Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
4 L 7 O .3 B N E 4 E 1 N 9 19 ZIO - 1 POPOLO ITALIANO A -1 R PREM5839/0 1 IST 1 Y ALIANA 2 E G Z C E E R 9 A 3 IC P X LA COSENTE E D D U 6 E I T 4 G EN E E T S N E R Oggetto T. A S (I GIUDICE SEZIONE PRI DI PACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15897/99 - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Vincenzo Rel. Consigliere PROTO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron.12630 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 26/02/2001 Dott. Aniello NAPPI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A QUARTODECIMO ANGELO, LATO ALFREDO, MATICHECCHIA SANTO, CORATELLI PASQUALE, PARISE MICHELE, TODARO GIUSEPPE, MENILLO ANTONIO, RONCHI AMATORE, TURSI GIUSEPPE, APPETITO SOFIA, TAURINO VINCENZO, ELSINORA VINCENZO, in ROMA VLE ANGELICO 38, elettivamente domiciliati lo studio dell'avvocato VINCENZO SINOPOLI, presso rappresentati e difesi dagli avvocati BRUNO DECORATO, ALFREDO LOVELLI, TONIA MACRIPO', giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti L' 2001 contro 530 ASSOCIAZIONE ZONA RESIDENZIALE STATTE;
- intimato avverso la sentenza n. 261/99 del Giudice di pace di TARANTO, depositata il 20/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
uditi per ricorrenti, gli Avvocati Lovelli e Decorato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il primo giugno 1998, il sig. Enzo Cavallo, quale rappresentante dell'Associazione Zona Residenziale Statte, premesso: che l'associazione, costituita per gestire le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita della zona, si era fatta carico di gestire il ser- vizio di erogazione di acqua e di manutenzione dei re- lativi impianti di distribuzione;
che l'urbanizzazione era avvenuta per iniziativa di un privato che, suddivisa la zona in lotti, e vendu- ti questi singolarmente, si era riservata la proprietà della rete stradale e della sottostante rete idrica, ponendo a carico di ciascun acquirente gli oneri di ma- 2 nutenzione e di distribuzione per l'approvvigionamento idrico;
- che l'Associazione, subentrata agli eredi del lottizzatore, aveva assunto l'obbligo di garantire il predetto servizio non solo ai soci, ma anche agli abi- tanti della zona, dietro rimborso delle spese di ge- stione indicate nella fattura. Ciò posto, e premesso, inoltre, che l'Associazione era creditrice per un importo variabile di Appetito So- fia e di altre 13 persone che si erano rifiutate di corrispondere i versamenti loro richiesti, convenne in giudizio gli obbligati davanti al Giudice di pace, chiedendo la condanna di ciascuno al pagamento della quota dovuta. I convenuti si costituirono e resistette- ro alla domanda. Riunite le cause, con sentenza depositata il 20 febbraio 1999 il giudice adito accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento delle seguenti somme: Appetito FI di £ 353.540; AT LE di £ 586.570; EL Vincenzo di £ 543.210; Lato Alfredo di £ 542.561%; IL NT di £ 557.998; Matichec- chia Santo di £ 553.561; MA TO di £ 259.810; Pa- rise CH di £ 420.158; Quarto IM EL di £ 725.750; ON MA di £ 565.596; CO Giuseppe di £ 505.686; NO Vincenzo di £ 135.200; RO TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 3 Giuseppe di £ 525.685; UR Giuseppe di £ 815.000. Il Giudice di pace considerò: che l'associazione era un ente di gestione analo- go a quello che si costituisce per la manutenzione del- le cose comuni in regime di comunione ed era legittima- ta ad agire nei confronti dei convenuti, dato che que- sti erano proprietari delle unità immobiliari comprese nel territorio in cui operava l'Associazione con fina- lità igienico-sanitarie e infrastrutturale;
- che i convenuti avevano accettato il contraddit- torio, contestando soltanto di non essere tenuti al pa- gamento in quanto non associati;
- che la manutenzione e i miglioramenti operati dall'Associazione erano correlati alla qualità di pro- prietario e, pertanto, non era possibile rifiutare le relative prestazioni, senza un'esplicita rinuncia e l'impugnazione dell'atto costitutivo dell'associazione; che i convenuti avevano sempre pagato i consumi registrati nei rispettivi contatori, riconoscendo così all'Associazione un diritto di credito nell'ambito di un contratto di somministrazione;
che il dovere di contribuire pro-quota alle spe- se, derivava se non altro dalla normativa sull'indebito arricchimento per le opere realizzate dall'Associazione a beneficio degli immobili di proprietà dei convenuti;
TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 4 - che era, dunque, conseguenziale l'obbligo di SO- stenere le spese in proporzione al valore della quota di ciascuno nel consumo di acqua e di quella forfetta- ria per spese generali, indipendentemente dall'appartenenza all'associazione. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione il Quartodecimo, il Matichecchia, il AT, il Pa- rise, il RO, il IL, il ON, il UR, 1'Appetito, il NO e l'EL. L'Associazione in- timata non si è costituita e non ha svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso si denuncia la vio- lazione dell'art.1104 C.C., in relazione all'art. 12, secondo comma, dis.prel.; dell'art.36 c.c.; nonché vizi di motivazione. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata ha applicato alla fattispecie l'art.1104 c.c. in tema di comunione, senza considerare, da un lato, che una comunione non era configurabile sugli impianti idrici e sulla rete di distribuzione, essendo la comu- nione esclusa dai rispettivi titoli di proprietà; e dall'altro, che era invece applicabile la normativa in materia di associazione non riconosciuta, che richiama gli accordi tra gli associati, cui consegue la loro inopponibilità ai terzi, quali nella fattispecie erano TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 5 da ritenersi i convenuti, in quanto non associati. Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.36 C.C., dell'art.5 dell'atto costitutivo dell'Associazione, e dell'art.1372 c.c., nonché vizi di motivazione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata affermando che i convenuti per sottrarsi all'obbligo del versamento avrebbero dovuto esplicitare la volontà di non aderire all'associazione, impugnando - non avrebbe considerato che, data l'atto costitutivo contrattuale dell'atto costitutivo la natura dell'Associazione, esso non poteva vincolare i terzi ad A essa estranei. Da qui l'inopponibilità delle decisioni dell'Associazione e, conseguentemente, la non titolari- tà della posizione fatta valere nel giudizio de quo dall'Associazione. Col terzo motivo si denuncia la violazione degli artt.1550 e seg. C.C., anche in relazione agli artt.1321, 1326 e seg., e 1372 c.c.; nonché vizi di mo- tivazione. I ricorrenti contestano l'applicabilità alla fattispecie del contratto di somministrazione, relativo alla fornitura di acqua potabile, non essendo mai sorto tra le parti tale vincolo contrattuale. Col quarto motivo i ricorrenti denunciando la dell'art.2041 C.C., anche in relazione violazione all'art. 2697 C.C., e dell'art.112 c.p.c. contestano TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 6 l'applicabilità della normativa in materia di indebito arricchimento, anche in relazione alla mancanza di qualsiasi riferimento ad essa nell'atto introduttivo 1 del giudizio.
2. Il ricorso è inammissibile 2.1. I primi tre motivi sono, infatti, inammissibi- li, perché il giudice di pace ha deciso la causa, di valore non superiore a lire due milioni, facendo imme- diata applicazione dell'equità formativa, fondata su un giudizio di tipo intuitivo;
e non era, perciò, tenuto ad individuare la norma di diritto sostanziale astrat- tamente applicabile alla fattispecie;
né al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento. E le censure di violazione di legge, prospettate dai ricorrenti con riferimento alla decisione di merito, non attengono a norme costi- tuzionali, né a disposizioni comunitarie di rango supe- riore alla norma ordinaria;
né, infine, all'inesistenza o alla mera apparenza della motivazione adottata. Per- tanto, alla stregua dell'indirizzo stabilito da questa TE a Sezioni Unite (sent.15 ottobre 1999, n.716), e ribadito successivamente (ex plurimis, Cass. 26 luglio 2000, n.9799), esse non possono essere sottoposte a controllo in sede di legittimità.
2.2. E' inammissibile anche il quarto motivo, per- TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 7 ché, da un lato la censura investe l'applicabilità (o non) di una regola sostanziale. E, dall'altro, la de- nuncia della violazione del principio del contradditto- rio non coglie la ratio decidendi della pronuncia impu- gnata, nella quale il riferimento all' arricchimento senza causa assume il valore di mera argomentazione svolta ad abundantiam.
3. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La TE dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso il 26 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Baldassarre Vincenzo Vi Beldassane CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE O ND IT Depositeto in/Cancelleria L 4 L 7 3 O 20 APP. 2001 . ) B N E E , C E 1 9 A N 9 CANCELLIERE P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A TE di cassazione est. V.Proto (r.n.15897 99) 8