Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2007, n. 35731
CASS
Sentenza 26 giugno 2007

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La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano negato il beneficio all'imputato di reato di violenza sessuale sul rilievo che ciò avrebbe rappresentato per l'uomo, posto a contatto, per ragione del suo lavoro, con colleghe e pubblico femminile, un "monito" a non reiterare il fatto).

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  • 1Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, serve dolo specifico (Cass. 2112/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025

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  • 2Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2007, n. 35731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35731
Data del deposito : 26 giugno 2007

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