CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33622 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33622 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stata-rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 6 ottobre 2022 dal pubblic:o ministero di Udine nei confronti di AU RI per il sequestro probatorio di 140 paia di scarpe e due scarpe spaiate per presunta contraffazione. 2. La difesa del RI ha presentato ricorso in cui vengono formulati i seguenti motivi qui sintetizzati nei termini di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: - con il primo motivo si lamenta violazione della norma procedurale con riferimento agli articoli 125, 247 e 253 cod. proc. pen.. Risulta omesso nel decreto di perquisizione ogni riferimento ai fatti per cui si procedere e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro con connesso vizio di motivazione dell'ordinanza, che è solo apparente. La motivazione del tribunale secondo cui sarebbero sufficienti il riferimento agli articoli violati e la lettura complessiva degli atti è errata poiché il mero richiamo agli articoli nulla dice sulla forma della condotta mentre la lettura degli atti consentirebbe al più la comprensione 'a posteriori' dei fatti ma certo non garantisce la legalità dell'atto. - con il secondo motivo si lamenta analoga nullità per mancante descrizione della natura dei beni sequestrati e delle finalità probatorie concretamente perseguite. Il contenuto del decreto di sequestro è del tutto generico sul punto mentre il riferimento pur presente ad una precedente annotazione di P.G. non consente una verifica della legittimità del decreto ex ante. Né la carenza può essere integrata dal giudice del riesame che avrebbe piuttosto dovuto annullare il decreto e disporre la restituzione delle scarpe al RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.2 Occorre innanzi tutto ricordare (la circostanza risulta pacificamente dagli atti: è riferita dal ricorrente ed è ampiamente circostanziata nel provvedimento impugnato) che il sequestro oggi contestato era stato preceduto da un analogo provvedimento (seppure dal contenuto più circoscritto) con cui le forze dell'ordine avevano sottoposto a sequestro alcuni 'pezzi' della stessa partita di merce (scarpe Nike e Jordan di dubbia originalità). Al provvedimento ablativo, non impugnato, aveva fatto seguito, su iniziativa e comunque grazie alla collaborazione del ricorrente, la concentrazione (da vari magazzini) e la consegna al personale di polizia, delle 138 paia di scarpe più due scarpe destre ora sotto sequestro in quanto appartenenti alla stessa partita ed aventi la medesima 'fonte'. Quanto precede illustra indubbiamente il contesto e la consapevolezza da parte del RI dell'oggetto dell'attività delle forze di polizia (l'indagine per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione) e del contenuto del sequestro (le scarpe da lui stesso consegnate). A prescindere da ciò, l'affermazione dell'impugnato decreto (pg.4, in alto) ceh.t viene contestata con il primo motivo (pg.3 e 4) appare in verità del tutto corretta e conforme all'orientamento che questa stessa sezione della Corte di legittimità ha affermato in punto di requisiti del provvedimento di sequestro probatorio. Per tal tipo di provvedimento, infatti <<è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez.2, n.27859 del 30 aprile 2019, Imp. Chianese, Rv.276727 - 01. Nessuna motivazione apparente, quindi, ma piuttosto l'applicazione di principi ermeneutici consolidati. 1.3 Passando ora al secondo motivo di impugnazione (che appare in verità piuttosto ripetitivo di concetti già espressi nel primo, quanto meno in relazione alla "omessa motivazione sulla natura dei beni sequestrati") è sufficiente rilevare che la denunciata carente indicazione delle "finalità probatorie concretamente perseguite" oltre ad essere generica (per le ragioni che si diranno in prosieguo) fonda un motivo in questa sede non consentito in quanto non oggetto del riesame. Tra le ragioni del riesame (illustrate nel ricorso introduttivo e già riportate in forma sintetica nel provvedimento impugnato) la carenza di indicazione delle esigenze probatorie a base del sequestro non risulta devoluta. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità una serie di doglianze, come ad esempio la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti il tribunale del riesame, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. In ogni caso il menzionato profilo è generico già alla lettura dello stesso ricorso. Ivi si spiega che in occasione del primo sequestro era stato eseguito un accertamento (seppure in maniera speditiva e dall'esito -solo oggi- contestato). Il risultato dell'accertamento aveva indotto RI a raccogliere l'intero lotto di scarpe 'figlie' dello stesso ordine per consegnarle alle forze dell'ordine per il loro sequestro e per ulteriori accertamenti, a dimostrazione della perfetta consapevolezza delle finalità che il sequestro mirava a perseguire. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in C 3.000,00 non ravvisandosi ragioni d'esonero. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così IzIciso in Roma, 9 giugno 2023 Il Con igliere relatore Il Presi ente AN CO RI Sergio 14eltrani ••• eitk
