Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso La mancata ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve riportare a pena di inammissibilità i capitoli della prova non ammessa, onde consentire al giudice di legittimità di verificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad inammissibili indagini integrative attraverso altri atti del processo, la decisività della prova della cui mancata ammissione il ricorrente si duole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTAPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MONCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 28, presso l'avv. Alessandro Garlatti, che lo rappresenta e difende giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
COIL s.p.a., in persona dell'amministratore delegato AR LI, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 36, presso l'avv. Renato Della Bella, che con l'avv. Emilio Baviera lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano sezione lavoro n. 102, depositata il 6 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Alessandro Garlatti e Emilio Baviera;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 6 luglio 2000 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da CO GR nei confronti della COIL s.p.a., alle dipendenze della quale aveva lavorato, e diretta ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni (professionale specifico, biologico, anche temporaneo, e morale), oltre quello risarcitogli dall'Inail, in relazione a due infortuni sul lavoro, verificatisi l'uno e l'11 gennaio 1991 e l'altro il 2 febbraio 1996.
Nel respingere l'appello del lavoratore ed al quale aveva resistito la società datrice di lavoro, il giudice del gravame, premessa l'inefficacia della sentenza penale di condanna dell'imputato, a seguito di patteggiamento della pena, nel successivo giudizio civile di liquidazione del danno derivante da reato, ha ritenuto che entrambi gli infortuni erano da ascrivere a colpa esclusiva del dipendente. In particolare, in relazione al primo, accaduto mentre il lavoratore, con una sega circolare, eseguiva il taglio di due profilati in legno, e nel quale lo stesso, per il contatto accidentale della mano destra con la lama, aveva subito l'asportazione subtotale della metà distale del primo dito della mano destra, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante sotto il profilo causale la mancanza, nella sega, di un coltello divisore ("una sorta di lama" - come spiega la sentenza impugnata - "che inserendosi nel taglio operato dalla sega consente ai due pezzi tagliati di mantenersi ad una certa ancorché minima distanza, l'uno dall'altro sì da impedire o rendere difficile il trascinamento dei pezzi stessi da parte della lama in movimento per effetto di una sorta di inerzia tra pezzi e lama"): l'incidente, avvenuto quando il taglio dei due profilati era stato completato, doveva, ad avviso del giudice del merito, essere ricollegato al tentativo posto in essere dal lavoratore di tirare indietro i due pezzi di legno, sebbene la macchina, con la cuffia di protezione già sollevata, fosse ancora in movimento. Riguardo al secondo incidente, nel quale l'odierno ricorrente, per l'improvviso spostamento del carico trasportato su un carrello (una porta che debordava dalla sagoma del carrello), aveva subito lo schiacciamento della mano con la frattura del quarto dito, il predetto giudice ha concluso che l'evento era stato determinato dalla disattenzione dello stesso infortunato. Costui ha richiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso articolato in cinque motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità della produzione dei documenti di cui all'elenco allegato al ricorso dal n. 3 al n. 15, poiché la produzione di documenti nuovi nel giudizio di cassazione è, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., consentita soltanto per quelli che concernono l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, e tali non sono quelli innanzi specificati, attinenti alla fase di merito, ne' può avere rilievo l'annotazione apposta accanto ad alcuni di essi, e che cioè si tratta di documenti già prodotti, poiché in tal caso per essi non necessita un'ulteriore e distinta allegazione, dopo il loro inserimento nel fascicolo di parte con l'adempimento delle formalità di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Passando all'esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 legge n. 977 del 1967, dell'art. 2087 cod. civ., degli artt. 590, 583, primo comma nn. 1 e 2, cod. pen. in relazione agli artt. 4 e 109 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, nonché vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della inosservanza da parte dell'azienda delle norme poste a tutela del lavoro dei minori, essendo stato accertato nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, che all'epoca del primo infortunio il lavoratore non aveva compiuto gli anni diciotto. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e deduce l'errore in cui è incorso il giudice di appello nel non avere considerato, in relazione al profilo causale, che il datore di lavoro non aveva attuato le disposizioni previste dalle norme specifiche di sicurezza per l'uso della sega e non aveva vigilato sul lavoratore perché utilizzasse i mezzi di protezione a sua disposizione, vigilanza che nella specie era tanto più doverosa in considerazione della minore età del lavoratore e della sua inesperienza. Assume la illogicità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, perché, pur avendo accertato che la sega circolare era sprovvista di una solida cuffia, di spingitoi, di una squadra di riferimento e del coltello divisore, ha escluso la rilevanza causale dell'omessa adozione di tali specifiche protezioni nella determinazione dell'incidente. Critica ancora la sentenza impugnata per non avere considerato gli obblighi che in materia di sicurezza del lavoratore incombono sul datore di lavoro per il contratto di formazione e lavoro, e per non avere tenuto conto delle risultanze delle due consulenze di ufficio, i quali avevano evidenziato l'inidoneità della cuffia di protezione della sega circolare "ad evitare in modo completo il contatto accidentale del lavoratore con la lama".
Il terzo motivo, rubricato "sulla omessa vigilanza", addebita al giudice di appello di non avere considerato gli obblighi di sorveglianza cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti di lavoratori minori degli anni diciotto e in relazione alla situazione di pericolosità derivante dalla utilizzazione di una macchina priva dei prescritti dispositivi di protezione specificati nel precedente motivo.
I primi tre motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, sono fondati soltanto nei limiti appresso indicati.
