Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
In tema di sospensione delle regole del trattamento disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41 bis ordinamento penitenziario, l'interesse ad impugnare il provvedimento persiste in capo al detenuto sottoposto al regime differenziato anche nel caso in cui il provvedimento ministeriale abbia perduto efficacia nelle more del procedimento. Ciò, in primo luogo, in quanto l'accoglimento del gravame, e la conseguente, anche parziale, revoca della misura inciderebbe sul contenuto dell'eventuale provvedimento, disposto "ex novo", o di proroga di quello cessato, che il Ministro intendesse adottare (imponendo il comma secondo sexies dell'art. 41 bis di tener conto in tal caso della decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza); in secondo luogo, in quanto una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse si traduce in una violazione del diritto del detenuto ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 43113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43113 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1378
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 011883/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT NI, N. IL 15/11/1960;
avverso DECRETO del 05/03/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO
che il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 27 maggio 2003 in accoglimento del reclamo presentato da IC ZZ ha annullato il provvedimento ministeriale di applicazione del regime differenziato previsto dall'art. 41 bis ord. penit.;
che in seguito all'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma la Corte di Cassazione con sentenza del 14 novembre 2003 ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza;
che con atto del 2 marzo 2004 ZZ ha chiesto al tribunale di sorveglianza di fissare l'udienza per la trattazione del procedimento di rinvio;
che il tribunale di sorveglianza con decreto del 5 marzo 2004 ha dichiarato inammissibile la richiesta rilevando che "il decreto ministeriale sul quale si era pronunciato il tribunale con l'ordinanza 27 maggio 2003, annullata dalla Suprema Corte era ormai scaduto";
che ZZ ha proposto ricorso per Cassazione e, richiamando la sentenza Sez. 1^, 26 gennaio 2004, Zara, ha sostenuto che l'avvenuto decorso del termine di efficacia del decreto non faceva escludere l'interesse alla decisione, dato che in seguito alla modificazione della normativa in materia è "venuta meno l'autonomia tra il decreto applicativo dell'art. 4 bis ed i provvedimenti di proroga, perché la decisione sul primo è idonea a consolidarsi ed a fare stato rispetto ai provvedimenti successivi";
letta la requisitoria del Procuratore generale che qui di seguito sì trascrive:
"1. La Corte ha da tempo insegnato (Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 23/11/1994 (Cc. 17/10/1994), Rv. 199485, imputato Sguera) che qualora, in applicazione analogica dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario, sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento ministeriale con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis del medesimo ordinamento, sia stata disposta la sospensione delle regole di trattamento nei confronti di un determinato detenuto, e nelle more il detto provvedimento abbia perduto efficacia per sopravvenuta scadenza del termine di validità, viene perciò anche a cessare l'interesse alla decisione sul reclamo sopra menzionato, nulla rilevando che la sospensione delle regole di trattamento sia stata prorogata con altro decreto ministeriale, avverso il quale dovrà, semmai, essere proposto nuovo ed autonomo reclamo.
Siffatta lezione è stata ribadita dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Sentenza n. 10 del 4/5/1995 (Cc. 24/3/1995), Rv. 200819, imputato Meli) nel senso che, qualora il termine finale di applicazione del trattamento carcerario differenziato, disposto ai sensi dell'art. 41 bis, secondo comma, ord. pen., sia interamente decorso al momento della decisione sull'impugnazione del relativo decreto, si deve ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente al gravame del quale, pertanto, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità.
In specie, la Corte ha precisato (Sez. 1, Sentenza n. 6047 del 19/1/1996 (Cc. 24/11/1995), Rv. 203920, imputato Bianco;
Sez. 1, Sentenza n. 1407 del 25/1/2001 (Cc. 13/10/2000), Rv. 218914, P.G. in proc. Martella) che è inammissibile il ricorso presentato avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza con la quale viene dichiarato improponibile il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime carcerario speciale previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato ai sensi dell'art. 14
ter della stessa legge, se nel frattempo il decreto ha perduto efficacia per l'intervenuta scadenza semestrale (ciò prima della sostituzione, ad opera dell'art. 2 della l. 23.12.2002, n. 279, dei commi 2 e 2 bis dell'art. 41 bis con gli attuali commi da 2 a 2 sexies del medesimo articolo). Per proporre impugnazione, infatti, occorre avere un interesse concreto, attuale ed apprezzabile e non basta la pretesa meramente teorica ed astratta all'esattezza giuridica della pronuncia quando essa non possa portare alcuna modificazione degli effetti del provvedimento impugnato (nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 4077 del 4/11/1994 (Cc. 29/9/1994), Rv. 199607, imputato Bruzzise, ove si è ribadito che il requisito dell'interesse richiesto per l'ammissibilità delle impugnazioni deve sussistere, oltre che nel momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione, e deve configurarsi in maniera concreta e attuale, e non già come pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto un profilo unicamente teorico;
fattispecie relativa a ricorso per Cassazione avverso ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che aveva rigettato il reclamo del detenuto sottoposto a regime di sorveglianza ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen., cessato nelle more del giudizio di Cassazione). In coerenza a tale insegnamento, inoltre, la Corte ha evidenziato (Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 28/10/1994 (Cc. 06/07/1994), Rv. 200608, imputato Lo Giudice) che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna ne' al pagamento delle spese del procedimento ne' al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende;
e ciò per la mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, al quale nessun addebito può muoversi per il successivo venir meno dell'interesse ad impugnare.
