Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 246
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Sentenza 10 gennaio 2002

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In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente all'ingiunto di stare in giudizio di persona nel giudizio d'opposizione, senza necessità di un'apposita autorizzazione; l'art. 22 dispone, poi, che, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice e che, nel caso in cui manchi tale dichiarazione, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Tale ultima disposizione si riferisce alle sole notificazioni interne al procedimento d'opposizione e non all'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in relazione alla quale si applica la generale disciplina dell'art. 330 cod. proc. civ.. Ne consegue che, nel caso in cui la parte che sia stata personalmente in giudizio non abbia espresso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice, è inammissibile il ricorso per cassazione (avverso la sentenza che ha deciso nel giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) notificato presso la cancelleria del giudice e non personalmente alla parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 246
    Data del deposito : 10 gennaio 2002

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