adesione allo stesso patto sociale degli altri associati, in caso di contributi in concreto rivelatisi di minore offensività la graduazione della pena potrà avvenire comunque con l'impiego di altri istituti, come, ad esempio, le circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804; Sez. 2, n. 17879 dei 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez. 2, n. 36538 del 21/09/2011, Zappalà, Rv. 251146; Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, LA Ventura, Rv. 249911; Sez. 6, n. 29821 del 22/06/2001, P.G. in proc. Bonaffini, Rv. 221210). 39. Il terzo motivo è inammissibile. Pur avendo parzialmente ridotto la pena con riferimento alla pena base e all'aumento per la continuazione - e ciò in relazione non al minimo contributo al delitto associativo ma al contegno processuale, manifestatosi nella parziale rinuncia ai motivi di gravame la Corte di merito ha ragionevolmente spiegato la - scelta di non bilanciare, in termini di prevalenza, le attenuanti generiche in ragione della biografia criminale dell'imputato condannato nel 2016 per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2014 e, in primo grado, per la partecipazione ad un'altra associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed a una tentata estorsione, entrambi i reati aggravati ex art. 416 bis-1 cod. pen. -, biografia ritenuta indicativa, in maniera non implausibile sul piano logico, dell'inserimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata. Al cospetto di tale valutazione, che certamente non può dirsi manifestamente illogica, il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità. 40. Il ricorso proposto nell'interesse di NT ST è infondato. 41. Il primo motivo è infondato. Invero, richiamati i principi dinanzi evocati al par. 31.1 a proposito del motivo, avente contenuto analogo, dedotto da NC LL, si osserva che la Corte d'appello ha escluso l'unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile emessa il 26 aprile dal G.u.p. del Tribunale di AP - la quale ha condannato ST alla pena di dieci anni di reclusione per la partecipazione all'associazione di stampo camorristico denominata clan ST, operativa nello storico Rione Sanità di AP sin dalla fine degli anni '90, avente tra i suoi scopi quelli connessi alla gestione delle piazze di spaccio, "con condotte accertate nel tempo e perduranti" (capo A), nonché per 43 ん i delitti di cui ai capi E (detenzione e porto di una pistola Beretta di provenienza illecita), F (ricettazione dell'arma di cui al capo E) entrambi accettati il 4 settembre 2014 e G (tentativo di estorsione ai danni del titolare dell'autorimessa "Garage - San NC", commesso dal 29 aprile 2017 all'8 maggio 2017 - con argomenti giuridicamente corretti e logicamente persuasivi. Invero, al di là del riferimento, fuorviante, al momento in cui l'associazione mafiosa ha esteso la propria attività anche al settore del narcotraffico, l'elemento decisivo per escludere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è stato comunque correttamente colto della Corte di merito, laddove ha evidenziato che, al momento in cui aderì al consorzio criminale ex art. 416-bis cod. pen., non risulta che il ricorrente avesse anche pianificato, pur a grandi linee, il delitto contestato nel presente processo al capo F); e ciò in quanto: 1) il contributo di ST, nell'ambito dell'associazione mafiosa, era circoscritto al controllo e gestione delle piazze di spaccio dei Rione Sanità, a ridosso delle Fontanelle, che erano tenute a versare una quota fissa al clan a titolo di "tangente"; 2) nessuno dei soggetti concorrenti nel reato di cui al capo F) risulta affiliato al sodalizio di stampo camorristico denominato clan ST;
3) l'importazione in esame non risulta finalizzata all'agevolazione del clan (come dimostra la mancata contestazione dell'aggravante speciale), né dal compendio probatorio emerge un quale elemento per solo ad ipotizzare tale collegamento. La Corte di merito, inoltre, ha rilevato che l'imputato non ha assolto l'onere di allegare specifici elementi da cui desumere l'esistenza d un unico disegno criminoso alla data di adesione al sodalizio, tale da abbracciare anche l'importazione di cui al capo F), essendosi limitato ad evidenziare che egli come affermato da alcuni collaboratori di giustizia e come emerge da alcune captazioni ambientali, peraltro riguardanti un diverso procedimento definito con sentenza non passata in giudicato gestiva anche gli introiti della droga, elemento - correttamente ritenuto insufficiente per dimostrare l'esistenza di una progettazione originaria, idonea a cementate le singole violazioni. 42. Il secondo motivo è infondato;
si rinvia alle considerazioni espresse al par. 11. 43. Essendo il ricorso il ricorso di MO IO AC inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella deter- minazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, rite- nuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. 44 h Al rigetto dei restanti ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IO AC MO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LL AR, IV IO, CO NT, AR ZA, LL NC, RO SA, AR OR e ST NT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente FA RB TE IO Man شوا Depositata in Cancelleria Oggi, 27 AGO. 2024 IL FUNZIONARIO TARIO Lucha M 45