Si deve subito rilevare che i profili di censura riguardanti la violazione da parte della società resistente delle norme poste a tutela del lavoro minorile - oggetto soprattutto del primo mezzo di annullamento e poi richiamata nei successivi due motivi in relazione alla maggiore intensità dell'obbligo, cui è tenuto il datore di lavoro, di controllare l'osservanza, da parte del dipendente, delle misure di prevenzione contro gli infortuni - sono inammissibili, poiché sottopongono all'esame della Corte una questione giuridica nuova non trattata dalla sentenza impugnata e che implica un accertamento di fatto (quello dell'età dell'infortunato all'epoca del primo sinistro) non compiuto dal giudice del merito, perché non richiesto.
Analogamente, per quanto concerne il rilievo mosso alla sentenza impugnata di avere tralasciato l'inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi che su di lui incombono in materia di sicurezza del lavoro per la ipotesi di rapporto derivante da contratti di formazione e lavoro: anch'essa, infatti, è questione giuridica nuova, che pure presuppone l'accertamento - non consentito in sede di legittimità - della stipulazione del contratto di formazione e lavoro, formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (v. il secondo motivo, mentre nel terzo il riferimento a tale contratto è solo un'argomentazione a sostegno della violazione del dovere di vigilanza sui lavoratori minori degli anni diciotto). Ciò premesso, risulta nella specie accertato che la sega circolare utilizzata al momento del primo incidente dal lavoratore era priva del coltello divisore, e da ciò deriva la insussistenza della misura di prevenzione prevista per tale macchinario dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 all'art. 109, alla cui violazione ha fatto riferimento il ricorrente.
Orbene, il ragionamento seguito dal giudice del merito per escludere la colpa del datore di lavoro, malgrado la inosservanza di tale specifica prescrizione, appare insufficiente. Se infatti il suddetto coltello divisore è predisposto oltre che a mantenere i due pezzi tagliati, e man mano che il taglio prosegue, ad una certa pur minima distanza, anche per evitare il trascinamento dei pezzi stessi da parte della lama in movimento, e se il predetto dispositivo di sicurezza esaurisce la sua funzione quando il taglio è completato, impedendo l'inerzia del materiale tagliato a macchina in movimento, non può escludersi la colpa del datore di lavoro in ordine all'infortunio occorso al dipendente sol perché, pur in mancanza di tale dispositivo di sicurezza, l'addetto alla lavorazione abbia tentato di prelevare il pezzo di legno già tagliato quando la sega era ancora in funzione, per evitare che esso fosse trascinato in avanti, così come ha sostenuto il lavoratore. Il giudice di appello non ha considerato tale ultima circostanza ne' ha valutato la idoneità della cuffia protettiva della sega in questione ad evitare l'incidente, così come ha escluso il consulente tecnico di ufficio nella relazione in atti, secondo quanto evidenziato dal ricorrente che ha riportato in ricorso tale annotazione dell'ausiliare (v. pag. 10 del ricorso: "detta cuffia, di fatto non registrabile in quanto non copre tutta la lama, se fosse stata posizionata in modo corretto sul pezzo in lavorazione coprendo solo una parte di lama avrebbe ridotto soltanto in parte il rischio di incidente"), essendosi il medesimo giudice limitato ad affermare che la macchina era provvista di cuffia protettiva.
Si deve infatti rilevare, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, le sentenze n. 7454 del 21 maggio 2002, n. 7772 del 7 agosto 1998, n. 7636 del 19 agosto 1996), che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni del lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazione pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione ma anche quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, a meno che, in tale ipotesi, il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. E si è altresì precisato che tali connotazioni di imprevedibilità e di abnormità devono essere valutate in relazione all'esperienza lavorativa del dipendente rimasto infortunato (Cass. 13 ottobre 2000 n. 13690). A tali principi non ' e' conforme la sentenza impugnata. Il quarto e il quinto motivo, rubricati rispettivamente "mancato accoglimento dell'istanza istruttoria" e "mancato accoglimento della istanza di ammissione dei mezzi istruttori", si riferiscono alla stessa doglianza e criticano la sentenza impugnata per avere disatteso la richiesta di prova avanzata in primo grado e riproposta in appello relativamente alla dinamica dei due infortuni. Queste due censure sono inammissibili, poiché il ricorrente non ha riportato i capitoli della prova non ammessa, onere che, come più volte ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le numerose sentenze, la n. 13413 del 29 ottobre 2001, la n. 10493 del 1 agosto 2001, la n. 7909 del 12 giugno 2001, la n. 7852 dell'11 giugno 2001), deve essere adempiuto dal ricorrente nel giudizio di Cassazione, proprio per dare modo al giudice di legittimità di verificare, soltanto in base al contenuto del ricorso e senza procedere ad inammissibili indagini integrative attraverso altri atti del processo, la decisività della prova della cui mancata ammissione il ricorrente si duole.
Esclusa la sussistenza di violazioni di specifiche norme antifortunistiche in relazione al secondo infortunio, è immune da censure il ragionamento seguito dal giudice del merito per la ricostruzione del secondo infortunio, addebitato in via esclusiva al comportamento del medesimo lavoratore.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui innanzi e la causa deve essere rimessa, per nuovo esame, ad altro giudice di appello, il quale, attenendosi ai principi innanzi esposti, procederà all'accertamento della sussistenza (o meno) della responsabilità della società soltanto per il primo infortunio sul lavoro. Il giudice di rinvio provvedere, inoltre, al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003