Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9079
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'incaricato delle vendite cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l'accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9079
    Data del deposito : 5 luglio 2001

    Testo completo