Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA, C.C.59814 A R T FIN N9 109 /01 IS 1 G . E P R . D A D L T S E TE S PREMA DICASSAZION N Oggetto A I I IMPOSTE SUI R 3 # E 1 REDDITI - SEZIONE TRIBUTARIA T ACCERTAMENTO A INDUTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 0640/98 FINOCCHIARODott. Alfio Presidente Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.
2.920 Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente ia SENTENZA к ча sul ricorso proposto da: RD IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, difeso dall'avvocato SERI MANUEL VIA G. VALENTI 11 62100 MACERATA (avviso postale), giusta delega in calce;
ricorrente - contro ם ל : ש י MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 rappresenta e difende ope legis;
. N 460 controricorrente avversO la sentenza n. 31/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 08/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo del ricorso;
il rigetto del terzo. $ 1. Svolgimento del processo Sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nel corso di una verifica ge- har nerale eseguita nei confronti di NI IO, esercente in Macerata il commercio di profumi e sanita- ri, l'ufficio imposte dirette accertava movimenti in conti correnti bancari per un totale di lire 2.711.173.733, non trovanti riscontro sul libro giorna- le. L'ufficio aveva proceduto ad accertamento indut- tivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d. P. R. n.600 del 1973 e, con atto notificato il 4 luglio 1994, ret- tificava, per l'anno 1991, un reddito d'impresa di lire 50 milioni, a fronte di una perdita dichiarata di lire 140.889.000, tenendo conto della percentuale media di ricarico sul costo del venduto. La commissione tributaria di primo grado di Macera- 2 ta accoglieva il ricorso del NI, non ritenendo circa la rideterminazione del adeguata la motivazione giudicando legittimo il ricorso reddito, pur all'accertamento induttivo. Con sentenza 8 aprile 1997 la commissione tributa- ria regionale delle Marche, accogliendo parzialmente l'appello dell'ufficio, rideterminava il reddito ap- plicando una percentuale di ricarico del 20,06% al CO- sto del venduto. Avverso tale sentenza il NI ha proposto ri- sulla base di tre mezzi corso per cassazione, heur d'annullamento. L'Amministrazione Finanziaria resiste con controri- corso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando omessa °, comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod. proc. civ., lamenta che nella sen- tenza impugnata sia stato ritenuto giustificato il ri- corso al metodo induttivo sul presupposto della mancata annotazione di entrate in contabilità, senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni che conducevano a tale conclusione. Inoltre non si sarebbe tenuto conto del fatto che, come emergerebbe dal p.v.c., vi sarebbe 3 stata annotazione delle entrate nel conto cassa contan- ti, anzichè sul conto banca. Si sarebbe, pertanto, trattato di una mera irregolarità formale.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma se- condo, lett. d) del d. P. R. n.600/73, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., deduce a prescindere dal vizio motivazionale denunciato che, col primo mezzo, la rilevata irregolarità non sarebbe stata sufficiente а legittimare il ricorso al metodo سمعنا induttivo. L'art. 39, comma secondo, lett.d), citato richiede irregolarità gravi e plurime, tali da rendere inatten- dibili nel loro complesso le scritture contabili. Nella specie, tutte le scritture e tutta la documentazione erano state riscontrate regolari, sia dal punto di vi- sta formale, sia da quello sostanziale;
nè erano state rinvenute contabilità non ufficiali, о disponibilità finanziarie non giustificabili in relazione alle opera- zioni annotate in contabilità.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente, denunciando, sotto altro profilo, omessa о comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art.2727 cod. civ., in relazione all'art.360, comma primo, n. 3 e 4 5, cod. proc. civ., deduce: dopo aver ritenuto insufficiente il richiamo agli studi del settore, la sentenza, senza fornire al- cuna spiegazione in proposito, ha determinato il red- dito limitandosi ad Osservare: si ritiene equo applicare la percentuale di ricarico risultante nell'esercizio precedente pari a 20,06% del costo del venduto dell'anno 1991». il criterio di applicare meccanicamente la per- centuale di ricarico dell'anno precedente non terrebbe conto delle variabili insite nel commercio di prodotti di diverso tipo, e cioè dei numerosi fattori che posso- no influenzare la remunerazione dell'attività. Si trat- terebbe di una prova per presunzioni non rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 2727 cod. civ.
2.4. La difesa dell'Amministrazione eccepisce, pre- liminarmente, l'inammissibilità dei primi due motivi, in quanto il NI non aveva svolto, con l'appello, alcuna censura sulla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo ( punto non esaminato dalla commissione di primo grado, la quale aveva annullato l'accertamento solo sulla ritenuta invalidità della de- terminazione in concreto del reddito). $ 3. Motivi della decisione 3.1. I primi due motivi sono inammissibili per due ordini di ragioni: a) perchè, come ha esattamente rilevato la difesa dell'Amministrazione finanziaria, la questione di am- missibilità del ricorso all'accertamento induttivo non aveva formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado e non era stata riproposta dal contribuen- te, con l'atto di appello, sì che, sul punto, si è for- mato il giudicato;
b) perchè, in ogni caso, le censure tendono ad un riesame della consistenza delle omissioni sui quali è maur statto basato il ricorso al metodo induttivo, e tale riesame non è consentito in sede di legittimità.
3.2. Il terzo mezzo è infondato. I giudici di meri- to hanno, infatti, dato una giustificazione della loro decisione ricorrendo ad un criterio che non contiene contraddizioni intrinseche, e non incontra limiti in divieti di legge. Nè può il ricorrente chiedere, in que- sta sede, un riesame dei fatti, introducendo nuove cir- costanze, quali i fattori che possono svolgere un'influenza negativa sulla redditività, per di più me- diante una generica enunciazione di tale fenomeno, sen- za alcun riferimento a concrete vicende aziendali.
3.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese, da liquidar- si in complessive lire 3.500.000, di cui lire 3 milioni 6 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e rigetta il terzo;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessive lire (3.500.000, 3.150.000 di cui lire 3 milioni per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 13 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente выбродеnocch Enrico Altieri ORT E N O R E P S IL CANCELLIERE CT Arnaldo Casanoмоло DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. - 5 LUG. 2001 ТО АШ IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano E N IO 5 8 Z 9 1 A / R 4 5 / T . 6 IS 2 N . G - .R E B R .P A . I D L A R L L D A E A D . T E B I T U S A N N T B E E I S 1 A S R 3 I I E 1 T A R . E N T A M 7