Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
L'incaricato delle vendite cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l'accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILIZIA C.C.I. SRL, in persona del suo amm.re unico pro tempore Sig. RI RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAPONI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME OM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1335/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 2^ Civile, emessa il 20/03/98 e depositata il 21/04/98 (R.G.4082/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Franco CAPONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL RO conveniva innanzi al tribunale di Roma la s.r.l. Edilizia C.C.I.
Esponeva che aveva fatto la proposta di vendita di un immobile sito in Grottaferrata alla società versando contestualmente la somma di lire 10.000.000, e che il rappresentante della società non aveva adempiuto l'obbligo di stipulare la vendita, che si era assunto verbalmente.
Chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione della somma, il risarcimento dei danni.
La società resisteva.
Il tribunale rigettava la domanda.
Su gravame del LL la corte di appello di Roma, con sentenza resa il 20.3.1998, condannava la società alla restituzione della somma versata oltre accessori.
La Corte escludeva che l'accettazione della proposta di vendita vincolasse la società, provenendo da soggetto (RI ZI) che non rivestiva la qualità di rappresentante, e che l'obbligo di stipulare la vendita assunto dal rappresentante comportasse ratifica per difetto della necessaria forma scritta.
La corte riteneva, tuttavia, che la società fosse tenuta alla restituzione della somma versata, avendola ricevuta l'incaricato delle vendite nel compimento degli atti che tale incarico ordinariamente comporta.
L'Edilizia C.C.I. srl ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con, il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., si deduce che, una volta escluso che l'accettazione della proposta vincolasse la società in relazione alla sua provenienza da soggetto privo della qualità di rappresentante, la Corte di merito avrebbe dovuto coerentemente escludere che la ricezione di somme o titoli potesse spiegare efficacia nei confronti della stessa società senza la prova che essa ne ha tratto beneficio;
si aggiunge che "ove il principio di prova della corresponsione del denaro o del titolo equivalente fosse stato identificato dalla corte del merito nella proposta accettata da RI ZI, la presenza dello stesso nel giudizio si sarebbe resa necessaria".
Con il secondo motivo di ricorso, lamentandosi omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, dopo avere ribadito che il giudice non può negare che il contratto spieghi efficacia tra le parti e contestualmente porre a carico di una di esse obbligazione che presuppone la negata efficacia, si sostiene che, avendo la società contestato di avere ricevuto denaro o altro, era necessaria la partecipazione di RI ZI al giudizio, tanto più che solo lui era legittimato a disconoscere la sottoscrizione dell'atto di ricezione.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1478, 2203 c.c., 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, stesso codice, si sostiene che con evidente ultrapetizione la Corte ha ricondotto l'attività svolta da RI ZI, fratello dell'amministratore unico della società, incaricato di ricevere le proposte di acquisto, alla fattispecie della preposizione institoria, laddove - tenuto conto che costui, invece di limitarsi alla trasmissione della proposta, l'ha sottoscritta in segno di accettazione - avrebbe dovuto ravvisare contratto di vendita di cosa altrui, con conseguente esclusione di qualsiasi coinvolgimento della società sia pure limitatamente alla restituzione della somma versata.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per connessione, non possono essere accolti.
La Corte di merito ha ricostruito la fattispecie nei seguenti termini: il LL ha fatto la proposta di vendita alla società, accompagnandola con il versamento di un anticipo di lire 10.000.000;
la proposta è stata ricevuta unitamente alla somma dall'incaricato delle vendite, il quale, invece di trasmetterla al rappresentante della società, l'ha accettata.
Non può essere condivisa la tesi, secondo la quale la fattispecie così ricostruita va inquadrata nello schema negoziale della vendita di cosa altrui.
A prescindere che la vendita che non si realizza per difetto di legittimazione del venditore in presenza della buona fede del compratore dà luogo ad una fattispecie di inadempimento, la proposta di vendita di un immobile, che, come quella de qua, sia fatta ad una società, o è accettata dalla medesima a mezzo di un suo rappresentante o non può essere accettata da soggetti che non ne sono destinatari e dare vita alla figura contrattuale in parola. Tenuto conto che la proposta è stata accettata e la somma ricevuta dall'incaricato delle vendite, rimane valido l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della rappresentanza commerciale ed occorre semplicemente verificare se la sentenza impugnata abbia correttamente individuato gli effetti della ricezione, essendo mancata qualsiasi censura quanto agli effetti dell'accettazione.
Giova in proposito rilevare che normalmente l'imprenditore si avvale nello svolgimento della propria attività di collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale;
collaboratori che sono destinati ad entrare in rapporto con i terzi ed a concludere con essi affari come sostituti dell'imprenditore nello specifico ramo cui sono addetti. Il potere rappresentativo delle tre figure di ausiliari regolate dal codice civile (institore, procuratore, commesso) non ha fonte negoziale, ma costituisce effetto naturale della collocazione dell'ausiliario nell'organizzazione aziendale e, in altri termini, si estende senza bisogno di apposito incarico a tutti gli atti che lo svolgimento delle mansioni affidate richiede.
Tale disciplina va applicata a qualsiasi ausiliario dell'imprenditore anche diverso dalle figure tipiche, essendo espressione del principio generale, secondo il quale a tutti gli ausiliari dell'imprenditore competono poteri di rappresentanza commisurati alle mansioni da essi svolte al fine di assicurare la funzionalità dell'impresa e tutelare la posizione del terzo contraente, che dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 1127 del 1969 risulta particolarmente rafforzata (Cass. 18.10.1991 n. 11039). Pertanto, l'incaricato delle vendite, cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di esso, rimanendo l'accettazione estranea alle mansioni affidate, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che siano versate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, costituendo la ricezione normale sviluppo delle mansioni, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.
Agli esposti principi si è adeguata la sentenza impugnata allorquando ha ritenuto che la ricezione della somma versata contestualmente alla proposta di vendita da parte dell'incaricato delle vendite abbia generato l'obbligo restitutorio della società. Nè può ritenersi che l'incaricato è litisconsorte necessario del giudizio di restituzione, sicché la sua mancata partecipazione a tale giudizio produce nullità e comporta rimessione della causa al primo giudice.
Per giurisprudenza di questa Corte il rappresentante del venditore o del compratore, qualunque sia la fonte della rappresentanza e, cioè, tanto negoziale quanto legale, non riveste la qualità di parte necessaria del giudizio, nel quale sia fatto valere un diritto nascente o comunque collegato alla formazione di un contratto di vendita immobiliare neppure se è contestata l'autenticità della sua sottoscrizione (Cass. 26.10.1994 n. 8771; Cass.
7.6.1974 n. 1701). In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede, non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001