Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
La competenza sulla convalida del provvedimento del Questore, emesso a norma dell'art.6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, è del G.i.p. del tribunale nel cui circondario ha sede la Questura, anche se i fatti che vi hanno dato luogo sono stati commessi in circondario diverso, trattandosi di competenza funzionale e non territoriale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con conseguente perdita di efficacia dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 15933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15933 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 420
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 36993/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RL ZO, nato a [...] il 10 ottobre del 1969;
avverso l'ordinanza del 15 maggio del 2008 del GIP presso il tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letti i ricorsi e l'ordinanza denunciata.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 maggio del 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli convalidava il provvedimento del questore di Siena con cui si era imposto a RL ZO, nato a [...] il 10 ottobre del 1969, l'obbligo di presentarsi nell'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della squadra del Napoli.
Ricorre per CA l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) l'incompetenza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Napoli in quanto il provvedimento da convalidare era stato pronunciato dal questore di Siena;
2) mancanza assoluta di motivazione in ordine alle alla gravità indiziaria ed alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano la misura;
Il primo motivo è fondato, in esso assorbito il secondo. La competenza a convalidare la richiesta del pubblico ministero avanzata ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio di polizia che ha imposto le prescrizioni previste dalla norma citata, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime sono stati commessi in altro circondario. Ove l'ordinanza di convalida sia pronunciata da giudice incompetente ciò da luogo a violazione di legge denunciabile con ricorso per CA (Cass. 4 ottobre 1996 n. 4688; Cass. 3 dicembre 2003 n. 46342). Trattasi, invero, d'incompetenza funzionale e non meramente territoriale perché esiste un collegamento, non con il fatto, ma tra il giudice che deve convalidare il provvedimento e l'autorità amministrativa che lo ha adottato. Di conseguenza l'incompetenza è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. La convalida pronunciata dal giudice funzionalmente incompetente sulla base di una richiesta avanzata da un procuratore della Repubblica a sua volta non legittimato è inesistente e, pertanto, determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la perdita d'efficacia del provvedimento questorile nella parte relativa all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, perché non convalidato nel termine prescritto dall'autorità giudiziaria funzionalmente competente.
Ovviamente si deve ritenere non preclusa all'autorità amministrativa la possibilità di adottare un nuovo provvedimento con la reiterazione di una nuova sequela procedimentale.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore di Siena in data 6 maggio del 2008 nella parte relativa all'obbligo di presentarsi all'Autorità di Polizia.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009