"1.2. Ciò dato, va, tuttavia, osservato che codesta Corte, ritornando su tale pregresso suo insegnamento, ha nuovamente esaminato la questione relativa al se si debba ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, della quale va dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, quando, al momento della decisione, sia già decorso il termine finale di efficacia del decreto del Ministro della giustizia, applicativo del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41 bis o.p., come modificato dall'art. 2 della l. n. 279 del 2002. In ordine a tale questione, la Corte (Sez. 1^, Sentenza n. 423 del 26/1/2004, Zara) ha adottato una soluzione negativa, sul duplice rilievo in forza del quale, in primo luogo, la decisione di accoglimento del gravame, con la revoca anche parziale della misura, comporta, a norma dell'art. 41 bis, comma 2 sexies o.p. (inserito dall'art. 2 della l. n. 279 del 2002), una limitata efficacia preclusiva in ordine al contenuto delle statuizioni del provvedimento che il Ministro della giustizia intenda disporre in proroga del precedente o ex novo;
inoltre, ed in secondo luogo, l'assenza di ogni decisione nel merito dell'impugnazione viola il diritto del ricorrente ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura (Corte europea dei diritti dell'uomo, 28.9.2000, Messina c. Italia;
Corte europea dei diritti dell'uomo, 30.10.2003, Ganci c. Italia).
Nello stesso senso, quindi, la Corte si è poi reiteratamente espressa (tra le altre, Sez. 1^, sent. n. 1287 del 18.3.2004 (c.c. 10.3.2004), Cesarano;
Sez. 1^, sent. n. 1240 del 29.3.2004 (c.c. 5.3.2004), Greco;
Sez. 1^, sent. n. 1286 del 29.3.2004 (c.c. 10.3.2004), Termino;
Sez. 1^, sent. n. 1231 del 29.3.2004 (c.c. 5.3.2004), Troia;
Sez. 1^, sent. n. 1413 del 30.3.2004 (c.c. 17.3.2004), Alvaro;
Sez. 1^, sent. n. 1197 del 1.4.2004 (c.c. 4.3.2004), Marchese;
Sez. 1^, sent. n. 1255 del 27.5.2004 (c.c. 9.3.2004), Giugliano).
"2. L'applicazione di siffatti principi al caso di specie, in via preliminare rispetto a qualsivoglia questione in merito alla sindacabilità ad opera del giudice ordinario del provvedimento ministeriale oggetto di reclamo, impone che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio per un nuovo esame. Nel caso di specie, infatti, è certo che l'eventuale decisione di accoglimento del gravame eserciterebbe una limitata efficacia preclusiva in ordine al contenuto delle statuizioni del provvedimento che il Ministro della giustizia intenda disporre, quanto ad una nuova applicazione del regime differenziato ex art. 41 bis o.p., in proroga del precedente o ex novo;
a ciò si aggiunge la riflessione in ordine all'apprezzabile violare, l'assenza di ogni decisione nel merito dell'impugnazione, il diritto del ricorrente ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura del regime ex art. 41 bis o.p. di sospensione delle regole di trattamento. Alla stregua di quanto dinanzi osservato, invero, non assume pregio osservare che, nelle more di siffatto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, il decreto ex art. 41 bis o.p., promanante dallo stesso Ministro della Giustizia, ha perduto efficacia per sopravvenuta scadenza del termine di validità, giacché non per questo è venuto a cessare anche l'interesse alla decisione del ricorso sopra menzionato";
CONSIDERATO
che gli argomenti esposti nella requisitoria sopra trascritta sono corretti e che le conclusioni del Procuratore generale sono da condividere;
che conseguentemente il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la decisione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento in data 14 novembre 2003. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004