Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 43113
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione delle regole del trattamento disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41 bis ordinamento penitenziario, l'interesse ad impugnare il provvedimento persiste in capo al detenuto sottoposto al regime differenziato anche nel caso in cui il provvedimento ministeriale abbia perduto efficacia nelle more del procedimento. Ciò, in primo luogo, in quanto l'accoglimento del gravame, e la conseguente, anche parziale, revoca della misura inciderebbe sul contenuto dell'eventuale provvedimento, disposto "ex novo", o di proroga di quello cessato, che il Ministro intendesse adottare (imponendo il comma secondo sexies dell'art. 41 bis di tener conto in tal caso della decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza); in secondo luogo, in quanto una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse si traduce in una violazione del diritto del detenuto ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 43113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43113
    Data del deposito : 21 settembre 2004

    Testo completo