Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
Stante l'autonomia esistente tra l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e quella, successiva, adottata nel termine di venti giorni dal giudice competente, deve ritenersi che l'interesse all'impugnazione del primo provvedimento (nella specie con la richiesta di riesame) persista nonostante l'emissione del secondo, e ciò anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti della riparazione per l'ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/1998, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 19.11.1998
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 6963
3. " Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe A. ON " N. 27900/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SO AL, SO IA, SO TE, SC AN
avvero l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 17.2.98 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Premessa in fatto e in diritto
Con ordinanza in data 20.1.98, il GIP del Tribunale di Brindisi, convalidato il fermo di PG nei confronti di SO AL, IA e TE nonché di SC AN, indagati per una rapina aggravata commessa in Modena, emetteva nei confronti dei suddetti la misura della custodia cautelare in carcere, nel contempo dichiarando la propria incompetenza per territorio.
In data 29.1.98 il GIP del Tribunale di Modena, competente, provvedeva in conformità disponendo nuova misura custodiale definitiva emessa dal giudice territoriale competente. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale, preso atto delle rinunzie e del conseguente venir meno dell'interesse alla impugnazione dichiarava l'inammissibilità della stessa, condannando le parti al pagamento delle spese processuali.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, con distinti ma identici atti, personalmente gli indagati assumendo l'illegittimità della pronuncia di inammissibilità in quanto emessa sulla base di rinunzie effettuate da difensori privi di procura speciale nonché con riferimento a un ritenuto difetto di interesse, per contro correlabile solo a controllo operato con valutazione ex ante. Concludevano i ricorrenti instando per una pronuncia di inefficacia della misura cautelare, stante l'omessa valutazione nel merito della richiesta di riesame.
Osserva la Corte che, in effetti, la dichiarazione dei legali in sede di udienza camerale non legittimava l'applicabilità dell'art. 591, c. 1 lett. d) CPP, atteso che "il difensore dell'imputato, qualora non sia munito di procura speciale, non ha facoltà di rinunciare all'impugnazione, neppure qualora abbia proposto egli stesso il gravame" (Sez. Un. 31.5.91 Catalano - conf. Cass. 31.5.95 De Santi, CED 199435).
A norma dell'art. 589 c. 2 CPP le parti private, tra cui non è da ricomprendersi il difensore, possono rinunziare all'impugnazione o con dichiarazione rilasciata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sì che "non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato ad hoc" (Cass. 14.1.94 Djordsevic Cass. Pen. 1995, 1292), laddove il ruolo partecipativo e non di mera assistenza attribuito nel nuovo processo al difensore, faculta lo stesso alla rinuncia a uno o più motivi, correlabile a una valutazione meramente tecnica (Cass. 11.2.93 De Rosa CED 195009). In tema di impugnazioni spetta infatti all'imputato la valutazione dei propri reali interessi, sì che la volontà dello stesso, che può togliere effetto alla impugnazione del difensore, prevale comunque sui poteri di quest'ultimo, come espressamente disposto dall'art. 571 c. 4 CPP. La declaratoria di inammissibilità non risulta giustificata neanche in applicazione dell'art. 591 c. 1 lett. a) CPP, posto che il difetto di interesse, originario o sopravvenuto, deve escludersi nella ipotesi, di cui alla fattispecie, di misura custodiale, emessa da giudice dichiaratosi incompetente territorialmente cui sia seguita, nei termini stabiliti dall'art. 27 CPP, la emissione di nuovo provvedimento da parte dell'organo competente.
Posto che, contrariamente all'assunto dei ricorrente, l'interesse, che si pone come condizione necessaria per l'acquisto e l'esercizio del diritto all'impugnazione, deve essere concreto e attuale, con conseguente necessità di persistenza al momento della decisione (29.9.94 Bruzzise CED 199607), la provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo emesso dal primo giudice, correlata proprio alla circostanza che quello dichiarato competente abbia, nel termine di 20 giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, disposto una nuova misura, rende palese la persistenza dell'interesse a impugnare, anche ai fini di una eventuale successiva richiesta ai sensi dell'art. 314 CPP. Il provvedimento emesso dal giudice competente si caratterizza, infatti, per la completa autonomia, rispetto al precedente ad effetti interinali, sì che non può essere definito di conferma o reiterazione di quello precedente, ancorché emesso sulla base di identica valutazione degli stessi fatti, ritenuti legittimante la misura (Sez. Unite 18.6.93 Silvano, CED 194315). Da tanto consegue la possibilità di proporre e mantenere distinte istanze di riesame, potendo il primo titolo custodiale esser annullato per motivi formali e dovendo il corretto esercizio dell'eccezionale potere derogatorio della competenza territoriale estendersi alla valutazione di tutti i presupposti che lo hanno attivato, ivi compresa la improrogabile necessità e urgenza di salvaguardia delle esigenze cautelari (Cass. Sez. Un. 25.10.94 De Lorenzo, CED 199393).
La mera prospettazione della emissione della ordinanza custodiale da parte del giudice competente non elide pertanto l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla validità del titolo custodiale disposto dal giudice incompetente, spettando comunque la decisione sull'istanza di riesame al Tribunale territorialmente competente per i provvedimenti emessi dal primo giudice (Cass. 29.10.93 Barbaro, CED 195582).
L'erronea applicazione del disposto di cui alle lettere a) d) dell'art. 591 CPP determina l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce che dovrà procedere all'esame del merito dei motivi - ove proposti - ovvero, in difetto dell'esposizione delle ragioni della impugnazione alla udienza, disporre ai sensi dell'art. 591 lett. c) in riferimento all'art. 581 lett. c) CPP.
Al disposto annullamento non consegue peraltro, come preteso dai ricorrenti, la perdita di efficacia della misura custodiale ai sensi dell'art. 309 c. 10 CPP. La caducazione del provvedimento impositivo si verifica infatti nella sola ipotesi in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione quindi del caso, di cui alla fattispecie, in cui l'ordinanza, tempestivamente emessa, sia per qualche ragione annullabile (Sezioni Unite 12.2.93 Piccioni, Ced 193414).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1998