Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente all'ingiunto di stare in giudizio di persona nel giudizio d'opposizione, senza necessità di un'apposita autorizzazione; l'art. 22 dispone, poi, che, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice e che, nel caso in cui manchi tale dichiarazione, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Tale ultima disposizione si riferisce alle sole notificazioni interne al procedimento d'opposizione e non all'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in relazione alla quale si applica la generale disciplina dell'art. 330 cod. proc. civ.. Ne consegue che, nel caso in cui la parte che sia stata personalmente in giudizio non abbia espresso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice, è inammissibile il ricorso per cassazione (avverso la sentenza che ha deciso nel giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) notificato presso la cancelleria del giudice e non personalmente alla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI FERRARA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
IO NO PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 49/98 del PR di FERRARA, depositata il 14/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. NN RU AO, con ricorso depositato il giorno 17 febbraio 1997 dinanzi alla Pretura di Ferrara, agendo di persona e dichiarando la propria residenza in Ravenna, in via Punta Stilo n. 42, proponeva opposizione avverso un provvedimento di sospensione della patente emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ferrara. Il PR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'opposizione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ferrara, con atto notificato all'opponente il giorno 1 marzo 1999 presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara, formulando un unico motivo di gravame.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
gli artt. 218, 219 e 221, comma 3, 222, 224, comma 3, del codice della strada, nonché degli artt. 120, 124, 126 e 590 cod. pen. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si deduce al riguardo che il PR ha erroneamente aderito alla tesi dell'opponente secondo la quale, in caso di incidente stradale dal quale siano derivati a terzi lesioni perseguibili a querela, in mancanza di questa, non si può procedere alla sospensione della patente di guida, in conseguenza della natura accessoria della sanzione amministrativa della sospensione della patente rispetto al reato di lesioni personali.
Secondo l'Amministrazione ricorrente tale tesi è errata, in quanto nel sistema del nuovo codice della strada, in relazione ai casi di sospensione della patente previsti dall'art. 222 (violazioni delle norme sulla circolazione dalle quali derivino danni alle persone), l'art. 223 prevede che la sospensione sia adottata dal Prefetto con riferimento al verificarsi delle "ipotesi di reato" in questione, a prescindere dalla procedibilità penale, e quindi dalla proposizione, ove richiesta, della querela. Questa, secondo l'Amministrazione, condiziona la persecuzione del fatto-reato in sede penale, ma non influisce sulla irrogabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che ha una propria autonomia, anche se normalmente è irrogata dal giudice penale in base alla vis actractiva che il processo penale esercita nei riguardi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative connesse con un reato.
Tale vis actractiva, che di regola attribuisce al giudice penale la cognizione delle violazioni amministrative connesse a reato, secondo l'Amministrazione viene meno, in generale, ai sensi dell'art. 221, comma 2, C.S., ove il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per il difetto di una condizione di punibilità, con la conseguenza che l'Autorità amministrativa conosce in via autonoma del fatto irrogando la sanzione amministrativa. Ciò sarebbe specificamente confermato, per quel che concerne la sospensione della patente, dall'art. 224, comma 3, secondo il quale, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Per quanto la norma alluda testualmente soltanto all'ipotesi della estinzione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, a ciò supplirebbe la disposizione generale dell'art. 221, comma 2, che attribuisce all'Autorità amministrativa la competenza sanzionatoria anche in tale caso.
Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale si ricaverebbe dall'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3, ove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso è inammissibile.
In proposito va osservato che il ricorso è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara, ancorché non se ne dia esplicita motivazione, evidentemente ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, essendosi l'opponente difeso di persona e non avendo dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune dove aveva sede l'ufficio giudiziario adito. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, dispone che l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. In correlazione con il disposto dell'art. 23, comma 4 - secondo il quale l'opponente può stare in giudizio di persona - il quarto comma dell'art. 22 stabilisce che il ricorso deve contenere "quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito". Il successivo quinto comma statuisce che "se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria".
