Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
Poiché nei casi previsti dall'art. 10, comma quarto, della legge n. 40 del 1998, avente ad oggetto la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si procede sempre con il rito direttissimo, salvo che siano necessarie particolari indagini, è abnorme il provvedimento del Tribunale dinanzi al quale l'imputato sia presentato per il giudizio, che disponga la restituzione degli atti al P.M. per l'avvenuto decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2000, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 23/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 2161
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 03234/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di TRIESTEnei confronti di:
AN MA N. IL 04.07.1969
avverso ordinanza del 23.11.1998 TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede annullamento senza rinvio Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza dibattimentale 13.11.98 il Tribunale di Trieste, nel procedimento a carico di RO NU imputato del reato previsto dall'art. 10 c. 3 legge n. 40 del 1998, dichiarava la nullità dell'atto di presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo per intervenuta scadenza del termine di giorni quindici previsto dall'art. 449 c.p.p. II- Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, che deduce violazione di legge e abnormità dell'ordinanza. Sottolinea che l'art. 10 e. 4 l. n. 40 del 1998 dispone che nei casi previsti dal primo e dal terzo comma dello stesso articolo (nella specie contestati all'imputato) "si procede comunque con rito direttissimo salvo siano necessarie particolari indagini", motivo questo sul quale non si fonda l'ordinanza impugnata, di natura abnorme.
III- Il ricorso è fondato.
L'obbligatorietà del giudizio direttissimo previsto dall'art. 10 imposta dall'art. 10 c. 4 legge 6.3.1998 n. 40 ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), salvo il caso di necessità di particolari indagini, comporta che qualora tale necessità non si profili si debba "comunque" procedere con rito direttissimo, anche se siano decorsi i termini previsti dall'art. 449 c.p.p. per la instaurazione del rito speciale. Tale interpretazione,
conseguente al dettato letterale della norma, corrisponde alla "ratio" della norma medesima, tesa a garantire la rapida definizione dei procedimenti nella materia considerata, intento che verrebbe frustrato se si consentisse al pubblico ministero di eludere la disposizione con il mancato rispetto dei termini altrimenti previsti per l'instaurazione del giudizio direttissimo.
Il provvedimento con il quale il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo ed ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero è privo di base giuridica, deve essere ritenuto abnorme e come tale ricorribile in questa sede, e deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per il giudizio.
Così deciso il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000