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33622 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stata-rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 6 ottobre 2022 dal pubblic:o ministero di Udine nei confronti di AU RI per il sequestro probatorio di 140 paia di scarpe e due scarpe spaiate per presunta contraffazione. 2. La difesa del RI ha presentato ricorso in cui vengono formulati i seguenti motivi qui sintetizzati nei termini di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: - con il primo motivo si lamenta violazione della norma procedurale con riferimento agli articoli 125, 247 e 253 cod. proc. pen.. Risulta omesso nel decreto di perquisizione ogni riferimento ai fatti per cui si procedere e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro con connesso vizio di motivazione dell'ordinanza, che è solo apparente. La motivazione del tribunale secondo cui sarebbero sufficienti il riferimento agli articoli violati e la lettura complessiva degli atti è errata poiché il mero richiamo agli articoli nulla dice sulla forma della condotta mentre la lettura degli atti consentirebbe al più la comprensione 'a posteriori' dei fatti ma certo non garantisce la legalità dell'atto. - con il secondo motivo si lamenta analoga nullità per mancante descrizione della natura dei beni sequestrati e delle finalità probatorie concretamente perseguite. Il contenuto del decreto di sequestro è del tutto generico sul punto mentre il riferimento pur presente ad una precedente annotazione di P.G. non consente una verifica della legittimità del decreto ex ante. Né la carenza può essere integrata dal giudice del riesame che avrebbe piuttosto dovuto annullare il decreto e disporre la restituzione delle scarpe al RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.2 Occorre innanzi tutto ricordare (la circostanza risulta pacificamente dagli atti: è riferita dal ricorrente ed è ampiamente circostanziata nel provvedimento impugnato) che il sequestro oggi contestato era stato preceduto da un analogo provvedimento (seppure dal contenuto più circoscritto) con cui le forze dell'ordine avevano sottoposto a sequestro alcuni 'pezzi' della stessa partita di merce (scarpe Nike e Jordan di dubbia originalità). Al provvedimento ablativo, non impugnato, aveva fatto seguito, su iniziativa e comunque grazie alla collaborazione del ricorrente, la concentrazione (da vari magazzini) e la consegna al personale di polizia, delle 138 paia di scarpe più due scarpe destre ora sotto sequestro in quanto appartenenti alla stessa partita ed aventi la medesima 'fonte'. Quanto precede illustra indubbiamente il contesto e la consapevolezza da parte del RI dell'oggetto dell'attività delle forze di polizia (l'indagine per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione) e del contenuto del sequestro (le scarpe da lui stesso consegnate). A prescindere da ciò, l'affermazione dell'impugnato decreto (pg.4, in alto) ceh.t viene contestata con il primo motivo (pg.3 e 4) appare in verità del tutto corretta e conforme all'orientamento che questa stessa sezione della Corte di legittimità ha affermato in punto di requisiti del provvedimento di sequestro probatorio. Per tal tipo di provvedimento, infatti <<è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez.2, n.27859 del 30 aprile 2019, Imp. Chianese, Rv.276727 - 01. Nessuna motivazione apparente, quindi, ma piuttosto l'applicazione di principi ermeneutici consolidati. 1.3 Passando ora al secondo motivo di impugnazione (che appare in verità piuttosto ripetitivo di concetti già espressi nel primo, quanto meno in relazione alla "omessa motivazione sulla natura dei beni sequestrati") è sufficiente rilevare che la denunciata carente indicazione delle "finalità probatorie concretamente perseguite" oltre ad essere generica (per le ragioni che si diranno in prosieguo) fonda un motivo in questa sede non consentito in quanto non oggetto del riesame. Tra le ragioni del riesame (illustrate nel ricorso introduttivo e già riportate in forma sintetica nel provvedimento impugnato) la carenza di indicazione delle esigenze probatorie a base del sequestro non risulta devoluta. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità una serie di doglianze, come ad esempio la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti il tribunale del riesame, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. In ogni caso il menzionato profilo è generico già alla lettura dello stesso ricorso. Ivi si spiega che in occasione del primo sequestro era stato eseguito un accertamento (seppure in maniera speditiva e dall'esito -solo oggi- contestato). Il risultato dell'accertamento aveva indotto RI a raccogliere l'intero lotto di scarpe 'figlie' dello stesso ordine per consegnarle alle forze dell'ordine per il loro sequestro e per ulteriori accertamenti, a dimostrazione della perfetta consapevolezza delle finalità che il sequestro mirava a perseguire. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in C 3.000,00 non ravvisandosi ragioni d'esonero. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così IzIciso in Roma, 9 giugno 2023 Il Con igliere relatore Il Presi ente AN CO RI Sergio 14eltrani ••• eitk