Tale normativa costituisce sostanziale applicazione, in tema di sanzioni amministrative, di quella stabilita dal testo originario del codice di procedura civile in relazione ai giudizi dinanzi al PR nei quali la parte si difendesse di persona. Al riguardo l'art. 314 c.p.c. stabiliva che la parte dovesse dichiarare la propria residenza o eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui aveva sede la Pretura. In mancanza, l'art. 58 delle disp. di attuazione del c.p.c., disponeva che "durante il procedimento" le notificazioni potevano farsi presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. Tale normativa è attualmente vigente, ai sensi degli artt. 319, comma 2, e 58 disp. att. c.p.c. per le cause dinanzi al giudice di pace.
La giurisprudenza formatasi in relazione al processo pretorile, oltre ad essersi consolidata nel senso che dette disposizioni operavano unicamente nei confronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. SS.UU.20 maggio 1991, n. 5665 e 9 aprile 1990, n. 2945), ha costantemente dato ad esse una valenza restrittiva anche con riferimento alla interpretazione del "procedimento" al quale si riferiva.
In proposito si era infatti consolidata una giurisprudenza secondo la quale la previsione relativa alla possibilità di effettuare "durante il procedimento" le comunicazioni e le notificazioni degli atti presso la cancelleria nei confronti della parte che, essendo stata autorizzata a stare in giudizio di persona, non avesse fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 c.p.c., doveva ritenersi comprensiva degli atti intermedi del procedimento, ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito, ma non anche riferibile alla impugnazione di quest'ultima, che doveva essere effettuata personalmente alla parte, a norma degli artt. 137 e segg. e 330 e segg. c.p.c., con la conseguenza che ove eseguita presso la cancelleria doveva ritenersi giuridicamente inesistente e insuscettibile di rinnovazione, atteso che la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto (Cass. 19 marzo 1992, n. 3421;
18 luglio 1986, n. 4627).
Tale interpretazione della normativa codicistica - secondo quanto già affermato da questa Corte con giurisprudenza costante (Cass. 22 giugno 2001, n. 8516; 5 giugno 2001, n. 7593; 3 maggio 2001, n. 6231) - deve ritenersi valida anche con riferimento alla specifica disciplina dettata dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 con riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative.
In proposito va considerato che a norma dell'art. 23, comma 4, di detta legge l'opponente può stare in giudizio di persona nel giudizio di opposizione, senza necessità di apposita autorizzazione. Pertanto si riproduce una situazione in tutto identica a quella in cui la parte stava in giudizio di persona dinanzi al PR a seguito dell'apposita autorizzazione prevista dalla disciplina codicistica, regolata quanto alle notifiche dall'art. 58 c.p.c. L'art. 22 della legge n. 689 del 1981, comma 4 - come sopra si è detto - ha disposto al riguardo che "il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il PR (ora il giudice: art. 97 d. lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507) adito". I due commi successivi dispongono che "se manca l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria", mentre "quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal c.p.c.".
L'articolo 22 disciplina l'opposizione all'ingiunzione e quindi la relativa normativa, quanto alle notificazioni, non può che riferirsi a quelle interne a tale procedimento. In tal senso è, inoltre, il chiaro tenore del sesto comma dell'articolo, che - allo stesso modo dell'art. 58 delle disp. att. c.p.c. - fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel corso del procedimento":
statuizione che, come si è detto, questa Corte ha interpretato come comprensiva degli atti interni al procedimento, ma non dell'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in aderenza con la sistematica generale delle notificazioni, quale è formulata dal codice di rito, nell'ambito della quale il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che non sia costituita a mezzo di procuratore, è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c., il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e, in mancanza, personalmente alla parte, al fine di assicurare quella effettività del diritto di difesa che l'art. 24 della Costituzione rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete.
Ne deriva che, in conformità dei principi sopra enunciati, poiché nel caso di specie l'impugnazione è stata notificata presso la cancelleria del Tribunale (sostituito alle soppresse Preture), la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va statuito sulle spese, non essendovi una controparte che possa averne diritto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GENNAIO 2002