Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano negato il beneficio all'imputato di reato di violenza sessuale sul rilievo che ciò avrebbe rappresentato per l'uomo, posto a contatto, per ragione del suo lavoro, con colleghe e pubblico femminile, un "monito" a non reiterare il fatto).
Commentari • 2
- 1. Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, serve dolo specifico (Cass. 2112/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
Leggi di più… - 2. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2007, n. 35731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35731 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento